CA
Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 09/06/2025, n. 847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 847 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE ConSIliere
Alberto BINETTI ConSIliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.)
- Contratti di Borsa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1282 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata in alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45 (c/o avv. Fabrizio Pt_1
Panza);
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione in appello, dall'avv. Mariangela Ghergo ed elettivamente domiciliata in Pt_1 viale J.F. Kennedy n. 56, presso il suo studio;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi in data 7 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, notificato il 30 maggio 2018, – premesso che era Controparte_1 correntista della dal Gennaio 2011 e detentrice di n. 2613 azioni Parte_1 di emissione della stessa;
che all'atto dell'acquisto non aveva ricevuto alcuna documentazione inerente l'operazione, né informazioni sulla natura illiquida dei titoli, sulla rischiosità e le modalità di smobilizzo;
che la Banca non aveva peraltro verificato l'adeguatezza degli stessi;
che in data 28 gennaio 2018 aveva posto in vendita le azioni senza esito;
che la era incorsa in violazione degli obblighi informativi in ordine Pt_1 alla natura dei titoli ed al conflitto d'interesse, sanciti dagli artt. 21 e ss. del D. Lgs
n.58/1998 e dagli artt. 27 e 28 del regolamento intermediari, disciplinati anche dalla
Direttiva 2004/39/CE del 21.4.2004, ovvero la Direttiva MIFID;
che risultava, altresì, carente la documentazione relativa agli ordini di acquisto, incompleto il questionario relativo agli obiettivi di investimento, privo peraltro della profilatura del cliente – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni :
“a) In via principale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89 ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa;
b) In via subordinata, in assenza dei contratti di preordine e di ordine delle singole operazione di acquisto dei titoli della dichiarare la risoluzione delle operazioni con condanna della Parte_1 banca convenuta, alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89, ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89, oltre interessi
e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche
a seguito valutazione equitativa;
c) in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla convenuta al momento della negoziazione Pt_1 per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge che di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza
e buona fede, (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art.23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28, 30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del
Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs
24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg
2 CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI relativamente alla frequenza di aggiornamento
Mifid; art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) dichiarare così risolto il contratto di negoziazione dei titoli illiquidi per cui è causa e per l'effetto, 1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa;
d) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni pari ad €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa;
e) in via di ulteriore subordine: condannare a titolo di risarcimento danni la alla restituzione della somma data dalla differenza tra il prezzo pagato Pt_1 dall'attrice per l'acquisto di ogni singola operazione ed il valore attuale delle stesse;
f) Con condanna di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Nel giudizio, che assumeva il n. 8221/2018 R.G., si costituiva la Parte_1
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti restitutori e risarcitori
[...] relativamente agli investimenti eseguiti nel 2012, in ragione della natura precontrattuale della dedotta responsabilità e del decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di stipulazione del contratto quadro o comunque dalla conclusione dell'operazione di investimento;
e contestando, nel merito, la domanda, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi, nonché evidenziando l'adeguatezza dell'iniziale operazione di acquisto di sole 200 azioni, cui erano seguiti ulteriori investimenti, anche di altri titoli ad alto rischio, offerti da terzi.
Aggiungeva la convenuta che, successivamente, nonostante la segnalazione del superamento della soglia del 60% prevista dalla in relazione al profilo di rischio Pt_1 della cliente, quest'ultima aveva comunque autorizzato l'operazione in data 28.12.2012.
In subordine, la chiedeva ridursi il risarcimento del danno in ragione del concorso Pt_1 colposo dell'attrice e dell'erronea quantificazione dello stesso, in quanto: a) l'acquisto della prima tranche di 200 azioni, risalente nel luglio 2012, era avvenuta ad un prezzo di Euro
9,40 per ciascuna azione (per un controvalore di Euro 1.880,00); b) le azioni di nuova emissione acquistate in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione e prelazione
3 esercitati dall'attrice nel dicembre 2012, erano state immesse sul mercato ad un prezzo di
Euro 9,53 ciascuna;
c) le 26 azioni ordinarie BPB di cui la SI.ra era entrata in CP_1 possesso nel 2013 erano state accreditate in suo favore a fronte della deliberazione di un aumento di capitale a titolo gratuito;
d) a titolo di dividendi e cedole sulle somme investite nelle dette azioni ed obbligazioni (poi convertite) “BPB 28/2/2018 7%”, l'attrice aveva percepito € 1.166,3.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa – sulla base dei documenti depositati in atti - veniva decisa con sentenza n. 2906/2022, depositata il 18 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Bari, accertato l'inadempimento della banca intermediaria, dichiarava la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della oggetto di lite, Parte_1 condannando la alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma Parte_1 di € 19.940,63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni e rigettando la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; e ponendo le spese di lite, liquidate in € 5.099,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore dell'attrice, spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2022, la , chiedendo, per i Parte_1 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate dalla SI.ra
per le ragioni esposte in atti;
CP_1 nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
[...]
In via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- escludere ovvero comunque ridurre SInificativamente l'ammontare del risarcimento in ipotesi riconosciuto alla SI.ra , in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultima, CP_1 ai sensi dell'art. 1227, c.c., e, in ogni caso, in ragione dei frutti civili percepiti da quest'ultima in forza degli investimenti contestati, nella misura di Euro 1.166,37, per le ragioni esposte in atti;
4 In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando gli avversi assunti e Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa all'udienza del 7 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che la convenuta fosse responsabile a titolo Pt_1 contrattuale e, conseguentemente, che il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale.
Sul punto, il Tribunale aveva affermato che la violazione degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione costituiva inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art.1453 c.c.; da ciò discendeva la natura contrattuale della responsabilità e la durata decennale della stessa, con conseguente mancato decorso del termine, in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2012.
Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, gli obblighi informativi asseritamente violati sarebbero collocabili in una fase antecedente agli ordini e, quindi, precontrattuale, soggetta al regime della prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 2012, epoca di sottoscrizione degli ordini de quibus.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
“l'intermediario finanziario, ricevuto l'ordine di investimento, non può darvi esecuzione senza essersi prima assicurato che il cliente sia stato adeguatamente informato in merito all'operazione: l'inosservanza degli obblighi informativi che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione fonda una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi” (Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997; nello stesso senso App, Torino, sez. I, 30 settembre 2024, n. 813).
5 Ha, peraltro, ben spiegato Cass. 8997/21 che “nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l'intermediario non possa limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, in base alla esemplificazione di cui sopra, o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso sia altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni;
ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime. E' in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli "ordini" di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad "ordini" di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (sul punto, in motivazione: Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261).
Poiché, nel caso di specie, le violazioni agli obblighi di comportamento dell'intermediario si pongono nella fase immediatamente antecedente gli ordini di acquisto (delle azioni) correttamente il primo giudice aveva qualificato la corrispondente responsabilità come contrattuale (tanto da farne conseguire la risoluzione degli ordini per il grave inadempimento) ed aveva ritenuto non ancora decorsa la prescrizione decennale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio e documentale, con particolare riferimento alla natura (illiquida) della azioni BPB, al profilo di rischio della SI.ra , alla inadeguatezza dell'operazione. CP_1
In breve, il Tribunale, con specifico riferimento alla natura dell'investimento, aveva affermato che “le azioni della convenuta rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate in Borsa che, di fatto, per le loro caratteristiche devono essere considerate come titoli con un profilo di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di
6 liquidazione (ovvero titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo SInificative, ossia tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita). Tali azioni, infatti, presentano un peculiare rischio di monetizzazione, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, con conseguente ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. D'altra parte tale valutazione d'illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'Istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la circostanza che un dato strumento finanziario
(nella fattispecie, azioni della stessa non quotato su mercati Parte_1 regolamentati presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, facendo leva sulla differenza tra il “rischio di liquidità” - che sarebbe la possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto.
Pertanto, a dire della banca appellante, tenuto conto della solidità della Parte_1
al momento dell'investimento (anno 2012), l'investimento, all'epoca, non sarebbe
[...] stato “illiquido”, ma semplicemente sottoposto al rischio di liquidità, rischio che si sarebbe aggravato soltanto in epoca successiva alla sua sottoscrizione.
Il motivo di appello è infondato secondo tale profilo.
Infatti, la naturale rischiosità dell'investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle prospettive della banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumenta oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell'investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi possano avere al momento della negoziazione.
7 Per questa ragione, il primo giudice ha affermato la irrilevanza della solidità dell'istituto emittente al momento dell'acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva.
Si tratta, in altre parole, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende “oggettivamente” più rischiosi e di tale maggior rischio l'investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell'acquisto.
Sotto diverso profilo, la banca appellante lamenta una erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali raccolte in primo grado, con particolare riferimento alla affermata inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'investitore.
In effetti, il Tribunale, richiamando il profilo cliente (che viene riportato in parte in formato
.pdf nel corpo della sentenza) afferma che “l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una CP_1 piccola parte […] tale criticità della scelta, , del resto, non risulta affatto segnalata dalla convenuta, che ha invero richiamato l'attenzione della investitrice, già socia, sulla seconda operazione, in ragione dell'eccessiva concentrazione della partecipazione azionaria relativa al medesimo emittente, ma non ha giammai specificamente evidenziato, all'atto di entrambi gli acquisti, che le azioni, in quanto titoli illiquidi, sia pur astrattamente descritti come tipologia nel documento generale sui rischi per gli investitori, non erano compatibili con il dichiarato profilo di rischio della cliente”.
Secondo l'appellante, dunque, il Tribunale avrebbe tratto il proprio convincimento dalle affermazioni dell'investitore riportate in modo parziale e decontestualizzate.
In particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che a) l'investimento aveva ad oggetto un numero limitato di azioni;
b) la SI.ra era già in possesso di azioni della CP_1 medesima natura di quelle di cui si discute;
c) la rischiosità dell'investimento era media e corrispondeva al profilo medio-alto della , derivante dalla circostanza che la CP_1 medesima aveva dichiarato di essere consapevole delle necessarie oscillazione del CP_1 valore del portafoglio nel tempo e che le era stato attribuito dalla banca un profilo medio- alto;
d) l'investimento in questione faceva parte di una operazione più complessa che era bilanciata dall'acquisto di obbligazioni della stessa e) l'appellata Parte_1 aveva acquistato, in precedenza, altri titoli della medesima rischiosità delle azioni BPB;
f)
l'importo dell'investimento era percentualmente marginale rispetto all'intero patrimonio
8 dichiarato dalla;
g) il profilo medio-alto era confermato dalla profilatura eseguita CP_1 in occasione del contratto quadro.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, va premesso che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata avendo presente – per le considerazioni infra illustrate – che l'investimento in questione era da considerarsi a rischio alto e non medio.
Ciò posto, il profilo della SI.ra , al momento dell'ordine (sicché la profilatura CP_1 relativa al contratto quadro appare irrilevante), come emerge dal c.d. questionario, può qualificarsi come medio, se non medio basso.
Infatti, punto di partenza sono le dichiarazioni – opportunamente valorizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata - rese in tema di obiettivi di investimento che sono descritti come
“proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi) anche contenuti, costanti e prevedibili”, il che corrisponde alla scelta più prudenziale dopo quella base e si traduce nella disponibilità ad ottenere dei rendimenti anche minimi, purché sicuri.
Tale prospettiva dichiarata risulta rafforzata dal fatto che la consapevolezza delle necessarie oscillazioni di rendimento, è maggiormente specificata dall'affermazione di essere disposti ad accettare una perdita corrispondente “solo ad una piccola parte del capitale investito”.
Né rileva, ai fini di un innalzamento del profilo verso il rischio medio-alto, il rapporto tra l'ammontare dell'investimento ed il valore dichiarato del proprio patrimonio, dal momento che la relazione rilevante ai fini della propensione al rischio è quella tra l'importo investito e l'intero capitale teoricamente investibile, e non tra il valore delle azioni acquistate ed il valore (solo dichiarato) del proprio patrimonio, che potrebbe riguardare verosimilmente anche immobili e non somme liquide astrattamente investibili.
E neppure può assumere rilievo la circostanza che la avesse dichiarato di CP_1 conoscere diverse tipologie di strumenti finanziari anche più complessi, giacchè la mera conoscenza non depone necessariamente nel senso della maggiore propensione al rischio, ma, semmai, nel senso inverso;
ovvero che avesse già acquistato azioni dello stesso tipo, tenuto conto che, a prescindere dal fatto che l'acquisto di precedenti azioni potrebbe essere stato ugualmente viziato da una inadeguatezza non rilevata, l'adeguatezza “non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore
9 speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n.
7905).
Da ultimo, l'acquisto contemporaneo di obbligazioni (peraltro della stessa Parte_1
corrispondenti ad un obiettivo più prudente non diminuisce per ciò stesso la
[...] rischiosità delle azioni illiquide e la loro inadeguatezza rispetto al profilo medio, medio – basso della . CP_1
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il Tribunale ha posto a base della propria decisione anche la sussistenza indiscussa di una situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito, situazione che avrebbe dovuto comportare l'obbligo, violato dalla BPB, di astensione o di segnalazione, e l'affermazione non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Segue che, il motivo di appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, in punto di inadempimento, responsabilità e risoluzione contrattuale.
La conferma della sentenza sotto tale punto di vista rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rispettati gli obblighi informativi imposti all'intermediario.
Secondo la prospettazione della il primo giudice avrebbe omesso Parte_1 qualsivoglia motivazione a sostegno dell'affermazione circa il mancato rispetto degli obblighi informativi.
In ogni caso, assume la gli obblighi in questione erano stati assolti come dimostrato Pt_1 ampiamente dalla documentazione in atti.
Come detto, le censure a tale ratio decidendi appaiono superflue alla luce del rigetto del secondo motivo di appello e la persistenza di una ratio decidendi da sola sufficiente a reggere l'intera pronuncia impugnata.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari ha dichiarato la risoluzione dell'investimento, senza valutare ovvero senza esplicitare le ragioni per le quali l'inadempimento è stato considerato grave e, quindi, risolutorio.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, anche a voler ammettere che il primo giudice non abbia espressamente motivato in ordine alla gravità dell'inadempimento, limitandosi ad affermare che “nel caso di specie […]
10 ricorre inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”, la gravità dell'inadempimento è fatta palese dalla circostanza che il pregiudizio derivante dalla mancata astensione in presenza di operazione non adeguata, consiste nella perdita quasi totale di valore dell'investimento, sicché l'affermazione può essere effettuata dalla Corte in funzione integrativa della motivazione di primo grado1.
Il quinto motivo di appello, concernente la statuizione sulle spese appare assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado, anche in riferimento alle spese, il che comporta inevitabilmente la statuizione solo sulle spese del giudizio di appello.
Oltre alle censure di cui ai cinque motivi di gravame esaminati, la Parte_1 ripropone ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. le eccezioni non esaminate o ritenute assorbite nella sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellante ribadisce l'eccezione di prescrizione relativamente alla domanda risarcitoria di parte attorea in primo grado.
Sul punto, va rilevato che il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguente di restituzione, ma non anche quella risarcitoria (tanto che non è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme da restituire), e la pronuncia sul punto non è stata oggetto di appello incidentale da parte della , sicché CP_1
l'eccezione di prescrizione riproposta appare assorbita.
Del pari, appaiono non centrate tutte le ulteriori eccezioni tendenti ad escludere (per assenza del nesso di causalità) o a ridurre il quantum (in ragione del concorso di colpa del danneggiato) del danno riconoscibile all'attrice, dal momento che la condanna non è stata disposta dal Tribunale a titolo di risarcimento danni, bensì a titolo di restituzione delle somme investite, in mera dipendenza della risoluzione del contratto e, quindi, del venire meno della ragione giustificativa dell'investimento, così come è stata disposta la restituzione delle somme pagate a titolo di cedole e poste a deconto dell'importo complessivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 settembre 2022, da
[...] avverso la sentenza n. 2906/2022, depositata il 18 luglio 2022, del Parte_1
Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_2 la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese legali che liquida in complessivi €. 5.809,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_2
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di conSIlio della Seconda Sezione Civile.
Il ConSIliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Bari
Seconda Sezione Civile composta dai seguenti Magistrati:
Filippo LABELLARTE Presidente
Luciano GUAGLIONE ConSIliere
Alberto BINETTI ConSIliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello avente ad oggetto “Intermediazione finanziaria (S.I.M.)
- Contratti di Borsa” iscritta nel ruolo generale degli affari civili contenziosi civili sotto il numero d'ordine 1282 dell'anno 2022
TRA
in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 assistita e difesa, giusta procura allegata all'atto di appello, dall'avv. Gennaro Arcucci ed elettivamente domiciliata in alla Strada Palazzo Dell'Intendenza, 45 (c/o avv. Fabrizio Pt_1
Panza);
APPELLANTE
E
rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di Controparte_1 costituzione in appello, dall'avv. Mariangela Ghergo ed elettivamente domiciliata in Pt_1 viale J.F. Kennedy n. 56, presso il suo studio;
APPELLATA
All'udienza collegiale tenutasi in data 7 febbraio 2025 la causa è stata riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti nelle note autorizzate in atti, da intendersi qui per richiamate e trascritte, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, notificato il 30 maggio 2018, – premesso che era Controparte_1 correntista della dal Gennaio 2011 e detentrice di n. 2613 azioni Parte_1 di emissione della stessa;
che all'atto dell'acquisto non aveva ricevuto alcuna documentazione inerente l'operazione, né informazioni sulla natura illiquida dei titoli, sulla rischiosità e le modalità di smobilizzo;
che la Banca non aveva peraltro verificato l'adeguatezza degli stessi;
che in data 28 gennaio 2018 aveva posto in vendita le azioni senza esito;
che la era incorsa in violazione degli obblighi informativi in ordine Pt_1 alla natura dei titoli ed al conflitto d'interesse, sanciti dagli artt. 21 e ss. del D. Lgs
n.58/1998 e dagli artt. 27 e 28 del regolamento intermediari, disciplinati anche dalla
Direttiva 2004/39/CE del 21.4.2004, ovvero la Direttiva MIFID;
che risultava, altresì, carente la documentazione relativa agli ordini di acquisto, incompleto il questionario relativo agli obiettivi di investimento, privo peraltro della profilatura del cliente – conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Bari, la rassegnando le seguenti Parte_1 conclusioni :
“a) In via principale: condannare la banca convenuta alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89 ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito di valutazione equitativa;
b) In via subordinata, in assenza dei contratti di preordine e di ordine delle singole operazione di acquisto dei titoli della dichiarare la risoluzione delle operazioni con condanna della Parte_1 banca convenuta, alla restituzione delle somme investite pari a €. 24.901,89, ovvero al risarcimento dei danni pari alla somma indicata in precedenza di €. 24.901,89, oltre interessi
e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche
a seguito valutazione equitativa;
c) in via di ulteriore subordine: accertare e dichiarare il grave inadempimento posto in essere dalla convenuta al momento della negoziazione Pt_1 per cui è causa, sia per la violazione delle norme di legge che di Regolamenti vigenti in materia e invocate nel presente atto, sia per la violazione dei generali principi di correttezza
e buona fede, (Normativa CONSOB per i prodotti finanziari illiquidi art 21, comma 1, del TUF;
Direttiva 2004/39/CE del 21 aprile 2004, ovvero la direttiva MIFID, l'art. 21 ss del Tuf e gli art.li 27 – 28 del regolamento intermediari;
l'art.23 TUF;
la comunicazione CONSOB del 2 marzo 2009; artt. 27,28, 30, 31, 32, 34 e 39 del Regolamento Intermediari , artt. 41 e 42 del
Regolamento intermediari n. 16190 del 29.10.2007 recante norme di attuazione del D.Lgs
24 febbraio 1998, n. 58 in materia di intermediari;
all'art 42 reg. 16190/2007; 30 rg
2 CONSOB n. 11522/1998; linee guida ABI relativamente alla frequenza di aggiornamento
Mifid; art . 21, lett. a, del Tuf - D.Lgs. n. 58/1998, e degli artt. 1175 e 1375 c.c., relativi al rinnovo della richiesta di informazioni qualora i dati Mifid non siano aggiornati) dichiarare così risolto il contratto di negoziazione dei titoli illiquidi per cui è causa e per l'effetto, 1) condannare la banca alla restituzione e/o al risarcimento dei danni in favore degli attori nella misura di €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa;
d) In ogni caso, accertare e dichiarare che il comportamento della convenuta al momento della negoziazione dei titoli per cui è causa ha integrato un illecito civile e, per l'effetto, condannare la al risarcimento dei danni pari ad €. 24.901,89 oltre interessi e rivalutazione Pt_1 monetaria e, comunque, con condanna a quella somma ritenuta dovuta anche a seguito valutazione equitativa;
e) in via di ulteriore subordine: condannare a titolo di risarcimento danni la alla restituzione della somma data dalla differenza tra il prezzo pagato Pt_1 dall'attrice per l'acquisto di ogni singola operazione ed il valore attuale delle stesse;
f) Con condanna di spese, competenze ed onorari da distrarsi a favore del procuratore costituito”.
Nel giudizio, che assumeva il n. 8221/2018 R.G., si costituiva la Parte_1
, eccependo, in via preliminare, la prescrizione dei diritti restitutori e risarcitori
[...] relativamente agli investimenti eseguiti nel 2012, in ragione della natura precontrattuale della dedotta responsabilità e del decorso del termine quinquennale di prescrizione dalla data di stipulazione del contratto quadro o comunque dalla conclusione dell'operazione di investimento;
e contestando, nel merito, la domanda, che chiedeva rigettarsi, con vittoria di spese, deducendo di aver fornito tutte le informazioni in ordine alla natura illiquida dei titoli ed alla sussistenza di conflitto d'interessi, nonché evidenziando l'adeguatezza dell'iniziale operazione di acquisto di sole 200 azioni, cui erano seguiti ulteriori investimenti, anche di altri titoli ad alto rischio, offerti da terzi.
Aggiungeva la convenuta che, successivamente, nonostante la segnalazione del superamento della soglia del 60% prevista dalla in relazione al profilo di rischio Pt_1 della cliente, quest'ultima aveva comunque autorizzato l'operazione in data 28.12.2012.
In subordine, la chiedeva ridursi il risarcimento del danno in ragione del concorso Pt_1 colposo dell'attrice e dell'erronea quantificazione dello stesso, in quanto: a) l'acquisto della prima tranche di 200 azioni, risalente nel luglio 2012, era avvenuta ad un prezzo di Euro
9,40 per ciascuna azione (per un controvalore di Euro 1.880,00); b) le azioni di nuova emissione acquistate in conseguenza dell'esercizio dei diritti di opzione e prelazione
3 esercitati dall'attrice nel dicembre 2012, erano state immesse sul mercato ad un prezzo di
Euro 9,53 ciascuna;
c) le 26 azioni ordinarie BPB di cui la SI.ra era entrata in CP_1 possesso nel 2013 erano state accreditate in suo favore a fronte della deliberazione di un aumento di capitale a titolo gratuito;
d) a titolo di dividendi e cedole sulle somme investite nelle dette azioni ed obbligazioni (poi convertite) “BPB 28/2/2018 7%”, l'attrice aveva percepito € 1.166,3.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa – sulla base dei documenti depositati in atti - veniva decisa con sentenza n. 2906/2022, depositata il 18 luglio 2022, con la quale il Tribunale di Bari, accertato l'inadempimento della banca intermediaria, dichiarava la risoluzione degli ordini di acquisto delle azioni della oggetto di lite, Parte_1 condannando la alla restituzione, in favore dell'attrice, della somma Parte_1 di € 19.940,63, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, previa restituzione delle azioni e rigettando la domanda di risarcimento danni ex art. 96 c.p.c.; e ponendo le spese di lite, liquidate in € 5.099,00, di cui € 264,00 per esborsi, oltre 15% per spese generali, cpa ed iva come per legge, in favore dell'attrice, spese da distrarsi in favore del procuratore anticipatario.
Avverso tale sentenza ha proposto appello innanzi a questa Corte, con atto di citazione notificato in data 19 settembre 2022, la , chiedendo, per i Parte_1 motivi di seguito indicati ed in riforma dell'impugnata decisione, previa sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado, l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“I. in via preliminare:
- accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande avanzate dalla SI.ra
per le ragioni esposte in atti;
CP_1 nel merito:
- rigettare tutte le domande formulate dalla SI.ra nei confronti di CP_1 Parte_1
in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto, per le ragioni esposte in atti;
[...]
In via subordinata e di riproposizione ex art. 346 c.p.c.:
- escludere ovvero comunque ridurre SInificativamente l'ammontare del risarcimento in ipotesi riconosciuto alla SI.ra , in ragione del grave concorso di colpa di quest'ultima, CP_1 ai sensi dell'art. 1227, c.c., e, in ogni caso, in ragione dei frutti civili percepiti da quest'ultima in forza degli investimenti contestati, nella misura di Euro 1.166,37, per le ragioni esposte in atti;
4 In ogni caso:
- con vittoria di spese e competenze del doppio grado di giudizio oltre accessori come per legge.
Si è costituita in giudizio la SI.ra , contestando gli avversi assunti e Controparte_1 concludendo per il rigetto dell'appello e la conferma integrale della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
In assenza di approfondimenti istruttori, la causa all'udienza del 7 febbraio 2025 è stata trattenuta in decisione, con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza impugnata Parte_1 nella parte in cui ha ritenuto che la convenuta fosse responsabile a titolo Pt_1 contrattuale e, conseguentemente, che il termine di prescrizione fosse decennale e non quinquennale.
Sul punto, il Tribunale aveva affermato che la violazione degli obblighi di informazione attiva nella fase di conclusione dei singoli negozi di acquisto, di segnalazione d'inadeguatezza ed astensione dall'esecuzione costituiva inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art.1453 c.c.; da ciò discendeva la natura contrattuale della responsabilità e la durata decennale della stessa, con conseguente mancato decorso del termine, in ragione della data di conclusione degli ordini, risalenti al 2012.
Secondo la prospettazione dell'appellante, dunque, gli obblighi informativi asseritamente violati sarebbero collocabili in una fase antecedente agli ordini e, quindi, precontrattuale, soggetta al regime della prescrizione quinquennale, con decorrenza dal 2012, epoca di sottoscrizione degli ordini de quibus.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, è sufficiente ricordare che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità
“l'intermediario finanziario, ricevuto l'ordine di investimento, non può darvi esecuzione senza essersi prima assicurato che il cliente sia stato adeguatamente informato in merito all'operazione: l'inosservanza degli obblighi informativi che si collocano tra il conferimento dell'ordine e la sua esecuzione fonda una responsabilità di tipo contrattuale, con conseguente possibilità di risolvere i contratti di investimento conclusi” (Cass. Civ., sez. I, 31 marzo 2021, n. 8997; nello stesso senso App, Torino, sez. I, 30 settembre 2024, n. 813).
5 Ha, peraltro, ben spiegato Cass. 8997/21 che “nella fase successiva alla stipula del contratto quadro, in cui si situano, gli obblighi di informazione attiva concorrono alla definizione del ruolo che l'intermediario assume allorquando l'investitore intenda porre in essere specifiche operazioni di investimento. Dalla disciplina, legislativa e regolamentare, si ricava, infatti, che l'intermediario non possa limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo (cedendolo in contropartita diretta, in base alla esemplificazione di cui sopra, o acquistandolo sul mercato e rivendendolo poi all'investitore in attuazione di un mandato per conto altrui, o infine trasmettendo l'ordine di acquisto a chi lo offra sul mercato), ma che lo stesso sia altresì tenuto alla spendita di una precisa attività, funzionale al corretto apprezzamento, da parte dell'investitore, della natura, delle implicazioni e dei rischi delle singole operazioni;
ciò che fa dell'intermediario un vero e proprio ausiliario del proprio cliente nella scelta delle medesime. E' in tale prospettiva, segnata dall'esistenza, in capo all'intermediario, dell'obbligo di dare non già esecuzione agli "ordini" di investimento ricevuti, quanto, piuttosto, di dare esecuzione ad "ordini" di investimento sui quali il proprio cliente sia stato convenientemente edotto, che trova giustificazione il rimedio risolutorio: in assenza di un consenso informato dell'interessato, il sinallagma del singolo negozio non trova difatti piena attuazione, con conseguente risoluzione per inadempimento del medesimo (sul punto, in motivazione: Cass. 7 luglio 2017, n. 16861; Cass. 31 agosto 2017, n. 20617; Cass. 9 febbraio 2018, n. 3261).
Poiché, nel caso di specie, le violazioni agli obblighi di comportamento dell'intermediario si pongono nella fase immediatamente antecedente gli ordini di acquisto (delle azioni) correttamente il primo giudice aveva qualificato la corrispondente responsabilità come contrattuale (tanto da farne conseguire la risoluzione degli ordini per il grave inadempimento) ed aveva ritenuto non ancora decorsa la prescrizione decennale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale avrebbe erroneamente valutato il materiale probatorio e documentale, con particolare riferimento alla natura (illiquida) della azioni BPB, al profilo di rischio della SI.ra , alla inadeguatezza dell'operazione. CP_1
In breve, il Tribunale, con specifico riferimento alla natura dell'investimento, aveva affermato che “le azioni della convenuta rientrano, per pacifica ammissione di entrambe le parti, nella fattispecie delle azioni non quotate in Borsa che, di fatto, per le loro caratteristiche devono essere considerate come titoli con un profilo di rischio alto o, quantomeno, medio-alto ed assimilabili a titoli illiquidi ovvero a titoli per i quali vi è una potenziale difficoltà di
6 liquidazione (ovvero titoli che determinano per l'investitore ostacoli o limitazioni allo smobilizzo entro un lasso di tempo ragionevole, a condizioni di prezzo SInificative, ossia tali da garantire buona pluralità di interessi in acquisto e vendita). Tali azioni, infatti, presentano un peculiare rischio di monetizzazione, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, con conseguente ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto. D'altra parte tale valutazione d'illiquidità prescinde dal rischio in concreto verificatosi ex post o dalla maggiore solidità dell'Istituto all'atto dell'acquisto, dovendo ricondursi all'astratto rischio di criticità del trasferimento, elemento informativo imprescindibile per la ponderata determinazione dell'investitore”.
Secondo la prospettazione dell'appellante, la circostanza che un dato strumento finanziario
(nella fattispecie, azioni della stessa non quotato su mercati Parte_1 regolamentati presenti un minor grado di liquidità rispetto ai titoli quotati, non implica necessariamente che lo stesso debba essere qualificato come a rischio elevato, facendo leva sulla differenza tra il “rischio di liquidità” - che sarebbe la possibilità che un titolo sia meno trasformabile in moneta – e la “illiquidità” – che corrisponderebbe ad una situazione di fatto, per la quale, in un dato momento storico, un titolo non incontra una corrispondente offerta di acquisto.
Pertanto, a dire della banca appellante, tenuto conto della solidità della Parte_1
al momento dell'investimento (anno 2012), l'investimento, all'epoca, non sarebbe
[...] stato “illiquido”, ma semplicemente sottoposto al rischio di liquidità, rischio che si sarebbe aggravato soltanto in epoca successiva alla sua sottoscrizione.
Il motivo di appello è infondato secondo tale profilo.
Infatti, la naturale rischiosità dell'investimento azionario, legata alla oscillazione dei rendimenti delle azioni, a loro volta condizionati dalla solidità e dalle prospettive della banca emittente, appare particolarmente accentuata dalla caratteristica intrinseca delle azioni acquistate.
Il fatto che i titoli avessero delle limitazioni nella negoziazione aumenta oggettivamente la probabilità che gli stessi non possano essere trasformati, al momento della richiesta dell'investitore, in moneta liquida, e ciò indipendentemente dal valore che essi possano avere al momento della negoziazione.
7 Per questa ragione, il primo giudice ha affermato la irrilevanza della solidità dell'istituto emittente al momento dell'acquisto ovvero il rischio concreto verificatosi in epoca successiva.
Si tratta, in altre parole, di una caratteristica intrinseca dei titoli azionari in questione, che li rende “oggettivamente” più rischiosi e di tale maggior rischio l'investitore doveva essere edotto in modo specifico prima dell'acquisto.
Sotto diverso profilo, la banca appellante lamenta una erronea valutazione da parte del primo giudice delle prove documentali raccolte in primo grado, con particolare riferimento alla affermata inadeguatezza dell'investimento rispetto al profilo dell'investitore.
In effetti, il Tribunale, richiamando il profilo cliente (che viene riportato in parte in formato
.pdf nel corpo della sentenza) afferma che “l'investimento azionario, in ragione della natura illiquida dei titoli e della sua elevata rischiosità, non può ritenersi compatibile con l'obiettivo dichiarato dalla di voler proteggere nel tempo il capitale, rischiandone solo una CP_1 piccola parte […] tale criticità della scelta, , del resto, non risulta affatto segnalata dalla convenuta, che ha invero richiamato l'attenzione della investitrice, già socia, sulla seconda operazione, in ragione dell'eccessiva concentrazione della partecipazione azionaria relativa al medesimo emittente, ma non ha giammai specificamente evidenziato, all'atto di entrambi gli acquisti, che le azioni, in quanto titoli illiquidi, sia pur astrattamente descritti come tipologia nel documento generale sui rischi per gli investitori, non erano compatibili con il dichiarato profilo di rischio della cliente”.
Secondo l'appellante, dunque, il Tribunale avrebbe tratto il proprio convincimento dalle affermazioni dell'investitore riportate in modo parziale e decontestualizzate.
In particolare, il primo giudice non avrebbe considerato che a) l'investimento aveva ad oggetto un numero limitato di azioni;
b) la SI.ra era già in possesso di azioni della CP_1 medesima natura di quelle di cui si discute;
c) la rischiosità dell'investimento era media e corrispondeva al profilo medio-alto della , derivante dalla circostanza che la CP_1 medesima aveva dichiarato di essere consapevole delle necessarie oscillazione del CP_1 valore del portafoglio nel tempo e che le era stato attribuito dalla banca un profilo medio- alto;
d) l'investimento in questione faceva parte di una operazione più complessa che era bilanciata dall'acquisto di obbligazioni della stessa e) l'appellata Parte_1 aveva acquistato, in precedenza, altri titoli della medesima rischiosità delle azioni BPB;
f)
l'importo dell'investimento era percentualmente marginale rispetto all'intero patrimonio
8 dichiarato dalla;
g) il profilo medio-alto era confermato dalla profilatura eseguita CP_1 in occasione del contratto quadro.
Il motivo di appello è infondato e va rigettato.
Infatti, va premesso che la valutazione di adeguatezza deve essere effettuata avendo presente – per le considerazioni infra illustrate – che l'investimento in questione era da considerarsi a rischio alto e non medio.
Ciò posto, il profilo della SI.ra , al momento dell'ordine (sicché la profilatura CP_1 relativa al contratto quadro appare irrilevante), come emerge dal c.d. questionario, può qualificarsi come medio, se non medio basso.
Infatti, punto di partenza sono le dichiarazioni – opportunamente valorizzate dal Tribunale nella sentenza impugnata - rese in tema di obiettivi di investimento che sono descritti come
“proteggere nel tempo il capitale investito e ricevere flussi di cassa periodici (cedole, dividendi) anche contenuti, costanti e prevedibili”, il che corrisponde alla scelta più prudenziale dopo quella base e si traduce nella disponibilità ad ottenere dei rendimenti anche minimi, purché sicuri.
Tale prospettiva dichiarata risulta rafforzata dal fatto che la consapevolezza delle necessarie oscillazioni di rendimento, è maggiormente specificata dall'affermazione di essere disposti ad accettare una perdita corrispondente “solo ad una piccola parte del capitale investito”.
Né rileva, ai fini di un innalzamento del profilo verso il rischio medio-alto, il rapporto tra l'ammontare dell'investimento ed il valore dichiarato del proprio patrimonio, dal momento che la relazione rilevante ai fini della propensione al rischio è quella tra l'importo investito e l'intero capitale teoricamente investibile, e non tra il valore delle azioni acquistate ed il valore (solo dichiarato) del proprio patrimonio, che potrebbe riguardare verosimilmente anche immobili e non somme liquide astrattamente investibili.
E neppure può assumere rilievo la circostanza che la avesse dichiarato di CP_1 conoscere diverse tipologie di strumenti finanziari anche più complessi, giacchè la mera conoscenza non depone necessariamente nel senso della maggiore propensione al rischio, ma, semmai, nel senso inverso;
ovvero che avesse già acquistato azioni dello stesso tipo, tenuto conto che, a prescindere dal fatto che l'acquisto di precedenti azioni potrebbe essere stato ugualmente viziato da una inadeguatezza non rilevata, l'adeguatezza “non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell'investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perché anche l'investitore
9 speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati" (Cass. 17 aprile 2020, n.
7905).
Da ultimo, l'acquisto contemporaneo di obbligazioni (peraltro della stessa Parte_1
corrispondenti ad un obiettivo più prudente non diminuisce per ciò stesso la
[...] rischiosità delle azioni illiquide e la loro inadeguatezza rispetto al profilo medio, medio – basso della . CP_1
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il Tribunale ha posto a base della propria decisione anche la sussistenza indiscussa di una situazione di conflitto di interesse, trattandosi di titoli emessi e collocati dal medesimo istituto di credito, situazione che avrebbe dovuto comportare l'obbligo, violato dalla BPB, di astensione o di segnalazione, e l'affermazione non è stata oggetto di specifica censura da parte dell'appellante.
Segue che, il motivo di appello va rigettato e la sentenza impugnata confermata, in punto di inadempimento, responsabilità e risoluzione contrattuale.
La conferma della sentenza sotto tale punto di vista rende superfluo l'esame del terzo motivo di gravame, con il quale l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto non rispettati gli obblighi informativi imposti all'intermediario.
Secondo la prospettazione della il primo giudice avrebbe omesso Parte_1 qualsivoglia motivazione a sostegno dell'affermazione circa il mancato rispetto degli obblighi informativi.
In ogni caso, assume la gli obblighi in questione erano stati assolti come dimostrato Pt_1 ampiamente dalla documentazione in atti.
Come detto, le censure a tale ratio decidendi appaiono superflue alla luce del rigetto del secondo motivo di appello e la persistenza di una ratio decidendi da sola sufficiente a reggere l'intera pronuncia impugnata.
Con il quarto motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale di Bari ha dichiarato la risoluzione dell'investimento, senza valutare ovvero senza esplicitare le ragioni per le quali l'inadempimento è stato considerato grave e, quindi, risolutorio.
Il motivo è infondato e va rigettato.
Infatti, anche a voler ammettere che il primo giudice non abbia espressamente motivato in ordine alla gravità dell'inadempimento, limitandosi ad affermare che “nel caso di specie […]
10 ricorre inadempimento colpevole della convenuta, tale da giustificare l'accoglimento della domanda di risoluzione, ai sensi dell'art. 1453 c.c.”, la gravità dell'inadempimento è fatta palese dalla circostanza che il pregiudizio derivante dalla mancata astensione in presenza di operazione non adeguata, consiste nella perdita quasi totale di valore dell'investimento, sicché l'affermazione può essere effettuata dalla Corte in funzione integrativa della motivazione di primo grado1.
Il quinto motivo di appello, concernente la statuizione sulle spese appare assorbito dal rigetto dell'appello e dalla conferma della sentenza di primo grado, anche in riferimento alle spese, il che comporta inevitabilmente la statuizione solo sulle spese del giudizio di appello.
Oltre alle censure di cui ai cinque motivi di gravame esaminati, la Parte_1 ripropone ai sensi dell'articolo 346 c.p.c. le eccezioni non esaminate o ritenute assorbite nella sentenza di primo grado.
In particolare, l'appellante ribadisce l'eccezione di prescrizione relativamente alla domanda risarcitoria di parte attorea in primo grado.
Sul punto, va rilevato che il Tribunale aveva accolto la domanda di risoluzione contrattuale e quella conseguente di restituzione, ma non anche quella risarcitoria (tanto che non è stata riconosciuta la rivalutazione monetaria sulle somme da restituire), e la pronuncia sul punto non è stata oggetto di appello incidentale da parte della , sicché CP_1
l'eccezione di prescrizione riproposta appare assorbita.
Del pari, appaiono non centrate tutte le ulteriori eccezioni tendenti ad escludere (per assenza del nesso di causalità) o a ridurre il quantum (in ragione del concorso di colpa del danneggiato) del danno riconoscibile all'attrice, dal momento che la condanna non è stata disposta dal Tribunale a titolo di risarcimento danni, bensì a titolo di restituzione delle somme investite, in mera dipendenza della risoluzione del contratto e, quindi, del venire meno della ragione giustificativa dell'investimento, così come è stata disposta la restituzione delle somme pagate a titolo di cedole e poste a deconto dell'importo complessivo.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 19 settembre 2022, da
[...] avverso la sentenza n. 2906/2022, depositata il 18 luglio 2022, del Parte_1
Tribunale di Bari, in composizione monocratica :
1) Rigetta l'appello proposto da e conferma integralmente Parte_2 la sentenza di primo grado;
2) Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata delle spese legali che liquida in complessivi €. 5.809,00, oltre rimborso forfetario (15%), IVA e CAP come per legge;
spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi anticipatario.
3) dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 co.
1-quater dpr 115/2002, per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi del co.
1-bis dpr n. 115/2002 a carico dell'appellante . Parte_2
Così decisa il 28 maggio 2025 nella camera di conSIlio della Seconda Sezione Civile.
Il ConSIliere est. Il Presidente
Alberto Binetti Filippo Labellarte
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 V. tra le più recenti Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2025, n. 2195
11