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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 14/11/2025, n. 1743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1743 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1090/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Pierpaolo Giardino Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_1
Arcidiacono opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Teresa Pirillo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.3.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240047897065000, notificata il 17.2.2025 e con la quale era stato intimato il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di premi assicurativi relativi agli anni 2023/2024, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava l'infondatezza della pretesa deducendo di non essere tenuto al pagamento dei premi in ragione della cessazione dell'attività a far data dal
28.12.2020.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza e l'inammissibilità per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è ammissibile siccome depositato il 8.3.2025 e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 17.2.2025 (cfr. attestazione in fasc. Controparte_3 ricorrente).
Né sussiste il denunciato vizio di nullità del ricorso posto che dall'atto emergono chiaramente i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e, del resto, l'Istituto assicuratore ha ben compreso quale sia il thema decidendum, esercitando pienamente il diritto di difesa fondato.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
È documentato (cfr. visura camerale in fasc. ricorrente) che l'attività (di autotrasporto per conto terzi) del ricorrente è cessata a far data dal
28.12.2020.
Posto che con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento dei premi relativi agli anni 2023/2024 (cfr. fasc. opponente), ossia per un periodo successivo alla cessazione dell'attività di impresa, l'opposizione deve essere accolta con la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Le spese di lite nei rapporti con l' devono essere compensate posto che la CP_1 parte opponente ha omesso di comunicare all' l'avvenuta cessazione CP_4 dell'attività, con ciò disattendendo l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.P.R. n.
1124/1965, e in tal modo non rendendo nota la circostanza all' ; devono CP_1 essere compensate anche le spese relative ai rapporti con il l'agente della
2 riscossione stante la sua estraneità alla questione posta alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dall'opponente le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
3
TRIBUNALE DI COSENZA
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott. Alessandro Vaccarella, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1090/2025 R.G.
TRA
, con Avv. Pierpaolo Giardino Parte_1
opponente
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, con Avv. Giovanni CP_1
Arcidiacono opposto
E
in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, Teresa Pirillo opposta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 8.3.2025 ritualmente notificato proponeva Parte_1 opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420240047897065000, notificata il 17.2.2025 e con la quale era stato intimato il pagamento delle somme ivi indicate a titolo di premi assicurativi relativi agli anni 2023/2024, chiedendone l'annullamento e la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
1 Lamentava l'infondatezza della pretesa deducendo di non essere tenuto al pagamento dei premi in ragione della cessazione dell'attività a far data dal
28.12.2020.
Si costituiva in giudizio l' eccependo la nullità del ricorso per CP_1 indeterminatezza e l'inammissibilità per tardività e, nel merito, chiedendone il rigetto.
si costituiva in giudizio eccependo il difetto di Controparte_2 legittimazione passiva e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva rinviata per la decisione all'udienza del 5.11.2025 – sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte – e decisa come da dispositivo in calce.
Il ricorso è ammissibile siccome depositato il 8.3.2025 e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica della cartella di pagamento impugnata, avvenuta il 17.2.2025 (cfr. attestazione in fasc. Controparte_3 ricorrente).
Né sussiste il denunciato vizio di nullità del ricorso posto che dall'atto emergono chiaramente i presupposti di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda e, del resto, l'Istituto assicuratore ha ben compreso quale sia il thema decidendum, esercitando pienamente il diritto di difesa fondato.
Nel merito, il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto per quanto di seguito esposto.
È documentato (cfr. visura camerale in fasc. ricorrente) che l'attività (di autotrasporto per conto terzi) del ricorrente è cessata a far data dal
28.12.2020.
Posto che con la cartella impugnata è stato chiesto il pagamento dei premi relativi agli anni 2023/2024 (cfr. fasc. opponente), ossia per un periodo successivo alla cessazione dell'attività di impresa, l'opposizione deve essere accolta con la declaratoria di non debenza delle somme pretese.
Le spese di lite nei rapporti con l' devono essere compensate posto che la CP_1 parte opponente ha omesso di comunicare all' l'avvenuta cessazione CP_4 dell'attività, con ciò disattendendo l'obbligo previsto dall'art. 12 del D.P.R. n.
1124/1965, e in tal modo non rendendo nota la circostanza all' ; devono CP_1 essere compensate anche le spese relative ai rapporti con il l'agente della
2 riscossione stante la sua estraneità alla questione posta alla base della decisione.
P.Q.M.
accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara non dovute dall'opponente le somme pretese con la cartella di pagamento impugnata;
compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Così deciso in Cosenza, 13 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Alessandro VACCARELLA
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