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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 06/03/2025, n. 135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 135 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1444/2024, avente ad oggetto “reclamo ex articolo 630 c.p.c.”, riservata per la decisione in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 178
c.p.c.
TRA
(C.F. ) in proprio ex Parte_1 C.F._1
articolo 86 c.p.c.
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. SCHITTULLI ANGELO (C.F. ) C.F._2
* * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto, ex articolo 630 c.p.c., avverso l'ordinanza del g.e. con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del 26.3.2024,
l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Pt_1
1 a) “dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva della
e/o della e, Controparte_2 Controparte_1
conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n. 88/2022, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento, anche per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito;
b) “dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n. 88/2022 R.G.E., per inesistenza della notifica del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
c) “condannare la e/o la Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio relativo alla fase
[...]
dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed alla odierna fase di reclamo ex art. 630
c.p.c.”.
All'esito della comunicazione che la cancelleria ha eseguito ex articolo
178, ultimo comma, c.p.c., si è costituita la reclamata in epigrafe indicata la quale ha chiesto, dapprima, la declaratoria di inammissibilità del gravame, e in secondo luogo, il rigetto dello stesso.
Il reclamo è inammissibile.
La bipartizione operata dalla giurisprudenza fra le due categorie dell'estinzione tipica e di quella atipica riverbera effetti sull'individuazione del rimedio esperibile avverso l'ordinanza che si è interessata dell'estinzione del processo esecutivo.
Se da un lato, si è sempre ritenuto pacifico che per le ipotesi di estinzione tipica il reclamo ex articolo 630 c.p.c. sia l'unico strumento utilizzabile (cfr. Cass. 23.3.1994, n. 2757; Cass. 21.12.1990, n.
12319), dall'altro, ci si è interrogati circa la possibilità di estendere detto rimedio ai casi di estinzione cd. atipica. Sul punto, l'orientamento consolidato e pacifico muove dalla tassatività delle ipotesi di estinzione
2 per escludere che possa trovare applicazione lo specifico rimedio del reclamo disciplinato dall'articolo 630 c.p.c. ai casi di estinzione cd. atipica (cfr. ex multis Cass. 22.6.2017, n. 15605; Cass. 23.6.2015, n.
12885; Cass. 13.5.2015, n. 9837; Cass. 5.6.2014, n. 5226; Cass.
12.11.2013, n. 2451; Cass. 6.3.2013, n. 5580; Cass. 3.2.2011, n.
2674; Cass. 12.2.2008, n. 3276; Cass. Sez. Unite 18.1.1983, n. 413).
In Cass. 8404/2020, si legge che “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”.
Nell'ordinanza 8905/2022, gli hanno ribadito e precisato che Parte_2
“i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art.
630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”. Si veda, inoltre, Cass. 11241/2022.
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come nel caso in esame il reclamante abbia fatto valere, innanzi al Giudice reclamato, ipotesi di estinzione non espressamente disciplinate dalla legge e, quindi, da classificarsi atipiche. In particolare, ha dedotto: l'inesistenza della prova documentale circa l'avvenuta cessione, la carenza di legittimazione, sostanziale e processuale della cessionaria, l'inesistenza del contratto di cessione, l'insussistenza della notifica dell'atto di pignoramento,
3 l'inefficacia ed inopponibilità ai terzi della trascrizione, la violazione dell'articolo 106 t.u.b.
A ben vedere, trattasi di vicende, come detto, non espressamente previste dal legislatore quali ipotesi estintive della procedura esecutiva, di talché il reclamo proposto ex articolo 630 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni valutazione nel merito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936)”.
Ancora, la natura del reclamo ex art. 630 c.p.c. quale atto di impulso processuale funzionale ad intraprendere un giudizio di cognizione, così come ribadita nella pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7877/2022) richiamata dall'odierno reclamante, non è deduzione utile a superare il profilo di inammissibilità sopra enucleato che, come detto, fa perno sull'erroneità dello strumento impugnatorio. Difatti, i vizi lamentati dal reclamante (cfr. supra) non rientrano affatto nel novero delle cause di estinzione tipiche del processo esecutivo. Si tratta, infatti, di presupposti che, laddove acclarati, possono condurre, piuttosto, alla diversa fattispecie della chiusura anticipata.
Del tutto inconferente, ai fini di quanto detto, è il richiamo a Cass.
6527/2024 la quale, invece, altro non fa che confermare i principi di diritto testé enucleati;
il caso esaminato nella pronuncia appena citata muove dal presupposto della rinuncia agli atti ex articolo 629 c.p.c. che, come noto, costituisce causa di estinzione tipica. La pronuncia, pertanto, non può essere letta nel senso proposto dal reclamante secondo cui, a prescindere dal rilievo che venga in rilievo un'ipotesi di estinzione tipica o atipica, l'unico strumento per impugnare l'ordinanza sia quello del reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c.
Ogni altra questione è assorbita.
4 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione (cfr. Sezioni
Unite sentenza nr. 7877/2022), con valore indeterminabile a complessità bassa. Non sarà liquidata la fase di trattazione ed istruttoria che non è compatibile con lo strumento, assai snello, previsto dall'articolo 630 c.p.c., ovvero di un procedimento abbreviato di natura speciale da definirsi con sentenza in camera di consiglio, senza fissazione di udienza e su base esclusivamente documentale.
Non si deve in questa sede procedere, come, invece, richiesto dalla difesa reclamata, al governo delle spese di lite del procedimento svoltosi innanzi al giudice dell'esecuzione atteso che quest'ultimo si è pronunciato su di una richiesta di estinzione introdotta mediante mera istanza esecutiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, attesa la declaratoria di inammissibilità del gravame.
In caso di pubblicazione del presente provvedimento al di fuori del suo alveo naturale devono essere obbligatoriamente oscurati i dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza del g.e. del del 22/30.10.2024 Parte_1
con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del 26.3.2024 proposta dall'odierno reclamante, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il reclamo;
5 condanna il reclamante al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che si Controparte_1
liquidano in € 5.810 (euro 1.701 per studio, euro 1.204 fase introduttiva ed euro 2.905 fase decisoria) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 6 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
Dr. Angelo Franco
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MATERA
Il Tribunale di Matera, sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Catalani - Presidente
Dott. Angelo Franco - Giudice relatore
Dott.ssa Antonia Quartarella - Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 1444/2024, avente ad oggetto “reclamo ex articolo 630 c.p.c.”, riservata per la decisione in conformità a quanto previsto dal quinto comma dell'articolo 178
c.p.c.
TRA
(C.F. ) in proprio ex Parte_1 C.F._1
articolo 86 c.p.c.
CONTRO
(C.F. ), con Controparte_1 P.IVA_1
l'Avv. SCHITTULLI ANGELO (C.F. ) C.F._2
* * * * * * * * * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con reclamo proposto, ex articolo 630 c.p.c., avverso l'ordinanza del g.e. con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del 26.3.2024,
l'avv. ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Pt_1
1 a) “dichiarare la carenza di legittimazione sostanziale e processuale attiva della
e/o della e, Controparte_2 Controparte_1
conseguentemente dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n. 88/2022, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento, anche per inesistenza del contratto di cessione del credito e carenza di titolarità del credito;
b) “dichiarare l'estinzione del processo esecutivo n. 88/2022 R.G.E., per inesistenza della notifica del pignoramento, ordinando la cancellazione della trascrizione del pignoramento;
c) “condannare la e/o la Controparte_1 Controparte_2
al pagamento delle spese e competenze del giudizio relativo alla fase
[...]
dinanzi al Giudice dell'esecuzione ed alla odierna fase di reclamo ex art. 630
c.p.c.”.
All'esito della comunicazione che la cancelleria ha eseguito ex articolo
178, ultimo comma, c.p.c., si è costituita la reclamata in epigrafe indicata la quale ha chiesto, dapprima, la declaratoria di inammissibilità del gravame, e in secondo luogo, il rigetto dello stesso.
Il reclamo è inammissibile.
La bipartizione operata dalla giurisprudenza fra le due categorie dell'estinzione tipica e di quella atipica riverbera effetti sull'individuazione del rimedio esperibile avverso l'ordinanza che si è interessata dell'estinzione del processo esecutivo.
Se da un lato, si è sempre ritenuto pacifico che per le ipotesi di estinzione tipica il reclamo ex articolo 630 c.p.c. sia l'unico strumento utilizzabile (cfr. Cass. 23.3.1994, n. 2757; Cass. 21.12.1990, n.
12319), dall'altro, ci si è interrogati circa la possibilità di estendere detto rimedio ai casi di estinzione cd. atipica. Sul punto, l'orientamento consolidato e pacifico muove dalla tassatività delle ipotesi di estinzione
2 per escludere che possa trovare applicazione lo specifico rimedio del reclamo disciplinato dall'articolo 630 c.p.c. ai casi di estinzione cd. atipica (cfr. ex multis Cass. 22.6.2017, n. 15605; Cass. 23.6.2015, n.
12885; Cass. 13.5.2015, n. 9837; Cass. 5.6.2014, n. 5226; Cass.
12.11.2013, n. 2451; Cass. 6.3.2013, n. 5580; Cass. 3.2.2011, n.
2674; Cass. 12.2.2008, n. 3276; Cass. Sez. Unite 18.1.1983, n. 413).
In Cass. 8404/2020, si legge che “i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, deve essere dichiarato inammissibile anche d'ufficio”.
Nell'ordinanza 8905/2022, gli hanno ribadito e precisato che Parte_2
“i provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art.
630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena”. Si veda, inoltre, Cass. 11241/2022.
Tanto premesso in termini esegetici, si osserva come nel caso in esame il reclamante abbia fatto valere, innanzi al Giudice reclamato, ipotesi di estinzione non espressamente disciplinate dalla legge e, quindi, da classificarsi atipiche. In particolare, ha dedotto: l'inesistenza della prova documentale circa l'avvenuta cessione, la carenza di legittimazione, sostanziale e processuale della cessionaria, l'inesistenza del contratto di cessione, l'insussistenza della notifica dell'atto di pignoramento,
3 l'inefficacia ed inopponibilità ai terzi della trascrizione, la violazione dell'articolo 106 t.u.b.
A ben vedere, trattasi di vicende, come detto, non espressamente previste dal legislatore quali ipotesi estintive della procedura esecutiva, di talché il reclamo proposto ex articolo 630 c.p.c. deve essere dichiarato inammissibile, restando assorbita ogni valutazione nel merito in applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (cfr.
Cass. Civ. Sez. Unite, Sent., 8.5.2014, n. 9936)”.
Ancora, la natura del reclamo ex art. 630 c.p.c. quale atto di impulso processuale funzionale ad intraprendere un giudizio di cognizione, così come ribadita nella pronuncia delle Sezioni Unite (n. 7877/2022) richiamata dall'odierno reclamante, non è deduzione utile a superare il profilo di inammissibilità sopra enucleato che, come detto, fa perno sull'erroneità dello strumento impugnatorio. Difatti, i vizi lamentati dal reclamante (cfr. supra) non rientrano affatto nel novero delle cause di estinzione tipiche del processo esecutivo. Si tratta, infatti, di presupposti che, laddove acclarati, possono condurre, piuttosto, alla diversa fattispecie della chiusura anticipata.
Del tutto inconferente, ai fini di quanto detto, è il richiamo a Cass.
6527/2024 la quale, invece, altro non fa che confermare i principi di diritto testé enucleati;
il caso esaminato nella pronuncia appena citata muove dal presupposto della rinuncia agli atti ex articolo 629 c.p.c. che, come noto, costituisce causa di estinzione tipica. La pronuncia, pertanto, non può essere letta nel senso proposto dal reclamante secondo cui, a prescindere dal rilievo che venga in rilievo un'ipotesi di estinzione tipica o atipica, l'unico strumento per impugnare l'ordinanza sia quello del reclamo di cui all'articolo 630 c.p.c.
Ogni altra questione è assorbita.
4 2.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate secondo i parametri medi previsti per i procedimenti di cognizione (cfr. Sezioni
Unite sentenza nr. 7877/2022), con valore indeterminabile a complessità bassa. Non sarà liquidata la fase di trattazione ed istruttoria che non è compatibile con lo strumento, assai snello, previsto dall'articolo 630 c.p.c., ovvero di un procedimento abbreviato di natura speciale da definirsi con sentenza in camera di consiglio, senza fissazione di udienza e su base esclusivamente documentale.
Non si deve in questa sede procedere, come, invece, richiesto dalla difesa reclamata, al governo delle spese di lite del procedimento svoltosi innanzi al giudice dell'esecuzione atteso che quest'ultimo si è pronunciato su di una richiesta di estinzione introdotta mediante mera istanza esecutiva.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002, attesa la declaratoria di inammissibilità del gravame.
In caso di pubblicazione del presente provvedimento al di fuori del suo alveo naturale devono essere obbligatoriamente oscurati i dati che rendono possibile l'identificazione dei soggetti coinvolti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo sul reclamo proposto da avverso l'ordinanza del g.e. del del 22/30.10.2024 Parte_1
con la quale è stata rigettata l'istanza di estinzione del 26.3.2024 proposta dall'odierno reclamante, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede: dichiara inammissibile il reclamo;
5 condanna il reclamante al pagamento delle spese di Parte_1
giudizio sostenute da che si Controparte_1
liquidano in € 5.810 (euro 1.701 per studio, euro 1.204 fase introduttiva ed euro 2.905 fase decisoria) per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del
Tribunale, il giorno 6 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Gaetano Catalani
Il Giudice estensore
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