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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 07/02/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 338/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati dott. Guido Federico Presidente dott. Anna Bora Consigliere dott. Valentina Rascioni Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in II grado iscritta al N° 334 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
(C.F. ) quale socio accomandatario e Parte_1 C.F._1 quale legale rappresentante de Parte_2
(P.IVA ), rappresentato e difeso in entrambe le vesti dall'avv.
[...] P.IVA_1
Silvia Squadroni per procura in calce all'atto di appello
- APPELLANTE -
CONTRO
pagina 1 di 4
- APPELLATA –
NONCHE' CONTRO
Controparte_2
- APPELLATA CONTUMACE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 204 pubblicata in data 28.02.2024 dal
Tribunale di Macerata
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“Voglia la Corte di Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previa valutazione positiva dell'ammissibilità del gravame,
1) in via preliminare, disporre l'immediata sospensione (…)
2) in via istruttoria, ammettere i mezzi di prova già chiesti nella sede di prima istanza, per le ragioni esplicate nella parte motiva del presente atto;
3) nel merito, riformare integralmente la sentenza n. 204/2024 pronunciata dal Tribunale di Macerata il 27/02/2024 e pubblicata in data 28/02/2024 nel giudizio distinto a R.G. n. 835/2023 e, per l'effetto, accogliere la domanda proposta in primo grado dagli appellanti che viene ribadita in questa sede: Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, accertata la legittimazione attiva degli odierni attori, in accoglimento della domanda attrice per i motivi di fatto e di diritto esposti dalla presente difesa PRELIMINARMENTE – sospendere e privare di efficacia l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14/12/2022 nel procedimento rubricato al n. 1459-1/2021 RGE Tribunale di Macerata, in attesa che il Tribunale di Macerata si pronunci nel giudizio n. 1984/2021 RGAC avente ad oggetto la richiesta retrocessione delle quote accomandanti da a per mancato Controparte_2 Parte_1 versamento del corrispettivo;
NEL MERITO – annullare l'ordinanza emessa dal G.E. in data 14/12/2022 nel procedimento rubricato al n. 1459-1/2021 RGE Tribunale di Macerata e/o di ogni altro atto o provvedimento conseguente o presupposto, ed all'uopo confermare e/o dichiarare che le quote accomandanti della sono in Parte_3
pagina 2 di 4 capo alla in caso di soccombenza Controparte_2 dell'accomandatario nel giudizio recante il n. 1984/2021 RGAC Tribunale di Macerata, ovvero in capo all'accomandatario in caso di esito Parte_1 favorevole della richiesta retrocessione nel suddetto giudizio;
IN SUBORDINE NEL MERITO – nella denegata ipotesi del mancato accoglimento della domanda principale e di soccombenza dell'accomandatario le 5 nel giudizio recante il n. 1984/2021 RGAC Tribunale di Parte_2
Macerata, disporre CTU estimativa del valore delle quote accomandanti costituenti la 5 e, all'esito della stessa, determinare il conguaglio di diritto Parte_3 spettante all'accomandatario con conseguente condanna dell'accomandante
[...] al versamento in favore dell'accomandatario di quanto sarà determinato. CP_1
Con vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado e, qualora in ipotesi di temeraria opposizione avversaria, condanna al risarcimento del danno subito e subendo anche per l'empasse nelle more imposta alla società Parte_2 dall'inattività del nominato socio accomandante aggiud
[...] dell'ordinanza impugnata e/o di ogni altro atto o provvedimento conseguente o presupposto. 4) condannare la controparte alla rifusione delle spese di lite (compenso ai sensi del d.m. n. 55/2014 come modificato con i d.m. n. 37/2018 e n. 147/2022, oltre spese e oneri accessori) di ogni fase e grado del giudizio”
Per l'appellata:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Ancona adìta, contrariis rejectis, respingere, per le ragioni di cui in narrativa, l'appello proposto avverso la sentenza n. 204/2024 Tribunale civile di Macerata, in quanto infondato in fatto e diritto”
MOTIVI DELLA DECISIONE
quale socio accomandatario e quale legale rappresentante della Parte_1 società ha proposto appello avverso la sentenza con cui in data Parte_2
27.02.2024 il Tribunale di Macerata ha dichiarato il difetto di legittimazione dell'odierno appellante a proporre opposizione avverso l'ordinanza con cui in data
03.06.2022 il giudice dell'esecuzione n.1459/2021 R.G.E. ha assegnato alla
[...] le quote sociali ivi meglio descritte. CP_1
Si è costituita nella presente fase la contestando la fondatezza del CP_1 gravame.
pagina 3 di 4 Secondo quanto si desume dalla lettura del provvedimento gravato e dallo stesso atto d'appello, peraltro, il ha impugnato una sentenza che ha definito un Pt_1 giudizio di opposizione agli atti esecutivi, ovvero una pronuncia non impugnabile per espressa previsione degli artt. 617 e 618 comma III c.p.c..
S'impone quindi declaratoria d'inammissibilità dell'appello, con la conseguente condanna dell'appellante a rifondere le spese anticipate dall'appellata costituita, liquidate in dispositivo in considerazione del valore della causa e dell'attività processuale svolta.
Va dato atto, inoltre, della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma
1 quater D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Pt_1
e da avverso la sentenza
[...] Parte_2
n. 204 pubblicata in data 28.02.2024 dal Tribunale di Macerata,
DICHIARA inammissibile l'appello.
ND e in Parte_1 Parte_2 via solidale tra loro, a rifondere in favore della le spese del presente CP_1 grado, liquidate nell'importo pari ad euro 5.000,00 per compenso professionale, oltre a rimborso forfettario spese generali nella misura del 15% e ad oneri fiscali e previdenziali nella misura di legge.
DA' ATTO della sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. n. 115 del 2002 perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in misura pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Valentina Rascioni dott. Guido Federico pagina 4 di 4