Sentenza 5 aprile 2005
Massime • 1
In tema di prova civile, il fatto notorio, derogando al principio dispositivo e a quello del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile;pertanto, tra le nozioni di comune esperienza non può mai farsi rientrare l'oscillazione di valore di un immobile che, costituendo un dato variabile nel tempo e nello spazio, condizionato da molteplici altri elementi, postula per il suo rilevamento specifiche acquisizioni di natura tecnica e la conoscenza di altri elementi di valutazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 05/04/2005, n. 7044 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7044 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VELLA Antonio - Presidente -
Dott. NAPOLETANO Giandonato - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GOVERNO REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA, in persona dell'Ambasciatore in Italia pro tempore ND RB, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LUCREZIO CARO 12, presso lo studio dell'avvocato DANTE ENRICO che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
AT CO, BANCA DI SVILUPPO ECONOMICO Y SOCIAL DEL VENEZUELA;
- intimati -
e sul 2^ ricorso n. 32182/02 proposto da:
AT CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARCELLO PRESTINARI 15, presso lo studio dell'avvocato CASALENA PAOLO che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
GOVERNO REPUBBLICA BOLIVARIANA DEL VENEZUELA, in persona dell'Ambasciatore in Italia RB, BANCO DE SAROLLO ECONOMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2950/01 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 18/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 19/01/05 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
La Corte dispone la riunione dei due ricorsi proposta separatamente avverso la stessa sentenza;
udito l'Avvocato Giuseppe PANDOLFO che deposita delega dell'Avvocato DANTE Enrico, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto del ricorso incidentale;
udito l'Avvocato CASALENA PA, difensore del resistente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso incidentale ed il rigetto del ricorso principale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RC RI convenne davanti al tribunale di Roma il Governo della Repubblica del Venezuela e il Fondo de Inversiones de Venezuela (F.I.V.) per sentir dichiarare risolti per inadempimento dei convenuti i contratti conclusi il 9.3.1988 e il 15.4.1988, con i quali egli aveva promesso in vendita ai predetti un immobile sito in Roma, e, conseguentemente condannare i medesimi al risarcimento dei danni, da liquidarsi in misura non inferiore a lire 800 milioni. A sostegno della domanda l'attore dedusse che aveva sottoscritto, per sè o per persona da nominare, con certo LE PA, un contratto preliminare di acquisto dell'immobile sito in Roma, via di Villa Grazioli n. 15, interni 1 e 4; che, in veste di promissario acquirente aveva a sua volta promesso in vendita tale immobile alla Repubblica del Venezuela in persona dell'ambasciatore presso la Repubblica italiana, con scrittura del 9.3.1988; che il giorno 15 aprile 1988, entro il quale andava stipulato il contratto definitivo, esso attore si trovava all'estero, sicché presso lo studio dell'avv. Fontanelli si era recato il solo Dott. Hector Paradisi Leon, procuratore speciale del F.I.V., che aveva sottoscritto l'atto previsto dall'art. 2 della scrittura 9 marzo 1988; che il giorno successivo, tornato in Italia, pronto a sottoscrivere il contratto, gli era stato rappresentato che era necessario stipulare il rogito direttamente con il venditore LE perché in Venezuela era sconosciuta la figura giuridica dell'obbligo del terzo;
che esso attore, sostenendo un considerevole sforzo economico, in data 11.5.1988 aveva stipulato il contratto di acquisto a nome proprio;
che tuttavia, gli era stato successivamente rappresentato che la promissaria acquirente non era più interessata alla compravendita;
che in conseguenza della mancata vendita, egli aveva patito vari danni, tra cui il mancato guadagno conseguente alla rivendita dell'immobile, essendo stato ceduto alla immobiliare Rolf allo stesso prezzo corrisposto al LE.
I convenuti contestarono la pretesa dell'attore e proposero domanda riconvenzionale per il pagamento della penale di lire 350.000.000, per non avere lo RI sottoscritto l'atto previsto dal contratto 9.3.1988 entro il termine del 15 aprile 1988.
Il F.I.V. chiese l'estromissione dal giudizio non avendo sottoscritto il primo contratto e non potendosi definire tale quello del 15 aprile 1988, sottoscritto da una sola parte.
Con sentenza 571/1995 il tribunale di Roma, disattesa l'eccezione di carenza di giurisdizione, respinse sia le domande proposte dall'attore sia la riconvenzionale dei convenuti, e compensò le spese tra l'attore e il Governo del Venezuela, condannando il primo alla rifusione in favore del F.I.V.
Avverso la sentenza propose appello lo RI, censurando la decisione del tribunale che aveva ritenuto non perfezionato il secondo contratto preliminare, sottoscritto dal F.I.V., e accettato da esso RI con lettera 19.4.1988.
La corte d'appello di Roma, con sentenza 20.12.2000, in parziale accoglimento dell'impugnazione, condannò il governo della Repubblica del Venezuela a pagare allo RI la somma di lire 350 milioni, con interessi legali dalla domanda, dichiarò compensate le spese del primo grado in misura di 1/3, condannando l'appellata a rifondere la differenza all'appellante, ed analogamente fece per quelle del giudizio di appello.
Osservò la corte di merito che le censure dello RI erano infondate con riferimento al secondo contratto, perché correttamente ritenuto dal primo giudice non perfezionato. Detto atto, effettivamente sottoscritto nello studio dell'avv. Fontanelli solo dal F.I.V. quale ente destinato all'acquisto, non era mai entrato nella disponibilità dello RI perché mai gli era mai stato consegnato ne' mai la parte ne aveva sollecitato la sottoscrizione. Ne conseguiva, ad avviso della corte territoriale, che la lettera di accettazione inoltrata dallo RI all'altra parte era priva di qualunque effetto ai fini del perfezionamento del contratto, valendo solo come generica manifestazione della volontà di dar corso agli impegni contrattualmente assunti, anche attraverso l'acquisto dell'immobile dal venditore al fine di poterlo cedere alla controparte.
Ritenne, invece, la corte di merito che fosse fondata la censura rivolta alla sentenza di primo grado, laddove il tribunale aveva ritenuto che il Governo del Venezuela fosse adempiente agli obblighi contrattuali sul rilievo che aveva sottoscritto in data 15.4.1988 il secondo contratto. Tale sottoscrizione, infatti, valeva solo come conferma della volontà di stipulare, ma non era stata seguita da coerenti comportamenti nella stessa direzione;
appariva pertanto ascrivibile al Governo del Venezuela la mancata conclusione del contratto, non emergendo alcun plausibile motivo per affermare che il termine contrattuale dovesse considerarsi essenziale, atteso che anche successivamente alla data del 15 aprile 1988 il Governo del Venezuela aveva manifestato interesse alla stipula, salvo manifestare un diniego definitivo solo 5 luglio successivo.
Affermò, inoltre, la corte d'appello, che dai carteggi prodotti risultava che il rinvio del contratto definitivo era da ascrivere alla volontà della parte acquirente di stipulare direttamente con lo RI come proprietario e non solo come procuratore del LE o promissario acquirente, e che a tale richiesta lo RI aveva adempiuto nel giro di una ventina di giorni stipulando il rogito di acquisto. Le successive contestazioni del Governo del Venezuela risultavano tutte pretestuose, ivi compresa quella relativa alla indicazione di un prezzo inferiore, elusiva di disposizioni fiscali, che non rendeva comunque nullo il contratto, come affermato dai promissari acquirenti.
Concluse la corte di merito che il contratto andava dichiarato risolto per colpa del Governo del Venezuela con la conseguenza che quest'ultimo doveva essere condannato al pagamento della penale, ma non anche al risarcimento dei maggiori danni che - pur previsti contrattualmente - non erano stati dimostrati dallo RI. Per la cassazione della descritta sentenza ha proposto ricorso il Governo della Repubblica Bolivariana del Venezuela, in persona del suo ambasciatore in Italia, sulla base di due motivi, cui resiste con controricorso RI RC, che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a due motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pregiudizialmente vanno riuniti i ricorsi perché proposti contro la stessa sentenza.
Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia violazione ed errata in-terpretazione dell'art. 112 c.p.c. Assume la parte ricorrente che lo RI - come risulterebbe dalle conclusioni rassegnate sia in primo che in secondo grado - ha sempre sostenuto l'avvenuta conclusione del contratto 15 aprile 1988 ed ha richiesto la condanna al risarcimento dei danni per inadempimento di essa ricorrente agli obblighi nascenti dal medesimo. La corte territoriale, invece, violando il disposto dell'art. 112 c.p.c. che impone la corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha condannato il Governo della Repubblica del Venezuela al pagamento della penale, prevista esclusivamente per l'inadempimento al contratto 9.3. 1988, domanda mai formulata dallo RI, il quale era consapevole che il contratto 9.3.1988 imponeva esclusivamente la sottoscrizione dell'atto entro il 15 aprile 1988, e che a tale obbligo essa ricorrente aveva adempiuto.
Il motivo è infondato.
Nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado lo RI, nella parte narrativa, espose di aver rappresentato alla promissoria acquirente che il di lei rifiuto di adempiere agli obblighi derivanti dal contratto preliminare avrebbe esposto la medesima a molteplici pretese risarcitorie nei suoi confronti, espressamente menzionando, tra le varie componenti, sia la prevista penale di lire 350 milioni, sia tutte gli "ulteriori" danni, taluni specificamente indicati, per un complessivo ammontare "non inferiore" a 800 milioni di lire. Poiché la domanda giudiziale va interpretata nel suo complesso attraverso le conclusioni definitive e la narrativa cui le stesse fanno riferimento, è evidente che la richiesta di risarcimento dei "danni" non può che ritenersi estesa a tutto quanto in precedenza a tale titolo reclamato. Pertanto, correttamente la corte di merito ha ritenuto che la quantificazione dei danni nella misura di lire 800 milioni proposta dall'attore fosse comprensiva della penale convenzionale e dei danni ulteriori indicati nella narrativa della citazione. Quanto alla causa pretendi, è evidente che la premessa dell'attore in cui si sollecita il giudice a dichiarare risolti i contratti "9.3.1988 e 15/19.4.1988", da ritenersi "perfezionati", non implica che lo RI abbia ancorato la propria domanda esclusivamente all'inadempimento ad un preteso inesistente contratto definitivo, avendo espressamente menzionato anche il contratto preliminare come vincolo da dichiarare risolto per l'inadempimento della controparte, cui risulta chiaramente collegata la richiesta risarcitoria. Neppure ha fondamento l'assunto della ricorrente Repubblica del Venezuela secondo cui nessun danno da inadempimento le sarebbe imputabile con riferimento al preliminare, stante il termine di adempimento del 15 aprile disatteso dal solo promittente venditore, perché sul punto la corte di merito ha ampiamente ed adeguatamente risposto, escludendo che detto termine potesse ritenersi "essenziale" e affermando, al contrario, l'inadempimento della promissoria acquirente all'obbligo di concludere il contratto definitivo che, alla dichiarazione di disponibilità a concludere il contratto definitivo, non aveva fatto seguire comportamenti conseguenti.
Con il secondo motivo il Governo della repubblica del Venezuela denuncia contraddittorietà ed erroneità della motivazione, laddove la corte di merito - con ragionamento illogico - da una parte respinge la domanda di risarcimento danni proposta dallo RI perché non provata, e dall'altro procede ad una arbitraria, non richiesta e contraddittoria interpretazione della domanda per ricomprendere la penale nella richiesta di danni. Assume la parte ricorrente che la corte territoriale non ha tenuto conto della autonoma funzione pattizia della penale, e cioè quella di prezzo per la rinuncia alla stipulazione del contratto promesso, indipendentemente dai danni. La domanda dello RI, chiaramente intesa ad ottenere il risarcimento dei danni, costituiva una deliberata scelta dell'attore di rinunciare alla penale e al suo diverso regime probatorio.
Il motivo è destituito di fondamento.
La clausola pattizia in questione è stata correttamente interpretata dai giudici di merito come clausola penale (e non quale caparra penitenziale, come sembra ritenere la ricorrente), la cui funzione è quella di consentire una anticipata liquidazione del danno risarcibile in caso di inadempimento o ritardo, con possibilità (ove le parti lo abbiano previsto, come nella specie) di risarcimento degli "ulteriori" danni, salvo, in tal caso, l'onere probatorio a carico dell'attore. Si tratta, quindi, di clausola contenente una anticipata determinazione consensuale del danno derivante da inadempimento, con funzione di agevolare il creditore che è esonerato dall'onere probatorio. Non ricorre, pertanto, alcuna contraddizione laddove la corte di merito, nel liquidare la penale, ha tuttavia disatteso la domanda di liquidazione delle ulteriori "voci" di danno ritenute non documentate, perché la mancanza della concreta dimostrazione dell'intero ed effettivo danno patito, se non consente di ritenere l'esistenza di un danno "ulteriore" rispetto a quello convenzionalmente predeterminato dalle parti (perché per ipotizzare un danno "maggiore" o "ulteriore" rispetto a quello convenzionalmente liquidato è necessario conoscere l'entità esatta di esso), certamente non impedisce la liquidazione nel limite della somma pattuita, per la quale la parte richiedente è esonerata dal relativo o-nere probatorio.
Con il primo motivo del ricorso incidentale lo RI denuncia violazione dell'art. 1326 c.c. e vizi motivazionali laddove la corte di merito ha escluso - confermando la decisione di primo grado - che si fosse perfezionato il contratto sottoscritto dalla controparte il 15.4.1988 attraverso la propria accettazione comunicata con lettera 19.4.1988. Assume il ricorrente che - alla stregua del principio per cui il contratto si conclude nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione dell'altra parte - doveva ritenersi che la lettera 19.4.1988 con la quale esso ricorrente accettava il contratto preliminare, comunicatogli dalla controparte in data 12.4.1988, aveva determinato il perfezionamento del contratto stesso.
Il motivo è destituito di fondamento.
Nella ricostruzione dei diversi passaggi che avrebbero determinato la conclusione del contratto attraverso una formazione progressiva, lo stesso ricorrente non chiarisce bene quale atto costituirebbe la proposta accettata, e cioè se l'atto trasmesso in data 12.4.1988 dal legale della parte acquirente, o quello sottoscritto dal F.I.V. in data 15.4.1988, che lo RI definisce (pag. 10 del ricorso incidentale) come "preliminare". Non si avvede il ricorrente del salto logico del proprio argomentare, laddove invoca l'accettazione di una proposta del 12.4.1988 del Governo della Repubblica del Venezuela per dare valenza contrattuale perfetta ad un atto che sarebbe stato sottoscritto dal F.I.V.- che è un soggetto diverso- e che non è mai stato trasmesso ad esso accettante. Peraltro la sentenza impugnata ben mette in evidenza che l'atto sottoscritto dal F.I.V. non è mai uscito dalla disponibilità del medesimo, e, quindi, detta sottoscrizione non ha alcuna rilevanza ai fini della conclusione del contratto, perché di essa non avrebbe neppure avuto conoscenza lo RI se alla sottoscrizione non fosse stato presente il di lui legale, che ebbe a riferirgli la circostanza. Con il secondo motivo il ricorrente incidentale censura la sentenza per violazione o falsa applicazione di norme di diritto e vizi motivazionali nella parte in cui ha rigettato la domanda di ulteriore risarcimento dei danni perché carente di validi riscontri probatori, omettendo di rilevare che le spese effettuate per l'acquisto diretto - e cioè le spese di rogito e l'imposta di registro - avrebbero dovuto far carico alla controparte in quanto non avrebbero gravato su di lui se egli avesse potuto nominare - come aveva il diritto - il Governo del Venezuela quale acquirente, In secondo luogo il ricorrente censura la motivazione laddove liquida come non credibile una perdita di valore dell'immobile realizzatasi in pochi mesi, senza tener conto del fatto notorio che all'epoca vi fu una crisi del settore immobiliare e che la differenza tra il prezzo promesso dalla controparte e quello realizzato era comprovata documentalmente. Il motivo non può trovare accoglimento.
Innanzitutto si osserva che il ricorrente censura la decisione che ha definito "non documentate" le spese effettuate per l'acquisto diretto dell'immobile, così come quelle concernenti la coincidenza tra speso e ricavato, ma non specifica quale documentazione abbia prodotto, ne' indica quando la produzione sarebbe avvenuta, sicché la censura risulta generica e, come tale, inammissibile;
in secondo luogo il ricorrente adduce un preteso fatto notorio per superare la ritenuta carenza probatoria sul deprezzamento dell'immobile che avrebbe consentito un minor ricavo, ignorando che il "fatto notorio", derogando al principio dispositivo della prova e al principio del contraddittorio, va circoscritto ad un ambito rigoroso, e cioè a quel fatto acquisito alle conoscenze della collettività con un tale grado di certezza da apparire incontestabile. Ne consegue che nel suo ambito mai può farsi rientrare l'oscillazione di valore di un immobile, trattandosi di un dato variabile nel tempo e nello spazio e condizionato da molteplici altri elementi, sicché per il suo effettivo rilevamento sono necessarie acquisizioni specifiche di natura tecnica e la conoscenza degli altri elementi di valutazione (in senso conforme v. Cass. 28 marzo 1997, n. 2808). Deve quindi concludersi per il rigetto di entrambi i ricorsi. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
La corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 19 gennaio 2005. Depositato in Cancelleria il 5 aprile 2005