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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 03/11/2025, n. 1716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1716 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 11463/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11463/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BIANCHI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. COMENSOLI CARLO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “Sulle modalità di frequentazione e mantenimento dei figli 1. I figli, entrambi maggiorenni, frequenteranno i genitori in base alle loro volontà e disponibilità.
2. Nessun mantenimento, diretto o indiretto, è previsto per il figlio Persona_1
in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato con stipendio di circa € 1.100 mensili.
3. La figlia maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente, è iscritta a un corso di laurea biennale specialistica “Governo delle P.A.” e allo stesso tempo svolge un lavoro part-time con stipendio mensile non superiore a €
500 e risiede con la madre nell'immobile dei ricorrenti in AN NO, via Torre n. 44/F. Pertanto, la casa familiare resterà assegnata alla sig.ra fino all'autosufficienza della figlia.
4. In forza Pt_2
1 delle differenze reddituali dei coniugi e del reddito della figlia il signor Per_2 Pt_1 corrisponderà alla signora a somma di € 360,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, Pt_2
rivalutabili annualmente in base agli indici Istat dal mese di settembre 2026. 5. I ricorrenti ripartiranno in misura del 50% ciascuno gli oneri relativi alle spese straordinarie relative alla figlia così come elencate nel nuovo protocollo di intesa sul regime delle spese non Persona_2 comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia che si riporta integralmente qui di seguito. Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove
2 suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle
3 spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. La signora Pt_2
dichiara di nulla avere a che pretendere a titolo di assegno di mantenimento per i figli per il periodo antecedente il deposito del presente ricorso salvo il corretto versamento della somma di cui al successivo punto n. 9 del presente ricorso. Sui rapporti tra le parti 7. La signora in data Pt_2
18.03.2025 depositava presso la stazione dei Carabinieri di Artogne (BS) atto di denuncia/querela nei confronti del signor per asserite minacce che quest'ultimo le avrebbe rivolto in una Pt_1
conversazione telefonica.
8. La signora si obbliga, entro 3 giorni dal deposito in Tribunale Pt_2
del presente ricorso, a provvedere alla remissione della querela.
9. Il signor corrisponderà Pt_1 alla signora a somma di € 3.820,00 a titolo di arretrati dell'aggiornamento Istat dell'assegno Pt_2
di mantenimento dei figli con la sottoscrizione del presente ricorso. 10. La signora ha in uso, Pt_2
a titolo gratuito, la vettura Fiat Punto tg. CJ238BP, di proprietà del signor 11. La signora Pt_1
si obbliga a restituire tale veicolo al signor entro il 15.06.2025. 12. Una volta che la Pt_2 Pt_1
figlia sarà divenuta economicamente autosufficiente le parti si obbligano a mettere Persona_2 in vendita l'immobile in comproprietà di AN NO (BS), via Torre n. 44/F al prezzo di mercato con reciproca prelazione di acquisto delle rispettive quote. 13. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, a titolo di mantenimento, nulla l'una dall'altra e di aver regolato, con il presente atto, ogni aspetto economico e, con l'esatto adempimento di quanto sopra, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/02/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Costa Volpino (BG) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 1/7/2014 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
4 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
TA TI DR HE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa TA TI Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice dott. DR HE Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c. iscritto al n. 11463/2025
R.G. instaurato da
) con l'avv. BIANCHI FRANCESCO Parte_1 C.F._1
e
) con l'avv. COMENSOLI CARLO Parte_2 C.F._2 con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti private hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui alla dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., come segue: “Sulle modalità di frequentazione e mantenimento dei figli 1. I figli, entrambi maggiorenni, frequenteranno i genitori in base alle loro volontà e disponibilità.
2. Nessun mantenimento, diretto o indiretto, è previsto per il figlio Persona_1
in quanto maggiorenne ed economicamente autosufficiente con contratto di lavoro a tempo
[...] indeterminato con stipendio di circa € 1.100 mensili.
3. La figlia maggiorenne ma Persona_2
non economicamente autosufficiente, è iscritta a un corso di laurea biennale specialistica “Governo delle P.A.” e allo stesso tempo svolge un lavoro part-time con stipendio mensile non superiore a €
500 e risiede con la madre nell'immobile dei ricorrenti in AN NO, via Torre n. 44/F. Pertanto, la casa familiare resterà assegnata alla sig.ra fino all'autosufficienza della figlia.
4. In forza Pt_2
1 delle differenze reddituali dei coniugi e del reddito della figlia il signor Per_2 Pt_1 corrisponderà alla signora a somma di € 360,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia, Pt_2
rivalutabili annualmente in base agli indici Istat dal mese di settembre 2026. 5. I ricorrenti ripartiranno in misura del 50% ciascuno gli oneri relativi alle spese straordinarie relative alla figlia così come elencate nel nuovo protocollo di intesa sul regime delle spese non Persona_2 comprese nell'assegno di mantenimento sottoscritto tra il Tribunale di Brescia e l'Ordine degli
Avvocati di Brescia che si riporta integralmente qui di seguito. Premesso che sono da intendersi ricomprese nell'assegno di mantenimento mensile corrisposto per i figli, poiché riguardano gli aspetti della quotidianità le seguenti spese ordinarie: vitto domestico, abbigliamento inclusi i cambi di stagione, spese per utenze domestiche della casa dove vivono i figli, farmaci da banco (anche quelli necessari per malanni stagionali), ricariche del cellulare;
trattamenti e cura della persona
(parrucchiere, estetista), attività ricreative abituali (feste, discoteche, cinema e attività conviviali), regali di modesto importo;
si obbliga ciascun genitore a concorrere al 50% nelle spese non coperte dall'assegno periodico citato che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema:
spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico di assistenza primaria;
b) cure dentistiche, ortodontiche, e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario
Nazionale purché prescritti dal medico di assistenza primaria;
d) tickets sanitari, e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritti dallo specialista, previo invio da parte del medico di assistenza primaria;
f) farmaci, terapie ( ivi comprese cure termali e fisioterapiche) e test particolari ritenuti necessari, prescritti dal medico di assistenza primaria o dallo specialista dal primo indicato, anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale, g) apparecchio funzionale (o apparecchio ortopedico) per uso non cosmetico;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: tutti quegli accertamenti, terapie, trattamenti, sanitari, farmaci, terapie e test particolari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale e/o non prescritti dal medico di assistenza primaria;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa//contributo volontario per l'istituto, richiesti da istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno;
d) materiale di corredo scolastico pendente l' anno, ivi compresa la dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, purché richiesto per iscritto dall'istituto frequentato o necessario al corso universitario prescelto;
e) dotazione informatica (pc/tablet) richiesta per iscritto dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES e DSA); f) gite scolastiche o uscite didattiche senza pernottamento;
g) trasporto pubblico sino all'istituto scolastico e ritorno;
h) corsi di recupero ove
2 suggeriti per iscritto dall'istituto frequentato;
i) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) spese di iscrizione e frequenza scolastica e universitaria, ivi incluse assicurazione ed eventuale fondo cassa e contributo volontario, richiesti da istituti privati;
b) corsi di specializzazione/master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private non suggerite dall'istituto frequentato;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali o da associazioni sportive locali, parrocchie, oratori, o enti analoghi - da contenersi entro una somma pari ad € 200,00 complessivi annui per ciascun figlio;
c) spese vive per sostenere l'esame teorico della patente presso la Motorizzazione Civile e le guide obbligatorie previste per legge presso l'autoscuola); d) spese di manutenzione ordinaria, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo fra le parti;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, attività ricreative, musicali, artistiche e ludiche e pertinenti attrezzature inclusive dell'abbigliamento; b) spese di custodia, di accudimento (baby sitter), centro ricreativo estivo e/o gruppo estivo (oratorio, grest, campus) non menzionati nel punto precedente;
c) viaggi e vacanze;
d) spese per il conseguimento della patente presso autoscuole private (comprensivo di corso e lezioni pratiche) e) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione e per la manutenzione straordinaria degli stessi. Modalità di concertazione ex ante delle spese avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.) o fornire un preventivo alternativo;
in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Modalità di documentazione e rimborso spese. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata, e-mail o ogni mezzo che ne provi l'avvenuta ricezione per iscritto) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Per le spese senza concertazione, anche i documenti attestanti la necessità delle stesse. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta o con il primo pagamento utile dell'assegno di mantenimento, ove previsto, con indicazione espressa della causale del pagamento. Deducibilità fiscale e varie La detrazione delle spese straordinarie ai fini Irpef sarà operata da entrambi i genitori nella stessa proporzione della quota di riparto delle spese stesse;
a tal fine ciascun genitore, anche ai fini del rimborso, si procurerà idonea documentazione fiscale intestata al minore o ad esso inequivocabilmente riferibile. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro Ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa proporzionale quota di riparto delle
3 spese straordinarie. Eventuali sussidi, integrazioni, aiuti disposti dallo Stato e/o da qualsiasi altro
Ente Pubblico per spese scolastiche e/o sanitarie e/o sportive relative alla prole, anche se richiesti ed ottenuti da uno solo dei genitori, vanno a beneficio di entrambi i genitori e possono essere eccepiti in compensazione pro quota di eventuali somme allo stesso titolo dovute dal genitore non convivente in ragione della percentuale di suddivisione delle spese extra concordate.
6. La signora Pt_2
dichiara di nulla avere a che pretendere a titolo di assegno di mantenimento per i figli per il periodo antecedente il deposito del presente ricorso salvo il corretto versamento della somma di cui al successivo punto n. 9 del presente ricorso. Sui rapporti tra le parti 7. La signora in data Pt_2
18.03.2025 depositava presso la stazione dei Carabinieri di Artogne (BS) atto di denuncia/querela nei confronti del signor per asserite minacce che quest'ultimo le avrebbe rivolto in una Pt_1
conversazione telefonica.
8. La signora si obbliga, entro 3 giorni dal deposito in Tribunale Pt_2
del presente ricorso, a provvedere alla remissione della querela.
9. Il signor corrisponderà Pt_1 alla signora a somma di € 3.820,00 a titolo di arretrati dell'aggiornamento Istat dell'assegno Pt_2
di mantenimento dei figli con la sottoscrizione del presente ricorso. 10. La signora ha in uso, Pt_2
a titolo gratuito, la vettura Fiat Punto tg. CJ238BP, di proprietà del signor 11. La signora Pt_1
si obbliga a restituire tale veicolo al signor entro il 15.06.2025. 12. Una volta che la Pt_2 Pt_1
figlia sarà divenuta economicamente autosufficiente le parti si obbligano a mettere Persona_2 in vendita l'immobile in comproprietà di AN NO (BS), via Torre n. 44/F al prezzo di mercato con reciproca prelazione di acquisto delle rispettive quote. 13. Le parti dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di non pretendere, a titolo di mantenimento, nulla l'una dall'altra e di aver regolato, con il presente atto, ogni aspetto economico e, con l'esatto adempimento di quanto sopra, di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio in data 10/02/2001, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Costa Volpino (BG) (atto n. 1, parte II, serie A, anno 2001), risultano separate dal 1/7/2014 e hanno chiesto la pronuncia del divorzio, alle condizioni di cui sopra.
Tale domanda merita accoglimento, in quanto la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita, le condizioni proposte sono adeguate e sussistono i presupposti richiesti dall'art. 3 l. 1° dicembre 1970, n. 898 ai fini dell'estinzione del vincolo coniugale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
4 1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Brescia, nella Camera di consiglio del giorno 25/09/2025.
Il Presidente Il Giudice estensore
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