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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/12/2025, n. 1089 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1089 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 847/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 847/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 10/12/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. ND ON, dà atto che:
Per l'Avv. MARINI CONSUELO e l'Avv. REGGIANI ALESSANDRO Parte_1 hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per 'Avv. PERNA GABRIELE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND ON
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via BALUGOLA N. 14, Parte_1 P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. MARINI CONSUELO e dall'Avv. REGGIANI
ALESSANDRO;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BELLINI 3 CP_1 C.F._1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. PERNA GABRIELE;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di: Parte_1
“• accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale patito Parte_1 in virtù delle condotte delittuose poste in essere dalla signora come descritto nella CP_1 narrativa del presente atto e come statuito dalla sentenza del Tribunale Penale di Modena, dott.
[...]
n. 1394/2021 e come confermato dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Bologna, sez. Pt_2
IV, n. 4628/2023, nonché dalla Corte di Cassazione, pari ad € 283.411,54 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero in subordine e salvo gravame dal momento della domanda al saldo;
• accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale Parte_1 pagina 2 di 16 e di immagine, patito in virtù delle condotte delittuose poste in essere dalla signora pari CP_1 ad € 80.000,00 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero in subordine e salvo gravame dal momento della domanda al saldo;
• accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutte le spese sostenute Parte_1 per difendersi e per ricostruire e documentare le condotte delittuose poste in essere dalla signora
[...]
ivi incluse le spese di consulenza tecnica, pari ad € 40.000,00 o alla diversa misura, anche di CP_1 giustizia, che dovesse risultare in corso di causa;
• per l'effetto di quanto sopra, condannare la signora al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da CP_1 Parte_1
a causa delle suddette condotte, nonché al rimborso delle spese sostenute, per la complessiva
[...] somma di € 403.411,54 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dedotti gli importi eventualmente corrisposti in virtù della procedura esecutiva mobiliare n. 2840/22 Trib. Modena”.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto che:
• la signora già dipendente della si sarebbe resa responsabile della CP_1 Pt_1 distrazione di ingenti somme di denaro della società;
• specificamente, all'esito di una approfondita indagine interna, sarebbe emerso che la signora dal 2007 sino ad ottobre 2016, avrebbe ripetutamente provveduto a disporre sui propri CP_1 conti correnti personali, con addebito sui conti correnti della società, pagamenti eccedenti le somme ad essa spettanti a titolo di stipendio mensile (ivi inclusi premi non autorizzati), effettuando indebiti pagamenti per € 256.267,54, con un danno patrimoniale complessivo in capo a pari ad almeno € 283.411,54 in considerazione dei maggiori oneri contributivi pari ad € Pt_1
27.144,00;
• per l'effetto, sarebbe stata dunque licenziata per giusta causa;
CP_1
• all'esito dell'impugnativa di licenziamento da parte della signora il Tribunale di CP_1
Modena, sez. lavoro, dott.ssa Vaccari, avrebbe rigettato il ricorso, precisando: “Si ritiene che nel caso di specie le condotte come accertate siano idonee a concretare una giusta causa di recesso.
Sotto tale profilo non solo le somme illegittimamente accreditate sono di ingente entità, ma la modalità commissiva dottata mediante particolari artifizi e con condotte reiterate in un ampio arco temporale delinea una modalità comportamentale della lavoratrice del tutto incompatibile con le mansioni svolte che, proprio perché implicanti la gestione amministrativa della società comprensiva della effettuazione dei pagamenti anche a mezzo diretta possibilità di operare sborsi a carico della ditta tramite l'home banking, richiedono completa fiducia nel lavoratore
pagina 3 di 16 rispetto alla sua corretta gestione delle risorse finanziarie aziendali. La invece, CP_1 nell'ambito di un piano ben architettato e con condotte ripetute in un lungo arco temporale ha reiteratamente posti in essere la medesima condotta appropriativa, evidenziando in tal guisa non un occasionale comportamento eventualmente derivante da situazioni contingenti, ma una sistematica attività implicante una stabile modalità comportamentale. La condotta pare pertanto all'evidenza idonea a ledere in maniera grave la fiducia del datore di lavoro e a non consentire la prosecuzione del rapporto”;
• la statuizione sul licenziamento sarebbe stata confermata anche nel giudizio di opposizione, con sentenza passata in giudicato;
• sarebbe stata condannata dal Tribunale di Modena per i reati di accesso abusivo ad un CP_1 sistema informatico o telematico e frode informatica ex artt. 81 cpv., 615 ter c.p. 640 ter c.p., aggravati ex artt. 61 n. 2, 7, 11 dal danno di rilevante entità e dall'abuso delle relazioni d'ufficio, con sentenza emessa in data 15 luglio 2021 e depositata in data 11 ottobre 2021 n. 1394, all'esito del procedimento penale n. 3379/17 RGNR e n. 1495/18 RG Trib.;
• in conseguenza dell'integrazione dei reati contestati, il Tribunale di Modena avrebbe ritenuto la signora “civilmente responsabile dei danni che la sua condotta antigiuridica ha prodotto CP_1 sulla società costituita parte civile”, con liquidazione di una provvisionale pari ad euro 111.436,00 basandosi sulla prima indicazione del danno patito, incentrata sui pagamenti indebiti individuati al controllo contabile da parte del commercialista”;
• la sentenza, quanto alle statuizioni civili, sarebbe stata confermata nei successivi gradi di giudizio;
• il danno complessivo patito da per effetto delle summenzionate condotte Parte_1 distrattive ammonterebbe a euro 283.411,54;
• al suddetto importo andrebbero altresì aggiunte le spese sostenute da per Parte_1 ottenere tutta la documentazione bancaria e per difendersi nella causa di lavoro, nonché nel procedimento penale (con tre gradi di giudizio), nonché per lo svolgimento delle consulenze tecniche espletate, e il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in misura pari ad €
80.000,00.
Si è costituita chiedendo di: “Accertare e dichiarare che il danno patito da CP_1 [...] dalla sig.ra e già oggetto di giudicato, è esclusivamente quello dato dalla Parte_1 Controparte_1 provvisionale resa con sentenza del Tribunale Penale di Modena (procedimento penale 1394/2021 Dott.
) ammontante ad € 111.436,00, importo da cui detrarre le somme già incamerate da Parte_2 Pt_1 sia tramite le trattenute sulle buste paga indicate in atto che tramite quanto ricavato dalle procedure
pagina 4 di 16 esecutive menzionate in narrativa, e, per l'effetto rigettare il ricorso avversario;
- Conseguentemente, e per i motivi di cui in narrativa, respingersi tutte le ulteriori richieste di danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate dalla ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto”.
Specificamente, ha eccepito che, negli anni successivi alla provvisionale suindicata la avrebbe Pt_1 azionato in più occasioni il proprio titolo esecutivo ed anche prima del giudizio penale, tuttavia nel presente giudizio la richiederebbe illegittimamente che venga accertato un danno quattro volte più Pt_1 alto, contestandone l'ammontare in ogni sua singola voce.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Pacifici i fatti di causa e l'emergenza dei fatti costitutivi dell'an dell'obbligazione risarcitoria, si controverte esclusivamente sul quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno.
D'altra parte, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al
Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2018, n.
5660; Cassazione civile sez. lav., 26/03/2025, n.8063).
Tale assunto vale, a maggior ragione, ove vi sia stata condanna al pagamento della provvisionale, la quale comporta senza dubbio l'accertamento positivo dell'effettiva esistenza di un danno conseguenza e delle prove che ne consentono il parziale soddisfacimento.
Tale accertamento, come detto, fa stato nel processo civile perché impedisce al giudice di escludere il danno risarcibile, limitando la sua cognizione alla sua sola quantificazione (Cassazione Penale, Sez. 3,
23 ottobre 2015, n. 42684).
Dunque, il passaggio in giudicato del capo della sentenza penale relativo al risarcimento del danno e alla concessione della provvisionale implica che il danno subito dalla parte ricorrente non può essere pagina 5 di 16 quantificato in misura inferiore all'ammontare della provvisionale (v. infra), ma ciò non esclude che la parte stessa possa agire per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno subito.
Tale approdo destituisce di fondamento le eccezioni di parte resistente circa l'efficacia preclusiva del giudicato circa l'azione risarcitoria spiegata nella presente sede.
SUL MAGGIOR DANNO PATRIMONIALE
La parte ricorrente ha dedotto che, per la determinazione del danno, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe conferito l'incarico al dott. il quale avrebbe prontamente verificato le ultime annualità Persona_1
(2016- 2011) e successivamente anche al dott. che avrebbe esteso l'indagine a tutte le Persona_2 annualità (2016-2007).
Per verificare quali bonifici effettuati e in che misura fossero o meno dovuti, la società avrebbe Pt_1 innanzitutto confrontato gli importi netti spettanti sulla base delle buste paga della Sig.ra CP_1 con i bonifici mensilmente effettuati.
L'analisi aziendale e dei consulenti avrebbe evidenziato “un ulteriore elemento di alterazione della contabilità aziendale attraverso l'indicazione in busta paga di premi non autorizzati”. In altre parole,
l'importo indicato in busta paga sarebbe stato esso stesso non corretto perché in alcuni mesi avrebbe contenuto premi fittiziamente attribuiti alla sig.ra e mai deliberati dal Consiglio di CP_1 amministrazione.
Complessivamente, dal 2007 al 2016 l'ammontare dei premi non dovuti e quindi corrisposti indebitamente ammonterebbe ad € 100.933,00, cui si dovrebbero aggiungere i maggiori oneri contributivi correlati ai premi indebitamente corrisposti pari ad almeno € 27.144,00.
Parte resistente non contesta il metodo di lavoro illustrato, né le condotte distrattive (che, peraltro, risultano acclarate in sede penale nonché nel procedimento relativo all'impugnazione del licenziamento), limitandosi a eccepire l'inammissibilità della rivendicazione del maggior danno, eccezione non meritevole di accoglimento per le ragioni sopra esposte.
D'altra parte, nella stessa sentenza penale, nel passaggio relativo alla concessione della provvisionale, si evidenzia la necessità di rimettere l'accertamento del maggior danno al giudice civile, con particolare riferimento ai premi indebitamente percepiti da (“Trattasi di danni di marca eminentemente CP_1 patrimoniale, connessi proprio, ovviamente, agli emolumenti fraudolentemente percepiti. L'esatta quantificazione del danno va rimessa alla sede giudiziale civile, soprattutto per quel che concerne le vicende dei premi, che si sono agganciati sempre a somme elargite a titolo di acconto, somme che però, secondo quanto sostenuto da non sempre finivano col combaciare perfettamente con Per_2 pagina 6 di 16 l'ammontare del premio cristallizzato in busta paga”).
Ritenuta la correttezza sul piano contabile del modus operandi del consulente di parte e in ragione del contegno processuale della parte resistente, si perviene alla quantificazione del danno nella misura indicata dalla parte ricorrente stessa, dal cui ammontare deve essere detratto l'importo di euro 27.144 per asseriti maggiori onere contributivi.
Tale posta di danno è meramente precaria, non essendosi definitivamente cristallizzata nella sfera giuridica della parte danneggiata, potendo essere i contributi oggetto di ripetizione nei confronti dell'INPS, ovvero avrebbero potuto essere ripetuti (art. 1227 c.c.), qualora si vagheggi il decorso del termine di prescrizione per la condictio indebiti.
Dunque, il danno ammonta a € 256.267,54.
SULL'ULTERIORE DANNO PATRIMONIALE: SULLE SPESE GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI
Le spese legali sostenute dalla persona offesa per l'assistenza difensiva nel procedimento penale non costituiscono danno risarcibile in sede civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La regolamentazione delle spese processuali è infatti soggetta alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la competenza funzionale a provvedere su di esse spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale si è svolto il processo penale.
Tale questione è stata affrontata nell'ordinanza 9.9.2015 n. 20313 della Suprema Corte di Cassazione,
Sez. VI Civile, secondo cui l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per affrontare il giudizio penale non costituisce un "danno" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Tale spesa, infatti, - ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione – costituisce un "danno" in senso economico e non in senso giuridico, “…Le spese processuali, tra tutte le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito o d'un inadempimento, sono le uniche cui la legge riserva una disciplina particolare, negli artt. 91 e 92 c.p.c.. Pertanto, assoggettare alla medesima disciplina il diritto al risarcimento del danno e quello alla rifusione delle spese giudiziali significherebbe di fatto abrogare le norme che regolano la competenza a provvedere sulle spese, ed i criteri della loro liquidazione o compensazione…”.
A ragionare diversamente “…finanche le spese del processo civile potrebbero essere dalla parte vittoriosa qualificate come "danno", e domandate in un giudizio separato rispetto a quello nel quale furono affrontate””.
Stabilito, dunque, che le spese processuali, anche se sostenute per affrontare un giudizio provocato da un pagina 7 di 16 fatto illecito, restano soggette alla disciplina loro propria, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale sono devolute alla competenza funzionale del giudice penale dinanzi al quale quel processo si è celebrato.
In ogni caso, circa le spese legali stragiudiziali, anche di c.t.p., va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass., sez. un., 16990/2017; conf. Cass. n. 9548 del 2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. 39384/2021; Cass. 17685/2019; Cass. 21975/2019; Cass. 2644/2018;
Cass. 21941/2017; Cass., sez. un., 16990/2017), dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Ancora la Cassazione (Cass. n. 84/2013) ha affermato che "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (conforme pagina 8 di 16 Cass. n. 3380/2015)
Tanto premesso, va esclusa la liquidazione delle ulteriori spese giudiziali e stragiudiziali, la cui liquidazione è già stata effettuata (o avrebbe dovuto essere effettuata) dal giudice a quo. Parte ricorrente, infatti, ha documentato – quali spese stragiudiziali – solo quelle sostenute per la CTP relativa al procedimento penale, sicché spettava al giudice penale la valutazione in merito all'utilità rispetto all'attività svolta in giudizio, la congruità, la non superfluità, etc.
SUL DANNO PATRIMONIALE RESIDUO. GLI ACCONTI RICEVUTI
Va preliminarmente precisato che l'effetto della sentenza del giudice civile rispetto a quella del giudice penale sulla c.d. provvisionale è in termini di mera sostituzione di un titolo ad un altro (Cassazione civile sez. lav., 21/08/2025, n. 23666).
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. Un. n. 2246 del
19.12.1990 dep. 19.2.1991, rv.186722; conf. sez. 5, n. 40410 del 18.3.2004, ed altri, rv. Tes_1 Per_3
230105; sez. 5, n. 5001 del 17.1.2007, Mearini ed altro, rv. 236068; sez. 4, n. 34791 del 23.6.2010,
rv. 248348; sez. 5, n. 32899 del 25.5.2011, e altri, rv. 250934; sez. 2, n. 49016 Per_4 Pt_3 del 6.11.2014, ed altri, rv. 261054; sez. 3, n. 18663 del 27.1.2015, D.G., rv. 263486; sez. 6, n. Per_5
50746 del 14.10.2014, P.C. e G., rv. 261536; Cassazione penale sez. IV, 15/01/2016, , n.4987).
Ciò posto, è pacifico che alla ricorrente siano stati corrisposti medio tempore degli acconti sul maggior danno.
A questo proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato
pagina 9 di 16 anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (v. Cass. 23927/23; Cass.
16027/22).
Come data dell'illecito, si prende a riferimento la data del licenziamento (14.12.2016), trattandosi di illecito continuato e essendo complesso risalire alle singole date dei bonifici.
Lo scrivente ritiene che l'importo del risarcimento non debba essere devalutato essendo già espresso in moneta dell'epoca del sinistro.
A tale importo devono essere detratti i seguenti acconti:
• 5.583,00 € (devalutato pari € 4.602,64; data pagamento: 31.12.2016) quale compensazione impropria risultante dalle buste paga di novembre e dicembre 2016. I rilievi sollevati in proposito da parte ricorrente sono A parte il fatto che, per il principio di vicinanza della prova, Tes_2 ben avrebbe potuto documentare che l'emissione delle suddette buste paga fosse anteriore alla fuoriuscita di dal circuito aziendale, è evidente che i prospetti paga rechino trattenute CP_1 rispetto a somme che, altrimenti, sarebbero state dovute alla resistente, determinando quindi, ipso facto, un minor importo a vantaggio di Pt_1
• € 8.625,87 € (devalutato € 7.111,19; data pagamento: 16.1.2023, non essendo note le date delle singole trattenute); non va decurtata dal capitale la quota spese di lite, giusta l'applicazione del disposto di cui all'art. 1194 c.c., giacché il debito era all'epoca parzialmente liquido per effetto della provvigionale;
• € 92.259,32 (devalutato € 76.058,80; data pagamento: 13/10/2025); non è possibile detrarre dal capitale la quota spese per le ragioni di cui al punto precedente.
Dunque, l'importo del risarcimento, al netto degli acconti, è pari a € 168.854,91.
Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995).
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex art. 1226, la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. sui seguenti importi: €
256.267,54 dal 14.12.2016 al 31.12.2016; € 251.664,9 dal 1.1.2016 al 16.1.2023; € 244.553,71 dal
17.1.2023 al 13.10.2025; € 152.284,39 dal 14.14.2025 alla data di pronuncia della presente sentenza;
pagina 10 di 16 sugli importi come sopra determinati, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo
SUL DANNO NON PATRIMONIALE
Passando infine ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, deve osservarsi in linea generale come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una società operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società) (in tal senso, cfr. Cass. n. 20643/2016).
Quanto specificamente al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929), la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi. (cfr. Cass. civile sez. I 25 luglio 2013 n. 18082)
Nel caso di specie, il danno paventato non sarebbe il riflesso delle condotte oggetto di addebito in sede penale/disciplinare, bensì sarebbe scaturito dal fatto che la signora non si sarebbe limitata a CP_1 difendersi nel procedimento a quo, ma avrebbe travalicato il limite del diritto di difesa, affermando in maniera calunniosa che gli amministratori di avrebbero loro stessi ideato tale disegno criminoso Pt_1 al fine di pagare meno imposte ed eludere i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale assunto sarebbe stato acclarato dal Tribunale di Modena, che avrebbe condannato l'odierna resistente anche per calunnia (doc. 17).
In tema di calunnia la giurisprudenza ha costantemente sostenuto che “per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza” e che, qualora la prova sia di natura indiziaria, “le circostanze
pagina 11 di 16 di fatto sulle quali gli indizi si basano devono essere univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale” (vedi Cass. Pen. n. 7495/98).
Parte ricorrente ha prodotto la decisione del Tribunale di Modena che ha riconosciuto responsabile la resistente per i fatti a lei ascritti, ovvero, segnatamente
Non vi è prova che la suddetta sentenza sia passata in giudicato.
Ciò nondimeno, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate e unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004,
Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove pagina 12 di 16 atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n.
18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.
3322/1983).
In tale ambito, la sentenza penale riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e pienamente utilizzabile, giacché, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori (Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017,
n. 1593).
La tesi del divieto di utilizzo delle risultanze delle sentenze penali, vuoi di condanna verso altri soggetti e vuoi di patteggiamento da parte del ricorrente, è d'altro canto priva di pregio, ben potendo il giudice del merito trarre dalle medesime pronunce elementi di convincimento, si tratti della sentenza di patteggiamento (Cass. 30 luglio 2018, n. 20170; Cass. 24 maggio 2017, n. 13034; Cass. 29 febbraio 2016,
n. 3980; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168), o della sentenza di condanna relativa ai medesimi fatti concreti e ad altri soggetti (cfr., in tema di prova atipica, es. Cass. 15 gennaio 2020, n. 517, fra le altre;
Cass. civ.
Sez. I, Ord., 13-03-2023, n. 7273).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti costitutivi della fattispecie, così come raffigurata nella richiamata sentenza, non risulta in alcun modo avversata da nel presente giudizio con elementi CP_1 di segno contrario.
Può dunque ritenersi acclarata l'integrazione del fatto illecito in questione, dalla quale scaturisce la lesione dell'onore, della reputazione e della dignità dei soggetti – persone fisiche – coinvolti.
Infatti, la denuncia-querela, rivelatasi infondata, determina sempre un danno alla dignità, all'onore e al prestigio personale e, quindi, al diritto soggettivo perfetto che trova il suo riconoscimento nell'art. 2 Cost.
e testuale ex art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827/03).
Tale lesione delle citate situazioni giuridiche soggettive si propaga a discapito anche della persona pagina 13 di 16 giuridica, incidendo sui diritti immateriali (sotto il profilo dell'immagine) della medesima, in quanto fra i soggetti coinvolti vi era anche il l.r. pro tempore della soggetto investito dalle false accuse per Pt_1 attività/omissioni perpetrate nell'esercizio delle sue funzioni.
Deve ritenersi dunque provato il danno evento come lesione dell'immagine della persona giuridica.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli suscettibili di ristoro monetario, osserva il Giudicante come dalla sentenza prodotta emerga come le dichiarazioni calunniose siano state rese nel corso dell'esame dell'imputata in dibattimento, sicché la pubblicità che caratterizza ontologicamente tale momento processuale determina senz'altro che la “proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi”.
Tuttavia, non vi è prova che la diffusione delle accuse si sia propagata oltre quella che è la fisiologica pubblicità del rito ordinario.
Infatti, negli articoli di giornale prodotti vengono sì riportate le tesi difensive dell'odierna resistente, le quali tuttavia – in questa sede – non paiono esorbitare il perimetro dell'esercizio del proprio diritto, giacché si afferma che sic et simpliciter che avrebbe sostenuto che le somme accreditate CP_1 sarebbero state di sua spettanza e che fossero state erogate in accordo con tale (socio di , Per_6 Pt_1 senza tuttavia impingere nell'eventuale intentio fraudis.
Tale approdo incide sulla quantificazione dell'ammontare del danno.
In relazione alla prova del quantum, va evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno-evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice
(cfr. Cass. pen Sez. Un. n.15208/2010).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/07/2024, n. 20871).
Tanto premesso in diritto, in ragione delle considerazioni sopra svolte circa la limitata diffusione delle pagina 14 di 16 propalazioni diffamatorie, si stima equa la liquidazione del danno non patrimoniale nella misura del 5% del danno patrimoniale subito dalla ricorrente (coincidente col profitto conseguito da , giusta la CP_1 connessione tra i due reati (giacché la calunnia è stata commessa nel corso del giudizio a quo e per occultare la commissione del reato ivi oggetto di accertamento), circostanza che rende plausibile l'utilizzazione come parametro del profitto del primo reato.
Pertanto, il danno non patrimoniale viene determinato nell'importo di € 12.813,37. L'importo de quo, in quanto esprime il valore per equivalente del danno in moneta attuale, deve essere maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato alla data dell'illecito (25.2.2021) e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6.699,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna a corrispondere a l'importo di € CP_1 Parte_1
168.854,91a titolo di maggior danno patrimoniale al netto degli acconti già ricevuti, oltre interessi al saggio legale e la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. sui seguenti importi: € 256.627,54 dal 14.12.2016 al 31.12.2016; € 252.024,9 dal 1.1.2016 al
16.1.2023; € 244.913,71 dal 17.1.2023 al 13.10.2025; € 168.854,91dal 14.14.2025 alla data di pagina 15 di 16 pronuncia della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali, dalla data di pronuncia della presente sentenza sino al pagamento effettivo;
2. Condanna a corrispondere a l'importo di € CP_1 Parte_1
12.813,37 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, importo maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato al 21.2.2021 e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo;
3. Condanna a corrispondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 6.699,00 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 10 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND ON
pagina 16 di 16
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 847/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
CP_1
RESISTENTE/I
Oggi 10/12/2025 ad ore 9.00 il Giudice, dott. ND ON, dà atto che:
Per l'Avv. MARINI CONSUELO e l'Avv. REGGIANI ALESSANDRO Parte_1 hanno depositato le note di trattazione scritta.
Per 'Avv. PERNA GABRIELE ha depositato le note di trattazione scritta. CP_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
ND ON
pagina 1 di 16 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. ND ON, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 847/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Via BALUGOLA N. 14, Parte_1 P.IVA_1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. MARINI CONSUELO e dall'Avv. REGGIANI
ALESSANDRO;
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA BELLINI 3 CP_1 C.F._1
MODENA, rappresentata e difesa dall'Avv. PERNA GABRIELE;
RESISTENTE/I
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.5.2024, ha adito l'intestato Tribunale chiedendo di: Parte_1
“• accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno patrimoniale patito Parte_1 in virtù delle condotte delittuose poste in essere dalla signora come descritto nella CP_1 narrativa del presente atto e come statuito dalla sentenza del Tribunale Penale di Modena, dott.
[...]
n. 1394/2021 e come confermato dalla sentenza della Corte d'Appello penale di Bologna, sez. Pt_2
IV, n. 4628/2023, nonché dalla Corte di Cassazione, pari ad € 283.411,54 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, ovvero in subordine e salvo gravame dal momento della domanda al saldo;
• accertare e dichiarare il diritto di al risarcimento del danno non patrimoniale, ivi compreso il danno morale Parte_1 pagina 2 di 16 e di immagine, patito in virtù delle condotte delittuose poste in essere dalla signora pari CP_1 ad € 80.000,00 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al saldo, ovvero in subordine e salvo gravame dal momento della domanda al saldo;
• accertare e dichiarare il diritto di al rimborso di tutte le spese sostenute Parte_1 per difendersi e per ricostruire e documentare le condotte delittuose poste in essere dalla signora
[...]
ivi incluse le spese di consulenza tecnica, pari ad € 40.000,00 o alla diversa misura, anche di CP_1 giustizia, che dovesse risultare in corso di causa;
• per l'effetto di quanto sopra, condannare la signora al pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti da CP_1 Parte_1
a causa delle suddette condotte, nonché al rimborso delle spese sostenute, per la complessiva
[...] somma di € 403.411,54 o alla diversa misura, salvo gravame, che apparisse di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo, dedotti gli importi eventualmente corrisposti in virtù della procedura esecutiva mobiliare n. 2840/22 Trib. Modena”.
In particolare, la società ricorrente ha dedotto che:
• la signora già dipendente della si sarebbe resa responsabile della CP_1 Pt_1 distrazione di ingenti somme di denaro della società;
• specificamente, all'esito di una approfondita indagine interna, sarebbe emerso che la signora dal 2007 sino ad ottobre 2016, avrebbe ripetutamente provveduto a disporre sui propri CP_1 conti correnti personali, con addebito sui conti correnti della società, pagamenti eccedenti le somme ad essa spettanti a titolo di stipendio mensile (ivi inclusi premi non autorizzati), effettuando indebiti pagamenti per € 256.267,54, con un danno patrimoniale complessivo in capo a pari ad almeno € 283.411,54 in considerazione dei maggiori oneri contributivi pari ad € Pt_1
27.144,00;
• per l'effetto, sarebbe stata dunque licenziata per giusta causa;
CP_1
• all'esito dell'impugnativa di licenziamento da parte della signora il Tribunale di CP_1
Modena, sez. lavoro, dott.ssa Vaccari, avrebbe rigettato il ricorso, precisando: “Si ritiene che nel caso di specie le condotte come accertate siano idonee a concretare una giusta causa di recesso.
Sotto tale profilo non solo le somme illegittimamente accreditate sono di ingente entità, ma la modalità commissiva dottata mediante particolari artifizi e con condotte reiterate in un ampio arco temporale delinea una modalità comportamentale della lavoratrice del tutto incompatibile con le mansioni svolte che, proprio perché implicanti la gestione amministrativa della società comprensiva della effettuazione dei pagamenti anche a mezzo diretta possibilità di operare sborsi a carico della ditta tramite l'home banking, richiedono completa fiducia nel lavoratore
pagina 3 di 16 rispetto alla sua corretta gestione delle risorse finanziarie aziendali. La invece, CP_1 nell'ambito di un piano ben architettato e con condotte ripetute in un lungo arco temporale ha reiteratamente posti in essere la medesima condotta appropriativa, evidenziando in tal guisa non un occasionale comportamento eventualmente derivante da situazioni contingenti, ma una sistematica attività implicante una stabile modalità comportamentale. La condotta pare pertanto all'evidenza idonea a ledere in maniera grave la fiducia del datore di lavoro e a non consentire la prosecuzione del rapporto”;
• la statuizione sul licenziamento sarebbe stata confermata anche nel giudizio di opposizione, con sentenza passata in giudicato;
• sarebbe stata condannata dal Tribunale di Modena per i reati di accesso abusivo ad un CP_1 sistema informatico o telematico e frode informatica ex artt. 81 cpv., 615 ter c.p. 640 ter c.p., aggravati ex artt. 61 n. 2, 7, 11 dal danno di rilevante entità e dall'abuso delle relazioni d'ufficio, con sentenza emessa in data 15 luglio 2021 e depositata in data 11 ottobre 2021 n. 1394, all'esito del procedimento penale n. 3379/17 RGNR e n. 1495/18 RG Trib.;
• in conseguenza dell'integrazione dei reati contestati, il Tribunale di Modena avrebbe ritenuto la signora “civilmente responsabile dei danni che la sua condotta antigiuridica ha prodotto CP_1 sulla società costituita parte civile”, con liquidazione di una provvisionale pari ad euro 111.436,00 basandosi sulla prima indicazione del danno patito, incentrata sui pagamenti indebiti individuati al controllo contabile da parte del commercialista”;
• la sentenza, quanto alle statuizioni civili, sarebbe stata confermata nei successivi gradi di giudizio;
• il danno complessivo patito da per effetto delle summenzionate condotte Parte_1 distrattive ammonterebbe a euro 283.411,54;
• al suddetto importo andrebbero altresì aggiunte le spese sostenute da per Parte_1 ottenere tutta la documentazione bancaria e per difendersi nella causa di lavoro, nonché nel procedimento penale (con tre gradi di giudizio), nonché per lo svolgimento delle consulenze tecniche espletate, e il risarcimento del danno non patrimoniale, quantificato in misura pari ad €
80.000,00.
Si è costituita chiedendo di: “Accertare e dichiarare che il danno patito da CP_1 [...] dalla sig.ra e già oggetto di giudicato, è esclusivamente quello dato dalla Parte_1 Controparte_1 provvisionale resa con sentenza del Tribunale Penale di Modena (procedimento penale 1394/2021 Dott.
) ammontante ad € 111.436,00, importo da cui detrarre le somme già incamerate da Parte_2 Pt_1 sia tramite le trattenute sulle buste paga indicate in atto che tramite quanto ricavato dalle procedure
pagina 4 di 16 esecutive menzionate in narrativa, e, per l'effetto rigettare il ricorso avversario;
- Conseguentemente, e per i motivi di cui in narrativa, respingersi tutte le ulteriori richieste di danno patrimoniale e non patrimoniale avanzate dalla ricorrente, in quanto infondate sia in fatto che in diritto”.
Specificamente, ha eccepito che, negli anni successivi alla provvisionale suindicata la avrebbe Pt_1 azionato in più occasioni il proprio titolo esecutivo ed anche prima del giudizio penale, tuttavia nel presente giudizio la richiederebbe illegittimamente che venga accertato un danno quattro volte più Pt_1 alto, contestandone l'ammontare in ogni sua singola voce.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
Pacifici i fatti di causa e l'emergenza dei fatti costitutivi dell'an dell'obbligazione risarcitoria, si controverte esclusivamente sul quantum debeatur a titolo di risarcimento del danno.
D'altra parte, la pronuncia che accogliendo le domande delle parti civili dispone la condanna generica al risarcimento danni, pur se adottata nelle forme del processo penale, implica sempre l'accertamento della responsabilità civile dell'imputato (e del responsabile civile), e costituisce autonomo capo della sentenza penale suscettibile di passaggio in giudicato ove non specificamente impugnato dai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 574, 575 e 576 cod. proc. pen., con la conseguenza che, una volta divenuto irrevocabile il capo della sentenza penale relativo all'accertamento di responsabilità per il danno, rimane precluso al
Giudice civile, adito successivamente ai fini della liquidazione del "quantum", procedere ad una nuova valutazione nell'"an" della responsabilità civile, potendo invece tale Giudice accertare, senza alcun ulteriore vincolo, se il fatto (potenzialmente) dannoso attribuito alla responsabilità dell'imputato abbia determinato o meno, in base alla verifica del nesso derivazione causale previsto dall'art. 1223 c.c., le conseguenze pregiudizievoli allegate dai danneggiati (Cass. Civ., sez. III, sentenza 9 marzo 2018, n.
5660; Cassazione civile sez. lav., 26/03/2025, n.8063).
Tale assunto vale, a maggior ragione, ove vi sia stata condanna al pagamento della provvisionale, la quale comporta senza dubbio l'accertamento positivo dell'effettiva esistenza di un danno conseguenza e delle prove che ne consentono il parziale soddisfacimento.
Tale accertamento, come detto, fa stato nel processo civile perché impedisce al giudice di escludere il danno risarcibile, limitando la sua cognizione alla sua sola quantificazione (Cassazione Penale, Sez. 3,
23 ottobre 2015, n. 42684).
Dunque, il passaggio in giudicato del capo della sentenza penale relativo al risarcimento del danno e alla concessione della provvisionale implica che il danno subito dalla parte ricorrente non può essere pagina 5 di 16 quantificato in misura inferiore all'ammontare della provvisionale (v. infra), ma ciò non esclude che la parte stessa possa agire per il riconoscimento dell'eventuale maggior danno subito.
Tale approdo destituisce di fondamento le eccezioni di parte resistente circa l'efficacia preclusiva del giudicato circa l'azione risarcitoria spiegata nella presente sede.
SUL MAGGIOR DANNO PATRIMONIALE
La parte ricorrente ha dedotto che, per la determinazione del danno, nell'immediatezza dei fatti, avrebbe conferito l'incarico al dott. il quale avrebbe prontamente verificato le ultime annualità Persona_1
(2016- 2011) e successivamente anche al dott. che avrebbe esteso l'indagine a tutte le Persona_2 annualità (2016-2007).
Per verificare quali bonifici effettuati e in che misura fossero o meno dovuti, la società avrebbe Pt_1 innanzitutto confrontato gli importi netti spettanti sulla base delle buste paga della Sig.ra CP_1 con i bonifici mensilmente effettuati.
L'analisi aziendale e dei consulenti avrebbe evidenziato “un ulteriore elemento di alterazione della contabilità aziendale attraverso l'indicazione in busta paga di premi non autorizzati”. In altre parole,
l'importo indicato in busta paga sarebbe stato esso stesso non corretto perché in alcuni mesi avrebbe contenuto premi fittiziamente attribuiti alla sig.ra e mai deliberati dal Consiglio di CP_1 amministrazione.
Complessivamente, dal 2007 al 2016 l'ammontare dei premi non dovuti e quindi corrisposti indebitamente ammonterebbe ad € 100.933,00, cui si dovrebbero aggiungere i maggiori oneri contributivi correlati ai premi indebitamente corrisposti pari ad almeno € 27.144,00.
Parte resistente non contesta il metodo di lavoro illustrato, né le condotte distrattive (che, peraltro, risultano acclarate in sede penale nonché nel procedimento relativo all'impugnazione del licenziamento), limitandosi a eccepire l'inammissibilità della rivendicazione del maggior danno, eccezione non meritevole di accoglimento per le ragioni sopra esposte.
D'altra parte, nella stessa sentenza penale, nel passaggio relativo alla concessione della provvisionale, si evidenzia la necessità di rimettere l'accertamento del maggior danno al giudice civile, con particolare riferimento ai premi indebitamente percepiti da (“Trattasi di danni di marca eminentemente CP_1 patrimoniale, connessi proprio, ovviamente, agli emolumenti fraudolentemente percepiti. L'esatta quantificazione del danno va rimessa alla sede giudiziale civile, soprattutto per quel che concerne le vicende dei premi, che si sono agganciati sempre a somme elargite a titolo di acconto, somme che però, secondo quanto sostenuto da non sempre finivano col combaciare perfettamente con Per_2 pagina 6 di 16 l'ammontare del premio cristallizzato in busta paga”).
Ritenuta la correttezza sul piano contabile del modus operandi del consulente di parte e in ragione del contegno processuale della parte resistente, si perviene alla quantificazione del danno nella misura indicata dalla parte ricorrente stessa, dal cui ammontare deve essere detratto l'importo di euro 27.144 per asseriti maggiori onere contributivi.
Tale posta di danno è meramente precaria, non essendosi definitivamente cristallizzata nella sfera giuridica della parte danneggiata, potendo essere i contributi oggetto di ripetizione nei confronti dell'INPS, ovvero avrebbero potuto essere ripetuti (art. 1227 c.c.), qualora si vagheggi il decorso del termine di prescrizione per la condictio indebiti.
Dunque, il danno ammonta a € 256.267,54.
SULL'ULTERIORE DANNO PATRIMONIALE: SULLE SPESE GIUDIZIALI E
STRAGIUDIZIALI
Le spese legali sostenute dalla persona offesa per l'assistenza difensiva nel procedimento penale non costituiscono danno risarcibile in sede civile ai sensi dell'art. 2043 c.c.
La regolamentazione delle spese processuali è infatti soggetta alla disciplina degli artt. 91 e 92 c.p.c. e la competenza funzionale a provvedere su di esse spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale si è svolto il processo penale.
Tale questione è stata affrontata nell'ordinanza 9.9.2015 n. 20313 della Suprema Corte di Cassazione,
Sez. VI Civile, secondo cui l'onere economico sostenuto dalla persona querelata per affrontare il giudizio penale non costituisce un "danno" risarcibile ai sensi dell'art. 2043 c.c..
Tale spesa, infatti, - ha chiarito la Suprema Corte di Cassazione – costituisce un "danno" in senso economico e non in senso giuridico, “…Le spese processuali, tra tutte le conseguenze pregiudizievoli di un fatto illecito o d'un inadempimento, sono le uniche cui la legge riserva una disciplina particolare, negli artt. 91 e 92 c.p.c.. Pertanto, assoggettare alla medesima disciplina il diritto al risarcimento del danno e quello alla rifusione delle spese giudiziali significherebbe di fatto abrogare le norme che regolano la competenza a provvedere sulle spese, ed i criteri della loro liquidazione o compensazione…”.
A ragionare diversamente “…finanche le spese del processo civile potrebbero essere dalla parte vittoriosa qualificate come "danno", e domandate in un giudizio separato rispetto a quello nel quale furono affrontate””.
Stabilito, dunque, che le spese processuali, anche se sostenute per affrontare un giudizio provocato da un pagina 7 di 16 fatto illecito, restano soggette alla disciplina loro propria, la Suprema Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui le spese sostenute dal querelato per difendersi in sede penale sono devolute alla competenza funzionale del giudice penale dinanzi al quale quel processo si è celebrato.
In ogni caso, circa le spese legali stragiudiziali, anche di c.t.p., va detto che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase pre-contenziosa. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio. Da ciò consegue il rilievo che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato, è comunque qualcosa d'intrinsecamente diverso rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire necessariamente secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova secondo l'ordinaria scansione processuale, al pari delle altre voci di danno emergente. Il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia, ad esempio, superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso, non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio o per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità” (Cass., sez. un., 16990/2017; conf. Cass. n. 9548 del 2017).
Invero, in relazione alle spese sostenute per l'assistenza legale stragiudiziale è necessaria un'attività di valutazione: “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata “ex ante”, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. 39384/2021; Cass. 17685/2019; Cass. 21975/2019; Cass. 2644/2018;
Cass. 21941/2017; Cass., sez. un., 16990/2017), dovendosi infatti semplicemente valutare con valutazione ex ante se le spese stragiudiziali fossero potenzialmente utili ai fini della definizione della controversia, e non del tutto superflue ed ultronee: qualora, infatti, con valutazione ex ante le spese stragiudiziali siano da considerare del tutto inutili in quanto irrilevanti ai fini della definizione stragiudiziale della controversia, allora alcun risarcimento potrà essere riconosciuto in sede giudiziale;
qualora, invece, le spese stragiudiziali siano da considerare oggettivamente e potenzialmente utili ai fini della risoluzione della controversia, allora costituiscono un danno risarcibile, quand'anche la lite non sia stata risolta in sede stragiudiziale.
Ancora la Cassazione (Cass. n. 84/2013) ha affermato che "le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, la quale ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, primo comma, cod. proc. civ., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue" (conforme pagina 8 di 16 Cass. n. 3380/2015)
Tanto premesso, va esclusa la liquidazione delle ulteriori spese giudiziali e stragiudiziali, la cui liquidazione è già stata effettuata (o avrebbe dovuto essere effettuata) dal giudice a quo. Parte ricorrente, infatti, ha documentato – quali spese stragiudiziali – solo quelle sostenute per la CTP relativa al procedimento penale, sicché spettava al giudice penale la valutazione in merito all'utilità rispetto all'attività svolta in giudizio, la congruità, la non superfluità, etc.
SUL DANNO PATRIMONIALE RESIDUO. GLI ACCONTI RICEVUTI
Va preliminarmente precisato che l'effetto della sentenza del giudice civile rispetto a quella del giudice penale sulla c.d. provvisionale è in termini di mera sostituzione di un titolo ad un altro (Cassazione civile sez. lav., 21/08/2025, n. 23666).
Infatti, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la determinazione della provvisionale, in sede penale, ha carattere meramente delibativo e può farsi in base a giudizio presuntivo, derivandone che detta valutazione è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito che non è tenuto a dare una motivazione specifica sul punto e conseguendone che il relativo provvedimento non è impugnabile per cassazione in quanto, per sua natura pronuncia provvisoria ed insuscettibile di passare in giudicato, destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento del danno (così Sez. Un. n. 2246 del
19.12.1990 dep. 19.2.1991, rv.186722; conf. sez. 5, n. 40410 del 18.3.2004, ed altri, rv. Tes_1 Per_3
230105; sez. 5, n. 5001 del 17.1.2007, Mearini ed altro, rv. 236068; sez. 4, n. 34791 del 23.6.2010,
rv. 248348; sez. 5, n. 32899 del 25.5.2011, e altri, rv. 250934; sez. 2, n. 49016 Per_4 Pt_3 del 6.11.2014, ed altri, rv. 261054; sez. 3, n. 18663 del 27.1.2015, D.G., rv. 263486; sez. 6, n. Per_5
50746 del 14.10.2014, P.C. e G., rv. 261536; Cassazione penale sez. IV, 15/01/2016, , n.4987).
Ciò posto, è pacifico che alla ricorrente siano stati corrisposti medio tempore degli acconti sul maggior danno.
A questo proposito, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (ex plurimis
Cass. 23927/2023) in tema di criteri di scomputo degli acconti dal credito risarcitorio e della decorrenza degli interessi compensativi, secondo cui “la liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) rendendo omogenei il credito risarcitorio e l'acconto (devalutandoli entrambi alla data dell'illecito o rivalutandoli entrambi alla data della liquidazione); b) detraendo l'acconto dal credito;
c) calcolando gli interessi compensativi, individuando un saggio scelto in via equitativa, da applicarsi: per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, sull'intero capitale rivalutato
pagina 9 di 16 anno per anno;
per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva, sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente” (v. Cass. 23927/23; Cass.
16027/22).
Come data dell'illecito, si prende a riferimento la data del licenziamento (14.12.2016), trattandosi di illecito continuato e essendo complesso risalire alle singole date dei bonifici.
Lo scrivente ritiene che l'importo del risarcimento non debba essere devalutato essendo già espresso in moneta dell'epoca del sinistro.
A tale importo devono essere detratti i seguenti acconti:
• 5.583,00 € (devalutato pari € 4.602,64; data pagamento: 31.12.2016) quale compensazione impropria risultante dalle buste paga di novembre e dicembre 2016. I rilievi sollevati in proposito da parte ricorrente sono A parte il fatto che, per il principio di vicinanza della prova, Tes_2 ben avrebbe potuto documentare che l'emissione delle suddette buste paga fosse anteriore alla fuoriuscita di dal circuito aziendale, è evidente che i prospetti paga rechino trattenute CP_1 rispetto a somme che, altrimenti, sarebbero state dovute alla resistente, determinando quindi, ipso facto, un minor importo a vantaggio di Pt_1
• € 8.625,87 € (devalutato € 7.111,19; data pagamento: 16.1.2023, non essendo note le date delle singole trattenute); non va decurtata dal capitale la quota spese di lite, giusta l'applicazione del disposto di cui all'art. 1194 c.c., giacché il debito era all'epoca parzialmente liquido per effetto della provvigionale;
• € 92.259,32 (devalutato € 76.058,80; data pagamento: 13/10/2025); non è possibile detrarre dal capitale la quota spese per le ragioni di cui al punto precedente.
Dunque, l'importo del risarcimento, al netto degli acconti, è pari a € 168.854,91.
Alla somma, come sopra determinata, devono essere altresì riconosciuti gli interessi compensativi del danno derivante dal mancato godimento tempestivo dell'equivalente pecuniario del bene perduto secondo l'insegnamento delle Sezioni Unite (Cass. civ., SS.UU., n. 1712 del 17.2.1995).
Recependo i principi di cui alla sentenza n. 1712 del 17 febbraio 1995 delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, appare congruo adottare, anche in applicazione del principio equitativo ex art. 1226, la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. sui seguenti importi: €
256.267,54 dal 14.12.2016 al 31.12.2016; € 251.664,9 dal 1.1.2016 al 16.1.2023; € 244.553,71 dal
17.1.2023 al 13.10.2025; € 152.284,39 dal 14.14.2025 alla data di pronuncia della presente sentenza;
pagina 10 di 16 sugli importi come sopra determinati, inoltre, sono dovuti gli ulteriori interessi legali, ex art. 1282 c.c., dalla presente pronuncia e fino al saldo effettivo
SUL DANNO NON PATRIMONIALE
Passando infine ad esaminare la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, deve osservarsi in linea generale come la giurisprudenza di legittimità abbia evidenziato che “In materia di responsabilità civile, anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, da identificare con qualsiasi conseguenza pregiudizievole della lesione - compatibile con l'assenza di fisicità del titolare - di diritti immateriali della personalità costituzionalmente protetti, ivi compreso quello all'immagine, il cui pregiudizio, non costituendo un mero danno-evento, e cioè "in re ipsa", deve essere oggetto di allegazione e di prova, anche tramite presunzioni semplici. (Nella specie, la sentenza impugnata aveva liquidato il danno all'immagine in favore di una società operante nella grande distribuzione sulla base della sola considerazione che un tale operatore di mercato "mira a costruirsi una immagine ben riconoscibile": la S.C. ha ritenuto inidonea tale motivazione, in quanto tautologica e priva di indicazioni dalle quali inferire, anche in via presuntiva, un discredito sociale subito dalla società) (in tal senso, cfr. Cass. n. 20643/2016).
Quanto specificamente al danno all'immagine - posta la pacifica riferibilità dello stesso quale danno non patrimoniale anche alle persone giuridiche (cfr. Cass. civ., Sez. 3, 4.6.2007, n. 12929), la giurisprudenza di legittimità ritiene che sia configurabile come lesione alla reputazione derivante dalla diminuzione della considerazione da parte dei consociati in genere, o di settori o categorie di essi con le quali l'ente interagisca, allorquando l'atto lesivo che determina la proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi. (cfr. Cass. civile sez. I 25 luglio 2013 n. 18082)
Nel caso di specie, il danno paventato non sarebbe il riflesso delle condotte oggetto di addebito in sede penale/disciplinare, bensì sarebbe scaturito dal fatto che la signora non si sarebbe limitata a CP_1 difendersi nel procedimento a quo, ma avrebbe travalicato il limite del diritto di difesa, affermando in maniera calunniosa che gli amministratori di avrebbero loro stessi ideato tale disegno criminoso Pt_1 al fine di pagare meno imposte ed eludere i controlli da parte dell'Agenzia delle Entrate. Tale assunto sarebbe stato acclarato dal Tribunale di Modena, che avrebbe condannato l'odierna resistente anche per calunnia (doc. 17).
In tema di calunnia la giurisprudenza ha costantemente sostenuto che “per l'affermazione della responsabilità dell'imputato occorre acquisire la prova certa che costui abbia accusato la vittima pur essendo consapevole della sua innocenza” e che, qualora la prova sia di natura indiziaria, “le circostanze
pagina 11 di 16 di fatto sulle quali gli indizi si basano devono essere univoche in modo che la consapevolezza di innocenza ne risulti in modo logicamente consequenziale” (vedi Cass. Pen. n. 7495/98).
Parte ricorrente ha prodotto la decisione del Tribunale di Modena che ha riconosciuto responsabile la resistente per i fatti a lei ascritti, ovvero, segnatamente
Non vi è prova che la suddetta sentenza sia passata in giudicato.
Ciò nondimeno, va osservato che nell'ordinamento civilistico manca una norma generale, quale quella prevista dall'art. 189 c.p.p. nel processo penale, che legittima espressamente l'ammissibilità delle prove non disciplinate dalla legge.
Tuttavia, l'assenza di una norma di chiusura nel senso dell'indicazione del numerus clausus delle prove,
l'oggettiva estensibilità contenutistica del concetto di produzione documentale, l'affermazione del diritto alla prova ed il correlativo principio del libero convincimento del Giudice, inducono le ormai da anni consolidate e unanimi dottrina e giurisprudenza (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 5965/2004,
Cass. n. 4666/2003, Cass. n. 1954/2003, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 1223/1990), ad escludere che l'elencazione delle prove nel processo civile sia tassativa, ed a ritenere quindi ammissibili le prove pagina 12 di 16 atipiche, che tecnicamente trovano ingresso nel processo civilistico con lo strumento della produzione documentale, evidentemente soggiacendo ai limiti temporali posti a pena di decadenza e nel rispetto quindi delle preclusioni istruttorie (tra le tante, Cass. n. 5440/2010, Cass. n. 7518/2001, Cass. n.
12422/2000, Cass. n. 2616/1995, Cass. n. 623/1995, Cass. n. 12091/1990, Cass. n. 5792/1990).
Detto quindi dell'ammissibilità delle prove atipiche e della loro parificazione alle prove documentali per l'ingresso nel processo, la giurisprudenza ha chiarito che la loro efficacia probatoria deve essere assimilata a quella delle presunzioni semplici ex art. 2729 c.c. od argomenti di prova (cfr. Cass. n.
18131/2004, Cass. n. 12763/2000, Cass. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999, Cass. n. 11077/1998, Cass. n.
4667/1998, Cass. n. 1670/1998, Cass. n. 624/1998, Cass. n. 4925/1987, Cass. n. 4767/1984, Cass. n.
3322/1983).
In tale ambito, la sentenza penale riveste idonea prova atipica, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito e pienamente utilizzabile, giacché, al di fuori dei casi di prova legale, non esiste nel nostro ordinamento una gerarchia delle prove, per cui i risultati di talune di esse debbano necessariamente prevalere nei confronti di altri dati probatori (Cass., 17 giugno 2013, n. 15112; Cass., 20 gennaio 2017,
n. 1593).
La tesi del divieto di utilizzo delle risultanze delle sentenze penali, vuoi di condanna verso altri soggetti e vuoi di patteggiamento da parte del ricorrente, è d'altro canto priva di pregio, ben potendo il giudice del merito trarre dalle medesime pronunce elementi di convincimento, si tratti della sentenza di patteggiamento (Cass. 30 luglio 2018, n. 20170; Cass. 24 maggio 2017, n. 13034; Cass. 29 febbraio 2016,
n. 3980; Cass. 30 gennaio 2013, n. 2168), o della sentenza di condanna relativa ai medesimi fatti concreti e ad altri soggetti (cfr., in tema di prova atipica, es. Cass. 15 gennaio 2020, n. 517, fra le altre;
Cass. civ.
Sez. I, Ord., 13-03-2023, n. 7273).
Nel caso di specie, la ricostruzione dei fatti costitutivi della fattispecie, così come raffigurata nella richiamata sentenza, non risulta in alcun modo avversata da nel presente giudizio con elementi CP_1 di segno contrario.
Può dunque ritenersi acclarata l'integrazione del fatto illecito in questione, dalla quale scaturisce la lesione dell'onore, della reputazione e della dignità dei soggetti – persone fisiche – coinvolti.
Infatti, la denuncia-querela, rivelatasi infondata, determina sempre un danno alla dignità, all'onore e al prestigio personale e, quindi, al diritto soggettivo perfetto che trova il suo riconoscimento nell'art. 2 Cost.
e testuale ex art. 2059 c.c. (Cass. n. 8827/03).
Tale lesione delle citate situazioni giuridiche soggettive si propaga a discapito anche della persona pagina 13 di 16 giuridica, incidendo sui diritti immateriali (sotto il profilo dell'immagine) della medesima, in quanto fra i soggetti coinvolti vi era anche il l.r. pro tempore della soggetto investito dalle false accuse per Pt_1 attività/omissioni perpetrate nell'esercizio delle sue funzioni.
Deve ritenersi dunque provato il danno evento come lesione dell'immagine della persona giuridica.
Quanto alle conseguenze pregiudizievoli suscettibili di ristoro monetario, osserva il Giudicante come dalla sentenza prodotta emerga come le dichiarazioni calunniose siano state rese nel corso dell'esame dell'imputata in dibattimento, sicché la pubblicità che caratterizza ontologicamente tale momento processuale determina senz'altro che la “proiezione negativa sulla reputazione dell'ente sia immediatamente percepibile dalla collettività o da terzi”.
Tuttavia, non vi è prova che la diffusione delle accuse si sia propagata oltre quella che è la fisiologica pubblicità del rito ordinario.
Infatti, negli articoli di giornale prodotti vengono sì riportate le tesi difensive dell'odierna resistente, le quali tuttavia – in questa sede – non paiono esorbitare il perimetro dell'esercizio del proprio diritto, giacché si afferma che sic et simpliciter che avrebbe sostenuto che le somme accreditate CP_1 sarebbero state di sua spettanza e che fossero state erogate in accordo con tale (socio di , Per_6 Pt_1 senza tuttavia impingere nell'eventuale intentio fraudis.
Tale approdo incide sulla quantificazione dell'ammontare del danno.
In relazione alla prova del quantum, va evidenziato che mentre il danno patrimoniale esige la precisa allegazione e dimostrazione delle singole poste economiche che lo compongono, le conseguenze non patrimoniali derivanti dalla lesione di un diritto della persona (fisica o giuridica) non sono per loro natura suscettibili di una matematica conversione monetaria e, pur non integrando un danno-evento o in re ipsa, sono dimostrabili per presunzioni o fatti notori e quindi sottomesse alla valutazione equitativa del giudice
(cfr. Cass. pen Sez. Un. n.15208/2010).
La Suprema Corte ha recentemente ribadito che “Ai fini della liquidazione equitativa di un danno non patrimoniale è necessario che il giudice di merito proceda, dapprima, all'individuazione di un parametro di natura quantitativa, in termini monetari, direttamente o indirettamente collegato alla natura degli interessi incisi dal fatto dannoso e, di seguito, all'adeguamento quantitativo di detto parametro monetario attraverso il riferimento a uno o più fattori oggettivi, controllabili e non manifestamente incongrui - né per eccesso, né per difetto - idonei a consentire a posteriori il controllo dell'intero percorso di specificazione dell'importo liquidato” (Cfr. Cassazione civile, sez. I, 26/07/2024, n. 20871).
Tanto premesso in diritto, in ragione delle considerazioni sopra svolte circa la limitata diffusione delle pagina 14 di 16 propalazioni diffamatorie, si stima equa la liquidazione del danno non patrimoniale nella misura del 5% del danno patrimoniale subito dalla ricorrente (coincidente col profitto conseguito da , giusta la CP_1 connessione tra i due reati (giacché la calunnia è stata commessa nel corso del giudizio a quo e per occultare la commissione del reato ivi oggetto di accertamento), circostanza che rende plausibile l'utilizzazione come parametro del profitto del primo reato.
Pertanto, il danno non patrimoniale viene determinato nell'importo di € 12.813,37. L'importo de quo, in quanto esprime il valore per equivalente del danno in moneta attuale, deve essere maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato alla data dell'illecito (25.2.2021) e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione.
SULLE SPESE DI LITE
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del
13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare, si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 52.000,00 e € 260.000,00), e si determina in € 6.699,00 il compenso complessivo. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi
(espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e
C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1. Condanna a corrispondere a l'importo di € CP_1 Parte_1
168.854,91a titolo di maggior danno patrimoniale al netto degli acconti già ricevuti, oltre interessi al saggio legale e la progressiva rivalutazione, di anno in anno, secondo gli indici I.S.T.A.T. sui seguenti importi: € 256.627,54 dal 14.12.2016 al 31.12.2016; € 252.024,9 dal 1.1.2016 al
16.1.2023; € 244.913,71 dal 17.1.2023 al 13.10.2025; € 168.854,91dal 14.14.2025 alla data di pagina 15 di 16 pronuncia della presente sentenza, oltre ulteriori interessi legali, dalla data di pronuncia della presente sentenza sino al pagamento effettivo;
2. Condanna a corrispondere a l'importo di € CP_1 Parte_1
12.813,37 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, importo maggiorato di interessi legali calcolati sul capitale devalutato al 21.2.2021 e quindi rivalutato annualmente fino alla data della presente decisione, e di rivalutazione monetaria ed interessi legali (calcolati sul capitale mensilmente rivalutato) dalla data della decisione fino al saldo;
3. Condanna a corrispondere a le spese di lite, CP_1 Parte_1 liquidate in € 259,00 per esborsi ed € 6.699,00 per compensi, oltre rimb. forf. IVA e CPA.
Modena, 10 dicembre 2025
Il Giudice Del Lavoro
ND ON
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