Sentenza 4 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 04/05/2026, n. 8020 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8020 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08020/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02791/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2791 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ignazio Tranquilli e Marco Sabino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del decreto della Questura di Roma del -OMISSIS-, notificato il-OMISSIS-, di rigetto dell'istanza presentata dal sig. -OMISSIS- per il rilascio della licenza di porto di fucile per l'esercizio dello sport del tiro a volo e di ogni altro atto ad esso presupposto, conseguente e, comunque, connesso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Questura Roma;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 la dott.ssa IA AR CA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
1.Il sig. -OMISSIS- ha impugnato il diniego indicato in epigrafe emesso dalla Questura di Roma in relazione all’istanza per il rilascio della licenza di porto di fucile per l’esercizio dello sport del tiro a volo, respinta – previo preavviso di rigetto – in quanto egli conviverebbe con “persone che annoverano precedenti di polizia”.
Lamenta che la Questura non abbia tenuto conto delle osservazioni presentate nelle quali si faceva riferimento al fatto che il familiare annoverante precedenti di polizia sarebbe il padre, -OMISSIS-, che trent’anni prima era stato condannato per porto abusivo di armi (si trattava di un coltello acquistato a San Marino, a 19 anni e che portato in territorio italiano aveva determinato la contestazione penale sfociata nella condanna).
Il ricorrente lamenta che la motivazione è del tutto illegittima in quanto la normativa per il rilascio del porto d’armi a uso sportivo non prevede il diniego per fatti ascrivibili a terzi, che peraltro non sono stati neppure oggetto di adeguata istruttoria.
2. La Questura si è costituita chiedendo il rigetto del ricorso, facendo riferimento a fatti che riguardano un certo “-OMISSIS-”.
3. Con memoria depositata in vista del merito, la parte ha evidenziato l’inconferenza della memoria.
4. La causa è passata in decisione all’udienza di smaltimento de 13.3.2026.
5.Il ricorso va accolto.
La motivazione di diniego da parte della Questura è priva di motivazione con riferimento al caso assunto quale ragione ostativa per il rilascio del porto d’armi a uso sportivo, che riguarda il padre del-OMISSIS-.
Orbene, come documentato in atti, nel diniego gravato non è stato considerato che il reato ascritto al padre del ricorrente era stato dichiarato estinto dal Tribunale di Roma, ex art. 445 comma 2 c.p.p., con ordinanza del -OMISSIS- (doc. 6 prod.-OMISSIS-).
Inoltre è mancata ogni valutazione in ordine alla gravità o disvalore dell’unico fatto di reato, sopra descritto, in cui, nel lontano 1990 - e dunque 11 anni prima che il ricorrente (nel 2001) nascesse, il padre aveva commesso un reato oggettivamente non grave, anche se ostativo al rilascio del porto d’armi.
Tale effetto ostativo, tuttavia, riguarda il genitore e non può estendersi automaticamente al figlio come ha fatto la Questura.
Nella specie, è totalmente mancata una qualsivoglia indagine e/o istruttoria sulla persona del ricorrente e sulla totale assenza di pregiudizi a suo carico, trattandosi di un ragazzo incensurato e dalla condotta specchiata.
A ciò si aggiunga che la Questura, nel difendersi, ha depositato una memoria in cui ha esposto fatti riferiti inequivocabilmente ad altra persona e non al-OMISSIS- -OMISSIS-
Di fatto, la Questura non ha fornito elementi idonei a giustificare il diniego impugnato.
6. In conclusione il ricorso va accolto con condanna alle spese della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Il Ministero resistente al pagamento delle spese processuali in favore di -OMISSIS- che liquida in euro 1000,00 oltre accessori e c.u. da distrarre in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parti e procedimenti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA AR CA, Presidente FF, Estensore
Eleonora Monica, Consigliere
Marcello Polimeno, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IA AR CA |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.