Trib. Matera, sentenza 06/03/2025, n. 135
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Sentenza 6 marzo 2025

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dal Tribunale di Matera, presieduto dal Dott. Gaetano Catalani, con il Dott. Angelo Franco come giudice relatore e la Dott.ssa Antonia Quartarella come giudice. Le parti in causa hanno presentato un reclamo ex articolo 630 c.p.c. contro un'ordinanza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato un'istanza di estinzione di un processo esecutivo. Il reclamante ha sostenuto la carenza di legittimazione della parte opposta, l'inesistenza della notifica del pignoramento e la mancanza di un contratto di cessione del credito. Il giudice ha dichiarato inammissibile il reclamo, argomentando che le questioni sollevate dal reclamante riguardavano ipotesi di estinzione atipica, non previste dal codice di procedura civile, e pertanto non suscettibili di impugnazione tramite il reclamo ex articolo 630. La sentenza ha ribadito che tali vizi devono essere contestati attraverso l'opposizione agli atti esecutivi, non attraverso il reclamo, assorbendo ogni ulteriore valutazione nel merito. Inoltre, il giudice ha condannato il reclamante al pagamento delle spese di giudizio della parte opposta.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Matera, sentenza 06/03/2025, n. 135
    Giurisdizione : Trib. Matera
    Numero : 135
    Data del deposito : 6 marzo 2025

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