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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 29/05/2025, n. 1030 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1030 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, all'udienza del 29 maggio 2025 ha pronunziato – dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione - la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 423/2023 R.G. e vertente
TRA nato a [...] l'[...], C.F. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Brolo via C. Colombo n° 5 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Carmela Bonina che lo rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Mauro Sferrazza e Antonello Monoriti giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Cancellazione elenchi anagrafici ed indennità di malattia.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.02.2023 il ricorrente adiva codesto
Giudice premettendo di essere bracciante agricolo e di aver svolto attività lavorativa nell'anno 2017 per complessivi 102 giorni alle dipendenze della ditta
Italiano Fabio. Agricola. Infatti, lo stesso, regolarmente iscritto negli elenchi nominativi anagrafici per gli anni sopra detti, essendo stato ammalato dal
03.01.2018 al 16.02.2018, richiedeva all' di Messina la corresponsione della CP_1
relativa indennità di malattia, allegando la relativa certificazione medica.
Deduceva che in virtù della predetta domanda l' provvedeva ad CP_1 erogare l'indennità di malattia come da estratto contributivo;
con atto del
29.04.2022, notificato in data successiva, l'ente resistente comunicava al ricorrente che “la richiesta di indennità di malattia per l'evento dal 03.01.2018 al
16.02.2018, presentata in data 03.01.2018 non può essere accolta per il seguente motivo: cancellate le giornate”.
Parte ricorrente proponeva ricorso amministrativo in data 20.07.2022, senza sortire alcun effetto.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell' alla reiscrizione presso gli CP_1
elenchi anagrafici per gli anni e le giornate cancellati, come sopra indicati, nonché alla corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 03.01.2018 al
16.02.2018, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio procuratore antistatario. Depositava, altresì, dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.
L' resisteva in giudizio con memoria di costituzione, depositata in CP_1
data 30.05.2023, in cui contestava nel merito la fondatezza della domanda e chiedeva il rigetto del ricorso con vittoria di spese e compensi.
La causa veniva istruita documentalmente.
All'udienza odierna, all'esito della discussione orale, la causa veniva decisa con la presente sentenza pronunciata ex art. 429 c.p.c.
Parte ricorrente chiede accertarsi il proprio diritto ad essere iscritto presso gli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per gli anni e le giornate suindicate, deducendo l'esistenza di un rapporto di lavoro di tipo subordinato in agricoltura alle dipendenze della ditta Italiano Fabio, nonché al fine ottenere la corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 03.01.2018 al
16.02.2018.
2 Occorre, anzitutto, dare atto che con sentenza n. 570/2023 emessa dal
Tribunale di Patti in data 23.03.2023, in persona del Giudice del Lavoro, Dott.
Pietro Paolo Arena, nel giudizio avente n. R.G. 1620/2020 statuiva che “Il
Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' con ricorso Parte_1 CP_1
depositato il 20.05.2020, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - Dichiara che ha lavorato per la Parte_1 Controparte_2
nel 2017 per un complessivo di 102 giornate;
- Condanna l' ad
[...] CP_1
operare alla reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di residenza per l'anno e le giornate indicate;
- Condanna
l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in euro €2.697,00, oltre CP_1
spese generali al 15%, iva e cpa come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatari”.
Orbene, da controlli effettuati presso la cancellaria all'uopo delegata, come da dichiarazione dello stesso personale di cancelleria, tale sentenza alla data del
16.01.2025 non risultava impugnata, per cui si può affermare che la stessa fosse passata in giudicato.
Invero, l'art. 2909 c.c. prevede letteralmente che “L'accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato fa stato a ogni effetto tra le parti, i loro eredi o aventi causa”.
Secondo gli insegnamenti della giurisprudenza adi legittimità “l'ambito di operatività del giudicato, in virtù del principio secondo il quale esso copre il dedotto e il deducibile, è correlato all'oggetto del processo e colpisce, perciò, tutto quanto rientri nel suo perimetro, incidendo, da un punto di vista sostanziale, non soltanto sull'esistenza del diritto azionato, ma anche sull'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi, ancorché non dedotti, senza estendersi a fatti ad esso successivi e a quelli comportanti un mutamento del "petitum" e della
"causa petendi", fermo restando il requisito dell'identità delle persone”
(Cassazione civile, Sez. I, ordinanza n. 33021 del 9 novembre 2022; Cassazione civile, Sez. Lavoro, ordinanza n. 12754 del 21 aprile 2022; Cassazione civile, Sez.
I, sentenza n. 1252 del 17 gennaio 2022).
3 Alla luce di quanto detto le domande attoree meritano accoglimento.
Di conseguenza, va dichiarato il diritto di ad ottenere la Parte_1 corresponsione dell'indennità di malattia per i periodi dal 03.01.2018 al
16.02.2018, avendo lavorato come bracciante agricolo nell'anno 2017 per 102 giornate lavorative alle dipendenze della ditta Italiano Fabio, come risulta dalla sentenza n. 570/2023 emessa dal Tribunale di Patti in data 23.03.2023, in persona del Giudice del Lavoro, Dott. Pietro Paolo Arena nel giudizio con numero R.G.
1620/2020.
Ogni altra questione rimane assorbita.
Non si provvede ad una condanna dell' non essendo stata dedotta CP_1
alcuna ripetizione delle somme oggetto di causa;
tuttalpiù, va condannata l CP_1
alla restituzione di quanto eventualmente indebitamente trattenuto o ripetuto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo, ex DM n.
55/2014, parametri minimi, avuto riguardo al valore della controversia, ed all'entità delle questioni trattate, esclusa la fase istruttoria non tenutasi. Delle stesse va dichiarata la distrazione nei confronti del procuratore dichiaratosi anticipatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c., Avv. Carmela Bonina.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, lette le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da contro l' con Parte_1 CP_1
ricorso depositato il 13.02.2023, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- Accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto di parte ricorrente all'ottenimento dell'indennità di malattia per i periodi dal 03.01.2018 al
16.02.2018, condannando l a versare quanto eventualmente CP_1
indebitamente trattenuto o ripetuto;
- Rigetta ogni altra domanda;
- Condanna l' al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese CP_1
del giudizio che liquida in euro 886,00 oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Carmela Bonina.
4 Manda alla Cancelleria per quanto di competenza
Patti, 29 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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