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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 13/10/2025, n. 1398 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1398 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 1694/2024 R.G. e avente ad oggetto: restituzione di immobile urbano TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Angela Liliana Lagreca, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gravina in Puglia alla via Mameli n.14; appellante E
, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Lospalluti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gravina in Puglia, alla via Umberto I n. 7; appellata
All'udienza collegiale dell'8/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata decisa, con deposito telematico del dispositivo, sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti e previa discussione mediante deposito di note difensive. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_1 scritte del 7/10/2025): come Parte_1 rappresentata, si riporta ai propri precedenti scritti difensivi e chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari voglia accogliere l'appello e, ove ritenuto, le istanze istruttorie per i motivi esposti nello stesso, riformare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4825/2024 e, per l'effetto, rigettare la domanda di rilascio dell'immobile proposta da
, con vittoria di spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio>. Il procuratore di ha così Controparte_1 concluso (memoria conclusionale del 7/10/2025): sottoscritto avvocato LOSPALLUTI Giuseppe, nell'interesse della sig.ra , con riferimento al Controparte_1 provvedimento che dispone la trattazione scritta del presente procedimento per l'udienza del 08.10.2025, discute la causa riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello ed a tutti i propri atti e scritti difensivi del doppio grado di giudizio e chiede l'integrale accoglimento delle proprie richieste, previa il rigetto dell'interposto appello e di ogni ex adverso dedotto, prodotto, richiesto, eccepito e concluso, poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare:
1. dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto dalla sig.ra
per violazione dell'art. 348 bis cpc per Parte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa col presente atto;
nel merito:
2. dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra per le Parte_1 causali tutte specificate ex actis e per l'effetto confermare la sentenza n. 4825/2024 emessa dal Tribunale di Bari, G.M. Dott. Sergio Cassano, nell'ambito del procedimento n. 506/2024 R.G., depositata in cancelleria in data 27/11/2024; In via subordinata 3. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono integralmente tutte le eccezioni, domande e difese già svolte in primo grado e non accolte o dichiarate assorbite, ed in particolare: l'eccezione e la difesa subordinata relativa all'eventuale diversa qualificazione giuridica prospettata dalla sig.ra
in primo grado, per l'ipotesi di Controparte_1 sussunzione della fattispecie in esame nell'alveo del comodato a termine ex art. 1809 c.c., con conseguente diritto alla restituzione in favore della proprietaria sig.ra dell'appartamento sito in Controparte_1
Gravina (BA) alla via C. Rosselli n. 7 piano secondo della consistenza di vani 6,5, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 104 part.lla 1325 sub 7 cat. A/2 cl. 2, per intervenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto di comodato del 17.11.2016, in ragione del dichiarato urgente ed impreveduto bisogno di adibire il detto immobile ad abitazione familiare del nucleo
, per tutte le ragioni esposte ex Controparte_2 actis;
4. Con riproposizione di ogni altra questione, eccezione e difesa già proposta in primo grado, anche in via subordinata, ivi comprese quelle relative alla diversa qualificazione della domanda attorea, con espresso riferimento ai motivi e agli argomenti di cui agli atti di primo grado, che qui si intendono integralmente richiamati;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Preliminarmente, l'avv. Lospalluti eccepisce l'inammissibilità della memoria di replica depositata da parte appellante, in quanto la stessa non ha depositato la comparsa conclusionale nei termini di legge e tanto impedisce di proporre il contenuto sostanziale della stessa in sede di memoria di replica. Tale comportamento viola il contraddittorio in quanto impedisce una opportuna replica (in tal senso Trib. Milano sez. IV, 6.08.09, n. 10319; Tribunale di Foggia 13.05.2014). Pertanto, si chiede che l'On.le Corte adita non tenga conto di quanto dedotto nelle avverse repliche conclusionali ai fini della decisione. In subordine, nel caso in cui si accolga la doglianza dell'appellante in relazione alla qualificazione giuridica del contratto che ne occupa come comodato a termine, l'avv. Lospalluti reitera tutte le proprie richieste istruttorie e probatorie, interrogatorio formale e prova per testi, non ammesse in primo grado, così come riproposte con propria comparsa di costituzione in appello, di cui reitera la richiesta di ammissione. Si ribadisce l'opposizione alla richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale ex adverso formulata e reiterata in sede di appello, poiché articolata attraverso capitoli inammissibili, in quanto generici, valutativi, negativi e comunque inibiti ai testi;
nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso richiesta, chiede di essere abilitato alla prova diretta e contraria, così come richiesta in primo grado a mezzo dei testi indicati con comparsa di costituzione in appello. si reitera l'opposizione alle richieste ex adverso formulate di acquisizione documentale ex art. 210 e 213 cpc, rubricate sub 7 e 8 del motivo II dell'atto di appello (pag. 26), poiché la sig.ra ha già versato in atti le CP_1 proprie dichiarazioni reddituali e poiché il sig. CP_3
non è parte del presente giudizio. Trattasi, ad ogni
[...] modo, di richieste inammissibili in quanto esplorative oltre che defatigatorie ed irrilevanti ai fini che ne occupano. In via subordinata, chiede che la causa sia riservata per la decisione. A questo punto nel mentre ci si oppone ad ogni domanda ed eccezione avversaria, si insiste per il rigetto di ogni avversa richiesta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e produzioni documentali>.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 4825/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda proposta da finalizzata ad Controparte_1 ottenere la restituzione dell'immobile sito in Gravina in Puglia, alla via C. Rosselli, n.7, piano secondo, occupato da previo accertamento dell'assenza di Parte_1 qualsivoglia altrui titolo di detenzione valido, con risarcimento del danno da occupazione illegittima. In particolare, la risiedeva nel citato immobile, Parte_1 congiuntamente alla figlia minore, sulla base del provvedimento giudiziale di separazione consensuale (e successivo divorzio) fra lei e l'ex coniuge, CP_4
(fratello di , il quale, a
[...] Controparte_1 sua volta, deteneva l'immobile in forza di un contratto di comodato, stipulato con La Controparte_1 richiamata sentenza ha ritenuto, sulla base dell'originaria volontà delle parti, che il predetto contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, qualificandolo alla stregua di un cd. comodato precario, di cui all'art. 1810 c.c., per cui, a seguito di regolare richiesta di rilascio, doveva ritenersi legittima la richiesta della ricorrente di riottenere l'immobile. Il Tribunale, ad ogni modo, pur accogliendo la domanda di accertamento e rilascio dell'abitazione, ha rigettato quella di pagamento dell'indennità di occupazione, in ragione della mancanza di prova del danno per il proprietario, non ravvisabile in re ipsa. Infine, il Tribunale ha condannato la alla Parte_1 rifusione delle spese processuali, ponendo a carico della stessa, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, in ragione della mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione, il versamento, in favore dell'Erario, del doppio contributo unificato, nonché, a fronte di esplicita richiesta di parte, ex art. 12 bis, co.3, d.lgs. 28/2010, il pagamento a favore di parte avversa della somma equitativamente determinata di € 300,00. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la resistente soccombente, sostenendo che all'immobile era stata attribuita la funzione di casa familiare, come facilmente desumibile dagli atti del procedimento di separazione consensuale, celebratosi fra la e Parte_1
e, in particolare, dalle Controparte_4 dichiarazioni, anche congiunte, dei due ex coniugi e dallo stesso provvedimento giudiziale di separazione. Tale circostanza sarebbe stata ignorata dalla ricorrente in primo grado, la quale “ignorava il titolo di detenzione supportato dalla specifica destinazione impressa dal comproprietario, e dal primo Giudice nell'impugnata sentenza. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce specificamente la “errata interpretazione violazione dell'art. 1809 c.c. – contraddittorietà della sentenza”1, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il subentro della nel contratto di comodato, Parte_1 presupponendo la destinazione abitativa, ma, al contempo, avrebbe ignorato tale vincolo e dichiarato la cessazione del comodato, di talché, “deve dedursi agevolmente che se è riconosciuto che l'appellante è subentrata nel contratto di comodato, il sottostante negozio non può essere stato stipulato se non con la specifica finalità di soddisfare le esigenze della famiglia”2. Il provvedimento di assegnazione del Tribunale – continua l'appellante – “deve essere considerato conforme alla destinazione originariamente impressa al bene e, di conseguenza, opponibile a chiunque ne pretenda la restituzione e ancor più all'odierna appellata”3. Dunque, viene chiesto che, stante l'accertato subentro nel contratto, questo sia correttamente qualificato come vincolato alle esigenze della famiglia e, quindi, chiede di rigettare la domanda iniziale di rilascio mossa dalla
. CP_1
Con il secondo motivo di appello si deduce la “errata qualificazione giuridica del contratto di comodato - violazione dell'art. 115 cpc – omessa considerazione del contegno difensivo dell'appellata - errata valutazione degli elementi di prova: la destinazione del bene a casa coniugale era stata contemplata nel contratto di comodato concesso a
come desumibile dalle emergenze Controparte_4 istruttorie documentali. Mancata considerazione del superiore interesse del minore illegittimo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante”4, con reiterazione della richiesta di ammissione di queste ultime. A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione e successiva qualificazione del contratto di comodato come precario, omettendo di considerare la circostanza pacifica secondo cui l'immobile era destinato ad un uso abitativo familiare, e nel ritenere irrilevanti le richieste probatorie avanzate in primo grado, atte a dimostrare la destinazione abitativa del comodato. Peraltro, secondo l'appellante, il giudicante avrebbe dovuto ritenere assenti le esigenze di necessità e urgenza in capo all'odierna appellata in ordine alla restituzione dell'immobile. Infatti, sarebbe stato ordinato il rilascio dell'immobile senza considerare il danno grave ed irreparabile che tale provvedimento avrebbe arrecato alla minore, omettendo di considerarne il superiore interesse. In particolare, il Giudice avrebbe violato il “principio per cui la ricostruzione del rapporto come contratto di comodato destinato ad esigenze familiari deve essere ricavata sulla base della stessa prospettazione difensiva, delle condizioni personali e economiche delle parti, del legame familiare esistente tra le stesse e della lunga durata del rapporto”5, avrebbe violato gli artt. 115 c.p.c., per la mancata considerazione dei fatti non contestati e ammessi dalla controparte, l'art. 24 Cost. sul diritto alla prova, il principio di economia processuale, “ignorando fatti pacifici per arrivare a una decisione fondata su presupposti errati”6 e, per ultimi, gli artt. 337-sexies c.c. e 2, 30 e 31 Cost., che tutelano il minore. Rispetto alla violazione del principio di non contestazione, secondo l'appellante, sarebbe pacifico fra le parti che l'immobile fosse stato concesso per essere destinato ad abitazione familiare principale. Ciò sarebbe confermato dalla richiesta, avanzata in subordine, della ricorrente in primo grado nel relativo atto introduttivo. Allora, “in assenza di contestazione specifica di tali fatti rilevanti, gli stessi devono considerarsi ammessi e il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il vincolo di destinazione del godimento del bene senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori”7. Rispetto all'errata e mancata valutazione degli atti istruttori
– continua l'appellante – il riferimento all'uso di abitazione a scopo familiare presente nel contratto di comodato implicherebbe una durata dello stesso legata alla permanenza della situazione familiare o alla necessità abitativa del comodatario (in questo caso, legata anche alla minore). Di conseguenza, il comodante non avrebbe diritto e facoltà di richiedere la restituzione immediata dell'immobile, fintantoché il comodatario lo utilizza in conformità a quanto specificato. Per tale ragione, il Tribunale avrebbe interpretato il contratto contra legem (art. 1375 c.c.), sull'esecuzione del contratto secondo buona fede. Le richieste istruttorie, che l'appellante reitera, avrebbero confermato la destinazione dell'immobile come casa familiare, sicché il loro rigetto sarebbe “erroneo, contraddittorio e illegittimo”. Le prove, qualora assunte, avrebbero dimostrato che il comodato è stato concesso ed eseguito con una finalità familiare, per cui l'illegittimo rigetto ne avrebbe impedito la corretta valutazione. Sennonché, conclude l'appellante, il giudicante ha comunque evidenziato, nel proprio provvedimento, la mancanza di prova della destinazione familiare dell'abitazione. Inoltre, l'appellante lamenta l'illegittimo ed ingiusto accoglimento della domanda di rilascio, considerata la
“mancata valutazione del conflitto di interessi tra la e il comproprietario Controparte_1
”8. Controparte_4
Secondo l'impugnante, si ricaverebbe dal contratto che “le parti vollero destinare l'immobile ad abitazione familiare rapportando a tale uso la determinazione della durata della concessione”9, venendo ancorata la durata del contratto alla famiglia del comodatario. Quindi, la richiesta di rilascio sarebbe illegittima e come tale avrebbe dovuto essere dichiarata, poiché sussistono ancora le esigenze familiari, mentre non sussiste un sopravvenuto ed urgente bisogno in capo alla ricorrente. Infatti, la – a suo dire - Parte_1 detiene la casa in forza del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale di Bari10, mentre il tentativo da parte di di ottenere il rilascio Controparte_1 dell'immobile si porrebbe in evidente conflitto con la volontà del fratello, a tali fini, dirimente. Tanto confermerebbe l'opponibilità del vincolo di destinazione. Ad ogni modo, esigenza primaria – precisa l'appellante – è quella di salvaguardare la minore, senza trascurare la condizione economica precaria in cui vive la Parte_1 essendo priva di sufficiente reddito. Con terzo motivo di appello, si deduce la “violazione del principio del contraddittorio remissione della causa al primo giudice ex artt.353 e 354 c.p.c. violazione del contraddittorio necessità di integrazione del contraddittorio
– difetto di legittimazione attiva - in subordine, difetto di legittimazione passiva dell'appellante”11, poiché
sarebbe dovuto intervenire in Controparte_4 giudizio, in qualità di originario comodatario, e non sarebbe provvista di Controparte_1 legittimazione attiva nel presente giudizio, essendo una mera comproprietaria dell'immobile de quo. Secondo l'appellante, sarebbe pacifico che il predetto immobile fosse stato concesso in comodato dai germani a , figlio di uno di CP_1 Controparte_4 costoro, con la conseguenza che il contraddittorio sulla domanda di rilascio proposta, come espressamente richiesto, avrebbe dovuto essere correttamente integrato, fin dal giudizio di primo grado, nei confronti dell'ex coniuge della
Donde, la sussistenza di una violazione del Parte_1 contraddittorio, rilevante ai fini della decisione impugnata, poiché era parte del contratto di Controparte_4 comodato, era divenuto comproprietario del bene e, con l'accordo di divorzio, avrebbe confermato la detenzione dell'immobile a favore della ex coniuge e della figlia. Dunque, si chiede la rimessione della casa al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del contraddittorio. Comunque, l'appellante sostiene che, laddove si ritenesse che il contratto di comodato non possieda un vincolo di destinazione per esigenze familiari, la non Parte_1 essendo subentrata in quel rapporto, non avrebbe dovuto essere chiamata in giudizio. Con quarto motivo di appello, viene dedotta la
“improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”12. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'eccezione sul punto, già formulata in primo grado, ignorando che la domanda giudiziale risultava diversa da quella introdotta nel procedimento di mediazione, in violazione dei presupposti normativi per la procedibilità dell'azione. La , invero, aveva allegato, in sede CP_1 preliminare, la sussistenza del titolo (il contratto di comodato), negata poi nel successivo giudizio, formulando richiesta di indennità da occupazione sine titulo. Con ultimo motivo di appello, viene dedotta la “Omessa motivazione e errata liquidazione delle spese di lite e condanna ex art. 96 cpc per mancanza requisiti del dolo e della colpa grave e art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010 per i giustificati motivi di non adesione alla mediazione – violazione art. 24 cost.”13. Secondo l'appellante, il calcolo delle spese di lite sarebbe materialmente errato, soprattutto in ragione del fatto che era stata operata una parziale compensazione. Inoltre, ingiustificata sarebbe la condanna al doppio del contributo unificato, così come la sanzione, posto che la mancata partecipazione alla mediazione è stata data dalla negazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato in quella sede (sebbene venga precisato che la aveva partecipato personalmente alla Parte_1 mediazione)14. In definitiva, l'appellante chiede, anche in caso di conferma della liquidazione delle spese di lite, la esclusione della sanzione ex art. 96 cpc, per mancanza dei requisiti del dolo e della colpa grave, e della condanna ex art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010, stanti ragioni economiche, costituenti giustificati motivi di non adesione alla mediazione”15. Si è costituita in giudizio l'appellata CP_1
contestando l'appello, in quanto manifestamente
[...] infondato “per violazione dell'art. 436 bis c.p.c. e 348 bis c.p.c.”16. A suo dire, la volontà originaria alla base del contratto di comodato de quo sarebbe stata quella di concedere l'immobile per uso abitativo, senza determinazione di un termine, e la aveva richiesto l'immobile in CP_1 ragione del suo matrimonio, recentemente contratto, in regime di separazione dei beni, non avendo, né lei, né il coniuge, le risorse economiche necessarie per sostenere un'altra locazione, tant'è che l'appellante viveva a casa della propria madre. Inoltre, manifestamente infondata sarebbe l'interpretazione del contratto di comodato come implicante una destinazione dell'immobile per uso familiare. Quanto alla lamentata contraddittorietà della sentenza, l'appellante si limiterebbe a censurare la qualificazione del contratto effettuata dal Tribunale, mentre la natura del comodato come precario si evincerebbe proprio dal contratto stesso: infatti, “l'assegnazione dell'immobile in sede di separazione che determini la successione del coniuge assegnatario nel rapporto di comodato non modifica l'originaria fonte contrattuale”17. Il provvedimento giudiziale di assegnazione dell'immobile costituirebbe un diritto di godimento di natura personale, non reale, dipendente dal titolo in base al quale i coniugi dispongono dell'abitazione che hanno destinato a casa coniugale;
d'altronde, un eventuale cambiamento della natura del rapporto di comodato avrebbe dovuto essere espressamente pattuito. Rispetto al motivo di gravame concernente l'errata qualificazione del contratto e la violazione del contegno difensivo dell'appellata e errata valutazione degli elementi di prova, l'appellante non fornirebbe alcuna prova del preteso vincolo di destinazione dell'immobile e, per converso, le pronunce giurisprudenziali citate nell'atto di appello (anche quella emessa dalla Corte di Appello di Bari) non si adatterebbero al caso concreto, in quanto aventi un'origine differente e legata al fatto che, in quella fattispecie, le parti avevano convenuto espressamente l'affidamento dell'immobile ai due coniugi come sistemazione temporanea e fino ad una condizione di autosufficienza economica, mentre, nel caso che ci occupa, un'espressa clausola negoziale disegnerebbe il contratto fra le parti come precario. Dunque - continua l'appellata –, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente analizzato tutti gli elementi di prova, considerato anche che non corrisponderebbe al vero la deduzione attorea secondo cui era incontestato fra le parti che l'immobile de quo era stato concesso per essere destinato ad abitazione familiare, in quando sempre negato negli atti difensivi e, comunque, circostanza mai provata. A tali fini, irrilevante sarebbe anche la ristrutturazione dell'immobile effettuata da , le cui Controparte_4 eventuali dichiarazioni in sede divorzile, comunque, non avrebbero potuto contestare o contraddire quanto affermato dall'appellata. La precisa anche, laddove si opinasse per un CP_1 comodato a termine, che essa, coniugata nel 2022 in regime di separazione dei beni, non avrebbe le possibilità economiche per prendere in locazione un differente immobile da adibire a casa coniugale del nucleo familiare neo-costituito, per cui il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto rigettare la domanda avanzata in primo grado, ritenuta la sussistenza dei presupposti di restituzione di cui al co.2 dell'art. 1809 c.c. In aggiunta, l'appellante si contraddirebbe ove, da un lato, intende legittimare la propria occupazione in virtù del comodato e, dall'altro, si ritiene detentrice in forza delle suddette vicende di separazione coniugale. L'appellata, inoltre, deduce l'inammissibilità dell'eccezione relativa ad un preteso conflitto di interessi tra i due
, per totale novità e tardività. Ad ogni modo, CP_1 rileva come detta doglianza risulti del tutto pretestuosa, atteso che succeduta nel rapporto Controparte_1 contrattuale dopo la morte del genitore, può autonomamente vantare il diritto di utilizzare l'abitazione de qua come casa personale, viste le sue condizioni economiche. In merito al motivo afferente la legittimazione processuale, l'appellata ne contesta la tardività e novità. Inoltre, precisa che non si comprende il richiamo all'art. 353 c.p.c., abrogato ed inconferente, mentre, rispetto all'art. 534 c.p.c., rileva come l'azione di rilascio da parte di un solo comproprietario non configura un litisconsorzio necessario, salvo che dalla domanda o dalla situazione emerga un interesse diretto e necessario degli atti18. Ne conseguirebbe che la causa non deve essere rimessa al primo grado. Conclusivamente, l'appellata contesta gli ulteriori motivi di gravame e, nel caso in cui il comodato fosse considerato a termine, ripropone le eccezioni dedotte in primo grado e le relative richieste istruttorie. Congiuntamente all'atto di citazione in appello, è stata proposta istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accolta con ordinanza di Questa Corte del 15/1/2025. Quindi, all'udienza a trattazione scritta dell'8/10/2025, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo, mediante deposito telematico dello stesso. Motivi della decisione L'appello merita accoglimento. Giova ricordare il principio di diritto, più volte espresso sull'argomento dal Supremo Collegio, qui condiviso da questa Corte, secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.19 In presenza, quindi, di comodato senza limiti di durata temporale, destinato comunque a soddisfare esigenze abitative del comodatario e del suo nucleo familiare, solo al venir meno di queste ultime il rapporto può essere sciolto ad nutum, salva l'ipotesi, da verificare in concreto, della prevalente esigenza del comodante di rientrare nella materiale disponibilità dell'unità abitativa, ricorrendo i requisiti di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell'art. 1809/2 cod. civ. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, la destinazione, ad uso abitativo per esigenze familiari del comodatario, si desume dal contratto stesso di comodato, stipulato il 17/11/2016, laddove espressamente è prevista, al punto 3 della scrittura privata, la durata indeterminata del contratto e, al punto 4, la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione del comodatario e del suo nucleo familiare, con esclusione di estranei. Che la detta previsione sia funzionale alla qualificazione della causa negoziale e non miri esclusivamente a porre un limite all'utilizzo del ben in capo al comodatario, lo si desume da plurime circostanze desumibili, talune, dallo stesso testo contrattuale, tal altre, da dati extratestuali. In primo luogo, si consideri che il comodatario,
, alla data di perfezionamento del Controparte_4 contratto, era già coniugato, avendo contratto matrimonio con in data 24/6/2016. Sicchè, al Parte_1 momento della stipula del contratto, i contraenti – tra loro legati da stretto vincolo di parentela – erano ben consapevoli della presenza del nucleo familiare, poi esteso alla prole, del comodatario. In secondo luogo, è il tenore del contratto di comodato a dare risalto in maniera espressa alla funzione di far beneficiare della detenzione dell'immobile l'intero nucleo familiare del comodatario, con esclusione pertanto soltanto degli estrani allo stesso. La clausola sub 4, appena richiamata, non poteva avere soltanto una funzione “limitativa” in capo al comodatario, nel senso di impedirgli di disporre dell'abitazione in favore di terzi, per la semplice ragione che, a tale scopo, è prevista nella scrittura privata la clausola sub 8, ove, tra l'altro, il comodatario si obbliga a non cedere, neanche parzialmente, a qualunque titolo l'unità immobiliare a terzi. Sicche tale previsione sarebbe stata del tutto superflua e sovrabbondante, qualora avesse perseguito la medesima finalità della clausola sub 4. Quest'ultima, pertanto, va intesa nel senso che le parti hanno voluto darsi reciprocamente atto della destinazione dell'abitazione a beneficio del comodatario e del suo nucleo familiare, per tutta la durata del rapporto, senza indicazione di un termine finale, con la conseguenza che la cessazione del rapporto si ricollega al venir meno delle esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario, anche all'indomani della crisi coniugale. Tant'è che sia in sede di separazione che di divorzio, l'alloggio in oggetto risulta assegnato al coniuge cui è affidata la prole. Orbene, l'appellante ha offerto prova (a mezzo del certificato anagrafico) della permanenza dell'utilizzo abitativo da parte del nucleo familiare, ora composto dalla ex coniuge del e dalla loro figlia minorenne. CP_1
Sicchè allo scioglimento del rapporto osta proprio la permanenza della suddetta oggettiva situazione, consacrata, per altro, nel provvedimento giudiziale di assegnazione dell'alloggio in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi. Aggiungasi che l'appellata comodante non ha in alcun modo dimostrato la pur allegata esigenza improcrastinabile di utilizzazione dell'immobile in oggetto, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza dell'intervenuto matrimonio, essendo invece indispensabile la prova dell'assoluta impossibilità di disporre, a qualunque titolo, di altra unità immobiliare. Tanto più, che quella oggetto della domanda giudiziale, non è di proprietà esclusiva dell'attrice, ora appellata. Pertanto, la domanda di rilascio dell'immobile, avanzata da non avrebbe dovuto trovare Controparte_1 accoglimento, come invece statuito dal primo Giudice, la cui pronuncia va pertanto, in questa sede, riformata in parte qua. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado segue il principio di soccombenza. La liquidazione dei compensi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, va operata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di modesta complessità. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_1
4825/2024, pubblicata il 27/11/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1 con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 10/1/2024;
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, e, per essa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese processuali del doppio grado, liquidate in € 5.800,00, per il primo grado, ed in € 6.900,00, per il presente grado, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 8/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 12 del relativo atto appello. 2 Pag. 14 del relativo atto di appello. 3 Pag. 15 del relativo atto di appello. 4 Pag. 16 del relativo atto di appello. 5 Pag. 17 del relativo atto di appello. 6 Cfr. nota n.7. 7 Pag. 20 del relativo atto di appello. 8 Pag. 26 del relativo atto di appello. 9 Cfr. nota n.10. 10 In particolare, l'assegnazione è stata disposta prima in sede di separazione consensuale, poi in sede di divorzio congiunto, con sentenza del 18/10/2022). 11 Pagg. 29-30 del relativo atto di appello. 12 Pag. 31 del relativo atto di appello. 13 Pag. 33 del relativo atto di appello. 14 Pag. 35 del relativo atto di appello. 15 Pag. 37 del relativo atto di appello. 16 Pag. 5 della relativa comparsa di costituzione in appello. 17 Pag. 8 della relativa comparsa di costituzione in appello. 18 Pag. 16 della relativa comparsa di costituzione in appello, secondo cui ““ad ogni modo occorre far notare che a seguito della separazione tra la sig.ra ed il sig. , l'immobile è rimasto nella disponibilità esclusiva Parte_1 CP_4 dell'odierna appellante, unico soggetto destinatario della richiesta di rilascio”. 19 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 27634 del 29/09/2023; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, n. 17095 del 25/06/2025.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott.ssa Paola BARRACCHIA Consigliere
3) dott. Antonello VITALE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta sul ruolo generale affari del contenzioso al n. 1694/2024 R.G. e avente ad oggetto: restituzione di immobile urbano TRA
, rappresentata e difesa, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Angela Liliana Lagreca, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gravina in Puglia alla via Mameli n.14; appellante E
, rappresentata e difesa, Controparte_1 giusta mandato in atti, dall'avv. Giuseppe Lospalluti, elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Gravina in Puglia, alla via Umberto I n. 7; appellata
All'udienza collegiale dell'8/10/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata decisa, con deposito telematico del dispositivo, sulle seguenti conclusioni dei procuratori delle parti e previa discussione mediante deposito di note difensive. Il procuratore di ha così concluso (note Parte_1 scritte del 7/10/2025): come Parte_1 rappresentata, si riporta ai propri precedenti scritti difensivi e chiede che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Bari voglia accogliere l'appello e, ove ritenuto, le istanze istruttorie per i motivi esposti nello stesso, riformare la sentenza del Tribunale di Bari n. 4825/2024 e, per l'effetto, rigettare la domanda di rilascio dell'immobile proposta da
, con vittoria di spese del doppio Controparte_1 grado di giudizio>. Il procuratore di ha così Controparte_1 concluso (memoria conclusionale del 7/10/2025): sottoscritto avvocato LOSPALLUTI Giuseppe, nell'interesse della sig.ra , con riferimento al Controparte_1 provvedimento che dispone la trattazione scritta del presente procedimento per l'udienza del 08.10.2025, discute la causa riportandosi alla propria comparsa di costituzione e risposta in appello ed a tutti i propri atti e scritti difensivi del doppio grado di giudizio e chiede l'integrale accoglimento delle proprie richieste, previa il rigetto dell'interposto appello e di ogni ex adverso dedotto, prodotto, richiesto, eccepito e concluso, poiché infondato in fatto ed in diritto, con vittoria di spese e compensi: “Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, in via preliminare:
1. dichiarare manifestamente infondato l'appello proposto dalla sig.ra
per violazione dell'art. 348 bis cpc per Parte_1 tutte le ragioni esposte in narrativa col presente atto;
nel merito:
2. dichiarare inammissibile e comunque rigettare perché destituito di fondamento giuridico e fattuale l'appello proposto dalla sig.ra per le Parte_1 causali tutte specificate ex actis e per l'effetto confermare la sentenza n. 4825/2024 emessa dal Tribunale di Bari, G.M. Dott. Sergio Cassano, nell'ambito del procedimento n. 506/2024 R.G., depositata in cancelleria in data 27/11/2024; In via subordinata 3. Ai sensi dell'art. 346 c.p.c., si ripropongono integralmente tutte le eccezioni, domande e difese già svolte in primo grado e non accolte o dichiarate assorbite, ed in particolare: l'eccezione e la difesa subordinata relativa all'eventuale diversa qualificazione giuridica prospettata dalla sig.ra
in primo grado, per l'ipotesi di Controparte_1 sussunzione della fattispecie in esame nell'alveo del comodato a termine ex art. 1809 c.c., con conseguente diritto alla restituzione in favore della proprietaria sig.ra dell'appartamento sito in Controparte_1
Gravina (BA) alla via C. Rosselli n. 7 piano secondo della consistenza di vani 6,5, distinto in catasto fabbricati del Comune di Gravina in Puglia al fg. 104 part.lla 1325 sub 7 cat. A/2 cl. 2, per intervenuto esercizio del diritto di recesso dal contratto di comodato del 17.11.2016, in ragione del dichiarato urgente ed impreveduto bisogno di adibire il detto immobile ad abitazione familiare del nucleo
, per tutte le ragioni esposte ex Controparte_2 actis;
4. Con riproposizione di ogni altra questione, eccezione e difesa già proposta in primo grado, anche in via subordinata, ivi comprese quelle relative alla diversa qualificazione della domanda attorea, con espresso riferimento ai motivi e agli argomenti di cui agli atti di primo grado, che qui si intendono integralmente richiamati;
5. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”. Preliminarmente, l'avv. Lospalluti eccepisce l'inammissibilità della memoria di replica depositata da parte appellante, in quanto la stessa non ha depositato la comparsa conclusionale nei termini di legge e tanto impedisce di proporre il contenuto sostanziale della stessa in sede di memoria di replica. Tale comportamento viola il contraddittorio in quanto impedisce una opportuna replica (in tal senso Trib. Milano sez. IV, 6.08.09, n. 10319; Tribunale di Foggia 13.05.2014). Pertanto, si chiede che l'On.le Corte adita non tenga conto di quanto dedotto nelle avverse repliche conclusionali ai fini della decisione. In subordine, nel caso in cui si accolga la doglianza dell'appellante in relazione alla qualificazione giuridica del contratto che ne occupa come comodato a termine, l'avv. Lospalluti reitera tutte le proprie richieste istruttorie e probatorie, interrogatorio formale e prova per testi, non ammesse in primo grado, così come riproposte con propria comparsa di costituzione in appello, di cui reitera la richiesta di ammissione. Si ribadisce l'opposizione alla richiesta di interrogatorio formale e prova testimoniale ex adverso formulata e reiterata in sede di appello, poiché articolata attraverso capitoli inammissibili, in quanto generici, valutativi, negativi e comunque inibiti ai testi;
nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione della prova orale ex adverso richiesta, chiede di essere abilitato alla prova diretta e contraria, così come richiesta in primo grado a mezzo dei testi indicati con comparsa di costituzione in appello. si reitera l'opposizione alle richieste ex adverso formulate di acquisizione documentale ex art. 210 e 213 cpc, rubricate sub 7 e 8 del motivo II dell'atto di appello (pag. 26), poiché la sig.ra ha già versato in atti le CP_1 proprie dichiarazioni reddituali e poiché il sig. CP_3
non è parte del presente giudizio. Trattasi, ad ogni
[...] modo, di richieste inammissibili in quanto esplorative oltre che defatigatorie ed irrilevanti ai fini che ne occupano. In via subordinata, chiede che la causa sia riservata per la decisione. A questo punto nel mentre ci si oppone ad ogni domanda ed eccezione avversaria, si insiste per il rigetto di ogni avversa richiesta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali nuove domande e produzioni documentali>.
Svolgimento del processo Con sentenza n. 4825/2024, pubblicata il 27 novembre 2024, il Tribunale di Bari ha parzialmente accolto la domanda proposta da finalizzata ad Controparte_1 ottenere la restituzione dell'immobile sito in Gravina in Puglia, alla via C. Rosselli, n.7, piano secondo, occupato da previo accertamento dell'assenza di Parte_1 qualsivoglia altrui titolo di detenzione valido, con risarcimento del danno da occupazione illegittima. In particolare, la risiedeva nel citato immobile, Parte_1 congiuntamente alla figlia minore, sulla base del provvedimento giudiziale di separazione consensuale (e successivo divorzio) fra lei e l'ex coniuge, CP_4
(fratello di , il quale, a
[...] Controparte_1 sua volta, deteneva l'immobile in forza di un contratto di comodato, stipulato con La Controparte_1 richiamata sentenza ha ritenuto, sulla base dell'originaria volontà delle parti, che il predetto contratto fosse stato stipulato a tempo indeterminato, qualificandolo alla stregua di un cd. comodato precario, di cui all'art. 1810 c.c., per cui, a seguito di regolare richiesta di rilascio, doveva ritenersi legittima la richiesta della ricorrente di riottenere l'immobile. Il Tribunale, ad ogni modo, pur accogliendo la domanda di accertamento e rilascio dell'abitazione, ha rigettato quella di pagamento dell'indennità di occupazione, in ragione della mancanza di prova del danno per il proprietario, non ravvisabile in re ipsa. Infine, il Tribunale ha condannato la alla Parte_1 rifusione delle spese processuali, ponendo a carico della stessa, ai sensi dell'art. 12 bis d.lgs. 28/2010, in ragione della mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione, il versamento, in favore dell'Erario, del doppio contributo unificato, nonché, a fronte di esplicita richiesta di parte, ex art. 12 bis, co.3, d.lgs. 28/2010, il pagamento a favore di parte avversa della somma equitativamente determinata di € 300,00. Tanto ha ritenuto e deciso il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti. Avverso la sentenza ha proposto appello la resistente soccombente, sostenendo che all'immobile era stata attribuita la funzione di casa familiare, come facilmente desumibile dagli atti del procedimento di separazione consensuale, celebratosi fra la e Parte_1
e, in particolare, dalle Controparte_4 dichiarazioni, anche congiunte, dei due ex coniugi e dallo stesso provvedimento giudiziale di separazione. Tale circostanza sarebbe stata ignorata dalla ricorrente in primo grado, la quale “ignorava il titolo di detenzione supportato dalla specifica destinazione impressa dal comproprietario, e dal primo Giudice nell'impugnata sentenza. Con il primo motivo di gravame, l'appellante deduce specificamente la “errata interpretazione violazione dell'art. 1809 c.c. – contraddittorietà della sentenza”1, in quanto il Giudice di prime cure avrebbe riconosciuto il subentro della nel contratto di comodato, Parte_1 presupponendo la destinazione abitativa, ma, al contempo, avrebbe ignorato tale vincolo e dichiarato la cessazione del comodato, di talché, “deve dedursi agevolmente che se è riconosciuto che l'appellante è subentrata nel contratto di comodato, il sottostante negozio non può essere stato stipulato se non con la specifica finalità di soddisfare le esigenze della famiglia”2. Il provvedimento di assegnazione del Tribunale – continua l'appellante – “deve essere considerato conforme alla destinazione originariamente impressa al bene e, di conseguenza, opponibile a chiunque ne pretenda la restituzione e ancor più all'odierna appellata”3. Dunque, viene chiesto che, stante l'accertato subentro nel contratto, questo sia correttamente qualificato come vincolato alle esigenze della famiglia e, quindi, chiede di rigettare la domanda iniziale di rilascio mossa dalla
. CP_1
Con il secondo motivo di appello si deduce la “errata qualificazione giuridica del contratto di comodato - violazione dell'art. 115 cpc – omessa considerazione del contegno difensivo dell'appellata - errata valutazione degli elementi di prova: la destinazione del bene a casa coniugale era stata contemplata nel contratto di comodato concesso a
come desumibile dalle emergenze Controparte_4 istruttorie documentali. Mancata considerazione del superiore interesse del minore illegittimo rigetto delle istanze istruttorie dell'appellante”4, con reiterazione della richiesta di ammissione di queste ultime. A dire dell'appellante, il Giudice di prime cure avrebbe errato nell'interpretazione e successiva qualificazione del contratto di comodato come precario, omettendo di considerare la circostanza pacifica secondo cui l'immobile era destinato ad un uso abitativo familiare, e nel ritenere irrilevanti le richieste probatorie avanzate in primo grado, atte a dimostrare la destinazione abitativa del comodato. Peraltro, secondo l'appellante, il giudicante avrebbe dovuto ritenere assenti le esigenze di necessità e urgenza in capo all'odierna appellata in ordine alla restituzione dell'immobile. Infatti, sarebbe stato ordinato il rilascio dell'immobile senza considerare il danno grave ed irreparabile che tale provvedimento avrebbe arrecato alla minore, omettendo di considerarne il superiore interesse. In particolare, il Giudice avrebbe violato il “principio per cui la ricostruzione del rapporto come contratto di comodato destinato ad esigenze familiari deve essere ricavata sulla base della stessa prospettazione difensiva, delle condizioni personali e economiche delle parti, del legame familiare esistente tra le stesse e della lunga durata del rapporto”5, avrebbe violato gli artt. 115 c.p.c., per la mancata considerazione dei fatti non contestati e ammessi dalla controparte, l'art. 24 Cost. sul diritto alla prova, il principio di economia processuale, “ignorando fatti pacifici per arrivare a una decisione fondata su presupposti errati”6 e, per ultimi, gli artt. 337-sexies c.c. e 2, 30 e 31 Cost., che tutelano il minore. Rispetto alla violazione del principio di non contestazione, secondo l'appellante, sarebbe pacifico fra le parti che l'immobile fosse stato concesso per essere destinato ad abitazione familiare principale. Ciò sarebbe confermato dalla richiesta, avanzata in subordine, della ricorrente in primo grado nel relativo atto introduttivo. Allora, “in assenza di contestazione specifica di tali fatti rilevanti, gli stessi devono considerarsi ammessi e il giudice avrebbe dovuto ritenere provato il vincolo di destinazione del godimento del bene senza necessità di ulteriori approfondimenti istruttori”7. Rispetto all'errata e mancata valutazione degli atti istruttori
– continua l'appellante – il riferimento all'uso di abitazione a scopo familiare presente nel contratto di comodato implicherebbe una durata dello stesso legata alla permanenza della situazione familiare o alla necessità abitativa del comodatario (in questo caso, legata anche alla minore). Di conseguenza, il comodante non avrebbe diritto e facoltà di richiedere la restituzione immediata dell'immobile, fintantoché il comodatario lo utilizza in conformità a quanto specificato. Per tale ragione, il Tribunale avrebbe interpretato il contratto contra legem (art. 1375 c.c.), sull'esecuzione del contratto secondo buona fede. Le richieste istruttorie, che l'appellante reitera, avrebbero confermato la destinazione dell'immobile come casa familiare, sicché il loro rigetto sarebbe “erroneo, contraddittorio e illegittimo”. Le prove, qualora assunte, avrebbero dimostrato che il comodato è stato concesso ed eseguito con una finalità familiare, per cui l'illegittimo rigetto ne avrebbe impedito la corretta valutazione. Sennonché, conclude l'appellante, il giudicante ha comunque evidenziato, nel proprio provvedimento, la mancanza di prova della destinazione familiare dell'abitazione. Inoltre, l'appellante lamenta l'illegittimo ed ingiusto accoglimento della domanda di rilascio, considerata la
“mancata valutazione del conflitto di interessi tra la e il comproprietario Controparte_1
”8. Controparte_4
Secondo l'impugnante, si ricaverebbe dal contratto che “le parti vollero destinare l'immobile ad abitazione familiare rapportando a tale uso la determinazione della durata della concessione”9, venendo ancorata la durata del contratto alla famiglia del comodatario. Quindi, la richiesta di rilascio sarebbe illegittima e come tale avrebbe dovuto essere dichiarata, poiché sussistono ancora le esigenze familiari, mentre non sussiste un sopravvenuto ed urgente bisogno in capo alla ricorrente. Infatti, la – a suo dire - Parte_1 detiene la casa in forza del provvedimento di assegnazione emesso dal Tribunale di Bari10, mentre il tentativo da parte di di ottenere il rilascio Controparte_1 dell'immobile si porrebbe in evidente conflitto con la volontà del fratello, a tali fini, dirimente. Tanto confermerebbe l'opponibilità del vincolo di destinazione. Ad ogni modo, esigenza primaria – precisa l'appellante – è quella di salvaguardare la minore, senza trascurare la condizione economica precaria in cui vive la Parte_1 essendo priva di sufficiente reddito. Con terzo motivo di appello, si deduce la “violazione del principio del contraddittorio remissione della causa al primo giudice ex artt.353 e 354 c.p.c. violazione del contraddittorio necessità di integrazione del contraddittorio
– difetto di legittimazione attiva - in subordine, difetto di legittimazione passiva dell'appellante”11, poiché
sarebbe dovuto intervenire in Controparte_4 giudizio, in qualità di originario comodatario, e non sarebbe provvista di Controparte_1 legittimazione attiva nel presente giudizio, essendo una mera comproprietaria dell'immobile de quo. Secondo l'appellante, sarebbe pacifico che il predetto immobile fosse stato concesso in comodato dai germani a , figlio di uno di CP_1 Controparte_4 costoro, con la conseguenza che il contraddittorio sulla domanda di rilascio proposta, come espressamente richiesto, avrebbe dovuto essere correttamente integrato, fin dal giudizio di primo grado, nei confronti dell'ex coniuge della
Donde, la sussistenza di una violazione del Parte_1 contraddittorio, rilevante ai fini della decisione impugnata, poiché era parte del contratto di Controparte_4 comodato, era divenuto comproprietario del bene e, con l'accordo di divorzio, avrebbe confermato la detenzione dell'immobile a favore della ex coniuge e della figlia. Dunque, si chiede la rimessione della casa al giudice di primo grado per la corretta instaurazione del contraddittorio. Comunque, l'appellante sostiene che, laddove si ritenesse che il contratto di comodato non possieda un vincolo di destinazione per esigenze familiari, la non Parte_1 essendo subentrata in quel rapporto, non avrebbe dovuto essere chiamata in giudizio. Con quarto motivo di appello, viene dedotta la
“improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria”12. Il Giudice di prime cure avrebbe errato nel rigettare l'eccezione sul punto, già formulata in primo grado, ignorando che la domanda giudiziale risultava diversa da quella introdotta nel procedimento di mediazione, in violazione dei presupposti normativi per la procedibilità dell'azione. La , invero, aveva allegato, in sede CP_1 preliminare, la sussistenza del titolo (il contratto di comodato), negata poi nel successivo giudizio, formulando richiesta di indennità da occupazione sine titulo. Con ultimo motivo di appello, viene dedotta la “Omessa motivazione e errata liquidazione delle spese di lite e condanna ex art. 96 cpc per mancanza requisiti del dolo e della colpa grave e art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010 per i giustificati motivi di non adesione alla mediazione – violazione art. 24 cost.”13. Secondo l'appellante, il calcolo delle spese di lite sarebbe materialmente errato, soprattutto in ragione del fatto che era stata operata una parziale compensazione. Inoltre, ingiustificata sarebbe la condanna al doppio del contributo unificato, così come la sanzione, posto che la mancata partecipazione alla mediazione è stata data dalla negazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato in quella sede (sebbene venga precisato che la aveva partecipato personalmente alla Parte_1 mediazione)14. In definitiva, l'appellante chiede, anche in caso di conferma della liquidazione delle spese di lite, la esclusione della sanzione ex art. 96 cpc, per mancanza dei requisiti del dolo e della colpa grave, e della condanna ex art. 12 bis co. 3 del d.lgs. 28/2010, stanti ragioni economiche, costituenti giustificati motivi di non adesione alla mediazione”15. Si è costituita in giudizio l'appellata CP_1
contestando l'appello, in quanto manifestamente
[...] infondato “per violazione dell'art. 436 bis c.p.c. e 348 bis c.p.c.”16. A suo dire, la volontà originaria alla base del contratto di comodato de quo sarebbe stata quella di concedere l'immobile per uso abitativo, senza determinazione di un termine, e la aveva richiesto l'immobile in CP_1 ragione del suo matrimonio, recentemente contratto, in regime di separazione dei beni, non avendo, né lei, né il coniuge, le risorse economiche necessarie per sostenere un'altra locazione, tant'è che l'appellante viveva a casa della propria madre. Inoltre, manifestamente infondata sarebbe l'interpretazione del contratto di comodato come implicante una destinazione dell'immobile per uso familiare. Quanto alla lamentata contraddittorietà della sentenza, l'appellante si limiterebbe a censurare la qualificazione del contratto effettuata dal Tribunale, mentre la natura del comodato come precario si evincerebbe proprio dal contratto stesso: infatti, “l'assegnazione dell'immobile in sede di separazione che determini la successione del coniuge assegnatario nel rapporto di comodato non modifica l'originaria fonte contrattuale”17. Il provvedimento giudiziale di assegnazione dell'immobile costituirebbe un diritto di godimento di natura personale, non reale, dipendente dal titolo in base al quale i coniugi dispongono dell'abitazione che hanno destinato a casa coniugale;
d'altronde, un eventuale cambiamento della natura del rapporto di comodato avrebbe dovuto essere espressamente pattuito. Rispetto al motivo di gravame concernente l'errata qualificazione del contratto e la violazione del contegno difensivo dell'appellata e errata valutazione degli elementi di prova, l'appellante non fornirebbe alcuna prova del preteso vincolo di destinazione dell'immobile e, per converso, le pronunce giurisprudenziali citate nell'atto di appello (anche quella emessa dalla Corte di Appello di Bari) non si adatterebbero al caso concreto, in quanto aventi un'origine differente e legata al fatto che, in quella fattispecie, le parti avevano convenuto espressamente l'affidamento dell'immobile ai due coniugi come sistemazione temporanea e fino ad una condizione di autosufficienza economica, mentre, nel caso che ci occupa, un'espressa clausola negoziale disegnerebbe il contratto fra le parti come precario. Dunque - continua l'appellata –, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente analizzato tutti gli elementi di prova, considerato anche che non corrisponderebbe al vero la deduzione attorea secondo cui era incontestato fra le parti che l'immobile de quo era stato concesso per essere destinato ad abitazione familiare, in quando sempre negato negli atti difensivi e, comunque, circostanza mai provata. A tali fini, irrilevante sarebbe anche la ristrutturazione dell'immobile effettuata da , le cui Controparte_4 eventuali dichiarazioni in sede divorzile, comunque, non avrebbero potuto contestare o contraddire quanto affermato dall'appellata. La precisa anche, laddove si opinasse per un CP_1 comodato a termine, che essa, coniugata nel 2022 in regime di separazione dei beni, non avrebbe le possibilità economiche per prendere in locazione un differente immobile da adibire a casa coniugale del nucleo familiare neo-costituito, per cui il Tribunale non avrebbe in ogni caso potuto rigettare la domanda avanzata in primo grado, ritenuta la sussistenza dei presupposti di restituzione di cui al co.2 dell'art. 1809 c.c. In aggiunta, l'appellante si contraddirebbe ove, da un lato, intende legittimare la propria occupazione in virtù del comodato e, dall'altro, si ritiene detentrice in forza delle suddette vicende di separazione coniugale. L'appellata, inoltre, deduce l'inammissibilità dell'eccezione relativa ad un preteso conflitto di interessi tra i due
, per totale novità e tardività. Ad ogni modo, CP_1 rileva come detta doglianza risulti del tutto pretestuosa, atteso che succeduta nel rapporto Controparte_1 contrattuale dopo la morte del genitore, può autonomamente vantare il diritto di utilizzare l'abitazione de qua come casa personale, viste le sue condizioni economiche. In merito al motivo afferente la legittimazione processuale, l'appellata ne contesta la tardività e novità. Inoltre, precisa che non si comprende il richiamo all'art. 353 c.p.c., abrogato ed inconferente, mentre, rispetto all'art. 534 c.p.c., rileva come l'azione di rilascio da parte di un solo comproprietario non configura un litisconsorzio necessario, salvo che dalla domanda o dalla situazione emerga un interesse diretto e necessario degli atti18. Ne conseguirebbe che la causa non deve essere rimessa al primo grado. Conclusivamente, l'appellata contesta gli ulteriori motivi di gravame e, nel caso in cui il comodato fosse considerato a termine, ripropone le eccezioni dedotte in primo grado e le relative richieste istruttorie. Congiuntamente all'atto di citazione in appello, è stata proposta istanza di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata, accolta con ordinanza di Questa Corte del 15/1/2025. Quindi, all'udienza a trattazione scritta dell'8/10/2025, la causa è stata decisa con lettura del dispositivo, mediante deposito telematico dello stesso. Motivi della decisione L'appello merita accoglimento. Giova ricordare il principio di diritto, più volte espresso sull'argomento dal Supremo Collegio, qui condiviso da questa Corte, secondo cui il comodato di un bene immobile, stipulato senza limiti di durata in favore di un nucleo familiare, ha carattere vincolato alle esigenze abitative familiari, sicché il comodante è tenuto a consentire la continuazione del godimento anche oltre l'eventuale crisi coniugale, salva l'ipotesi di sopravvenienza di un urgente ed imprevisto bisogno, ai sensi dell'art. 1809, comma 2, c.c., ferma, in tal caso, la necessità che il giudice eserciti con massima attenzione il controllo di proporzionalità e adeguatezza nel comparare le particolari esigenze di tutela della prole e il contrapposto bisogno del comodante.19 In presenza, quindi, di comodato senza limiti di durata temporale, destinato comunque a soddisfare esigenze abitative del comodatario e del suo nucleo familiare, solo al venir meno di queste ultime il rapporto può essere sciolto ad nutum, salva l'ipotesi, da verificare in concreto, della prevalente esigenza del comodante di rientrare nella materiale disponibilità dell'unità abitativa, ricorrendo i requisiti di sopravvenienza di urgente e imprevisto bisogno, ai sensi dell'art. 1809/2 cod. civ. Nel caso di specie, ad avviso della Corte, la destinazione, ad uso abitativo per esigenze familiari del comodatario, si desume dal contratto stesso di comodato, stipulato il 17/11/2016, laddove espressamente è prevista, al punto 3 della scrittura privata, la durata indeterminata del contratto e, al punto 4, la destinazione dell'unità immobiliare ad abitazione del comodatario e del suo nucleo familiare, con esclusione di estranei. Che la detta previsione sia funzionale alla qualificazione della causa negoziale e non miri esclusivamente a porre un limite all'utilizzo del ben in capo al comodatario, lo si desume da plurime circostanze desumibili, talune, dallo stesso testo contrattuale, tal altre, da dati extratestuali. In primo luogo, si consideri che il comodatario,
, alla data di perfezionamento del Controparte_4 contratto, era già coniugato, avendo contratto matrimonio con in data 24/6/2016. Sicchè, al Parte_1 momento della stipula del contratto, i contraenti – tra loro legati da stretto vincolo di parentela – erano ben consapevoli della presenza del nucleo familiare, poi esteso alla prole, del comodatario. In secondo luogo, è il tenore del contratto di comodato a dare risalto in maniera espressa alla funzione di far beneficiare della detenzione dell'immobile l'intero nucleo familiare del comodatario, con esclusione pertanto soltanto degli estrani allo stesso. La clausola sub 4, appena richiamata, non poteva avere soltanto una funzione “limitativa” in capo al comodatario, nel senso di impedirgli di disporre dell'abitazione in favore di terzi, per la semplice ragione che, a tale scopo, è prevista nella scrittura privata la clausola sub 8, ove, tra l'altro, il comodatario si obbliga a non cedere, neanche parzialmente, a qualunque titolo l'unità immobiliare a terzi. Sicche tale previsione sarebbe stata del tutto superflua e sovrabbondante, qualora avesse perseguito la medesima finalità della clausola sub 4. Quest'ultima, pertanto, va intesa nel senso che le parti hanno voluto darsi reciprocamente atto della destinazione dell'abitazione a beneficio del comodatario e del suo nucleo familiare, per tutta la durata del rapporto, senza indicazione di un termine finale, con la conseguenza che la cessazione del rapporto si ricollega al venir meno delle esigenze abitative del nucleo familiare del comodatario, anche all'indomani della crisi coniugale. Tant'è che sia in sede di separazione che di divorzio, l'alloggio in oggetto risulta assegnato al coniuge cui è affidata la prole. Orbene, l'appellante ha offerto prova (a mezzo del certificato anagrafico) della permanenza dell'utilizzo abitativo da parte del nucleo familiare, ora composto dalla ex coniuge del e dalla loro figlia minorenne. CP_1
Sicchè allo scioglimento del rapporto osta proprio la permanenza della suddetta oggettiva situazione, consacrata, per altro, nel provvedimento giudiziale di assegnazione dell'alloggio in sede di separazione, prima, e di divorzio, poi. Aggiungasi che l'appellata comodante non ha in alcun modo dimostrato la pur allegata esigenza improcrastinabile di utilizzazione dell'immobile in oggetto, non essendo a tal fine sufficiente la circostanza dell'intervenuto matrimonio, essendo invece indispensabile la prova dell'assoluta impossibilità di disporre, a qualunque titolo, di altra unità immobiliare. Tanto più, che quella oggetto della domanda giudiziale, non è di proprietà esclusiva dell'attrice, ora appellata. Pertanto, la domanda di rilascio dell'immobile, avanzata da non avrebbe dovuto trovare Controparte_1 accoglimento, come invece statuito dal primo Giudice, la cui pronuncia va pertanto, in questa sede, riformata in parte qua. Restano assorbiti gli ulteriori motivi di gravame. La regolamentazione delle spese processuali del doppio grado segue il principio di soccombenza. La liquidazione dei compensi, esclusa la fase istruttoria/trattazione, va operata secondo i parametri di cui al DM n. 55/2014 e succ. modif., tenuto conto del valore indeterminabile della causa, di modesta complessità. P.T.M. La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. Controparte_1
4825/2024, pubblicata il 27/11/2024, resa inter partes dal Tribunale di Bari, così provvede: 1) accoglie l'appello e, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta da CP_1 con ricorso ex art. 447bis c.p.c. del 10/1/2024;
[...]
2) condanna l'appellata alla rifusione, in favore dell'appellante, e, per essa, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, in favore dell'Erario, delle spese processuali del doppio grado, liquidate in € 5.800,00, per il primo grado, ed in € 6.900,00, per il presente grado, oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge. Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 8/10/2025. Il Presidente rel./est. Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Pag. 12 del relativo atto appello. 2 Pag. 14 del relativo atto di appello. 3 Pag. 15 del relativo atto di appello. 4 Pag. 16 del relativo atto di appello. 5 Pag. 17 del relativo atto di appello. 6 Cfr. nota n.7. 7 Pag. 20 del relativo atto di appello. 8 Pag. 26 del relativo atto di appello. 9 Cfr. nota n.10. 10 In particolare, l'assegnazione è stata disposta prima in sede di separazione consensuale, poi in sede di divorzio congiunto, con sentenza del 18/10/2022). 11 Pagg. 29-30 del relativo atto di appello. 12 Pag. 31 del relativo atto di appello. 13 Pag. 33 del relativo atto di appello. 14 Pag. 35 del relativo atto di appello. 15 Pag. 37 del relativo atto di appello. 16 Pag. 5 della relativa comparsa di costituzione in appello. 17 Pag. 8 della relativa comparsa di costituzione in appello. 18 Pag. 16 della relativa comparsa di costituzione in appello, secondo cui ““ad ogni modo occorre far notare che a seguito della separazione tra la sig.ra ed il sig. , l'immobile è rimasto nella disponibilità esclusiva Parte_1 CP_4 dell'odierna appellante, unico soggetto destinatario della richiesta di rilascio”. 19 Cfr. Cass. Sez. 3, n. 27634 del 29/09/2023; nello stesso senso, Cass. Sez. 1, n. 17095 del 25/06/2025.