Articolo 15 della Legge 22 aprile 2005, n. 69
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14 maggio 2005
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20 febbraio 2021
Art. 15. (Provvedimenti provvisori in attesa della decisione). 1. Se il mandato d'arresto europeo e' stato emesso nel corso di un procedimento penale, il presidente della corte di appello, su richiesta dell'autorita' giudiziaria emittente ((...)) , autorizza l'interrogatorio della persona richiesta in consegna, ovvero ne dispone il trasferimento temporaneo nello Stato membro di emissione.
2. Quando concede l'autorizzazione all'interrogatorio della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente e per ogni necessaria intesa anche in ordine alla data di assunzione dell'atto. L'interrogatorio e' effettuato da un magistrato della corte di appello designato dal presidente, con l'assistenza della persona eventualmente designata dall'autorita' richiedente in conformita' alla legge dello Stato membro di emissione e dell'interprete eventualmente necessario. Sono osservate le forme e le garanzie previste per l'interrogatorio dagli articoli 64 , 65 , 66 e 294, comma 4, del codice di procedura penale .
Dell'interrogatorio e' redatto verbale.
(( 2-bis. Quando risulta che la persona richiesta in consegna si trova in altro distretto, il presidente della corte di appello puo' delegare l'interrogatorio di cui al comma 2 al presidente del tribunale territorialmente competente. )) 3. Quando dispone il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna, il presidente della corte di appello informa il Ministro della giustizia per la tempestiva comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente anche ai fini delle necessarie intese in ordine alle condizioni e alla durata del trasferimento. Si tiene in ogni caso conto della necessita' che la persona sia fatta rientrare in modo da potere partecipare alle udienze relative alla procedura di esecuzione del mandato d'arresto.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2021
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