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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 23/08/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 288/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa CE Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 288/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANNAS VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA SONNINO N. 169, CAGLIARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA CP_1 C.F._2
AGOSTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 19, OROSEI, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
- pronunciare la separazione dei coniugi;
- assegnare la casa familiare alla signora che vi abiterà unitamente alle figlie;
Pt_1
CP_
- porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento a favore della madre della somma mensile di € 550,00, di cui €
Pag. 1 di 3 350,00 per CE, € 100,00 per € 100,00 per , da rivalutardi Per_1 Per_2
annualmente secondo gi Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito in via esclusiva dalla madre;
- compensare le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.3.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 5.9.1998 in Orosei, trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile di quel comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 1998; che dall'unione sono nate in Nuoro le tre figlie (il 14.1.2000), Persona_3 Per_4
(il 7.8.2002) e (il 29.12.2003); che da tempo è venuta meno la
[...] Persona_5
comunione materiale e spirituale tra le parti;
che la signora svolge attività Pt_1
lavorativa stagionale;
che le tre figlie, tutte maggiorenni, vivono con la ricorrente e non sono ancora economicamente indipendenti. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: pronunciare la separazione tra i coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita a Orosei, via
Giuseppe Manno n. 21, alla sig.ra dove continuerà a vivere insieme alle Parte_1
figlie; stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale;
disporre l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Per_ 200,00 in favore di di € 200,00 a favore di e di € 400,00 a favore di Per_3
CE, oltre il 50% delle spese straordinarie solo per quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa depositata il 26.5.2025 si è costituito in giudizio , il quale CP_1
ha chiesto: pronunciare la separazione dei coniugi;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di redditi propri;
rigettare poiché infondate in fatto e in diritto e per le ragioni in espositiva, le domande
Pag. 2 di 3 CP_ proposte da parte ricorrente in ordine all'onere di mantenimento da parte del sig.
Per_ CP_ delle figlie e e conseguentemente esonerare il dal versamento di un Per_3
contributo al mantenimento delle medesime;
assegnare la casa coniugale, sita in Orosei nella via Manno 21, alla sig.ra dove vivrà insieme alle figlie con volture Parte_1
di tutte le utenze a suo nome;
onerare del versamento di un assegno di CP_1
mantenimento della figlia CE, non ancora economicamente autosufficiente, nella misura massima di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 26.6.2025, le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra indicate.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 26.6.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale;
pertanto, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni indicate nelle conclusioni conformi rassegnate all'udienza del 26.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa CE Lecis Giudice dott. Cosimo Gabbani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 288/2025 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANNAS VALERIA, elettivamente domiciliata in VIA SONNINO N. 169, CAGLIARI, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PALA CP_1 C.F._2
AGOSTINA, elettivamente domiciliato in PIAZZA DEL POPOLO N. 19, OROSEI, presso lo studio del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
Il Tribunale adito voglia:
- pronunciare la separazione dei coniugi;
- assegnare la casa familiare alla signora che vi abiterà unitamente alle figlie;
Pt_1
CP_
- porre a carico del sig. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle figlie mediante il versamento a favore della madre della somma mensile di € 550,00, di cui €
Pag. 1 di 3 350,00 per CE, € 100,00 per € 100,00 per , da rivalutardi Per_1 Per_2
annualmente secondo gi Indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie e con assegno unico percepito in via esclusiva dalla madre;
- compensare le spese di lite.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
- Considerato il mutamento di rito da separazione giudiziale a separazione consensuale, conclude per l'omologa della separazione consensuale.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 27.3.2025 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il 5.9.1998 in Orosei, trascritto presso il CP_1
registro dello stato civile di quel comune al n. 18, Parte II, Serie A, anno 1998; che dall'unione sono nate in Nuoro le tre figlie (il 14.1.2000), Persona_3 Per_4
(il 7.8.2002) e (il 29.12.2003); che da tempo è venuta meno la
[...] Persona_5
comunione materiale e spirituale tra le parti;
che la signora svolge attività Pt_1
lavorativa stagionale;
che le tre figlie, tutte maggiorenni, vivono con la ricorrente e non sono ancora economicamente indipendenti. Ciò premesso, la ricorrente ha chiesto: pronunciare la separazione tra i coniugi;
assegnare la casa coniugale, sita a Orosei, via
Giuseppe Manno n. 21, alla sig.ra dove continuerà a vivere insieme alle Parte_1
figlie; stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di adeguati redditi propri;
stabilire che entrambi i genitori esercitino congiuntamente la responsabilità genitoriale;
disporre l'obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contributo per il mantenimento delle figlie, la somma di Per_ 200,00 in favore di di € 200,00 a favore di e di € 400,00 a favore di Per_3
CE, oltre il 50% delle spese straordinarie solo per quest'ultima, entro il giorno 5 di ogni mese, importo che verrà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
Con comparsa depositata il 26.5.2025 si è costituito in giudizio , il quale CP_1
ha chiesto: pronunciare la separazione dei coniugi;
stabilire che ciascun coniuge provvederà al proprio mantenimento personale, essendo entrambi titolari di redditi propri;
rigettare poiché infondate in fatto e in diritto e per le ragioni in espositiva, le domande
Pag. 2 di 3 CP_ proposte da parte ricorrente in ordine all'onere di mantenimento da parte del sig.
Per_ CP_ delle figlie e e conseguentemente esonerare il dal versamento di un Per_3
contributo al mantenimento delle medesime;
assegnare la casa coniugale, sita in Orosei nella via Manno 21, alla sig.ra dove vivrà insieme alle figlie con volture Parte_1
di tutte le utenze a suo nome;
onerare del versamento di un assegno di CP_1
mantenimento della figlia CE, non ancora economicamente autosufficiente, nella misura massima di € 300,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio.
All'udienza del 26.6.2025, le parti hanno raggiunto l'accordo e hanno rassegnato le conclusioni congiunte sopra indicate.
Il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
L'intervenuto accordo tra i coniugi, risultante dalle conclusioni conformi presentate all'udienza del 26.6.2025, ha sostanzialmente trasformato la procedura da giudiziale in consensuale;
pertanto, il Tribunale deve limitarsi a verificare che le clausole di separazione non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, i coniugi non hanno più un'unione affettiva e sentimentale per incompatibilità di carattere e insanabili incomprensioni. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale.
Stante l'intervenuto accordo, le spese di lite vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi e alle Parte_1 CP_1
condizioni indicate nelle conclusioni conformi rassegnate all'udienza del 26.6.2025;
2) ordina all'Ufficio dello stato civile di procedere all'annotazione della sentenza;
3) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio dell'8 agosto 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 3 di 3