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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 06/11/2025, n. 5503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5503 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE III CIVILE
Composta dai magistrati:
Dott. Giulio Cataldi Presidente
Dott. Michele Caccese Consigliere
Dott. Pasquale Ucci Consigliere relatore
Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2163/2025 del R.G.A.C. pendente
TRA
, nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
), rappresentato e difeso, come da procura in calce all'atto di appello, C.F._1 dall'Avv.to Roberto Castiglione (c.f. ); C.F._2
APPELLANTE
E
, nato a [...] il [...], (c.f. Controparte_1
), ed , nata a [...] il [...], (c.f. C.F._3 Controparte_2
); C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
NONCHÉ CONTRO
(p.iva: ), in persona del suo legale rapp.te p.t.; Controparte_3 P.IVA_1
APPELLATA CONTUMACE
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2889/2024 pubblicata il 10.11.2024.
1 MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ha proposto appello avverso la sentenza n. 2889/2024, pubblicata in data Parte_1
10/11/2024 dal Tribunale di Torre Annunziata, la quale: 1) aveva dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita di un immobile sito in Torre Annunziata per inadempimento della parte alienante 2) aveva condannato alla restituzione della Parte_1 Parte_1 somma di € 220.000,00 (duecentoventimila/00), a favore delle parti attrici ( e Controparte_1
), oltre interessi legali dal dì della domanda al saldo nonchè alla refusione delle Controparte_2 spese di lite;
3) aveva, altresì, condannato ed all'immediato Controparte_1 Controparte_2 rilascio, in favore di del predetto immobile;
4) aveva condannato la Parte_1 Parte_2
a tenere indenne e manlevare il per tutte le somme oggetto di condanna.
[...] Pt_1
L'appellante, in riforma della sentenza impugnata, ha dunque chiesto di: “a) in via preliminare disporre l'immediata sospensione dell'esecutività e/o dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni esposte nella premessa del presente atto e con riserva di reiterare detta istanza con apposito ricorso;
b) sempre in via preliminare accertare dichiarare la nullità della sentenza impugnata;
c) in via subordinata e in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova come chiesti nel giudizio di primo grado con la memoria n. 2 ex art. 183, comma VI c.p.c. per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto che si abbiano qui per integralmente trascritti e reiterati;
d) in via subordinata e nel merito, in accoglimento del presente appello riformare parzialmente la sentenza n. 2889/2024 pubblicata il 10.11.2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, a conclusione del giudizio RG n. 6504/2019, respingendo la domanda di risoluzione contrattuale per inadempimento da parte del sig.
proposta dagli attori in primo grado per accertata e dichiarata intervenuta prescrizione Parte_1 decennale del diritto ad ottenere la pretesa risoluzione e in subordine, rigettare, in ogni caso, sempre e comunque l'avversa domanda di risoluzione dell'atto di compravendita in quanto irricevibile, inammissibile, improponibile e, gradatamente, improcedibile, nonché, in via ancora più gradata e subordinata, del tutto infondata in fatto e in diritto per i motivi tutti esposti nel presente atto e in tutti gli scritti difensivi;
e) nel merito, sempre in accoglimento del presente appello riformare parzialmente la sentenza n. 2889/2024 pubblicata il 10.11.2024, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata, a conclusione del giudizio RG n. 6504/2019 in subordine e in via condizionata all'ipotesi, mai creduta, di conferma della risoluzione del contratto, nulla disporre a carico del sig. per omessa domanda di restituzione del prezzo di Parte_1 compravendita quale conseguenza dell'accertamento e della dichiarazione della risoluzione del contratto confermando la condanna i sig.ri ed al rilascio dell'immobile oggetto di Controparte_1 Controparte_2 compravendita (posto al primo piano, interno B del fabbricato B sito in Torre Annunziata (Na) alla via Maresca n. 130) libero da persone e cose e alla restituzione dello stesso in favore del sig. Parte_1
f) sempre nel merito, in via condizionata all'ipotesi, mai creduta, che si ritenesse confermare la risoluzione del contratto, condannare i sig.ri ed a corrispondere al sig. la somma Controparte_1 Controparte_2 Pt_1 mensile dovuta a titolo di occupazione dell'immobile e che sin d'ora si quantifica in e 700,00 mensili a far data dalla immissione in possesso degli stessi nel bene compravenduto e sino al dì dell'effettiva restituzione, per un totale, allo stato, di € 128.100,00 ovvero per quell'importo maggiore che si ritenesse di giustizia liquidare oltre interessi ex art. 1284 comma 4 c.c. e rivalutazione monetaria;
2 g) sempre in via condizionata all'ipotesi, mai creduta, che si ritenesse confermare la risoluzione del contratto e la condanna del sig. di restituzione della somma di euro 220.000,00 a favore delle parti attrici, Parte_1 accertare e dichiarare la compensazione totale e/o parziale fino alla concorrenza tra la somma cui per ipotesi il concludente venisse condannato a corrispondere ai sig.ri e le somme a suo credito che venissero CP_1 riconosciute in ragione delle domande riconvenzionali come per l'innanzi spiegate;
h) ad ogni modo, nell'ipotesi di conferma di condanna del sig. confermare l'accoglimento della Parte_1 domanda di manleva e condannare la in persona del rapp.te pro tempore e del curatore speciale CP_3
p.t., a tenere indenne e manlevare per tutte le somme oggetto di condanna. Parte_1
i) riformare il regolamento delle spese di giudizio del primo grado e condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite di ogni fase e grado del giudizio con attribuzione al sottoscritto difensore. Si dichiara che il valore della domanda è indeterminabile e pertanto il presente giudizio sconta un contributo unificato pari ad euro 777,00 oltre la marca da bollo pari ad euro 27,00”. Le parti appellate sono rimaste contumaci nel presente giudizio di appello. Alla prima udienza del 22.10.2025 nessuno è comparso e la causa è stata rinviata ex artt. 309 e 350 bis c.p.c. all'udienza del 29.10.2025; all'udienza del 29.10.2025, di cui è stata data regolare comunicazione alla parte appellante, nessuno è comparso e la causa è stata riservata in decisione. In conseguenza della mancata comparizione della parte appellante all'udienza del 22.10.2025 ed alla successiva udienza del 29.10.2025, deve essere ordinata la cancellazione della causa dal ruolo, con contestuale dichiarazione di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 181, comma 1, c.p.c. (nel testo novellato dall'art. 50, comma 1, d.l. 25.6.2008, n. 112, convertito in legge 6.8.2008, n. 133, applicabile ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore del citato decreto 112/2008, e, quindi, a far data dal 25.6.2008, e, pertanto, applicabile al giudizio in esame, introdotto in primo grado nell'anno 2019), applicabile nei giudizi di secondo grado in ragione del rinvio operato dall'art. 359 cod. proc. civ. (per l'orientamento che prevede la dichiarazione di cancellazione della causa dal ruolo e di estinzione del giudizio, ex art. 181 c.p.c., in luogo della dichiarazione di improcedibilità dell'appello, ex art. 348, comma 2, c.p.c., in caso di mancata comparizione di entrambe le parti alla prima udienza di trattazione del giudizio di appello, vedi cass. civ., 2.7.2015, n. 2816, in motivazione). Ai sensi dell'art. 338 c.p.c., all'estinzione del giudizio di appello consegue il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti con provvedimenti pronunciati nel procedimento estinto, circostanza, quest'ultima, che non ricorre nel caso di specie. Nulla va disposto in relazione alle spese processuali del presente giudizio di appello, considerato che, ai sensi dell'art. 310 c.p.c., le spese del processo estinto stanno a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello, così provvede:
1. Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il giudizio di appello, ex art. 181, comma 1, c.p.c;
3 2. Nulla per le spese processuali relative al presente giudizio di appello.
Così deciso in Napoli, in data 05.11.2025
Il Consigliere relatore il Presidente
Dott. Pasquale Ucci Dott. Giulio Cataldi
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