TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 20/11/2025, n. 3340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3340 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
N. 7366/2024 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7366/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_1
– 29, nato il giorno 12 /03/1969 in Osasco/SP (Brasile EE), residente in 06738-192 C.F._1
RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 2) Sig.ra Parte_2
cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno
[...] C.F._2
25 /11/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06738-192 RG GR A/
(Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 3) Sig. , cittadino brasiliano, avente codice Parte_3 fiscale brasiliano n° – 60, nato il giorno 06 /11/2003 in São Paulo/SP (Brasile-EE), C.F._3 residente in [...]; 4) Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_4
, nata il giorno 11/08/1972 in Osasco/SP (Brasile EE), ivi residente in 06056- C.F._4
360, alla Via Manoel Vicente Ferreira n. 11; 5) Sig.ra cittadina brasiliana, Parte_5 avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno 20/08/1996 in São Paulo/SP C.F._5
(Brasile- EE), ivi residente in [...], interno 12; 6)
Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_6 C.F._6
[..
, nata il giorno 20 /08/1996 in São Paulo/SP (Brasile-EE), residente in 76821-020 Porto
Velho/RO (Brasile -EE), alla Via Cipriano Gurgel 4335, interno 07; 7) Sig. Parte_7
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 78, nato il giorno
[...] C.F._7
25/09/2006 in Osasco/SP (Brasile -EE), ivi residente in 06056/360, alla Via Manoel Vicente
Ferreira n. 11, Sig. cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_8
brasiliano n° , nato il giorno 10 /07/2000 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente C.F._8
in 06040/490 Osasco/SP (Brasile - EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396; 9)
[...] cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 76, nato il Parte_9 C.F._9
giorno 19/10/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06040/490 Osasco/SP (Brasile -
EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra
IL (c.f.: ), del Foro di Velletri (RM), e presso il cui studio hanno eletto C.F._10 domicilio in 00046 Grottaferrata (RM), Via dell'Artigianato n. 6, giusta procura alle liti allegate al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.11.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig. che nasceva il 23/09/1947 in Casarano (LE), da Persona_1
e , come da certificato di nascita (cfr. all. n. 1). Parte_2 Persona_2
Il si è costituito con memoria del 2.01.2025 chiedendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso ed in estremo subordine, in ipotesi di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , il quale, trasferitosi in Persona_1
Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc 3). Il Sig. nasceva il 23/09/1947 in Casarano (LE), da Persona_1
2 e , come da certificato di nascita (cfr. all. n. 1). Parte_2 Persona_2 Per_1
sposò il 27/07/1968 in Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto
[...] Persona_3 integrale di matrimonio (cfr. all. n. 2). ancorché emigrato ed essendosi trasferito Persona_1
in Brasile, non rinunciò mai alla cittadinanza italiana per acquisire quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. n. 3). Il 12/03/1969 in Osasco/SP (Brasile - EE) nacque il ricorrente da ed Parte_1 Persona_1 Parte_10
, come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 4). sposò
[...] Parte_1 Persona_4
il 26/08/2000 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di matrimonio (cfr.
[...] all. n. 5). Da quel momento la donna divenne;
da tale matrimonio nacquero Persona_5 la ricorrente nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come Parte_2
da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 6) ed, altresì, il ricorrente , nato il Parte_3
06/11/2003 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 7). Il giorno
11/08/1972 in Osasco/SP nacque la ricorrente da ed Parte_4 Persona_1
, come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 8). Parte_10 Parte_4
sposò il 26/02/1993 in Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto
[...] Persona_6
integrale di matrimonio (cfr. all. n. 9). Da quel momento la donna divenne Parte_4
da tale matrimonio nacquero la ricorrente nata il
[...] Parte_5
20/08/1996 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 10), l'altra ricorrente, nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come da atto Parte_6 integrale di nascita (cfr. all. n. 11) ed il ricorrente nato il [...] in Parte_7
Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 12). Il 04/01/1976 in
Osasco/SP (Brasile - EE) nacque , da ed Persona_7 Persona_1 Parte_10
come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 13).
[...]
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano,
3 nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_2
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
4 La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di
5 lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. nato il [...] in [...], trasmetteva la cittadinanza Persona_1 italiana ai figli ed è stata da quest'ultima conservata anche a seguito del Pt_1 Per_7 Pt_4 matrimonio con il Sig cittadino straniero, celebrati dopo il 1948. Persona_6
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_11 fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 17). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita-di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea-con-utente/prenota-lappuntamento/).
6 Tale situazione di oggettiva impossibilità procedimentale integra un'ipotesi di inerzia qualificata dell'Amministrazione, che rende irragionevole e sproporzionato pretendere l'attivazione preventiva della procedura amministrativa, la quale si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di effettività. Come riconosciuto da numerosi Tribunali (tra cui, ex multis, Trib. Milano;
Trib.
Torino; Trib. Firenze;
Trib. Bologna), quando l'accesso al procedimento amministrativo è precluso per ragioni organizzative dell'Autorità consolare, la tutela giurisdizionale può essere attivata direttamente, in quanto nessuno può essere obbligato a compiere un atto impossibile o irragionevolmente dilatorio.
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Pt_11
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_1 brasiliano n° – 29, nato il giorno 12 /03/1969 in Osasco/SP (Brasile EE), residente C.F._1 in 06738-192 RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 2) Sig.ra
[...]
, cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il Parte_2 C.F._2 giorno 25 /11/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06738-192 RG GR
A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 3) Sig. cittadino brasiliano, Parte_3 avente codice fiscale brasiliano n° – 60, nato il giorno 06 /11/2003 in São Paulo/SP C.F._3
7 (Brasile-EE), residente in 06738-192 RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n.
93; 4) Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano Parte_4
n° , nata il giorno 11/08/1972 in Osasco/SP (Brasile EE), ivi residente in 06056- C.F._4
360, alla Via Manoel Vicente Ferreira n. 11; 5) Sig.ra cittadina brasiliana, Parte_5 avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno 20/08/1996 in São Paulo/SP C.F._5
(Brasile- EE), ivi residente in [...], interno 12; 6)
Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_6 C.F._6
[..
, nata il giorno 20 /08/1996 in São Paulo/SP (Brasile-EE), residente in 76821-020 Porto
Velho/RO (Brasile -EE), alla Via Cipriano Gurgel 4335, interno 07; 7) Sig. Parte_7
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 78, nato il giorno
[...] C.F._7
25/09/2006 in Osasco/SP (Brasile -EE), ivi residente in 06056/360, alla Via Manoel Vicente
Ferreira n. 11, Sig. cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_8 brasiliano n° , nato il giorno 10 /07/2000 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente C.F._8 in 06040/490 Osasco/SP (Brasile - EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396; 9)
[...]
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° , nato il Parte_9 C.F._11 giorno 19/10/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06040/490 Osasco/SP (Brasile -
EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 19.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
8
TRIBUNALE DI LECCE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, in persona del Giudice Onorario, Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 7366/2024 R.G.,
TRA
i Sigg: cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_1
– 29, nato il giorno 12 /03/1969 in Osasco/SP (Brasile EE), residente in 06738-192 C.F._1
RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 2) Sig.ra Parte_2
cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno
[...] C.F._2
25 /11/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06738-192 RG GR A/
(Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 3) Sig. , cittadino brasiliano, avente codice Parte_3 fiscale brasiliano n° – 60, nato il giorno 06 /11/2003 in São Paulo/SP (Brasile-EE), C.F._3 residente in [...]; 4) Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_4
, nata il giorno 11/08/1972 in Osasco/SP (Brasile EE), ivi residente in 06056- C.F._4
360, alla Via Manoel Vicente Ferreira n. 11; 5) Sig.ra cittadina brasiliana, Parte_5 avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno 20/08/1996 in São Paulo/SP C.F._5
(Brasile- EE), ivi residente in [...], interno 12; 6)
Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_6 C.F._6
[..
, nata il giorno 20 /08/1996 in São Paulo/SP (Brasile-EE), residente in 76821-020 Porto
Velho/RO (Brasile -EE), alla Via Cipriano Gurgel 4335, interno 07; 7) Sig. Parte_7
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 78, nato il giorno
[...] C.F._7
25/09/2006 in Osasco/SP (Brasile -EE), ivi residente in 06056/360, alla Via Manoel Vicente
Ferreira n. 11, Sig. cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_8
brasiliano n° , nato il giorno 10 /07/2000 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente C.F._8
in 06040/490 Osasco/SP (Brasile - EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396; 9)
[...] cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 76, nato il Parte_9 C.F._9
giorno 19/10/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06040/490 Osasco/SP (Brasile -
EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra
IL (c.f.: ), del Foro di Velletri (RM), e presso il cui studio hanno eletto C.F._10 domicilio in 00046 Grottaferrata (RM), Via dell'Artigianato n. 6, giusta procura alle liti allegate al ricorso introduttivo
- ricorrenti -
CONTRO
, in persona del Ministro legale rappresentante p.t., rappresentato Controparte_1
e difeso, ex lege, dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce
- resistente –
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: riconoscimento cittadinanza italiana jure sanguinis
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
* * * * * * * * *
Con ricorso iscritto a ruolo il 7.11.2024, i ricorrenti come sopra identificati, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, Sig. che nasceva il 23/09/1947 in Casarano (LE), da Persona_1
e , come da certificato di nascita (cfr. all. n. 1). Parte_2 Persona_2
Il si è costituito con memoria del 2.01.2025 chiedendo l'inammissibilità del Controparte_1 ricorso ed in estremo subordine, in ipotesi di riconoscimento della cittadinanza, la compensazione delle spese di lite.
È intervenuto il PM presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Lecce, il quale ha espresso il parere positivo.
All'udienza del 17.11.2025, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note di udienza, il fascicolo è stato trattenuto per la decisione.
FATTO
I ricorrenti, chiedono che venga dichiarato il loro status di cittadini italiani “iure sanguinis” in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano, , il quale, trasferitosi in Persona_1
Brasile, non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana e non si è mai naturalizzato cittadino brasiliano (cfr. doc 3). Il Sig. nasceva il 23/09/1947 in Casarano (LE), da Persona_1
2 e , come da certificato di nascita (cfr. all. n. 1). Parte_2 Persona_2 Per_1
sposò il 27/07/1968 in Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto
[...] Persona_3 integrale di matrimonio (cfr. all. n. 2). ancorché emigrato ed essendosi trasferito Persona_1
in Brasile, non rinunciò mai alla cittadinanza italiana per acquisire quella brasiliana, come attestato dal certificato negativo di naturalizzazione (cfr. all. n. 3). Il 12/03/1969 in Osasco/SP (Brasile - EE) nacque il ricorrente da ed Parte_1 Persona_1 Parte_10
, come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 4). sposò
[...] Parte_1 Persona_4
il 26/08/2000 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di matrimonio (cfr.
[...] all. n. 5). Da quel momento la donna divenne;
da tale matrimonio nacquero Persona_5 la ricorrente nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come Parte_2
da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 6) ed, altresì, il ricorrente , nato il Parte_3
06/11/2003 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 7). Il giorno
11/08/1972 in Osasco/SP nacque la ricorrente da ed Parte_4 Persona_1
, come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 8). Parte_10 Parte_4
sposò il 26/02/1993 in Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto
[...] Persona_6
integrale di matrimonio (cfr. all. n. 9). Da quel momento la donna divenne Parte_4
da tale matrimonio nacquero la ricorrente nata il
[...] Parte_5
20/08/1996 in São Paulo/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 10), l'altra ricorrente, nata il [...] in [...]/SP (Brasile - EE), come da atto Parte_6 integrale di nascita (cfr. all. n. 11) ed il ricorrente nato il [...] in Parte_7
Osasco/SP (Brasile - EE), come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 12). Il 04/01/1976 in
Osasco/SP (Brasile - EE) nacque , da ed Persona_7 Persona_1 Parte_10
come da atto integrale di nascita (cfr. all. n. 13).
[...]
Preliminarmente vi è da evidenziare che in data successiva all'instaurazione del presente giudizio,
è intervenuta la sentenza n.142 del 18 luglio 2025 della Corte costituzionale, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2025, con cui sono state dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate in via principale da vari Tribunali (tra cui Bologna, Roma,
Milano e Firenze) aventi ad oggetto l'art. 1, comma 1, lett. a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, nella parte in cui consente l'acquisizione della cittadinanza italiana iure sanguinis senza limiti generazionali, anche in assenza di un effettivo legame con la comunità nazionale.
La Corte ha ritenuto che le censure formulate, pur ponendo temi di rilievo, non fossero ammissibili in quanto formulate in termini tali da non consentire un'effettiva verifica della lesione dei parametri costituzionali invocati. In particolare, la Consulta ha rilevato che l'ordinamento italiano,
3 nel riconoscere la cittadinanza iure sanguinis, esercita una prerogativa riservata al legislatore, che gode di un'ampia discrezionalità in materia, anche alla luce degli obblighi internazionali e sovranazionali.
Nella medesima pronuncia, la Corte ha anche chiarito che le disposizioni del decreto-legge 15 marzo
2025, n. 36, conv. con mod. in legge 10 maggio 2025, n. 67 – che intervengono sul regime della cittadinanza iure sanguinis – non trovano applicazione nei giudizi promossi anteriormente alla data del 27 marzo 2025, ribadendo il principio della non retroattività della norma sopravvenuta.
Alla luce di tale autorevole intervento, che ha fugato i dubbi interpretativi e sistematici prospettati da parte ricorrente, e considerato che le parti sono state invitate a prendere posizione in ordine alle questioni di costituzionalità sollevate in analoghi giudizi, può ritenersi definitivamente superato ogni profilo di incertezza circa la perdurante vigenza ed efficacia delle disposizioni oggetto del presente giudizio.
Pertanto, non residuando più ostacoli interpretativi né profili di rilevanza costituzionale, la domanda proposta può essere esaminata e accolta nel merito, alla luce del quadro normativo applicabile ratione temporis.
MOTIVAZIONE IN DIRITTO
Sul tema della c.d. “grande naturalizzazione” avvenuta in base alla legislazione brasiliana (a seguito di provvedimenti di naturalizzazione coatta e di massa emanati dal governo brasiliano tra il 1889 ed il 1891), la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta con due recenti sentenze (n.
25317/2022 e n. 25318/2022), risolvendo la questione relativa alla idoneità dell'acquisto della cittadinanza brasiliana (in base a tale specifica legislazione) da parte di cittadini italiani a interrompere la trasmissione “jure sanguinis” della cittadinanza italiana e quindi eventualmente ad a impedire agli eredi dei "naturalizzati", di chiedere il riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il punto focalizzato nelle predette decisioni attiene alla configurabilità o meno della rinuncia tacita dei ricorrenti alla cittadinanza italiana a seguito della stabilizzazione in Brasile degli avi e dei loro discendenti, provenienti dall'Italia, dopo il decreto della cd “grande naturalizzazione” (risalente al
1889), che aveva concesso loro la cittadinanza brasiliana: a tale circostanza, a parere del
[...]
era conseguita una rinuncia tacita a quella italiana. CP_2
La questione oggetto di approfondimento della Suprema Corte, dunque, pone il quesito fondamentale se lo status di cittadino possa essere oggetto di rinuncia attraverso la mera permanenza in un altro paese ed in mancanza di una manifestazione di volontà o, al contrario, se l'intenzione di rinunciarvi debba essere manifestata espressamente, tenuto conto della specifica natura del diritto.
4 La Suprema Corte, ha, dunque, statuito il seguente principio di diritto: “(i) secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n.
555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva;
(ii) l'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n.
555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in
Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia
“ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento;
(iii) dagli artt. 3, 4, 16 e seg. e 22 cost., dall'art. 15 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 10 dicembre 1948 e dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, si ricava che ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione;
(iv) la fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un “impiego da un governo estero” senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, del cod. civ. abr., sia nell'art. 8, n. 3, della legge n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di
5 lavoro, pubblico o privato” (Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n. 25317/2022; cfr. SU n.
25318/2022).
Orbene, il sig. nato il [...] in [...], trasmetteva la cittadinanza Persona_1 italiana ai figli ed è stata da quest'ultima conservata anche a seguito del Pt_1 Per_7 Pt_4 matrimonio con il Sig cittadino straniero, celebrati dopo il 1948. Persona_6
La linea di discendenza, infatti, è stata documentata puntualmente attraverso certificazioni anagrafiche – ove straniere – tradotte e munite di apostille. Dall'esame di tale documentazione emerge che la linea di discendenza riconduce senza dubbio all'avo italiano;
né l'avo, né nessuno dei suoi discendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana, né si sono naturalizzati brasiliani (cfr doc in atti). Inoltre, il certificato negativo di naturalizzazione riporta tutte le possibili variazioni letterali e fonetiche, ma anche data di nascita, paternità e maternità al fine di individuare con certezza il dante causa (cfr documentazione in atti).
Per di più, dall'esame della produzione documentale emerge, altresì, che la linea di discendenza che riconduce all'avo italiano non contempla passaggi per via femminile intervenuti prima dell'entrata in vigore della nostra Carta costituzionale. La circostanza è rilevante, in quanto nessun ostacolo normativo poteva opporsi – neppure ratione temporis – al mantenimento e/o trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis sulla base della legge vigente sino agli odierni ricorrenti. La trasmissione è avvenuta indipendentemente dai portati della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, ed esclusivamente in base all'applicazione della normativa vigente.
Del resto, il Ministero competente costituitosi, nulla ha eccepito nel merito della vicenda de quo.
Se dunque, da una lettura giurisprudenziale in applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, i ricorrenti hanno tentato invano di contattare il in Brasile ai Parte_11 fini della richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quali discendenti in linea diretta di cittadino italiano, tramite il Portale “Prenotami” sul sito ufficiale del
Consolato competente (cfr. doc. 17). Il Portale Prenot@mi, infatti, ha l'obiettivo di consentire al cittadino italiano o straniero la prenotazione gratuita di alcuni dei servizi consolari erogati dal
Consolato, tra cui quello per il riconoscimento della cittadinanza (cfr. ad esempio: https://conssanpaolo.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/servizi-per-il-cittadino-italiano/passaporti/modalita-di-prenotazione-tramite-il-portale- prenotmi/;https://conscuritiba.esteri.it/it/news/dal_consolato/in-linea-con-utente/prenota-lappuntamento/).
6 Tale situazione di oggettiva impossibilità procedimentale integra un'ipotesi di inerzia qualificata dell'Amministrazione, che rende irragionevole e sproporzionato pretendere l'attivazione preventiva della procedura amministrativa, la quale si risolverebbe in un adempimento meramente formale, privo di effettività. Come riconosciuto da numerosi Tribunali (tra cui, ex multis, Trib. Milano;
Trib.
Torino; Trib. Firenze;
Trib. Bologna), quando l'accesso al procedimento amministrativo è precluso per ragioni organizzative dell'Autorità consolare, la tutela giurisdizionale può essere attivata direttamente, in quanto nessuno può essere obbligato a compiere un atto impossibile o irragionevolmente dilatorio.
Pertanto, si può senz'altro osservare che l'assoluta certezza in ordine alla impossibilità di ottenere, da parte dell'Autorità consolare, riscontro alla richiesta presentata dagli odierni ricorrenti, in tempi compatibili con la necessaria effettività della tutela richiesta, comporterebbe, con altrettanta assoluta certezza, il diniego del diritto vantato dei richiedenti. Pertanto, in conformità al principio di ragionevole durata del processo, l'incertezza sulla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, unitamente al decorso di un tempo irragionevole, determina una lesione della posizione giuridica azionata, giustificando il ricorso alla tutela giurisdizionale.
Del resto, la giurisprudenza di merito ha chiarito che il decorso del termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda per il riconoscimento della cittadinanza italiana al non Pt_11
è configurabile come condizione di procedibilità, proponibilità o ammissibilità della domanda, difettando di un'espressa previsione legislativa (Trib. Roma, 23 aprile 2020, su DeJure).
Il ricorso, pertanto, merita accoglimento.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell'Unione Europea, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto dai Sig.ri: cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_1 brasiliano n° – 29, nato il giorno 12 /03/1969 in Osasco/SP (Brasile EE), residente C.F._1 in 06738-192 RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 2) Sig.ra
[...]
, cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il Parte_2 C.F._2 giorno 25 /11/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06738-192 RG GR
A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n. 93; 3) Sig. cittadino brasiliano, Parte_3 avente codice fiscale brasiliano n° – 60, nato il giorno 06 /11/2003 in São Paulo/SP C.F._3
7 (Brasile-EE), residente in 06738-192 RG GR A/ (Brasile -EE), alla Via Roma n.
93; 4) Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano Parte_4
n° , nata il giorno 11/08/1972 in Osasco/SP (Brasile EE), ivi residente in 06056- C.F._4
360, alla Via Manoel Vicente Ferreira n. 11; 5) Sig.ra cittadina brasiliana, Parte_5 avente codice fiscale brasiliano n° – 40, nata il giorno 20/08/1996 in São Paulo/SP C.F._5
(Brasile- EE), ivi residente in [...], interno 12; 6)
Sig.ra cittadina brasiliana, avente codice fiscale brasiliano n° Parte_6 C.F._6
[..
, nata il giorno 20 /08/1996 in São Paulo/SP (Brasile-EE), residente in 76821-020 Porto
Velho/RO (Brasile -EE), alla Via Cipriano Gurgel 4335, interno 07; 7) Sig. Parte_7
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° – 78, nato il giorno
[...] C.F._7
25/09/2006 in Osasco/SP (Brasile -EE), ivi residente in 06056/360, alla Via Manoel Vicente
Ferreira n. 11, Sig. cittadino brasiliano, avente codice fiscale Parte_8 brasiliano n° , nato il giorno 10 /07/2000 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente C.F._8 in 06040/490 Osasco/SP (Brasile - EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396; 9)
[...]
cittadino brasiliano, avente codice fiscale brasiliano n° , nato il Parte_9 C.F._11 giorno 19/10/2001 in São Paulo/SP (Brasile- EE), residente in 06040/490 Osasco/SP (Brasile -
EE), alla Via Francisco Redondo Garcia n. 396, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
2. ordina al e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, Controparte_1 di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
3. spese compensate.
Lecce, 19.11.2025.
Il Giudice Onorario
Dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti
8