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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 06/06/2025, n. 2532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2532 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
10433/24
TRA
nato a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], rappresentati Parte_2
e difesi dall'avv.to Rosario Schiano Lomoriello
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo Martino
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 9.08.2024, i ricorrenti in epigrafe, dipendenti del con la qualifica di Controparte_1
Istruttori di categoria C, hanno dedotto di aver partecipato alla procedura comparativa per la progressione di Area (c.d. progressione verticale) avente ad oggetto selezione per la progressione tra l'Area degli Istruttori e l'Area dei Funzionari indetta dall'ente comunale. Essendo tuttavia stati esclusi dalla selezione per mancanza del titolo di studio richiesto, hanno agito in questa sede formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della determina Affissa all'Albo Pretorio del di CP_1
in data 12-06-2024 a mezzo della quale veniva disposto di CP_1 non ammettere i ricorrenti alla procedura per la copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e della successiva, per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso e della successiva del 27.06.2024 avente ad oggetto approvazione dei verbali di selezione e schema contratto individuale di lavoro per la progressione tra l'area degli Istruttori e dei Funzionari;
per l'effetto dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento di ammissione della Dott.ssa alla procedura per la Parte_3 copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso compreso il contratto individuale di lavoro, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il costituitosi in giudizio, ha in via Controparte_1 preliminare rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto; nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso proposto e ne ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
Nelle controversie relative al personale dipendente dalle Pubbliche
Amministrazioni, in tema di pubblici concorsi, le sezioni Unite delle
Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. SS.UU., n.15403/03), nel fornire una corretta interpretazione dell'art. 63 D. Lgs. 165/01, hanno chiarito che la riserva in via residuale delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato alla giurisdizione del giudice amministrativo concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro, mentre al giudice ordinario il legislatore ha inteso attribuire la giurisdizione su tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dall'instaurazione fino alla sua estinzione, compresa ogni fase concernente qualsiasi vicenda modificativa.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la procedura selettiva necessaria per ottenere un superiore inquadramento debba essere qualificata come un concorso interno per la progressione in carriera.
L'art. 35 del D. Lgs. 165/01 stabilisce infatti che l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione deve avvenire attraverso l'espletamento di “procedure selettive”; questa regola deve ritenersi applicabile anche nel caso di attribuzione al dipendente di una qualifica superiore. Pertanto, atteso che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree e fasce, all'interno delle quali sono previsti diversi profili professionali, deve ritenersi che le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso.
In proposito la stessa Corte Costituzionale, partendo dall'art. 97
Cost., ha ritenuto che il concorso costituisca di norma la regola generale per l'accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore (cfr. sent. Corte
Cost. n. 320/97; n. 151/99; n. 296/00) ed ha ritenuto, quali principi generali, che l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.
Il termine “assunzione” utilizzato dall'art. 63 del D. Lgs. citato, conclude la Suprema Corte, fa dunque riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore e deve quindi essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale.
In una successiva pronuncia le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno tratteggiato un quadro complessivo in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti delineando quattro ipotesi in cui la giurisdizione deve essere attribuita al g.o. o a quello amministrativo: giurisdizione del g.a. a) nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;
b) nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché in tal caso la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di vincitori esterni;
c) quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un'area funzionale ad un'altra; infine residuale giurisdizione del g.o. nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (cfr. sent. Cass. SS.UU. n. 6217/05).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dall'ordinanza n.
9168/06 delle SS.UU. della Suprema Corte e dalla Sent. n. 26270/16
(quest'ultima ha infatti affermato che “L'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.)”.
Pertanto, anche la cognizione della domanda avente ad oggetto la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi di norma fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del g.o, riducendosi a controversia inerente al diritto all'assunzione (cfr. sent. Cass. SS. UU. n.
20107/05).
Nel caso di specie i ricorrenti, dipendenti del convenuto con CP_1 il profilo professionale di Istruttori categoria C, hanno partecipato alla selezione interna per la progressione dall'area degli istruttori a quella dei funzionari.
Nell'avviso di bando della selezione indetta all'art. 2 era specificato che “Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:-essere dipendente con contratto a tempo indeterminato del di -essere CP_1 CP_1 inquadrato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (Area degli Istruttori - ex categoria C)”; si tratta quindi di un concorso per soli interni per il passaggio da una qualifica all'altra nell'ambito di diverse categorie.
In applicazione dei principi suesposti non vi è dubbio quindi che non sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
La peculiarità della questione affrontata e la soluzione adottata costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese.
Aversa 6.06.2025
IL GIUDICE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Anna Pia Perpetua, presso il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n.
10433/24
TRA
nato a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], rappresentati Parte_2
e difesi dall'avv.to Rosario Schiano Lomoriello
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro- Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso dall'avv.to Giacomo Martino
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con atto di ricorso, depositato in data 9.08.2024, i ricorrenti in epigrafe, dipendenti del con la qualifica di Controparte_1
Istruttori di categoria C, hanno dedotto di aver partecipato alla procedura comparativa per la progressione di Area (c.d. progressione verticale) avente ad oggetto selezione per la progressione tra l'Area degli Istruttori e l'Area dei Funzionari indetta dall'ente comunale. Essendo tuttavia stati esclusi dalla selezione per mancanza del titolo di studio richiesto, hanno agito in questa sede formulando le seguenti conclusioni: accertare e dichiarare l'erroneità ed illegittimità della determina Affissa all'Albo Pretorio del di CP_1
in data 12-06-2024 a mezzo della quale veniva disposto di CP_1 non ammettere i ricorrenti alla procedura per la copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e della successiva, per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso e della successiva del 27.06.2024 avente ad oggetto approvazione dei verbali di selezione e schema contratto individuale di lavoro per la progressione tra l'area degli Istruttori e dei Funzionari;
per l'effetto dichiarare l'erroneità e l'illegittimità del provvedimento di ammissione della Dott.ssa alla procedura per la Parte_3 copertura di 1 posto di funzionario amministrativo area dei funzionari ad elevata qualificazione e per l'effetto dichiarare la sua nullità e di ogni altro atto presupposto e connesso compreso il contratto individuale di lavoro, il tutto con vittoria delle spese di lite.
Il costituitosi in giudizio, ha in via Controparte_1 preliminare rilevato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto; nel merito ha sostenuto l'infondatezza del ricorso proposto e ne ha pertanto chiesto il rigetto, con vittoria di spese.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite e l'avvenuto deposito delle “note scritte d'udienza”, il
Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice adìto.
Nelle controversie relative al personale dipendente dalle Pubbliche
Amministrazioni, in tema di pubblici concorsi, le sezioni Unite delle
Corte di Cassazione (cfr. sent. Cass. SS.UU., n.15403/03), nel fornire una corretta interpretazione dell'art. 63 D. Lgs. 165/01, hanno chiarito che la riserva in via residuale delle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato alla giurisdizione del giudice amministrativo concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto di lavoro, mentre al giudice ordinario il legislatore ha inteso attribuire la giurisdizione su tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, dall'instaurazione fino alla sua estinzione, compresa ogni fase concernente qualsiasi vicenda modificativa.
La Suprema Corte ha inoltre precisato che la procedura selettiva necessaria per ottenere un superiore inquadramento debba essere qualificata come un concorso interno per la progressione in carriera.
L'art. 35 del D. Lgs. 165/01 stabilisce infatti che l'assunzione presso la Pubblica Amministrazione deve avvenire attraverso l'espletamento di “procedure selettive”; questa regola deve ritenersi applicabile anche nel caso di attribuzione al dipendente di una qualifica superiore. Pertanto, atteso che mediante gli accordi collettivi stipulati nel comparto del pubblico impiego è stato previsto un sistema di inquadramento del personale articolato in aree e fasce, all'interno delle quali sono previsti diversi profili professionali, deve ritenersi che le procedure che consentono il passaggio da un'area inferiore a quella superiore integrino un vero e proprio concorso.
In proposito la stessa Corte Costituzionale, partendo dall'art. 97
Cost., ha ritenuto che il concorso costituisca di norma la regola generale per l'accesso ad ogni tipo di pubblico impiego, anche a quello inerente ad una fascia funzionale superiore (cfr. sent. Corte
Cost. n. 320/97; n. 151/99; n. 296/00) ed ha ritenuto, quali principi generali, che l'accesso del personale dipendente ad un'area o fascia funzionale superiore deve avvenire per mezzo di una pubblica selezione costituente, in definitiva, un pubblico concorso al quale, di norma, deve essere consentita anche la partecipazione di candidati esterni.
Il termine “assunzione” utilizzato dall'art. 63 del D. Lgs. citato, conclude la Suprema Corte, fa dunque riferimento non solo alle procedure concorsuali strumentali alla costituzione, per la prima volta, del rapporto di lavoro, ma anche alle prove selettive dirette a permettere l'accesso del personale già assunto ad una fascia o area superiore e deve quindi essere correlato alla qualifica che il candidato tende a conseguire e non all'ingresso iniziale nella pianta organica del personale.
In una successiva pronuncia le Sezioni Unite della Corte di
Cassazione hanno tratteggiato un quadro complessivo in materia di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti delineando quattro ipotesi in cui la giurisdizione deve essere attribuita al g.o. o a quello amministrativo: giurisdizione del g.a. a) nelle controversie relative a concorsi per soli candidati esterni;
b) nelle controversie relative a concorsi misti, restando irrilevante che il posto da coprire sia compreso o meno nell'ambito della medesima area funzionale alla quale sia riconducibile la posizione di lavoro di interni ammessi alla procedura selettiva, poiché in tal caso la circostanza che non si tratti di passaggio ad area diversa viene vanificata dalla presenza di vincitori esterni;
c) quando si tratti di concorsi per soli interni che comportino il passaggio da un'area funzionale ad un'altra; infine residuale giurisdizione del g.o. nelle controversie attinenti a concorsi per soli interni che comportino passaggio da una qualifica ad un'altra, ma nell'ambito della medesima area funzionale (cfr. sent. Cass. SS.UU. n. 6217/05).
Tale orientamento è stato da ultimo confermato dall'ordinanza n.
9168/06 delle SS.UU. della Suprema Corte e dalla Sent. n. 26270/16
(quest'ultima ha infatti affermato che “L'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165 del 2001, si interpreta, alla stregua dei principi enucleati, ex art. 97 Cost., dal giudice delle leggi, nel senso che per "procedure concorsuali di assunzione", ascritte al diritto pubblico ed all'attività autoritativa dell'amministrazione, si intendono non soltanto quelle preordinate alla costituzione “ex novo” dei rapporti di lavoro (come le procedure aperte a candidati esterni, ancorché vi partecipino soggetti già dipendenti pubblici), ma anche i procedimenti concorsuali interni, destinati, cioè, a consentire l'inquadramento dei dipendenti in aree funzionali o categorie più elevate, con novazione oggettiva dei rapporti di lavoro. Le progressioni, invece, all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia con acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia con il conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (art. 52, comma 1 del d.lgs. n. 165 del 2001), sono affidate a procedure poste in essere dall'amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2 dello stesso d.lgs.)”.
Pertanto, anche la cognizione della domanda avente ad oggetto la pretesa al riconoscimento del diritto allo scorrimento della graduatoria di precedente concorso interno, collocandosi di norma fuori dell'ambito della procedura concorsuale, appartiene ordinariamente alla giurisdizione del g.o, riducendosi a controversia inerente al diritto all'assunzione (cfr. sent. Cass. SS. UU. n.
20107/05).
Nel caso di specie i ricorrenti, dipendenti del convenuto con CP_1 il profilo professionale di Istruttori categoria C, hanno partecipato alla selezione interna per la progressione dall'area degli istruttori a quella dei funzionari.
Nell'avviso di bando della selezione indetta all'art. 2 era specificato che “Ai fini dell'ammissione alla procedura selettiva è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:-essere dipendente con contratto a tempo indeterminato del di -essere CP_1 CP_1 inquadrato nell'Area immediatamente inferiore a quella oggetto di selezione (Area degli Istruttori - ex categoria C)”; si tratta quindi di un concorso per soli interni per il passaggio da una qualifica all'altra nell'ambito di diverse categorie.
In applicazione dei principi suesposti non vi è dubbio quindi che non sussista la giurisdizione del giudice ordinario.
La peculiarità della questione affrontata e la soluzione adottata costituiscono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese, così provvede:
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario per essere sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Compensa le spese.
Aversa 6.06.2025
IL GIUDICE