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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 07/11/2025, n. 544 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 544 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. n. 4492/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4492/2025 promossa da: nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 9 luglio 1994, che dalla loro unione sono nati i due figli (divenuti entrambi maggiorenni), che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 Per_2 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 17 gennaio 2022 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti al mantenimento della prole e alla determinazione dell'assegno divorzile).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate in data 8 ottobre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per pagina 1 di 2 l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni, in ogni caso, si adeguano alla sopravvenuta occupazione lavorativa del figlio , Per_2 sono in parte conformi a quelle omologate in sede di separazione e, d'altra parte, attengono a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da in Fidenza (PR), il 9 luglio 1994, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
34, Parte II, Serie A, Anno 1994 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 7 marzo 2025 e presentato il 13 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 7 novembre 2025
Il Presidente est.
ON ED TO
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PARMA Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. ON ED TO Presidente rel. dott.ssa Marta Vassallo Giudice dott. Andrea Fiaschi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.v.g. 4492/2025 promossa da: nato a [...] il [...]; Parte_1
, nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Migliardi del Foro di Parma, elettivamente domiciliati presso lo stesso difensore
RICORRENTI
CONCLUSIONI
I ricorrenti, presentando note scritte autorizzate, hanno chiesto l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
Il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 13 giugno 2025 e premettevano di avere Parte_1 Parte_2 celebrato matrimonio concordatario in Fidenza (PR), il 9 luglio 1994, che dalla loro unione sono nati i due figli (divenuti entrambi maggiorenni), che la loro separazione era stata oggetto di Per_1 Per_2 decreto d'omologa emesso da questo Tribunale il 17 gennaio 2022 e che, anche in seguito, non aveva avuto luogo alcuna riconciliazione coniugale.
In ragione di siffatti presupposti, chiedevano dunque dichiararsi la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del suddetto matrimonio concordatario alle condizioni tra loro concordate (afferenti al mantenimento della prole e alla determinazione dell'assegno divorzile).
Espresso parere favorevole da parte del Pubblico Ministero, gli stessi ricorrenti, presentando note scritte autorizzate in data 8 ottobre 2025, hanno confermato di non volere riconciliarsi insistendo per pagina 1 di 2 l'accoglimento della domanda formulata in ricorso.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione.
Il ricorso merita di essere accolto.
Si osserva anzitutto che sussistono i presupposti di fatto di cui all'art. 3 comma 3 legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche, posto che i coniugi sono rimasti ininterrottamente separati per il tempo normativamente previsto e che, per quanto univocamente risultante dalle comuni allegazioni, è venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della loro comunione materiale e spirituale.
Si ritiene, per altro verso, di dover prendere atto delle condizioni concordate, in quanto prive di profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo.
Tali condizioni, in ogni caso, si adeguano alla sopravvenuta occupazione lavorativa del figlio , Per_2 sono in parte conformi a quelle omologate in sede di separazione e, d'altra parte, attengono a diritti disponibili degli interessati.
Nulla, infine, in tema di spese processuali, tenuto conto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti anche sotto tale profilo.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis.51 comma 4 c.p.c., dichiara la cessazione degli effetti civili derivanti dalla trascrizione del matrimonio concordatario celebrato da in Fidenza (PR), il 9 luglio 1994, trascritto al Numero Parte_1 Parte_2
34, Parte II, Serie A, Anno 1994 del Registro degli Atti di Matrimonio dello stesso Comune, prendendo atto delle condizioni concordate dalle parti come riportate nel ricorso datato 7 marzo 2025 e presentato il 13 giugno 2025.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 della legge 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modifiche.
Così deciso in Parma il 7 novembre 2025
Il Presidente est.
ON ED TO
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