TRIB
Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 27/03/2025, n. 433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 433 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N . 1 9 0 7 / 2 0 2 4 R . G . V . G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1907 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Cortile Siracusani n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco Calabrese, sito a Cefalù (PA) in via Roma n. 77, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata Palermo il 18.08.1971 (C.F. ), residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Cefalù (PA) in Cortile Siracusani n. 15 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Calabrese, sito a Cefalù (PA) in via Roma n. 77, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
23.10.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata ai punti 1 e 7, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto, pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti
2- 3- 4- 5- 6- 8- 9- 10- 11.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25.11.1969 (C.F. ) e , nata Palermo il CodiceFiscale_1 Controparte_1
18.08.1971 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Cefalù CodiceFiscale_2
(PA) il 03.10.1992, trascritto nel registro di stato civile del medesimo comune al n. 154, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI
TERMINI IMERESE
nelle persone dei Magistrati:
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott.ssa Maria Margiotta Giudice
dott. Andrea Quintavalle Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1907 del Ruolo Generale degli Affari civili di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2024.
TRA
, nato a [...] il [...] (C.F. ), ivi Parte_1 CodiceFiscale_1 residente in Cortile Siracusani n. 15 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv.
Francesco Calabrese, sito a Cefalù (PA) in via Roma n. 77, che lo rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E
, nata Palermo il 18.08.1971 (C.F. ), residente Controparte_1 CodiceFiscale_2
a Cefalù (PA) in Cortile Siracusani n. 15 ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv.
Francesco Calabrese, sito a Cefalù (PA) in via Roma n. 77, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
E con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Termini Imerese.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione personale dei coniugi (consensuale).
Conclusioni delle parti: v. note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025. MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve accogliersi la domanda principale con la quale i coniugi hanno richiesto pronunciarsi la loro separazione consensuale alle condizioni specificate nel ricorso congiunto, depositato il
23.10.2024.
Le condizioni contenute nel ricorso introduttivo, e reiterate con le note scritte di trattazione in sostituzione dell'udienza del 12.02.2025, espressione della libera volontà delle parti, come manifestata ai punti 1 e 7, non sono contrarie all'ordine pubblico né a norme di legge imperative e, pertanto, possono essere adottate ai fini della regolamentazione del regime di separazione personale tra i coniugi.
Il Tribunale prende, inoltre, atto di quanto previsto, pattuito e dichiarato dai coniugi con i punti
2- 3- 4- 5- 6- 8- 9- 10- 11.
È intervenuto nel presente procedimento il Pubblico Ministero che nulla ha opposto rispetto alla domanda delle parti nei termini sopra indicati.
Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi una pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi , nato a [...] il Parte_1
25.11.1969 (C.F. ) e , nata Palermo il CodiceFiscale_1 Controparte_1
18.08.1971 (C.F. ), i quali hanno contratto matrimonio a Cefalù CodiceFiscale_2
(PA) il 03.10.1992, trascritto nel registro di stato civile del medesimo comune al n. 154, parte II, serie A, anno 1992;
- omologa e prende atto delle condizioni di cui al ricorso introduttivo secondo quanto indicato in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, in copia autentica, al competente Ufficiale dello Stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 27.03.2025.
Si comunichi.
Il Presidente
Dott. Giuseppe Rini
Il Giudice rel.
Dott. Andrea Quintavalle