Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 01/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
R.G.10141/2021
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO Prima Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa IA HI - Presidente
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 10141/2021 del Ruolo Generale, avente per oggetto: Separazione Giudiziale, vertente
TRA
, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1 CodiceFiscale_1 iciliata in Battipaglia (SA) alla Via A dall'avv. Antonella Donadio che la rappresenta e difende in virtu di mandato in calce al ricorso RICORRENTE E
, nato a [...] il [...], C.F.: Controparte_1 [...] tivamente domiciliato in Salerno alla Via D. Sca C.F._2
15/bis presso lo studio dell'avv. Francesco Palumbo che lo rappresenta e difende in virtu di procura in calce alla memoria difensiva RESISTENTE E P.M. IN SEDE INTERVENTORE EX LEGE
rilevava altresì che il marito le aveva manifestato la volonta di troncare la suddetta relazione ma, uscito di casa, non vi aveva fatto piu rientro, disinteressandosi del tutto della famiglia, e di essere poi venuta a conoscenza che quanto raccontato non corrispondeva a verita ma che il marito aveva instaurato una convivenza con una persona transgender. Pertanto, la ricorrente chiedeva la pronuncia di addebito nei confronti del resistente, oltre alla previsione dell'affidamento esclusivo a se della figlia minore in ragione del disinteresse manifestato dal padre, dell'assegnazione della casa familiare e dell'obbligo in capo alle stesso di corrispondere una somma per il mantenimento di oltre al 50% delle spese straordinarie. Per_2
Instaurato il cont orio, si costituiva che, aderendo alla Controparte_1 domanda di separazione, contestava quan glie e precisava di non avere mai intrattenuta alcuna relazione extraconiugale ma che la crisi coniugale era risalente nel tempo ed era stata causata rifiuto della moglie di avere rapporti affettivi e sessuali;
si opponeva inoltre alla richiesta di affidamento esclusivo della figlia minore e, precisando di versare in precarie condizioni economiche, si rendeva disponibile a versare la somma di € 200,00 per il mantenimento della figlia.
2. In data 12 aprile 2022, le parti erano comparse dinanzi al Giudice delegato dal Presidente del Tribunale il quale autorizzava i coniugi a vivere separatamente e adottava i provvedimenti provvisori ed urgenti. Espletata l'istruttoria, la causa, ritenuta matura per la decisione, veniva rimessa al Collegio con la concessione dei termini di cui all' art. 190 c.p.c.
3. Il ricorso e fondato e deve essere accolto per quanto di ragione. Dalle contrapposte domande avanzate da entrambe le parti, dal fallimento del tentativo di conciliazione e dall'insistenza nelle pretese attinenti alle statuizioni accessorie emerge l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non piu tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, le allegazioni della ricorrente risultano confermate dal resistente ed attestano che tra i coniugi sia cessato ogni interesse alla prosecuzione della vita insieme, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale. Provvedimenti accessori Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, va rilevato che, dopo avere proceduto all'ascolto dei figli, il Giudice delegato dal Presidente del Tribunale ha stabilito l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre cui e stata assegnata la casa familiare, e l'obbligo di di corrispondere, Controparte_1 entro il giorno 5 di ogni mese, a di € 250,00, oltre Parte_1 rivalutazione annuale secondo gli titolo di mantenimento della figlia minore, oltre al 50% delle spese straordinarie. Si deve quindi passare all'esame puntuale delle specifiche determinazioni. In via preliminare. deve rilevarsi che la figlia e diventata maggiorenne nel Per_2 corso del giudizio e, pertanto, nulla deve disp erito al suo affidamento e ai tempi di permanenza presso ciascun genitore;
allo stesso modo nulla deve statuirsi sull'assegnazione della casa familiare in ragione della sua successiva vendita all'asta. Domanda di addebito La domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta. In particolare, la ricorrente ha avanzato la suddetta domanda, allegando l'allontanamento del marito dalla casa familiare nel mese di marzo 2019 in seguito alla sua confessione alla presenza dei figli di avere instaurato da anni una relazione parallela con un'altra donna dalla quale aveva altresì avuto dei figli, circostanza rivelatasi non veritiera in seguito alla scoperta di una relazione con una persona transgender, e al successivo ed immediato disinteresse dallo stesso manifestato nei confronti della famiglia. In punto di diritto, va ricordato che, per costante giurisprudenza, l'indagine sull'addebitabilità della separazione ad uno dei coniugi non può derivare semplicemente dalla valutazione di singoli episodi della vita coniugale, ma deve scaturire da un globale e rigoroso accertamento delle reciproche condotte. Inoltre, la pronuncia di addebito postula non soltanto il riscontro di un comportamento contrario ai doveri che l'art.143 cc pone a carico dei coniugi, ma anche l'accertamento che a tale comportamento sia causalmente collegabile la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza, restando irrilevante la condotta successiva al verificarsi di tale situazione. Ne consegue che deve essere pronunciata la separazione senza addebito allorché non sia stata raggiunta la prova che il comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto da uno o da entrambi i coniugi abbia concretamente causato il fallimento della convivenza. Tanto premesso, deve rilevarsi che le circostanze allegate dalla ricorrente hanno trovato un preciso riscontro nell'istruttoria compiuta;
al riguardo, all'udienza del 24.10.2023, è stato escusso , figlio delle parti, che ha Testimone_1 dichiarato di essere stato l padre e che, da qual momento, il padre è andato via di casa senza farsi più vedere né sentire, di avere scoperto la reale relazione intrattenuta dal padre con una persona transgender da quest'ultima e di avere altresì saputo che la stessa era già in atto al momento dell'allontanamento, precisando infine che i rapporti tra i genitori sono stati sempre tranquilli fino al mese di marzo 2019 (cfr. dichiarazioni nel verbale di udienza). Orbene, deve rilevarsi che, dall'escussione del teste, risulta del tutto evidente che la crisi coniugale e la conseguente decisione di separarsi sia direttamente collegabile all'episodio del marzo 2019, con la precisazione che ciò che rileva è l'accertata relazione extraconiugale intrattenuta dal resistente, indipendentemente dalla persona in questione, sussistente al momento dell'allontanamento dalla casa familiare, e il suo successivo disinteresse nei confronti della famiglia come attestato dal teste. In definitiva, per le considerazioni che precedono, la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente deve essere accolta, avendo la stessa assolto l'onere probatorio sia rispetto ai fatti dedotti sia al nesso causale rispetto alla crisi coniugale e non avendo il resistente fornito riscontri in merito a quanto dallo stesso allegato. Mantenimento della figlia Per_2
In merito agli aspetti eco , occorre premettere che parte ricorrente chiede un aumento dell'importo stabilito con l'ordinanza presidenziale, deducendo una maggiore capacità di guadagno del marito e la mancanza di un suo mantenimento diretto, mentre il resistente chiede una riduzione della misura stabilita, allegando di versare in precarie condizioni economiche. Per ciò che concerne, inoltre, la posizione economica reddituale delle parti, si evidenzia che, all'udienza presidenziale, la ricorrente ha dichiarato di percepire una retribuzione di circa € 1.000,00 al mese, mentre il resistente ha dichiarato di percepire circa € 600,00 – 700,00 al mese e di corrispondere la somma mensile di € 200,00 a titolo di canone di locazione;
inoltre dalla documentazione reddituale depositata risulta che la ricorrente ha percepito un reddito imponibile pari a circa € 19.000,00 nell'anno 2019, di circa € 20.200,00 nell'anno 2021, di circa € 18.300,00 nell'anno 2022, mentre il resistente ha percepito un reddito di circa € 8.000,00 nell'anno 2022 e, dalle buste paga relative ad alcune mensilità dell'anno 2024, risulta una retribuzione netta variabile da poco più di € 600,00 a poco più di € 800,00 (cfr. dichiarazione nei verbali di udienza e documentazione reddituale in atti). Orbene, in virtù dell'accertata situazione economica delle parti, che non ha subito sostanziali mutamenti nel tempo, della mancanza di un mantenimento diretto della figlia da parte del padre e dell'aumento delle esigenze soprattutto straordinarie di il Tribunale ritiene equo confermare l'obbligo di Per_2 rrispondere, entro il giorno 5 di ogni mese, a Controparte_1 Pt_1
di € 250,00, oltre rivalutazione annuale secondo g
[...]
a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non Per_2 economicamente indipendente, oltre al 50% per l straordinarie (mediche, universitarie sportive, ricreative etc…), che dovranno essere concordate (a parte quelle necessarie e urgenti) e documentate. Infine, deve dichiararsi inammissibile la domanda ex art. 156, co. 6, c.c. avanzata dalla ricorrente soltanto nella comparsa conclusionale e, dunque, senza instaurazione del contraddittorio. Devono essere compiute le formalità di rito. In considerazione delle ragioni della decisione e della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede: a. pronuncia, ai sensi dell'art 151, co 1, c.c., la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il [...], Controparte_1
C.F.: e , nata a [...] il CodiceFiscale_2 Parte_1
05.0 ntratto matrimonio CodiceFiscale_1 in data 20 ottobr ttipaglia (SA); b. accoglie la domanda di addebito della separazione al marito avanzata dalla ricorrente;
c. dispone l'obbligo di di corrispondere, entro il giorno 5 di Controparte_1 ogni mese, a ma di € 250,00, oltre rivalutazione Parte_1 annuale seco TAT, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne ma non economicamente indipendente;
Per_2
d. carico di entrambi i genitori al 50%, le spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, universitarie, ludiche e sportive etc…) da concordarsi preventivamente tra i genitori (salvo quelle necessarie ed urgenti) che dovranno essere documentate;
e. dichiara inammissibile la domanda ex art. 156, co.6, c.c. avanzata dalla ricorrente;
f. ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Battipaglia (SA) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 206, Parte II, Serie A, Uff. 1, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1996); g. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente dott.ssa Valentina Chiosi dott.ssa IA HI
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