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Sentenza 22 agosto 2025
Sentenza 22 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 22/08/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2025 |
Testo completo
R.G. n. 109-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca
Vista la domanda depositata in data 11/07/2025 da (c.f. Parte_1
) con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del C.F._1
consumatore;
Visto il decreto di apertura emesso in data 22/07/2025;
Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII
20/08/2025;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore sulla convenienza della proposta e una contestazione sulla Parte_2
collocazione privilegiata del credito da parte di Parte_3
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata.
Ciò premesso, in presenza di contestazioni, deve procedersi al relativo esame.
Iniziando dalla contestazione sollevata da si osserva che la stessa Parte_3
riguarda unicamente il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di grado 20 ex art. 2752 c.c. per il minor importo di € 1.296,69 rispetto a quello richiesto di €
1.832,96, essendo stato degradato al rango di chirografo l'importo di € 536,27, di cui €
93,31 per aggi e il resto per sanzioni.
Come correttamente evidenziato dal Gestore, la collocazione del credito è corretta.
Trattandosi credito relativo ad IMU, e dunque relativo a tributi degli enti locali, ai sensi dell'art. 2752, co. 3, c.c. il privilegio generale, sussidiario rispetto a quello dello Stato, è previsto per le sole imposte, tasse e tributi e non anche, come invece è riconosciuto per i crediti statali, per le sanzioni.
Va dunque confermata, respingendosi l'opposizione proposta, la collocazione del credito di in privilegio ex art. 2752, co. 3 c.c. per l'importo di € 1.296,69 e in Parte_3
chirografo per € 536,27, di cui € 93,31 per aggi e il resto per sanzioni.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione sollevata da , quale Parte_2
cessionaria del credito originariamente in capo a poi fusa in CP_1 [...]
– derivante dal mutuo ipotecario concesso alla (in solido con l'allora CP_2 Pt_1
marito ) con atto del 08/03/2006 per complessivi € 102.044 con Controparte_3
garanzia ipotecaria sull'immobile sito a Taranto, via Zara n. 23, pignorato e venduto nella procedura espropriativa RGE 300/2018 con irrisorio soddisfacimento – la stessa riguarda il profilo della convenienza della proposta. Il creditore ha infatti eccepito che, a fronte di un debito residuo di € 93.033,50, per il quale aveva ottenuto con la procedura esecutiva RGE 978/2023 il pignoramento del quinto dello stipendio per un importo mensile di € 300, il soddisfacimento offerto con la proposta era di appena € 4.973,85 pari a 5,35%, da corrispondere con quattro riparti annuali e dunque del tutto irrisorio.
Ha dunque lamentato il creditore che, pur nel contemperamento degli opposti interessi, la proposta comporterebbe per le sue ragioni di credito un sacrificio eccessivo rispetto a quello che potrebbe essergli legittimamente imposto, tenuto conto del fatto che nel 2023 aveva proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio con versamento mensile della somma pignorata di € 300 e che con una somma notevolmente inferiore anche al quinto dello stipendio pignorabile, la debitrice si vedrebbe “condonata” la consistente esposizione debitoria nell'arco di un solo quadriennio.
Non riguardando le osservazioni formulate dai creditori la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui agli artt. 65, 67 CCII, per tali aspetti si richiamano integralmente le considerazioni già esposte nel decreto di apertura del 22/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
È opportuno inoltre rammentare che il piano di ristrutturazione proposto dalla Pt_1
prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 109.326,35 come da tabella che per comodità si riporta di apportare, nell'arco di durata della procedura prevista in 4 anni, la somma mensile di
€ 250,00 per complessivi € 12.000,00 e mettere a disposizione la somma di € 5.000,00 quale quota della Polizza Vita Alleanza.
Con il complessivo ammontare di € 17.000,00 la proposta oggetto del presente esame prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione (previo accantonamento delle somme necessari per pagare il compenso dell'OCC da effettuarsi solo all'esito della procedura e alla liquidazione da parte del Giudice) e dei crediti privilegiati ed il pagamento falcidiato, nella misura del 5,35%, dei creditori chirografari, con riparti da eseguirsi a cadenza annuale, come da prospetto tabellare che si riporta min forma riassuntiva e con il dettaglio delle singole annualità di pagamento. Quanto alla fattibilità, la proposta si fonda sul versamento di una somma di € 250 mensili per quattro anni, che, tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente, della stabilità del rapporto di lavoro e delle spese necessarie per il mantenimento risulta sostenibile.
Passando a valutare la contestazione sulla convenienza è opportuno rilevare che in sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, come chiaramente previsto dal comma 7 dell'art. 70 CCII, senza che si possa tenere conto di alternative diverse, quali la prosecuzione di azioni esecutive individuali, come prospettato dal creditore opponente.
La circostanza che la avrebbe certamente potuto prevedere una durata anche più Pt_1
lunga o mettere a disposizione somme maggiori, non inficia il giudizio di ammissibilità e fattibilità, atteso che la proposta che il consumatore può presentare ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, compresi quelli per i quali vi è una cessione del quinto o un pignoramento mobiliare in corso.
L'unico limite è il superamento del vaglio di convenienza in caso di opposizione.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto da , e come già Parte_2
evidenziato dal Gestore nella relazione di accompagnamento della proposta e in quella depositata il 20/08/2025, non può dubitarsi che l'esecuzione del presente piano garantisca un soddisfacimento superiore, o comunque non inferiore, a quello che potrebbe conseguirsi nell'alternativa della liquidazione controllata. La dopo la Pt_1
vendita all'asta della casa a fronte della procedura esecutiva avviata proprio da
, non ha sostanzialmente altri beni da liquidare, se non un autoveicolo Parte_2
di scarso valore commerciale (Fiat tg. CZ114BK del valore stimabile in € 600).
In caso di apertura della liquidazione controllata – che determinerebbe comunque la cessazione dei prelievi dallo stipendio per effetto del pignoramento per i ratei futuri – potrebbe essere unicamente appresa una quota dello stipendio che, anche ove fosse stabilita nella superiore misura di € 300, pari al quinto pignorabile dello stipendio
(dovendo tenersi conto nel determinare il limite di reddito anche delle spese necessarie a garantire l'ordinario mantenimento e un dignitoso tenore di vita), potrebbe essere incamerata dal liquidatore solo per un periodo di tre anni, come espressamente ora previsto dall'art. 272, co. 3, CCII.
Ai sensi dell'art. 282 CCII la debitrice, dopo tre anni dall'apertura della procedura liquidatoria – in presenza delle condizioni di meritevolezza che, allo stato, non vi è motivo per ritenere insussistenti – ha infatti accesso all'esdebitazione, qualificabile come un vero e proprio diritto, con la conseguenza che i prelievi dallo stipendio, cessati alla data di apertura della liquidazione controllata, non potrebbero comunque riprendere dopo la pronuncia di esdebitazione e gli importi distribuibili ai creditori, al lordo delle spese in prededuzione e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ammonterebbero, quanto ai prelievi dallo stipendio, a € 10.800 a fronte dei € 12.000 previsti in questa sede, oltre alla somma derivante dal riscatto della polizza vita (pari alla maggior somma di € 7.363,97 rispetto a quella di € 5.000 prevista nella proposta di ristrutturazione) e al modesto valore potenzialmente ricavabile dalla vendita dell'auto per il quale deve, peraltro, tenersi conto anche delle spese da sostenere per la sua liquidazione.
Il maggior valore sulla carta dell'attivo acquisibile nella liquidazione controllata, pari a €
18.763,97 dato dalla sommatoria delle tre voci sopra indicate, dovrà tuttavia essere decurtato dai costi da sostenere per la liquidazione dell'auto, ad iniziare dalle spese di trascrizione della sentenza e dal pagamento del PVP per procedere alla vendita coattiva, che finirebbero, se non per azzerarne, quanto meno per ridurne sensibilmente il valore ad un importo ipotizzabile di non più di € 200 e dal compenso spettante al Liquidatore, in aggiunta a quello già considerato del Gestore OCC che, anche tenendo conto dei valori minimi e delle riduzioni massime previste dal d.m. 202/2014 assommerebbe a non meno di € 1.565, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, assorbendo così interamente la differenza attiva, residuando infatti un attivo distribuibile di ca. € 16.400 inferiore, dunque, a quello di € 17.000 previsto in questa sede, a parità delle altre spese.
La presente proposta risulta dunque più vantaggiosa e garantisce al creditore opponente un soddisfacimento non inferire a quello realizzabile nella liquidazione controllata.
Va dunque respinta anche l'opposizione proposta da . Parte_2
Si evidenzia, da ultimo, che una volta verificata l'ammissibilità e la fattibilità della proposta, nonché la convenienza della stessa nei termini sopra indicati, il creditore non può dolersi per l'effetto esdebitatorio che conseguirà al termine della procedura, una volta accertatone l'esatto ed integrale adempimento, essendo questo lo scopo precipuo della presente procedura, prevista dal codice della crisi per uniformarsi alle prescrizioni della direttiva europea n. 1023/2023, c.d. Insolvency, di fornire anche al debitore/consumatore sovraindebitato la possibilità di liberarsi dai precedenti debiti e mantenere uno stile di vita dignitoso, fruendo di una “ripartenza” (il c.d. fresh start) per reimmettersi nel ciclo economico.
In conclusione, respinte le osservazioni dei due creditori, confermata l'ammissibilità e fattibilità della proposta e ritenutane la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della Parte_1
procedura.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
n. Taranto il 03/12/1983 (c.f. ), residente a [...]
[...] C.F._1
via Sibilla Aleramo n. 26 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e in ogni caso per un termine di sei mesi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, dovrà presentare al Giudice una relazione finale e, ove la proposta sia integralmente e correttamente eseguita, si procederà alla liquidazione del compenso e ne verrà autorizzato il pagamento avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Forlì il 21 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara Vacca
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ordinario di FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali- _______
Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca
Vista la domanda depositata in data 11/07/2025 da (c.f. Parte_1
) con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del C.F._1
consumatore;
Visto il decreto di apertura emesso in data 22/07/2025;
Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII
20/08/2025;
Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte del creditore sulla convenienza della proposta e una contestazione sulla Parte_2
collocazione privilegiata del credito da parte di Parte_3
Esaminati gli atti, ha emesso la seguente
SENTENZA
Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.
Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,
l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata.
Ciò premesso, in presenza di contestazioni, deve procedersi al relativo esame.
Iniziando dalla contestazione sollevata da si osserva che la stessa Parte_3
riguarda unicamente il riconoscimento del privilegio generale mobiliare di grado 20 ex art. 2752 c.c. per il minor importo di € 1.296,69 rispetto a quello richiesto di €
1.832,96, essendo stato degradato al rango di chirografo l'importo di € 536,27, di cui €
93,31 per aggi e il resto per sanzioni.
Come correttamente evidenziato dal Gestore, la collocazione del credito è corretta.
Trattandosi credito relativo ad IMU, e dunque relativo a tributi degli enti locali, ai sensi dell'art. 2752, co. 3, c.c. il privilegio generale, sussidiario rispetto a quello dello Stato, è previsto per le sole imposte, tasse e tributi e non anche, come invece è riconosciuto per i crediti statali, per le sanzioni.
Va dunque confermata, respingendosi l'opposizione proposta, la collocazione del credito di in privilegio ex art. 2752, co. 3 c.c. per l'importo di € 1.296,69 e in Parte_3
chirografo per € 536,27, di cui € 93,31 per aggi e il resto per sanzioni.
Per quanto riguarda, invece, la contestazione sollevata da , quale Parte_2
cessionaria del credito originariamente in capo a poi fusa in CP_1 [...]
– derivante dal mutuo ipotecario concesso alla (in solido con l'allora CP_2 Pt_1
marito ) con atto del 08/03/2006 per complessivi € 102.044 con Controparte_3
garanzia ipotecaria sull'immobile sito a Taranto, via Zara n. 23, pignorato e venduto nella procedura espropriativa RGE 300/2018 con irrisorio soddisfacimento – la stessa riguarda il profilo della convenienza della proposta. Il creditore ha infatti eccepito che, a fronte di un debito residuo di € 93.033,50, per il quale aveva ottenuto con la procedura esecutiva RGE 978/2023 il pignoramento del quinto dello stipendio per un importo mensile di € 300, il soddisfacimento offerto con la proposta era di appena € 4.973,85 pari a 5,35%, da corrispondere con quattro riparti annuali e dunque del tutto irrisorio.
Ha dunque lamentato il creditore che, pur nel contemperamento degli opposti interessi, la proposta comporterebbe per le sue ragioni di credito un sacrificio eccessivo rispetto a quello che potrebbe essergli legittimamente imposto, tenuto conto del fatto che nel 2023 aveva proceduto al pignoramento del quinto dello stipendio con versamento mensile della somma pignorata di € 300 e che con una somma notevolmente inferiore anche al quinto dello stipendio pignorabile, la debitrice si vedrebbe “condonata” la consistente esposizione debitoria nell'arco di un solo quadriennio.
Non riguardando le osservazioni formulate dai creditori la sussistenza delle condizioni di ammissibilità della procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore, di cui agli artt. 65, 67 CCII, per tali aspetti si richiamano integralmente le considerazioni già esposte nel decreto di apertura del 22/07/2025, da intendersi qui integralmente richiamate.
È opportuno inoltre rammentare che il piano di ristrutturazione proposto dalla Pt_1
prevede, a fronte di un indebitamento complessivo di € 109.326,35 come da tabella che per comodità si riporta di apportare, nell'arco di durata della procedura prevista in 4 anni, la somma mensile di
€ 250,00 per complessivi € 12.000,00 e mettere a disposizione la somma di € 5.000,00 quale quota della Polizza Vita Alleanza.
Con il complessivo ammontare di € 17.000,00 la proposta oggetto del presente esame prevede l'integrale pagamento delle spese in prededuzione (previo accantonamento delle somme necessari per pagare il compenso dell'OCC da effettuarsi solo all'esito della procedura e alla liquidazione da parte del Giudice) e dei crediti privilegiati ed il pagamento falcidiato, nella misura del 5,35%, dei creditori chirografari, con riparti da eseguirsi a cadenza annuale, come da prospetto tabellare che si riporta min forma riassuntiva e con il dettaglio delle singole annualità di pagamento. Quanto alla fattibilità, la proposta si fonda sul versamento di una somma di € 250 mensili per quattro anni, che, tenuto conto dei redditi percepiti dalla ricorrente, della stabilità del rapporto di lavoro e delle spese necessarie per il mantenimento risulta sostenibile.
Passando a valutare la contestazione sulla convenienza è opportuno rilevare che in sede di omologa, il tribunale deve limitarsi a verificare l'ammissibilità giuridica e la fattibilità della proposta in concreto presentata mentre la sua convenienza per i creditori potrà essere valutata solo in presenza di una specifica contestazione da parte di uno dei creditori, come avvenuto nel caso in esame. In tale ultimo caso, per procedere all'omologa, il giudice dovrà verificare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione controllata, come chiaramente previsto dal comma 7 dell'art. 70 CCII, senza che si possa tenere conto di alternative diverse, quali la prosecuzione di azioni esecutive individuali, come prospettato dal creditore opponente.
La circostanza che la avrebbe certamente potuto prevedere una durata anche più Pt_1
lunga o mettere a disposizione somme maggiori, non inficia il giudizio di ammissibilità e fattibilità, atteso che la proposta che il consumatore può presentare ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, compresi quelli per i quali vi è una cessione del quinto o un pignoramento mobiliare in corso.
L'unico limite è il superamento del vaglio di convenienza in caso di opposizione.
Nel caso in esame, a dispetto di quanto sostenuto da , e come già Parte_2
evidenziato dal Gestore nella relazione di accompagnamento della proposta e in quella depositata il 20/08/2025, non può dubitarsi che l'esecuzione del presente piano garantisca un soddisfacimento superiore, o comunque non inferiore, a quello che potrebbe conseguirsi nell'alternativa della liquidazione controllata. La dopo la Pt_1
vendita all'asta della casa a fronte della procedura esecutiva avviata proprio da
, non ha sostanzialmente altri beni da liquidare, se non un autoveicolo Parte_2
di scarso valore commerciale (Fiat tg. CZ114BK del valore stimabile in € 600).
In caso di apertura della liquidazione controllata – che determinerebbe comunque la cessazione dei prelievi dallo stipendio per effetto del pignoramento per i ratei futuri – potrebbe essere unicamente appresa una quota dello stipendio che, anche ove fosse stabilita nella superiore misura di € 300, pari al quinto pignorabile dello stipendio
(dovendo tenersi conto nel determinare il limite di reddito anche delle spese necessarie a garantire l'ordinario mantenimento e un dignitoso tenore di vita), potrebbe essere incamerata dal liquidatore solo per un periodo di tre anni, come espressamente ora previsto dall'art. 272, co. 3, CCII.
Ai sensi dell'art. 282 CCII la debitrice, dopo tre anni dall'apertura della procedura liquidatoria – in presenza delle condizioni di meritevolezza che, allo stato, non vi è motivo per ritenere insussistenti – ha infatti accesso all'esdebitazione, qualificabile come un vero e proprio diritto, con la conseguenza che i prelievi dallo stipendio, cessati alla data di apertura della liquidazione controllata, non potrebbero comunque riprendere dopo la pronuncia di esdebitazione e gli importi distribuibili ai creditori, al lordo delle spese in prededuzione e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ammonterebbero, quanto ai prelievi dallo stipendio, a € 10.800 a fronte dei € 12.000 previsti in questa sede, oltre alla somma derivante dal riscatto della polizza vita (pari alla maggior somma di € 7.363,97 rispetto a quella di € 5.000 prevista nella proposta di ristrutturazione) e al modesto valore potenzialmente ricavabile dalla vendita dell'auto per il quale deve, peraltro, tenersi conto anche delle spese da sostenere per la sua liquidazione.
Il maggior valore sulla carta dell'attivo acquisibile nella liquidazione controllata, pari a €
18.763,97 dato dalla sommatoria delle tre voci sopra indicate, dovrà tuttavia essere decurtato dai costi da sostenere per la liquidazione dell'auto, ad iniziare dalle spese di trascrizione della sentenza e dal pagamento del PVP per procedere alla vendita coattiva, che finirebbero, se non per azzerarne, quanto meno per ridurne sensibilmente il valore ad un importo ipotizzabile di non più di € 200 e dal compenso spettante al Liquidatore, in aggiunta a quello già considerato del Gestore OCC che, anche tenendo conto dei valori minimi e delle riduzioni massime previste dal d.m. 202/2014 assommerebbe a non meno di € 1.565, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, assorbendo così interamente la differenza attiva, residuando infatti un attivo distribuibile di ca. € 16.400 inferiore, dunque, a quello di € 17.000 previsto in questa sede, a parità delle altre spese.
La presente proposta risulta dunque più vantaggiosa e garantisce al creditore opponente un soddisfacimento non inferire a quello realizzabile nella liquidazione controllata.
Va dunque respinta anche l'opposizione proposta da . Parte_2
Si evidenzia, da ultimo, che una volta verificata l'ammissibilità e la fattibilità della proposta, nonché la convenienza della stessa nei termini sopra indicati, il creditore non può dolersi per l'effetto esdebitatorio che conseguirà al termine della procedura, una volta accertatone l'esatto ed integrale adempimento, essendo questo lo scopo precipuo della presente procedura, prevista dal codice della crisi per uniformarsi alle prescrizioni della direttiva europea n. 1023/2023, c.d. Insolvency, di fornire anche al debitore/consumatore sovraindebitato la possibilità di liberarsi dai precedenti debiti e mantenere uno stile di vita dignitoso, fruendo di una “ripartenza” (il c.d. fresh start) per reimmettersi nel ciclo economico.
In conclusione, respinte le osservazioni dei due creditori, confermata l'ammissibilità e fattibilità della proposta e ritenutane la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di ristrutturazione presentato da e disporre la chiusura della Parte_1
procedura.
P.Q.M.
Visto l'art. 70 CCII
OMOLOGA il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da Pt_1
n. Taranto il 03/12/1983 (c.f. ), residente a [...]
[...] C.F._1
via Sibilla Aleramo n. 26 dispone che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC; che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e in ogni caso per un termine di sei mesi;
avverte
i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;
avverte il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, attenendosi a quanto previsto dall'art. 71 per eventuali vendite e cessioni previste nel piano;
avverte il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano;
risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano;
relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza.
Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, dovrà presentare al Giudice una relazione finale e, ove la proposta sia integralmente e correttamente eseguita, si procederà alla liquidazione del compenso e ne verrà autorizzato il pagamento avverte che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;
che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo. dichiara chiusa la procedura.
Così deciso a Forlì il 21 agosto 2025
Il Giudice
dott.ssa Barbara Vacca