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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 04/12/2025, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 232/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria EN NN, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11.11.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 232/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
(C.F. ), con sede legale in Sorso, via Gramsci n. Pt_1 P.IVA_1
28, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv Tiziana Desantis ( ) giusta C.F._1 procura in calce -attore/ creditore opposto-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
SA (RC) alla via G. Bassani n. 12, c.f.: , rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis - D.P.R. n. 602/1973 del 17 maggio 2024, dall'avv. Alida
SACCÀ [c.f.: ] CodiceFiscale_3
-convenuto/debitore opponente -
E
( in plrpt cone sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Vittorio Veneto n. 119 pec Email_1
- terzo pignorato
AVENTE AD OGGETTO Opposizione avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
20367/2024, promosso da ex art. 72 bis DPR 29/9/73 n.602,; Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 11.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Sig. , ricevuta in data in data 13.05.2024 la notifica Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi n. 20367/2024, proponeva dinanzi al G.E. del
Tribunale di Palmi domanda cautelare di sospensione del pignoramento proponendo formale opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 cpc fondata sui seguenti motivi:
- difetto di legittimazione sostanziale e processuale, della
[...] nonché l'insussistenza e/o Controparte_3 carenza del potere del Concessionario, per scadenza il contratto di affidamento della riscossione dei tributi.
- prescrizione delle pretese creditorie
- mancata prova della notifica dei titoli esecutivi.
- mancata e/o omessa notifica dell'intimazione di pagamento indeterminatezza della pretesa creditoria.
Il G.E. con ordinanza del 29.01.2025, concedeva la sospensione dell'atto di pignoramento relativamente alle pretese creditorie di natura tributaria, sottese ai seguenti atti nn. 20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821, 20230606700016822,
20230606700016823, 20230606700016824, preso atto del fatto che nelle more del giudizio , l'opponente produceva il dispositivo della sentenza relativa al ricorso n.
3148/2024 proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio , avverso l'intimazione di pagamento n. 202300046208 emesso per la riscossione dei crediti portati negli atti sopra elencati e sottesi al pignoramento opposto, che ne disponeva l'annullamento”.
Il G.E. rigettava, invece, la domanda cautelare in relazione alla pretesa creditoria portata nell'ingiunzione di pagamento n. 20210606700013184 afferente al canone idrico per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, quindi assegnava alle parti ai sensi dell'art. 618 cpc termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato nel termine concesso, la introduceva il presente giudizio di merito chiedendo la sospensione del Pt_1 presente giudizio nelle more del giudizio di appello proposto dalla società dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria avverso la sentenza con cui venivano annullati gli atti sottesi al pignoramento per cui è opposizione.
Nel merito rivendicava la propria capacità processuale e sostanziale di agire esecutivamente per la riscossione dei crediti affidati dal in Controparte_4 forza e virtù del contratto di affidamento del servizio di riscossione, stipulato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 , ed avente efficacia fino all'effettivo recupero dei crediti , avendo la società pieni poteri sostanziali e processuali connessi alla effettiva riscossione e recupero dei crediti affidati , come espressamente previsto dall'art. 20 del Capitolato d'oneri ai sensi del quale :
Deduceva parte attrice di avere espletato le procedure di accertamento fino alla data del 30.09.2022, e di avere agito in forza di specifica deliberazione n. 343 del
14/6/22 emanata dall'ente che ha effetto di continuità rispetto al precedente contratto.
Nel merito degli altri motivi di opposizione deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati ad esecuzione , pretese tributarie e non,
e deduceva la regolare notifica di tutti gli atti sottesi e prodromici all'atto di pignoramento, nonché delle successive intimazioni di pagamento notificate entro l'anno dalla notifica del pignoramento.
Pertanto chiedeva conclusivamente:
1. in via pregiudiziale dichiarare la sospensione del presente giudizio sino al termine del procedimento iscritto al nr 351/2025 Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria poiché la decisione del presente giudizio è strettamente correlato alla soluzione del pendente procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
2. nel merito. Ritenere e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr n. 602/73 n. 2024/19201 con riferimento a tutti gli atti sottesi e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta.
Il debitore opponente si costituiva nel presente giudizio ed eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione agli accertamenti giudiziali relativi alla esistenza e validità delle notifiche degli atti dell'agente della riscossione portanti le pretese creditorie di natura tributaria, e alla prescrizione, esigibilità o meno, dei crediti tributari stessi. Deduceva che la domanda giudiziale spiegata da risultava, come dalla stessa affermato, già sub iudice, Pt_1 infatti per i medesimi identici tributi e prima di introdurre il presente giudizio di merito, la società attrice , creditore opposto, risultava avere proposto appello, iscritto al n.
351/2025 R.G.A. della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Reggio
Calabria, avverso la sentenza n. 8952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Reggio Calabria in data 22/11/24 e depositata il successivo 16/12/24, nel ricorso iscritto al n. 3148/2024 proposto dal sig. avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 202300046208, avente ad oggetto i medesimi tributi ed i medesimi atti impugnati (nn. 20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821,20230606700016822, 20230606700016823
e 20230606700016824) col presente giudizio, sicchè il presente giudizio replicherebbe quello già pendente dinanzi al Giudice Tributario.
Nel merito eccepiva, comunque, l'invalidità delle notifiche degli atti sottesi al pignoramento presso terzi opposto, e di tutti gli atti della riscossione emessi prima dell'atto di pignoramento, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle relate contro di lui prodotte, ed eccepiva la conseguente prescrizione delle pretese creditorie azionate esecutivamente, chiedendo , conclusivamente, a questo Tribunale di volere :
1. In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice tributario;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del presente giudizio e la nullità dell'Atto di
Citazione - giudizio di merito a seguito di opposizione esecuzione per connessione oggettiva e soggettiva a cau-sa della proposizione del doppio giudizio innanzi a ST
Giudice e innanzi alla Corte di Giu-stizia Tributaria di Secondo Grado di Reggio
Calabria;
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione per i motivi espressi in narrativa;
2. In via preliminare, ordinare a il deposito in giudizio degli originali Pt_1 dell'Accertamento esecutivo IMU n. 3244 (allegato n. 20, pagina 41), per l'anno 2017,
(riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 11 e 12 ), dell'Accertamento esecutivo IMU Pt_1
n. 2887 (allegato n. 20, pagina 49), per l'anno 2018, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 13 e 14 STEP), dell'Accertamento esecutivo IMU n. 1784 (allegato n. 20, pagina
57), per l'anno 2019, (riportato nella presa in carico con identificativo n.
20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 15 e 16
), dell'Accertamento esecutivo IMU n. 1719 (allegato n. 20, pagina 65), per l'anno Pt_1
2020, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 17 e 18 ), dell'Accertamento Pt_1 esecutivo TASI n. 1789 (allegato n. 24, pagina 17), per l'anno 2017, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005129), notificato in data 16/05/2022
(allegato n. 25, pagine 5 e 6 ), dell'Accertamento esecutivo TASI n. 1729 (allegato Pt_1
n. 24, pagina 23), per l'anno 2018, (riportato nella presa in carico con identificativo n.
20230606700005129), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 25, pagine 7 e 8 ), Pt_1 dell'Accertamento esecutivo TASI n. 817 (allegato n. 24, pagina 29), per l'anno 2019,
(riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005129), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 25, pagine 9 e 10 STEP), e fissa-re apposita udienza per consentire al sig. di presenziare personalmente al fine di formalizzare Controparte_1 il disconoscimento della sottoscrizione con conseguente avvio del procedi-mento per querela di falso e conseguente istruzione del procedimento incidentale mediante c.t.u. grafologica, con sospensione del procedimento principale;
3. Nel merito, rigettare il presente giudizio proposto da in persona del legale Pt_1 rappre-sentante pro tempore, per tutti i motivi spiegati con la presente comparsa e, conseguentemente, a conferma dell'accoglimento della opposizione proposta, accertare
e dichiarare la illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi ex art. 72 bis - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, n. 2024/20367 e, per
l'effetto, ordinarne il suo annullamento;
- accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido e, in ogni caso, privo di efficacia nei confronti di , l'atto di pignoramento n. 2024/20367 per i motivi espressi Controparte_1 in narrativa, e, per l'effetto, annullare l'atto di pignoramento qui impugnato e gli atti ad esso sottesi;
- ritenere e dichiarare che la società non ha alcun diritto di procedere alla Pt_1 riscossione coattiva nei confronti di delle somme portate dagli atti Controparte_1 impugnati;
- per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare e respingere l'atto di citazione proposto da Pt_1
4. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Non veniva reiterata l'eccezione del Difetto di legittimazione, sostanziale e processuale della insussistenza e/o carenza del potere del concessionario. Parte_1
Preliminarmente va affrontata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario sollevata dall'opponente.
La giurisdizione di questo Tribunale indubbiamente deve arrestarsi laddove gli accertamenti giudiziali sollecitati possano incidere sulla pretesa tributaria portata ad esecuzione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione "ai sensi dell'art.
386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte
(ex multis, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis,
Cass., S.U., n. 10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre
2018, n. 21928).
Nel caso di specie la , introducendo il presente giudizio insiste Pt_1 affinchè questo Tribunale si pronunci , eseguendo in merito il necessario accertamento giudiziale, sulla validità o meno della notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) e sulla consequenziale eccezione di prescrizione dei crediti azionati che hanno natura tributaria.
Sempre seguendo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
Cassazione (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020 confermata da Cassazione civile sez. un. - 29/01/2025, n. 2098 ): " In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orientamento meglio precisato con successive pronunce ass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del
22 maggio 2022 "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva".
Ora nel caso di specie le questioni sollevate in ordine al difetto o all'invalida notifica degli atti dell'agente della riscossione porta ad un giudizio sulla definitività
o meno degli atti prodromici all'atto di pignoramento, e quindi la presente controversia non può considerarsi come meramente esecutiva , incidendo proprio sulla pretesa creditoria di natura tributaria.
Peraltro, nel caso di specie, la questione è già stata sottoposta al vaglio dell'unico giudice competente a conoscere della controversia, la società Pt_1 dichiara, infatti, offrendone prova scritta (sentenza di primo grado, ricorso di primo grado, ricorso in appello vd. fascicolo di parte attrice) di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudie tributario che accogliendo il ricorso proposto da , prima che venisse eseguito il CP_1 pignoramento, annullava gli atti dell'agente della riscossione nn.
20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821,20230606700016822,
20230606700016823 e 20230606700016824, prodromici al pignoramento opposto e portanti crediti tributari .
Pertanto questo Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria già adita da in primo Controparte_1 grado e da in secondo grado. Pt_1
Resta di competenza di questo Tribunale l'opposizione inerente i crediti vantati per canoni acqua sottesi nell'atto n. 202106067000013184, anni 2013-2014.
opponendosi ai sensi dell'art. 615 cpc deduce che i canoni Controparte_1 acqua per i quali veniva eseguito il pignoramento risulterebbero prescritti , considerando il decorso del termine quinquennale dal momento della violazione, e richiamando in materia l'orientamento della Cassazione secondo il quale “... I canoni dovuti al dall'utente hanno carattere periodico, dovendosi pagare CP_4 periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. riguardante «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono” (Cass. n. 2086/08; Cass. n. 23746/07). offre in giudizio la prova della notifica dell'atto n. Pt_1
202106067000013184 sotteso al pignoramento, eseguita in data 19.01.2022, offre altresì prova della notifica dell' intimazione n. 202300046208, eseguita in data
18/09/2023 , contenente anche il primo atto.
I canoni non pagati, per i quali l'agente della riscossione ha eseguito il pignoramento afferiscono agli anni dal 2013 al 2019, tanto si evince dall'atto n.
202106067000013184 prodotto in giudizio da e richiamato nell'atto di Pt_1 pignoramento.
La cartella n. 202106067000013184 , contente la richiesta di pagamento dei canoni acqua dovuti per gli anni dal 2013 al 2019, veniva notificata al in CP_1 data 19.01.2022.
In epoca antecedente la notifica predetta, la , interrompendo il Pt_1 termine di prescrizione, sollecitava al il pagamento dei canoni acqua CP_1 scaduti e non pagati mediane raccomandate a.r. ricevute dal . CP_1
Dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice emerge che il sollecito di pagamento dei canoni acqua annualità 2013-2014-2015 veniva ricevuto dal in data 19/02/2019 e quello relativo agli anni 2016-2019 in data CP_1
11/05/2021.
Ora, posto che come eccepito da parte convenuta la prescrizione dei canoni acqua è quella quinquennale prevista più in generale per le obbligazioni periodiche di durata, e che il termine decorre dalla scadenza della pretesa, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione appare fondata solo relativamente alla annualità 2013, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui è stata offerta prova in giudizio è il sollecito di pagamento ricevuto dal in data 19.02.2019, quindi CP_1 oltre il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di pagamento.
Nel resto l'opposizione appare infondata e va rigettata.
Attesa la parziale reciproca soccombenza sussistono valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria
EN NN, definitivamente pronunciando:
a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria già adita dalle parti, per l'opposizione connessa agli atti nn. .
20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821, 20230606700016822,
20230606700016823, 20230606700016824, sottesi all'atto di pignoramento opposto;
b. accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara prescritto il credito relativo al pagamento del canone acqua annualità 2013, e annulla parzialmente, per la relativa parte, l'atto di pignoramento;
c. rigetta nel resto l'opposizione d. compensa interamente fra le parti le spese di lite e. manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Palmi, lì 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria EN NN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO CIVILE DI PALMI in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario designato dott.ssa Maria EN NN, trattenuta in decisione la causa all'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione del 11.11.2025, pronuncia ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella controversia iscritta al n. 232/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi Civili
PROMOSSA DA
(C.F. ), con sede legale in Sorso, via Gramsci n. Pt_1 P.IVA_1
28, in persona del legale rappresentante pro tempore Parte_2 rappresentata e difesa dall'Avv Tiziana Desantis ( ) giusta C.F._1 procura in calce -attore/ creditore opposto-
NEI CONFRONTI DI
nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
SA (RC) alla via G. Bassani n. 12, c.f.: , rappresentato CodiceFiscale_2
e difeso, giusta procura in calce al ricorso in opposizione a pignoramento dei crediti verso terzi ex art. 72 bis - D.P.R. n. 602/1973 del 17 maggio 2024, dall'avv. Alida
SACCÀ [c.f.: ] CodiceFiscale_3
-convenuto/debitore opponente -
E
( in plrpt cone sede in Controparte_2 P.IVA_2
Roma Via Vittorio Veneto n. 119 pec Email_1
- terzo pignorato
AVENTE AD OGGETTO Opposizione avverso atto di pignoramento dei crediti verso terzi n.
20367/2024, promosso da ex art. 72 bis DPR 29/9/73 n.602,; Pt_1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come da processo verbale di udienza del 11.11.2025
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Sig. , ricevuta in data in data 13.05.2024 la notifica Controparte_1 dell'atto di pignoramento presso terzi n. 20367/2024, proponeva dinanzi al G.E. del
Tribunale di Palmi domanda cautelare di sospensione del pignoramento proponendo formale opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 617 cpc fondata sui seguenti motivi:
- difetto di legittimazione sostanziale e processuale, della
[...] nonché l'insussistenza e/o Controparte_3 carenza del potere del Concessionario, per scadenza il contratto di affidamento della riscossione dei tributi.
- prescrizione delle pretese creditorie
- mancata prova della notifica dei titoli esecutivi.
- mancata e/o omessa notifica dell'intimazione di pagamento indeterminatezza della pretesa creditoria.
Il G.E. con ordinanza del 29.01.2025, concedeva la sospensione dell'atto di pignoramento relativamente alle pretese creditorie di natura tributaria, sottese ai seguenti atti nn. 20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821, 20230606700016822,
20230606700016823, 20230606700016824, preso atto del fatto che nelle more del giudizio , l'opponente produceva il dispositivo della sentenza relativa al ricorso n.
3148/2024 proposto davanti alla Corte di Giustizia Tributaria competente per territorio , avverso l'intimazione di pagamento n. 202300046208 emesso per la riscossione dei crediti portati negli atti sopra elencati e sottesi al pignoramento opposto, che ne disponeva l'annullamento”.
Il G.E. rigettava, invece, la domanda cautelare in relazione alla pretesa creditoria portata nell'ingiunzione di pagamento n. 20210606700013184 afferente al canone idrico per gli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2018 e 2019, quindi assegnava alle parti ai sensi dell'art. 618 cpc termine perentorio di giorni trenta per l'introduzione del giudizio di merito.
Con atto di citazione tempestivamente notificato nel termine concesso, la introduceva il presente giudizio di merito chiedendo la sospensione del Pt_1 presente giudizio nelle more del giudizio di appello proposto dalla società dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado di Reggio Calabria avverso la sentenza con cui venivano annullati gli atti sottesi al pignoramento per cui è opposizione.
Nel merito rivendicava la propria capacità processuale e sostanziale di agire esecutivamente per la riscossione dei crediti affidati dal in Controparte_4 forza e virtù del contratto di affidamento del servizio di riscossione, stipulato ai sensi dell'art. 52 D.Lgs. 446/1997 , ed avente efficacia fino all'effettivo recupero dei crediti , avendo la società pieni poteri sostanziali e processuali connessi alla effettiva riscossione e recupero dei crediti affidati , come espressamente previsto dall'art. 20 del Capitolato d'oneri ai sensi del quale :
Deduceva parte attrice di avere espletato le procedure di accertamento fino alla data del 30.09.2022, e di avere agito in forza di specifica deliberazione n. 343 del
14/6/22 emanata dall'ente che ha effetto di continuità rispetto al precedente contratto.
Nel merito degli altri motivi di opposizione deduceva l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione dei crediti portati ad esecuzione , pretese tributarie e non,
e deduceva la regolare notifica di tutti gli atti sottesi e prodromici all'atto di pignoramento, nonché delle successive intimazioni di pagamento notificate entro l'anno dalla notifica del pignoramento.
Pertanto chiedeva conclusivamente:
1. in via pregiudiziale dichiarare la sospensione del presente giudizio sino al termine del procedimento iscritto al nr 351/2025 Corte di giustizia Tributaria di secondo grado della Calabria poiché la decisione del presente giudizio è strettamente correlato alla soluzione del pendente procedimento dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado.
2. nel merito. Ritenere e dichiarare la legittimità, validità ed efficacia del pignoramento presso terzi ex art. 72 bis dpr n. 602/73 n. 2024/19201 con riferimento a tutti gli atti sottesi e per l'effetto, rigettare l'opposizione proposta.
Il debitore opponente si costituiva nel presente giudizio ed eccepiva il Controparte_1 difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario in relazione agli accertamenti giudiziali relativi alla esistenza e validità delle notifiche degli atti dell'agente della riscossione portanti le pretese creditorie di natura tributaria, e alla prescrizione, esigibilità o meno, dei crediti tributari stessi. Deduceva che la domanda giudiziale spiegata da risultava, come dalla stessa affermato, già sub iudice, Pt_1 infatti per i medesimi identici tributi e prima di introdurre il presente giudizio di merito, la società attrice , creditore opposto, risultava avere proposto appello, iscritto al n.
351/2025 R.G.A. della Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado di Reggio
Calabria, avverso la sentenza n. 8952/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di
Reggio Calabria in data 22/11/24 e depositata il successivo 16/12/24, nel ricorso iscritto al n. 3148/2024 proposto dal sig. avverso l'intimazione di Controparte_1 pagamento n. 202300046208, avente ad oggetto i medesimi tributi ed i medesimi atti impugnati (nn. 20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821,20230606700016822, 20230606700016823
e 20230606700016824) col presente giudizio, sicchè il presente giudizio replicherebbe quello già pendente dinanzi al Giudice Tributario.
Nel merito eccepiva, comunque, l'invalidità delle notifiche degli atti sottesi al pignoramento presso terzi opposto, e di tutti gli atti della riscossione emessi prima dell'atto di pignoramento, disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle relate contro di lui prodotte, ed eccepiva la conseguente prescrizione delle pretese creditorie azionate esecutivamente, chiedendo , conclusivamente, a questo Tribunale di volere :
1. In via pregiudiziale,
- accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario, indicando la giurisdizione del giudice tributario;
- accertare e dichiarare l'illegittimità del presente giudizio e la nullità dell'Atto di
Citazione - giudizio di merito a seguito di opposizione esecuzione per connessione oggettiva e soggettiva a cau-sa della proposizione del doppio giudizio innanzi a ST
Giudice e innanzi alla Corte di Giu-stizia Tributaria di Secondo Grado di Reggio
Calabria;
- dichiarare inammissibile l'atto di citazione per i motivi espressi in narrativa;
2. In via preliminare, ordinare a il deposito in giudizio degli originali Pt_1 dell'Accertamento esecutivo IMU n. 3244 (allegato n. 20, pagina 41), per l'anno 2017,
(riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 11 e 12 ), dell'Accertamento esecutivo IMU Pt_1
n. 2887 (allegato n. 20, pagina 49), per l'anno 2018, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 13 e 14 STEP), dell'Accertamento esecutivo IMU n. 1784 (allegato n. 20, pagina
57), per l'anno 2019, (riportato nella presa in carico con identificativo n.
20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 15 e 16
), dell'Accertamento esecutivo IMU n. 1719 (allegato n. 20, pagina 65), per l'anno Pt_1
2020, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005128), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 21, pagine 17 e 18 ), dell'Accertamento Pt_1 esecutivo TASI n. 1789 (allegato n. 24, pagina 17), per l'anno 2017, (riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005129), notificato in data 16/05/2022
(allegato n. 25, pagine 5 e 6 ), dell'Accertamento esecutivo TASI n. 1729 (allegato Pt_1
n. 24, pagina 23), per l'anno 2018, (riportato nella presa in carico con identificativo n.
20230606700005129), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 25, pagine 7 e 8 ), Pt_1 dell'Accertamento esecutivo TASI n. 817 (allegato n. 24, pagina 29), per l'anno 2019,
(riportato nella presa in carico con identificativo n. 20230606700005129), notificato in data 16/05/2022 (allegato n. 25, pagine 9 e 10 STEP), e fissa-re apposita udienza per consentire al sig. di presenziare personalmente al fine di formalizzare Controparte_1 il disconoscimento della sottoscrizione con conseguente avvio del procedi-mento per querela di falso e conseguente istruzione del procedimento incidentale mediante c.t.u. grafologica, con sospensione del procedimento principale;
3. Nel merito, rigettare il presente giudizio proposto da in persona del legale Pt_1 rappre-sentante pro tempore, per tutti i motivi spiegati con la presente comparsa e, conseguentemente, a conferma dell'accoglimento della opposizione proposta, accertare
e dichiarare la illegittimità, la nullità e l'inefficacia dell'Atto di Pignoramento dei Crediti verso Terzi ex art. 72 bis - D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, n. 2024/20367 e, per
l'effetto, ordinarne il suo annullamento;
- accertare e dichiarare nullo, illegittimo, invalido e, in ogni caso, privo di efficacia nei confronti di , l'atto di pignoramento n. 2024/20367 per i motivi espressi Controparte_1 in narrativa, e, per l'effetto, annullare l'atto di pignoramento qui impugnato e gli atti ad esso sottesi;
- ritenere e dichiarare che la società non ha alcun diritto di procedere alla Pt_1 riscossione coattiva nei confronti di delle somme portate dagli atti Controparte_1 impugnati;
- per tutte le motivazioni in fatto e in diritto meglio dedotte in narrativa, rigettare e respingere l'atto di citazione proposto da Pt_1
4. In ogni caso, condannare la controparte al pagamento delle spese e delle competenze, diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore, oltre rimborso forfetario, Iva e Cpa come per legge.
Non veniva reiterata l'eccezione del Difetto di legittimazione, sostanziale e processuale della insussistenza e/o carenza del potere del concessionario. Parte_1
Preliminarmente va affrontata l'eccezione relativa al difetto di giurisdizione del
Tribunale ordinario sollevata dall'opponente.
La giurisdizione di questo Tribunale indubbiamente deve arrestarsi laddove gli accertamenti giudiziali sollecitati possano incidere sulla pretesa tributaria portata ad esecuzione.
Secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione "ai sensi dell'art.
386 c.p.c., la giurisdizione si determina in base all'oggetto della domanda e il significato della disposizione va inteso nel senso che il criterio in base al quale debbono essere regolati i rapporti tra le diverse giurisdizioni è quello del "petitum sostanziale", cioè dello specifico oggetto e della reale natura della controversia, da identificarsi non soltanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, costituita dal contenuto della posizione soggettiva dedotta in giudizio e individuabile in relazione alla sostanziale protezione accordata, in astratto, dall'ordinamento alla posizione medesima, senza che a tal fine possa assumere rilievo la prospettazione dalla parte
(ex multis, Cass., S.U., ord. 10 gennaio 2023, n. 362; Cass., S.U., n. 20852 del 2022). Il petitum sostanziale, va determinato, dunque, non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della causa petendi, ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio, ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione (ex multis,
Cass., S.U., n. 10105 del 16 aprile 2021; Cass. civ., Sez. Unite, sent. 7 settembre
2018, n. 21928).
Nel caso di specie la , introducendo il presente giudizio insiste Pt_1 affinchè questo Tribunale si pronunci , eseguendo in merito il necessario accertamento giudiziale, sulla validità o meno della notifica degli atti prodromici all'atto di pignoramento (cartelle di pagamento e/o altri atti di sollecito o intimazione) e sulla consequenziale eccezione di prescrizione dei crediti azionati che hanno natura tributaria.
Sempre seguendo la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di
Cassazione (v. Cass., Sez. U., n. 7822 del 14/04/2020 confermata da Cassazione civile sez. un. - 29/01/2025, n. 2098 ): " In tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria (nella specie, ordine di pagamento diretto ex art. 72 bis del D.P.R. n. 602 del 1973), il discrimine tra giurisdizione tributaria
e giurisdizione ordinaria va così individuato: alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione sui fatti incidenti sulla pretesa tributaria (inclusi i fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa in senso sostanziale) che si assumano verificati fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, in caso di notificazione omessa, inesistente o nulla degli atti prodromici;
alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione sulle questioni di legittimità formale dell'atto esecutivo come tale (a prescindere dalla esistenza o dalla validità della notifica degli atti ad esso prodromici) nonché sui fatti incidenti in senso sostanziale sulla pretesa tributaria, successivi all'epoca della valida notifica della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento o successivi, in ipotesi di omissione, inesistenza o nullità di detta notifica, all'atto esecutivo cha abbia assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione".
Orientamento meglio precisato con successive pronunce ass., Sez. U n.21642 del 28 luglio 2021, id. n.8465 del 15 marzo 2022 e da Cass., Sez. U., n.16986 del
22 maggio 2022 "in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria, l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non è qualificabile come meramente esecutiva".
Ora nel caso di specie le questioni sollevate in ordine al difetto o all'invalida notifica degli atti dell'agente della riscossione porta ad un giudizio sulla definitività
o meno degli atti prodromici all'atto di pignoramento, e quindi la presente controversia non può considerarsi come meramente esecutiva , incidendo proprio sulla pretesa creditoria di natura tributaria.
Peraltro, nel caso di specie, la questione è già stata sottoposta al vaglio dell'unico giudice competente a conoscere della controversia, la società Pt_1 dichiara, infatti, offrendone prova scritta (sentenza di primo grado, ricorso di primo grado, ricorso in appello vd. fascicolo di parte attrice) di avere proposto appello avverso la sentenza di primo grado pronunciata dal Giudie tributario che accogliendo il ricorso proposto da , prima che venisse eseguito il CP_1 pignoramento, annullava gli atti dell'agente della riscossione nn.
20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821,20230606700016822,
20230606700016823 e 20230606700016824, prodromici al pignoramento opposto e portanti crediti tributari .
Pertanto questo Tribunale deve dichiarare il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia Tributaria già adita da in primo Controparte_1 grado e da in secondo grado. Pt_1
Resta di competenza di questo Tribunale l'opposizione inerente i crediti vantati per canoni acqua sottesi nell'atto n. 202106067000013184, anni 2013-2014.
opponendosi ai sensi dell'art. 615 cpc deduce che i canoni Controparte_1 acqua per i quali veniva eseguito il pignoramento risulterebbero prescritti , considerando il decorso del termine quinquennale dal momento della violazione, e richiamando in materia l'orientamento della Cassazione secondo il quale “... I canoni dovuti al dall'utente hanno carattere periodico, dovendosi pagare CP_4 periodicamente anno per anno, e sono, pertanto, soggetti al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. riguardante «tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi». Invero, la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4 c.c. riguarda le obbligazioni periodiche e di durata, caratterizzate dal fatto che le relative prestazioni sono suscettibili di adempimento solo con il decorso del tempo;
si tratta di prestazioni che maturano con il decorso del tempo e divengono esigibili solo alle scadenze convenute, in quanto costituiscono il corrispettivo della controprestazione resa per i periodi ai quali i singoli pagamenti si riferiscono” (Cass. n. 2086/08; Cass. n. 23746/07). offre in giudizio la prova della notifica dell'atto n. Pt_1
202106067000013184 sotteso al pignoramento, eseguita in data 19.01.2022, offre altresì prova della notifica dell' intimazione n. 202300046208, eseguita in data
18/09/2023 , contenente anche il primo atto.
I canoni non pagati, per i quali l'agente della riscossione ha eseguito il pignoramento afferiscono agli anni dal 2013 al 2019, tanto si evince dall'atto n.
202106067000013184 prodotto in giudizio da e richiamato nell'atto di Pt_1 pignoramento.
La cartella n. 202106067000013184 , contente la richiesta di pagamento dei canoni acqua dovuti per gli anni dal 2013 al 2019, veniva notificata al in CP_1 data 19.01.2022.
In epoca antecedente la notifica predetta, la , interrompendo il Pt_1 termine di prescrizione, sollecitava al il pagamento dei canoni acqua CP_1 scaduti e non pagati mediane raccomandate a.r. ricevute dal . CP_1
Dalla documentazione offerta in giudizio da parte attrice emerge che il sollecito di pagamento dei canoni acqua annualità 2013-2014-2015 veniva ricevuto dal in data 19/02/2019 e quello relativo agli anni 2016-2019 in data CP_1
11/05/2021.
Ora, posto che come eccepito da parte convenuta la prescrizione dei canoni acqua è quella quinquennale prevista più in generale per le obbligazioni periodiche di durata, e che il termine decorre dalla scadenza della pretesa, nel caso di specie l'eccezione di prescrizione appare fondata solo relativamente alla annualità 2013, atteso che il primo atto interruttivo della prescrizione di cui è stata offerta prova in giudizio è il sollecito di pagamento ricevuto dal in data 19.02.2019, quindi CP_1 oltre il termine di cinque anni dalla scadenza dell'obbligo di pagamento.
Nel resto l'opposizione appare infondata e va rigettata.
Attesa la parziale reciproca soccombenza sussistono valide ragioni per compensare interamente fra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario Civile di Palmi in persona del G.O. Dott.ssa Maria
EN NN, definitivamente pronunciando:
a. dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore della Corte di Giustizia
Tributaria già adita dalle parti, per l'opposizione connessa agli atti nn. .
20210606700006120, 20210606700009380, 20230606700005128,
20230606700005129, 20230606700016821, 20230606700016822,
20230606700016823, 20230606700016824, sottesi all'atto di pignoramento opposto;
b. accoglie parzialmente l'opposizione e dichiara prescritto il credito relativo al pagamento del canone acqua annualità 2013, e annulla parzialmente, per la relativa parte, l'atto di pignoramento;
c. rigetta nel resto l'opposizione d. compensa interamente fra le parti le spese di lite e. manda alla Cancelleria per la comunicazione della sentenza alle parti.
Palmi, lì 04.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Maria EN NN