Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 18/04/2025, n. 1296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1296 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
n. 4121/2019 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZ. III CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico, dott.ssa Arlen Picano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4121/2019 promossa da:
e in proprio e nella qualità di eredi di Parte_1 Parte_2 CP_1 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Zara, presso il cui studio Persona_1
elettivamente domiciliano in Casapesenna (CE), alla 5^ Traversa C.so Europa n. 6
-Attori-
Nei confronti di
Controparte_2
-Convenuto contumace-
e con la partecipazione del
Controparte_3
OGGETTO: risarcimento danni vittime dei reati di tipo mafioso.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta udienza cartolare del 24.12.2024.
IN FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, gli attori in proprio e nella qualità di eredi di Per_1
convenivano in giudizio i sig.ri e per essere risarciti
[...] Controparte_2 Controparte_4
pagina 1 di 8
Castel Volturno, località Pescopagano.
Il convenuto , benché ritualmente citato in giudizio, restava contumace. Controparte_2
All'udienza del 30.09.2019, il procuratore dichiarava che parte attrice rinunciava agli atti nei confronti del sig. Controparte_5
Con ordinanza del 27.01.2020, il G.I. dichiarava la contumacia di e non ammetteva la Controparte_2
prova orale, ritenendola inammissibile, in quanto i capitoli di prova avevano ad oggetto fatti documentali o da provare documentalmente.
L'atto introduttivo veniva notificato altresì al Controparte_3
, ex art. 5 L. n. 512 del 1999, come da cartolina allegata al fascicolo telematico di parte
[...]
attrice.
La causa, istruita documentalmente, dopo diversi rinvii per cambio Giudice e carico di ruolo, all'udienza del 24/12/24, celebrata in modalità cartolare, veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
****
Così sinteticamente compendiato l'iter processuale, si osserva quanto segue.
In via preliminare, vista la rinuncia agli atti nei confronti del sig. formalizzata Controparte_5
dal procuratore di parte attrice all'udienza del 30.09.2019, va dichiarata l'estinzione della domanda nei confronti dello stesso.
Ciò precisato, si ritiene utile riassumere i termini della vicenda: gli attori, in qualità di eredi di Per_1
assumevano che la Corte di Assise di Santa Maria Capua Vetere con la Sentenza n. 3/2005 del
[...]
09/03/2005 aveva ritenuto responsabile della morte del loro dante causa, Controparte_2 Per_1
condannandolo all'ergastolo. La Sentenza penale avrebbe accertato che il fu ucciso
[...] Per_1 perché ebbe a riferire a due agenti di aver visto, in un'abitazione di Pescopagano, dove egli svolgeva l'attività di custode, “strani movimenti”, per informarli dunque della possibile presenza di latitanti o di una probabile piazza di spaccio di sostanze stupefacenti (da pag. 321 a pag. 327 della Sentenza
3/2005). Dalla ricostruzione contenuta nella sentenza penale, si evince che, dopo qualche giorno da tale confidenza, il avrebbe accompagnato personalmente i due poliziotti presso la suddetta Per_1
abitazione e in tale occasione sarebbe stato visto da due giovani presenti nel cortile, uno dei quali era
, attuale convenuto. L'evento avrebbe impaurito molto la vittima, che, per preservare la Controparte_2
sua incolumità, ben conscio che i giovani visti nel cortile appartenevano alle fila della camorra, decise di allontanarsi per qualche giorno dal luogo in cui viveva, ma l'allontanamento non bastò, infatti, tornato al suo impiego al bar, venne presto individuato ed ucciso con alcuni colpi di pistola. Il clan dei pagina 2 di 8 non gli aveva perdonato di aver affidato le sue osservazioni alle Forze dell'Ordine, Pt_3
contribuendo agli arresti.
Così ricostruita la vicenda, si evidenzia che ai sensi dell'art. 651 c.p.p. “La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia intervenuto nel processo penale”.
Sulla base della norma citata, quindi, la sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Santa Maria Capua
Vetere, deve ritenersi prova certa della commissione dei fatti oggetto di imputazione da parte del convenuto, per cui ai fini dell'accoglimento della domanda gli odierni attori non sono tenuti a dimostrare la commissione del fatto, già provato, ma devono provare solamente la loro legittimazione e l'entità del danno subito.
Con riferimento alla legittimazione attiva, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale formulato in ordine alla risarcibilità dei danni c.d. "riflessi" subiti dalle vittime secondarie della condotta integrante una fattispecie di reato, "ai prossimi congiunti della vittima di un reato spetta iure proprio il diritto al risarcimento del danno, avuto riguardo al rapporto affettivo che lega il prossimo congiunto alla vittima, non essendo ostativi ai fini del riconoscimento di tale diritto né il disposto dell'art. 1223 del codice civile né quello di cui all'art. 185 del codice penale, in quanto anche tale danno trova causa diretta e immediata nel fatto illecito" (cfr. Cassazione civile, sez. un., 01 luglio
2002, n. 9556; Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2007, n. 24745).
Nel caso di danno da perdita del rapporto parentale, la Suprema Corte, nel solco di un orientamento che ormai può dirsi consolidato, ha sottolineato che, in tema di pregiudizio derivante dalla perdita o dalla lesione del rapporto parentale, il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite,
“se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri congiunti, la convivenza o meno col danneggiato,
l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso” (Cfr. Cass. sentenza 29 settembre 2023, n. 27658).
La Corte ha così rammentato che il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non può ritenersi circoscritto ai familiari conviventi poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo pagina 3 di 8 elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, “non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza”. In linea generale, al di là del dato formale della convivenza, il pregiudizio patito dai prossimi congiunti della vittima va allegato, ma può essere provato anche a mezzo di presunzioni semplici e massime di comune esperienza, dato che l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere la sofferenza del familiare superstite, ferma restando la possibilità, per la controparte, di dedurre e dimostrare l'assenza di un legame affettivo, perché la sussistenza del predetto pregiudizio, in quanto solo presunto, può essere esclusa dalla prova contraria. Anche in assenza di un rapporto di prossimità familiare d'indole 'nucleare', “il difetto della convivenza con la vittima diretta dell'eccidio non costituisce in alcun modo un elemento preclusivo della prova del danno, incombendo viceversa sul giudice di merito il compito di verificare, caso per caso, il complesso degli indici probatori eventualmente utilizzabili in relazione a ciascun singolo rapporto parentale dedotto (astenendosi dal riferimento a formule astratte o stereotipate), pur tenendo conto del principio in forza del quale, quanto più prossimo appare il grado formale della parentela, tanto meno rigoroso dovrà intendersi lo standard probatorio da soddisfare ai fini risarcitori”.
Aderendo a tale orientamento, non si può dubitare che l'illecito, da cui è scaturita la morte del , Per_1
abbia determinato un danno c.d. parentale in capo alla moglie ed ai figli superstiti.
Per quanto riguarda la liquidazione di tale voce di danno, si ritiene di poter fare applicazione delle
Tabelle di Milano, con la revisione del 2022. Al riguardo, si evidenzia che la Suprema Corte, pronunciandosi sulla tematica de qua, aveva escluso l'applicabilità delle Tabelle di Milano ante aggiornamento riferendo che: «nella liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale - diversamente da quanto statuito per il pregiudizio arrecato all'integrità psico-fisica - le tabelle predisposte dal Tribunale di Milano non costituiscono concretizzazione paritaria dell'equità su tutto il territorio nazionale>> (Cass. 14 novembre 2019 n. 29495). In pratica, la Suprema Corte aveva ritenuto, da un lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale del Tribunale di Milano che, com'è noto, erano costruite su un sistema caratterizzato da una forbice di valori molto ampia, non erano parametri di riferimento in quanto non garantivano l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, un'adeguata considerazione delle circostanze del caso concreto e la prevedibilità della liquidazione entro limiti ragionevoli e, dall'altro lato, che le tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale costruite su un sistema a punti (come quelle del Tribunale di Roma), di contro, erano da ritenersi validi parametri di riferimento in quanto garantivano ciò che non garantivano le tabelle caratterizzate da una forbice di valori. La
Suprema Corte, quindi, aveva affermato che pagina 4 di 8 patrimoniale, al fine di garantire non solo un'adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l'uniformità di giudizio in casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul "sistema a punti", che preveda, oltre all'adozione del criterio a punto, l'estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità
e l'elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, indefettibilmente, l'età della vittima,
l'età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l'indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull'importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l'eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella>> (Cass. 21 aprile 2021 n. 10579); tuttavia,
l'Osservatorio sulla Giustizia civile del Tribunale di Milano ha ritenuto di adeguarsi ai predetti principi enunciati dalla S.C. e, quindi, ha elaborato due nuove tabelle a punti del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale (approvate il 16 maggio 2022 e pubblicate il 29 giugno 2022): la prima relativa alla perdita di “genitore, figlio, coniuge non separato/parte dell'unione civile/convivente di fatto” e la seconda relativa alla perdita di “fratello/nipote”.
Rispetto alle nuove tabelle, la Suprema Corte si è espressa ritenendo che <Le tabelle di Milano pubblicate nel giugno del 2022 costituiscono idoneo criterio per la liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, in quanto fondate su un sistema "a punto variabile" (il cui valore base è stato ricavato muovendo da quelli previsti dalla precedente formulazione "a forbice") che prevede l'attribuzione dei punti in funzione dei cinque parametri corrispondenti all'età della vittima primaria e secondaria, alla convivenza tra le stesse, alla sopravvivenza di altri congiunti e alla qualità
e intensità della specifica relazione affettiva perduta, ferma restando la possibilità, per il giudice di merito, di discostarsene procedendo a una valutazione equitativa "pura", purché sorretta da adeguata motivazione>> (Cass. Sez. 3, Ord. n. 37009 del 16/12/2022).
Ritenute quindi applicabili le tabelle aggiornate del Tribunale di Milano, tenuto conto dei cinque parametri previsti, considerato che la vittima aveva 56 anni, che la moglie convivente aveva 52 anni, mentre il figlio convivente aveva 23 anni ed il figlio convivente aveva 16 anni e che nel Pt_2 CP_1
nucleo familiare primario risultavano presenti oltre alla vittima e al congiunto altri due familiari, si ritiene di poter riconoscere alla moglie il punteggio di 94 (così determinato: punti 18 età Pt_1
vittima primaria, punti 18 età congiunto, punti 16 per convivenza con la vittima, punti 12 per la presenza di altri 2 familiari, punti 30 per intensità della relazione), al figlio il punteggio di 100 Pt_2
(così determinato: punti 18 età vittima primaria, punti 24 età congiunto, punti 16 per convivenza con la vittima, punti 12 per la presenza di altri 2 familiari, punti 30 per intensità della relazione) e per il figlio il punteggio di 102 (così determinato: punti 18 età vittima primaria, punti 26 età congiunto, punti CP_1
pagina 5 di 8 16 per convivenza con la vittima, punti 12 per la presenza di altri 2 familiari, punti 30 per intensità della relazione), per cui il danno parentale riconosciuto ammonterebbe ad € 367.634,00 per la moglie
€ 391.100,00 per il figlio ed € 391.103,00 per il figlio . Si precisa che alla Pt_1 Pt_2 CP_1
relazione affettiva si è riconosciuto il punteggio massimo in virtù della gravità dei fatti da cui è scaturito il decesso (omicidio di camorra).
Trattandosi di un debito di valore, la somma liquidata andrà devalutata al momento del fatto
(19.09.1999) e rivalutata di anno in anno, secondo gli indici Istat, fino alla presente pronuncia;
sono dovuti anche gli interessi ex art. 1284 comma IV c.c. dalla domanda al soddisfo.
Non si ritiene meritevole di accoglimento, invece, la richiesta di risarcimento di tutte le altre voci di danno, per le seguenti ragioni.
Per quanto riguarda la domanda di risarcimento del danno terminale, la Corte di Cassazione, anche di recente, ha statuito che <In tema di risarcimento del danno non patrimoniale in caso di morte causata da un illecito, il danno morale terminale e quello biologico terminale si distinguono perché il primo
(danno da lucida agonia o danno catastrofale o catastrofico) consiste nel pregiudizio subito dalla vittima in ragione della sofferenza provata per la consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine ed è risarcibile in base all'intensità della sofferenza medesima, indipendentemente dall'apprezzabilità dell'intervallo temporale intercorso tra le lesioni e il decesso, mentre il secondo è costituito dal pregiudizio alla salute che, anche se temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità, sussiste per il tempo della permanenza in vita, a prescindere dalla cosciente percezione della gravissima offesa all'integrità personale della vittima, ed è risarcibile a condizione che tra le lesioni e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo>> (Cass. Sez. 3, Sent. n. 7923 del 23/03/2024).
Ciò precisato, nel caso in esame, va esclusa la risarcibilità di entrambi gli aspetti del danno terminale: con riguardo al danno morale terminale (o catastrofale), cioè il danno subìto dalla vittima per la sofferenza provata nell'avvertire l'ineluttabile approssimarsi della propria fine, si osserva che, seppur tale danno sia risarcibile a prescindere dall'intervallo di tempo intercorso tra le lesioni ed il decesso (a differenza del danno biologico terminale che richiede ai fini della risarcibilità, che tra le lesioni colpose e la morte intercorra un apprezzabile lasso di tempo), tuttavia la sua liquidazione richiederebbe la prova dell'intensità della sofferenza e della sua percezione, ma, nel caso specifico, nulla viene dedotto (né in citazione, né nei successivi atti) né provato con riferimento a circostanze che possano fondare una prova presuntiva, in ordine alla lucida consapevolezza del de cuius in relazione al suo decesso.
Con riguardo al danno biologico terminale, invece, si osserva che, secondo il su citato orientamento della Suprema Corte, il pregiudizio in esame consisterebbe in un danno-conseguenza, caratterizzato da un periodo di inabilità temporanea totale, risarcibile iure hereditatis e contrassegnato dal protrarsi pagina 6 di 8 dell'invalidità psicofisica nel periodo che intercorre tra il danno e l'exitus. Trattandosi di una compromissione dell'integrità psicofisica della vittima, il danno biologico terminale è suscettibile di ristoro esclusivamente nell'ipotesi in cui vi sia stato un apprezzabile “deterioramento della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute” (cfr. Cass. civ., sez. III, sent., 27 settembre 2017,
n.22451), che è possibile indicare in almeno ventiquattro ore, tale essendo la durata minima, per convenzione legale, ai fini dell'apprezzabilità dell'invalidità temporanea, essendo, invece, irrilevante lo stato di coscienza (Cass. 05/07/2019, n. 18056). Nel caso specifico, deve ritenersi sussistente la compromissione apprezzabile della qualità della vita in ragione del pregiudizio alla salute (la vittima è stata attinta da colpi di arma da fuoco), ma non quell'apprezzabile lasso di tempo tale da far configurare, in capo alla vittima, il danno biologico come sopra qualificato, essendo deceduto subito dopo l'attentato.
Nella fattispecie in esame, va esclusa anche la risarcibilità del danno morale e biologico richiesto dagli istanti iure proprio, per mancanza di prova. Va precisato che non è stata ammessa sul punto la prova testimoniale richiesta, in quanto lo stato depressivo di rilevanza medica, idoneo a fondare la richiesta di danno biologico, non si ritiene suscettibile di valutazione da parte dei testi né è stato possibile disporre ctu medica, in quanto, non essendo stata depositata documentazione medica di supporto, la consulenza sarebbe stata meramente esplorativa e quindi inammissibile.
Non si ritengono meritevoli di accoglimento nemmeno le richieste di risarcimento di danno patrimoniale per danno emergente, con riguardo alle spese funebri e per danno da lucro cessante, con riferimento alla perdita delle elargizioni da parte del de cuius.
Con riferimento alle spese funerarie sostenute dagli eredi della persona deceduta per atto illecito, si osserva che la Suprema Corte seppur ne ha più volte riconosciuto la risarcibilità come danno emergente, precisando che tali spese <possono essere liquidate anche in mancanza di specifica dimostrazione della precisa entità della somma corrisposta a tale scopo>>, tuttavia ha anche precisato che, in mancanza di prova documentale, occorre almeno approssimativamente, i parametri cui commisurare la valutazione, sia pure con riferimento al costo medio delle onoranze funebri della zona in questione>> (Cass.
Sez. 3, Sent. n. 11684 del 26/05/2014). Nel caso in esame, gli istanti non hanno documentato né le spese effettivamente sostenute né fornito indicazioni sui costi medi delle onoranze funebri della zona in questione, che potessero fungere da parametro di valutazione per il giudicante.
Con riferimento, invece, al danno da lucro cessante, per mancato apporto economico del defunto al bilancio familiare, seppur non si contesta che la perdita di elargizioni possa costituire un danno patrimoniale, in termini di lucro cessante, tuttavia la Suprema Corte ha chiarito, sul punto, che pagina 7 di 8 <Occorre pertanto che dagli atti risultino elementi oggettivi di carattere lesivo, la cui proiezione futura nella sfera patrimoniale del soggetto sia certa, e che si traducano, in termini di lucro cessante o in perdita di chance, in un pregiudizio economicamente valutabile ed apprezzabile, che non sia meramente potenziale o possibile, ma che appaia invece – anche semplicemente in considerazione dell'id quod plerumque accidit connesso all'illecito in termini di certezza o, almeno, con un grado di elevata probabilità>> (Cass. Sent. n.23304 dell'08 novembre 2007).
In pratica, il lucro cessante non comprende danni meramente ipotetici, ma occorre allegare l'utilità persa e nel caso di specie non ci sono elementi da cui poter ricavare che il sig. , in mancanza del Per_1
sopravvenuto decesso, avrebbe apportato dei contributi economici alla famiglia, non avendo prodotto la documentazione necessaria per individuare l'entità del reddito percepito dal de cuius, elemento che non poteva essere rimesso alla dichiarazione testimoniale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014, tenendo conto del valore della causa (indeterminabile - complessità media) e dell'attività posta in essere (con riduzione al minimo della fase istruttoria e decisionale, data la natura documentale e contumaciale).
PQM
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Sezione Terza Civile, nella persona del giudice unico, dott.ssa Arlen Picano, ogni eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna il sig. al pagamento, in Controparte_2 favore della sig.ra della somma di € 367.634,00, in favore del sig. Parte_1 Parte_2 della somma di € 391.100,00 e in favore del sig. della somma di € 391.103,00 a titolo di CP_1
danno parentale per la morte del loro congiunto Su tali somme è dovuta la rivalutazione, Persona_1
come da parte motiva e gli interessi ex art. 1284 IV comma c.c. dalla domanda al soddisfo;
- condanna il sig. al pagamento, in favore degli attori, delle spese di lite, che liquida in Controparte_2
€ 1746,24 per esborsi ed € 7202,00 per compensi, oltre al 15% di rimborso forfettario, iva e c.p.a. da attribuirsi al procuratore antistatario.
S.M.C.V., 18/04/2025
Il Giudice
dott.ssa Arlen Picano pagina 8 di 8