Legge 4 luglio 2024, n. 104

Commentari137

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  • 1Art. 36 codice del terzo settore
    https://www.brocardi.it/

  • 2Centro Studi Castelli SrlAccesso limitato
    https://www.ratio.it/

  • 3Centro Studi Castelli SrlAccesso limitato
    https://www.ratio.it/

  • 4Parità e pari opportunità
    https://www.lavoro.gov.it/

  • 5Rendiconto gestionale: quadro normativo, struttura e informativaAccesso limitato
    https://www.ratio.it/ · 26 marzo 2026
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Giurisprudenza129

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  • 1TAR Catania, sez. I, sentenza 31/07/2025, n. 2500
    Provvedimento: Pubblicato il 31/07/2025 N. 02500/2025 REG.PROV.COLL. N. 02000/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2000 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Sciuto, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in IA, via Vincenzo Giuffrida n. 37; contro Università degli Studi di IA, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Reina e Chiara Giovanna Scollo, con domicilio fisico eletto …
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    • diritto allo studio·
    • par condicio·
    • soccorso istruttorio·
    • art. 34 e 97 Costituzione·
    • giurisdizione amministrativa·
    • vizi di legittimità·
    • decadenza immatricolazione·
    • forza maggiore·
    • ritardato pagamento tasse·
    • accesso programmato

  • 2Trib. Genova, sentenza 21/01/2025, n. 70
    Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI GENOVA Sezione Lavoro in persona del Giudice dr.ssa Giovanna Golinelli, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 652/24 R.G. promossa da: rappresentata e difesa, per procura depositata Parte_1 nel fascicolo telematico, dall'avv. Riccardo Marmorato di Genova, presso lo studio del quale, in Via Galata 36/4, ha eletto domicilio; - ricorrente - contro in persona del legale rappresentante pro tempore, _1 , rappresentata e difesa, per procura allegata alla Controparte_2 memoria difensiva, dall'Avv. Sigmar Frattarelli, di BA IC (TE), presso lo studio del quale, alla S.S. 16 IC, n. 7/c, ha eletto …
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    • trasferimento ramo d'azienda·
    • collocazione temporale orario di lavoro·
    • lavoro part-time·
    • art. 10 D. Lgs. 81/2015·
    • violazione CCNL Commercio·
    • clausole flessibili ed elastiche·
    • violazione art. 5 D. Lgs. 81/2015·
    • accordo sindacale·
    • risarcimento danni·
    • nullità clausola

  • 3Trib. Varese, sentenza 06/02/2025, n. 70
    Provvedimento: R.G. n. 4727/2024 SEPARAZIONE PERSONALE SU RICORSO CONGIUNTO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE Dott.ssa Heather Maria Rita LO GIUDICE GIUDICE Dott.ssa Elisabetta DONELLI GIUDICE ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 4727/2024, promossa con ricorso depositato il 13/11/2024 da: 1) Parte_1 Nata a Varese il 06/01/1980 cittadina: italiana Cod. Fisc.: C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Francesca Pandolfi e 2) Parte_2 Nato a Milano il 18/03/1983 cittadino: italiano Cod. …
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    • art. 473bis.51 c.p.c.·
    • spese straordinarie·
    • assegno unico·
    • mantenimento del figlio·
    • responsabilità genitoriale·
    • omologazione separazione·
    • affidamento condiviso·
    • separazione consensuale·
    • art. 473bis.4 c.p.c.·
    • art. 127 ter c.p.c.

  • 4Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. I, sentenza 03/03/2025, n. 1714
    Provvedimento: Sentenza n. 1714/2025 Depositato il 03/03/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 1, riunita in udienza il 24/01/2025 alle ore 16:00 in composizione monocratica: LE AN, Giudice monocratico in data 24/01/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA - sul ricorso n. 2466/2024 depositato il 28/02/2024 proposto da Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1 contro Regione Calabria elettivamente domiciliato presso contenziosotributario.bilancio@pec.regione.calabria.it Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Grazer, 14 00100 …
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    • motivazione calcolo interessi·
    • tassa auto·
    • giurisdizione tributaria·
    • sospensione termini prescrizione·
    • prescrizione triennale·
    • art. 68 DL 18/2020·
    • avviso di intimazione·
    • onere della prova notifica

  • 5TAR Venezia, sez. IV, sentenza 07/11/2024, n. 2632
    Provvedimento: Pubblicato il 07/11/2024 N. 02632/2024 REG.PROV.COLL. N. 00517/2024 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il NE (Sezione Quarta) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 517 del 2024, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa da sé medesima, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia alla Piazza S. …
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    • dati sensibili·
    • inammissibilità ricorso·
    • accesso agli atti·
    • GDPR·
    • art. 25 L. 241/1990·
    • art. 24 Costituzione·
    • compensazione spese giudizio·
    • esigenze difensive·
    • controinteressato·
    • legittimazione all'accesso·
    • notifica ricorso
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Versioni del testo

  • Art. 1. Estensione della deroga ai vincoli per le assunzioni
    di assistenti sociali alle forme associative comunali 1. All' articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , dopo le parole: «i comuni» sono inserite le seguenti: « e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , ». N O T E

    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note all'art. 1:
    - Si riporta il comma 801 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 , recante: «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», pubblicata nella Gazz. Uff. 30 dicembre 2020, n. 322, S.O., come modificato dalla presente legge:
    «801. Per le finalita' di cui al comma 797 e al comma 792, a valere sulle risorse di cui al comma 799 e al comma 792 e nel limite delle stesse nonche' dei vincoli assunzionali di cui all' articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 , i comuni e le loro forme associative, definite ai sensi dei capi IV e V del titolo II della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 , possono effettuare assunzioni di assistenti sociali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, fermo restando il rispetto degli obiettivi del pareggio di bilancio, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all' articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 1, commi 557 e 562 , della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , anche ai sensi dell' articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 , convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 .».
  • Art. 2. Tavolo nazionale di lavoro in materia di interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo 1. All' articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , dopo il comma 10-bis e' aggiunto il seguente:
    « 10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per la famiglia, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 , nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all' articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e' altresi' istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonche' per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206 . Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attivita' di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro puo' essere nominato un supplente.
    Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all' articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 , presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attivita' svolte dal tavolo stesso ». 2. All' articolo 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149 , sono apportate le seguenti modificazioni:
    a) al comma 1, dopo le parole: «cadenza triennale,» sono inserite le seguenti: « il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorita' politica delegata per la famiglia, » e le parole: « Ministro per la solidarieta' sociale » sono sostituite dalle seguenti: « Ministro del lavoro e delle politiche sociali »; b) dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
    « 1-bis. La relazione di cui al comma 1 e' integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonche' delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all' articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , anche in riferimento all'uniformita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali ». Note all'art. 2:
    - Si riporta l' articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 recante: «Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla poverta'», come modificato dalla presente legge:
    «Art. 21 (Rete della protezione e dell'inclusione sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni e di definire linee guida per gli interventi, e' istituita, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, la Rete della protezione e dell'inclusione sociale, di seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali di cui alla legge n. 328 del 2000 .
    2. La Rete e' presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali e ne fanno parte, oltre a due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno del Dipartimento per le politiche della famiglia, e ad un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del Ministero della salute, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:
    a) un componente per ciascuna delle giunte regionali e delle province autonome, designato dal Presidente;
    b) venti componenti designati dall'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti, cinque sono individuati in rappresentanza dei comuni capoluogo delle citta' metropolitane di cui all' articolo 1, comma 5, della legge 7 aprile 2014, n. 56 , e cinque in rappresentanza di comuni il cui territorio sia coincidente con quello del relativo ambito territoriale.
    3. Alle riunioni della Rete partecipa, in qualita' di invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e le disabilita', ove nominato, nonche' un rappresentante dell'INPS e possono essere invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
    4. La Rete consulta le parti sociali e gli organismi rappresentativi del Terzo settore periodicamente e, comunque, almeno una volta l'anno nonche' in occasione dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee di indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e proposte per la definizione dei medesimi Piani e delle linee di indirizzo, la Rete puo' costituire gruppi di lavoro con la partecipazione dei soggetti di cui al presente comma.
    5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola in tavoli regionali e a livello di ambito territoriale.
    Ciascuna regione e provincia autonoma definisce le modalita' di costituzione e funzionamento dei tavoli, nonche' la partecipazione e consultazione dei soggetti di cui al comma 4, avendo cura di evitare conflitti di interesse e ispirandosi a principi di partecipazione e condivisione delle scelte programmatiche e di indirizzo, nonche' del monitoraggio e della valutazione territoriale in materia di politiche sociali. Gli atti che disciplinano la costituzione e il funzionamento della Rete a livello territoriale sono comunicati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
    6. La Rete e' responsabile dell'elaborazione dei seguenti Piani:
    a) un Piano sociale nazionale, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all' articolo 20 della legge n. 328 del 2000 ;
    b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta', quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta' di cui all'articolo 7, comma 2;
    c) un Piano per la non autosufficienza, quale strumento programmatico per l'utilizzo delle risorse del Fondo per le non autosufficienze, di cui all' articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 .
    7. I Piani di cui al comma 6, di natura triennale con eventuali aggiornamenti annuali, individuano lo sviluppo degli interventi a valere sulle risorse dei fondi cui si riferiscono nell'ottica di una progressione graduale, nei limiti delle risorse disponibili, nel raggiungimento di livelli essenziali delle prestazioni assistenziali da garantire su tutto il territorio nazionale. A tal fine, i Piani individuano le priorita' di finanziamento, l'articolazione delle risorse dei fondi tra le diverse linee di intervento, nonche' i flussi informativi e gli indicatori finalizzati a specificare le politiche finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono adottati nelle medesime modalita' con le quali i fondi cui si riferiscono sono ripartiti alle regioni.
    8. La Rete elabora linee di indirizzo negli specifici campi d'intervento delle politiche afferenti al sistema degli interventi e dei servizi sociali. Le linee di indirizzo si affiancano ai Piani di cui al comma 6 e costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche dei servizi territoriali, a partire dalla condivisione delle esperienze, dei metodi e degli strumenti di lavoro, al fine di assicurare maggiore omogeneita' nell'erogazione delle prestazioni. Su proposta della Rete, le linee di indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni per i profili di competenza e previa intesa in sede di Conferenza unificata.
    9. Ferme restando le competenze della Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997 , la Rete puo' formulare proposte e pareri in merito ad atti che producono effetti sul sistema degli interventi e dei servizi sociali. La Rete esprime, in particolare, il proprio parere sul Piano nazionale per la lotta alla poverta', prima dell'iscrizione all'ordine del giorno per la prevista intesa.
    10. Le riunioni della Rete sono convocate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Le modalita' di funzionamento sono stabilite con regolamento interno, approvato dalla maggioranza dei componenti.
    La segreteria tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di lavoro di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione generale per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale. Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione in tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Per la partecipazione ai lavori della Rete, anche a livello regionale e territoriale, non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.
    10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc e' costituita, nell'ambito della Rete, una cabina di regia come organismo di confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La cabina di regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e b), dai responsabili per le politiche del lavoro nell'ambito delle giunte regionali e delle province autonome, designati dai rispettivi presidenti, da un rappresentante dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
    La cabina di regia opera, anche mediante articolazioni in sede tecnica, secondo modalita' definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente le parti sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi in materia di contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non e' corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
    Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione del presente comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    10-ter. Nell'ambito della Rete, quale organismo di supporto al coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali, ferme restando le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per la famiglia, ai sensi dell' articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 , convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97 , nell'ambito delle attribuzioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in materia di politiche per l'integrazione e l'inclusione sociale in favore dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all' articolo 46, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 , e' altresi' istituito un apposito tavolo nazionale di lavoro con funzioni di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di analisi degli interventi di integrazione e inclusione sociale sui minori fuori famiglia, sui minori affidati e in carico ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, nonche' per il rafforzamento del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati sui minori affidati ai servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, anche attraverso la realizzazione di azioni coordinate, finalizzate alla messa a regime del sistema informativo sulla cura e la protezione dei bambini e delle loro famiglie, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera m), del regolamento di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 16 dicembre 2014, n. 206 . Il tavolo nazionale di lavoro, costituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e' composto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero della giustizia, da un rappresentante del Ministero della salute, da un rappresentante del Ministero dell'interno, da un rappresentante dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, da un rappresentante del Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri, da un componente designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da un componente designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani, da un componente designato dall'Istituto nazionale di statistica, da un componente designato dal Commissario straordinario del Governo per la gestione del fenomeno delle persone scomparse, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali, da un rappresentante per il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, da un rappresentante per il Consiglio nazionale forense, da tre esperti di comprovata esperienza professionale in materia di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia, da un rappresentante delle associazioni familiari maggiormente rappresentative a livello nazionale, da un rappresentante dei coordinamenti nazionali di associazioni che operano nel campo dell'accoglienza di minori in carico ai servizi sociali e da otto rappresentanti di organismi del Terzo settore impegnati in attivita' di tutela e di promozione dei diritti dell'infanzia, dell'adolescenza e della famiglia. Per ogni membro puo' essere nominato un supplente. Per la partecipazione al tavolo nazionale di lavoro non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese ne' altri emolumenti comunque denominati. Il presidente del tavolo nazionale di lavoro o un suo delegato, per i fini di cui all' articolo 1, comma 4-bis, della legge 23 dicembre 1997, n. 451 , presenta annualmente alla Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza una relazione sulle attivita' svolte dal tavolo stesso.».
    - Si riporta l' art. 39 della legge 28 marzo 2001, n. 149 (Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184 , recante «Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori»), come modificato dalla presente legge:
    «Art. 39 - Titolo VI (Norme finali, penali e transitorie). - 1. Dopo i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente con cadenza triennale, il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero l'Autorita' politica delegata per la famiglia, il Ministro della giustizia e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con la Conferenza unificata di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 , nell'ambito delle rispettive competenze, trasmettono al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, al fine di verificarne la funzionalita' in relazione alle finalita' perseguite e la rispondenza all'interesse del minore, in particolare per quanto attiene all'applicazione delle disposizioni di cui all' articolo 6, commi 3 e 5, della legge 4 maggio 1983, n. 184 , come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.
    1-bis. La relazione di cui al comma 1 e' integrata da una relazione annuale specifica, da trasmettere al Parlamento, sulle attivita' connesse alle comunita' di tipo familiare che accolgono minori, che tenga conto dello stato di attuazione del sistema informativo nazionale di rilevazione e raccolta dei dati, con un approfondimento sulla consistenza complessiva dei casi di presa in carico da parte dei servizi sociali territoriali e sui neomaggiorenni in prosieguo amministrativo, delle principali caratteristiche organizzative, del profilo dei minori in carico, delle principali prestazioni erogate, dell'efficacia degli interventi nonche' delle azioni di monitoraggio, di valutazione e di analisi svolte dal tavolo nazionale di lavoro di cui all' articolo 21, comma 10-ter, del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 , anche in riferimento all'uniformita' territoriale nell'erogazione delle prestazioni sociali.».
  • Art. 3. Giornata nazionale
    dell'ascolto dei minori 1. La Repubblica riconosce il 9 aprile di ogni anno quale Giornata nazionale dell'ascolto dei minori, al fine di informare e di sensibilizzare sul tema dell'ascolto della persona minore di eta' quale presupposto fondamentale per dare concreta attuazione ai suoi diritti.
    2. Ai fini della celebrazione della Giornata di cui al comma 1, le istituzioni pubbliche, nei rispettivi ambiti di competenza, possono promuovere iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, anche in coordinamento con associazioni e con organismi impegnati nella tutela dei diritti dei minori, e possono realizzare campagne pubblicitarie nazionali a carattere sociale avvalendosi dei media tradizionali e digitali.
    3. La Giornata di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260 .
    4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
    Note all' art. 3:
    - La legge 27 maggio 1949, n. 260 recante: «Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' pubblicata nella Gazz. Uff. 31 maggio 1949, n. 124.