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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 40 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 40 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13003/2020
N. R.G. 13003-1/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 13003-1/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rapisarda (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 25, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. ), con studio in Salerno, Via G. C.F._3
Vicinanza n. 16;
Convenuta in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Latino Quartarone (C.F. ) e C.F._4
Maddalena Esposito (C.F. ), presso il cui studio in Monfalcone (GO), Viale San C.F._5
Marco n. 54, è elettivamente domiciliata;
Terza chiamata in garanzia in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. ), con studio in Salerno, Via G. C.F._3
Vicinanza n. 16;
Terza intervenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data 01.09.2020 nel procedimento n. r.g. 6600/2020, l'attrice _1
dopo aver disconosciuto le firme apposte al contratto di finanziamento n. 796603
[...] CP_1
“del 29.10.2018 Gorizia” e dopo l'esperimento di CTU grafologica, presentava all'udienza del 22.05.2023 querela di falso in via incidentale avverso il predetto contratto di finanziamento nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Interpellate le parti all'udienza del 12.02.2024, avendo le società e Controparte_3 [...] dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti, con ordinanza depositata il Controparte_2
20.02.2024 si riteneva ammissibile la proposta querela poiché diretta a paralizzare la pretesa creditoria azionata in monitoria, sospendendosi il giudizio principale, e nel contempo si provvedeva ad istruire il giudizio relativo alla querela mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio grafica, dando mandato alla cancelleria di comunicare il provvedimento anche al P.M. sede. In seguito all'espletamento della CTU da parte del perito incaricato, dott. , Persona_1 all'udienza del 27.05.2024 il procedimento incidentale sulla querela di falso era rinviato per precisazione delle conclusioni. Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 16.09.2024 dalle parti ivi presenti, la causa era trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***************************
Preliminarmente appare opportuno delimitare il perimetro del thema decidendum evidenziando che la presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente la querela di falso proposta in via incidentale da
, dovendo le eventuali ulteriori doglianze sollevate con l'opposizione _1 al decreto ingiuntivo n. 3152/2020 essere affrontate nel relativo giudizio, allo stato sospeso, una volta intervenuta la decisione del Tribunale in composizione collegiale, competente ex art. 225 -ratione tempore vigente- e ultimo comma art. 50 bis n. 1 c.p.c.. Difatti, la querela di falso promossa in corso di causa origina un sub-procedimento incidentale caratterizzato da una piena ed assoluta autonomia rispetto a quello principale, posto che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, ovvero come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cfr. Cass. n. 14153/2014). Ancora sul punto la suprema Corte ha statuito che “La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata.” (Cfr. Cass. n. 7243/2017 e Cass. n. 12399/2007). Tanto premesso, posta la ritualità della querela e la sua ammissibilità, è opinione del Collegio che la querela di falso in esame sia fondata. Ed invero, va osservato come abbia inizialmente _1 disconosciuto, nell'ambito del giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento n. CP_1
796603. Nondimeno, avendo il CTU -in virtù di apposita consulenza esperita in corso di causa- ritenuto l'autografia delle sottoscrizioni della Sapienza al finanziamento, l'opponente ha proposto il 22.05.2023 la successiva querela di falso avverso il contratto di finanziamento n.796603 del 29.10.2018, CP_1 indicante come luogo di stipula Gorizia, nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Or, la successiva indagine peritale disposta a seguito della proposta querela di falso ha, tuttavia, concluso “affermando che le otto firme poste sui due titoli oggetto di causa, non sono certamente attribuibili alla mano della IG .” (v. CTU pag. 44). _1
pagina 2 di 4 Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere accolte e condivise, avendo l'esperto dato, pure, ampio e specifico riscontro alle osservazioni presentate alla bozza di relazione da parte di ” e “ ” escludendo che ci possa essere stata dissimulazione: “In CP_1 CP_3 CP_1 conclusione, abbiamo valutato tutte le possibilità indicate dalla Consulente, ma non abbiamo riscontrato elementi che depongano per la tesi della dissimulazione. Come si è appena detto, la mano della IG non è in grado di esprimere la fluidità dei modi riscontrati nelle firme Pt_1 verificande, se Ella avesse voluto dissimulare, avrebbe solo potuto inventare scritture di peggiore qualità grafica. Confermiamo pertanto il nostro giudizio, così come espresso al capitolo precedente.” In particolare, il CTU, dott. nel procedere alla verifica delle sette firme apposte al Per_1 contratto di finanziamento n. 796603 datato 29.10.2018 Gorizia a nome di _1 nonché della firma apposta al documento denominato “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” del 12.01.2019 sempre a nome di ha innanzitutto documentato come _1 entrambi i documenti risultino essere esenti da possibili manomissioni (v. CTU pag. 14 e 17). Il perito ha poi osservato che “Le prime sette firme si presentano sottoscritte con la medesima dinamica grafica, l'ultima, sul secondo documento (denominata V8) evidenzia invece modi più titubanti, essa sarà quindi analizzata a parte.” (v. CTU pag. 20). Ad ogni modo dal raffronto delle sottoscrizioni in verifica (identificate con la numerazione da
V1 a V8) con quelle risultanti dai reperti in comparazione, tra cui il saggio grafico eseguito in sede peritale, è emerso che “L'Esaminata verga le proprie stesure testuali con energia contenuta e gesti misurati, l'incedere è calmo, ogni carattere viene profilato secondo le forme canoniche, solo le coppie di lettere con facile giunzione vengono prodotte con modi legati. Il filo grafico di tutto il corpo di scrittura, risulta così sempre nitido, privo di marcature od inchiostrazioni, con andamento moderatamente chiaroscurale, dovuto alla fisiologica modulazione fra passaggi ascendenti e discendenti”. Inoltre, l'esperto esaminando le caratteristiche salienti, quelle proprie del gesto scrittorio, ha documentato “che la IG , sottoscrive sempre anteponendo le sue dizioni nominali al Pt_1 cognome, nelle firme si tratta di un connotato non esteriore, ma proprio della caratterizzazione del soggetto. Questa abitudine diventa nel tempo, difficilmente modificabile senza una esplicita richiesta.
Tutte le firme in verifica, presentano invece l'anteposizione del patronimico.”. Sempre nell'osservazione complessiva, ha valutato “una stesura di V6 resa con arrotolamenti vigorosi e serrati, la forza impressa alla penna è valutabile con evidenza. I modi della IG
sono di contro, leggeri, misurati, la sua penna compone i grammi delle lettere e subito si Pt_1 stacca per riallinearsi. I risvolti di lettera sono quasi sempre spigolosi, il corpo letterale presenta gli assi perlopiù privi di inclinazione, infatti nono vi sono forti spinte del braccio.”
Pertanto, per le sette firme del contratto di finanziamento n. 796603 ha ritenuto che “tutti parametri portanti fra le due grafie sono totalmente inconciliabili.” (v. CTU pag. 39). Anche rispetto alla firma V8 posta sulla “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” ha accertato che “All'osservazione d'insieme, la grafia si presenta statica, il filo grafico evidenzia un'inchiostrazione uniforme, priva del minimo andamento chiaroscurale (in grafologia, ciò individua una pressione di penna che viene definita “piatta”, ed è considerata un indice di possibile artificiosità…), il tremolare di tutto il profilo di scrittura, indica una velocità scrittoria trattenuta…… In conclusione, la firma in verifica posta sul secondo documento appare “disegnata” e non scritta.” (v. CTU pag. 40/41). Nel confronto con le comparative per tale firma il consulente ha verificato “l'opposto ordine espositivo di nome e cognome, i già descritti modi lievi, misurati, diligenti della IG , non Pt_1 trovano riscontro in una gestualità che vorrebbe apparire sbrigativa e spigliata, ma che a ben
pagina 3 di 4 osservare tradisce segni di impaccio. In conclusione, tutti i tratti salienti fra le due grafie sono totalmente divergenti” (v. CTU pag. 43). Ciò posto, il CTU ha rassegnato le seguenti valutazioni finali: “Fra le otto firme in verifica, abbiamo riscontrato numerose incoerenze in particolari poco visibili della dinamica grafica. Nella sottoscrizione sul secondo documento, abbiamo inoltre individuato indici che depongono per l'artificiosità della scrittura. Il confronto con le scritture di sicura mano della IG , ha Pt_1 poi comportato la totale divergenza delle caratteristiche macroscopiche e la completa inconciliabilità di tutti i parametri portanti fra le grafie. Concludiamo quindi affermando che le otto firme poste sui due titoli oggetto di causa, non sono certamente attribuibili alla mano della IG _1
.”.
[...]
Di guisa che, alla luce della puntuale e rigorosa indagine tecnica svolta dal consulente incaricato, alle cui compiute conclusioni questo Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici, la querela di falso va accolta.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e quelle, già liquidate con separato provvedimento, in favore del CTU devono essere poste definitivamente a carico delle società CP_1
e della terza chiamata in garanzia, in solido tra di loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome di poste sul _1
- contratto di finanziamento n.796603 avente data e luogo “29/10/2018 Gorizia” CP_1
- nonché sul documento denominato “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019; 2. ordina che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dei documenti querelati di falso custoditi in cancelleria, al momento del passaggio in giudicato della sentenza;
3. Condanna le società e la terza chiamata in garanzia al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in solido, in favore della querelante delle spese di lite che si liquidano in euro
5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della di Controparte_1 [...]
e della terza chiamata in garanzia, in solido tra di loro;
CP_3
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Quarta del Tribunale Ordinario di Catania, in data 19.12.2024.
Il Presidente est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4
N. R.G. 13003-1/2020
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CATANIA QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nella persona dei sigg:
Dott. Mariano Sciacca Presidente est.
Dott. Vera Marletta Giudice
Dott. Milena Auceluzzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al N. 13003-1/2020 R.G. promossa da:
nata a [...] il [...], C.F. , _1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Rapisarda (C.F. ), presso il cui studio C.F._2 in Mascalucia (CT), Corso Michelangelo n. 25, è elettivamente domiciliata;
Attrice
Contro
C.F. , in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. ), con studio in Salerno, Via G. C.F._3
Vicinanza n. 16;
Convenuta in persona del legale rappresentante p.t., P.I. Controparte_2 P.IVA_2 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Michele Latino Quartarone (C.F. ) e C.F._4
Maddalena Esposito (C.F. ), presso il cui studio in Monfalcone (GO), Viale San C.F._5
Marco n. 54, è elettivamente domiciliata;
Terza chiamata in garanzia in persona del legale rappresentante p.t., P.I. rappresentato e Controparte_3 P.IVA_3 difeso dall'Avv. Roberto Rainone (C.F. ), con studio in Salerno, Via G. C.F._3
Vicinanza n. 16;
Terza intervenuta Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Intervenuto ex lege
CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 16.09.2024 che qui si intende richiamato.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO
pagina 1 di 4 Nel corso del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n. 3152/2020, emesso dal Tribunale di Catania in data 01.09.2020 nel procedimento n. r.g. 6600/2020, l'attrice _1
dopo aver disconosciuto le firme apposte al contratto di finanziamento n. 796603
[...] CP_1
“del 29.10.2018 Gorizia” e dopo l'esperimento di CTU grafologica, presentava all'udienza del 22.05.2023 querela di falso in via incidentale avverso il predetto contratto di finanziamento nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Interpellate le parti all'udienza del 12.02.2024, avendo le società e Controparte_3 [...] dichiarato di volersi avvalere dei citati documenti, con ordinanza depositata il Controparte_2
20.02.2024 si riteneva ammissibile la proposta querela poiché diretta a paralizzare la pretesa creditoria azionata in monitoria, sospendendosi il giudizio principale, e nel contempo si provvedeva ad istruire il giudizio relativo alla querela mediante nuova consulenza tecnica d'ufficio grafica, dando mandato alla cancelleria di comunicare il provvedimento anche al P.M. sede. In seguito all'espletamento della CTU da parte del perito incaricato, dott. , Persona_1 all'udienza del 27.05.2024 il procedimento incidentale sulla querela di falso era rinviato per precisazione delle conclusioni. Precisate, infine, le conclusioni all'udienza del 16.09.2024 dalle parti ivi presenti, la causa era trattenuta in decisione, rimettendola al Collegio, con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi finali.
***************************
Preliminarmente appare opportuno delimitare il perimetro del thema decidendum evidenziando che la presente sentenza ha ad oggetto esclusivamente la querela di falso proposta in via incidentale da
, dovendo le eventuali ulteriori doglianze sollevate con l'opposizione _1 al decreto ingiuntivo n. 3152/2020 essere affrontate nel relativo giudizio, allo stato sospeso, una volta intervenuta la decisione del Tribunale in composizione collegiale, competente ex art. 225 -ratione tempore vigente- e ultimo comma art. 50 bis n. 1 c.p.c.. Difatti, la querela di falso promossa in corso di causa origina un sub-procedimento incidentale caratterizzato da una piena ed assoluta autonomia rispetto a quello principale, posto che sfocia in una decisione, impugnabile nei modi ordinari, ovvero come sentenza di primo grado, e ciò anche allorquando la querela incidentale venga proposta in appello (Cfr. Cass. n. 14153/2014). Ancora sul punto la suprema Corte ha statuito che “La sentenza che decide sulla querela di falso non è una sentenza parziale (cioè non definitiva), ma rappresenta l'epilogo di un procedimento che - pur se attivato in via incidentale - è comunque autonomo ed ha per oggetto l'accertamento della falsità o meno di un atto avente fede privilegiata.” (Cfr. Cass. n. 7243/2017 e Cass. n. 12399/2007). Tanto premesso, posta la ritualità della querela e la sua ammissibilità, è opinione del Collegio che la querela di falso in esame sia fondata. Ed invero, va osservato come abbia inizialmente _1 disconosciuto, nell'ambito del giudizio di opposizione, il contratto di finanziamento n. CP_1
796603. Nondimeno, avendo il CTU -in virtù di apposita consulenza esperita in corso di causa- ritenuto l'autografia delle sottoscrizioni della Sapienza al finanziamento, l'opponente ha proposto il 22.05.2023 la successiva querela di falso avverso il contratto di finanziamento n.796603 del 29.10.2018, CP_1 indicante come luogo di stipula Gorizia, nonché avverso il documento “di dichiarazione avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019. Or, la successiva indagine peritale disposta a seguito della proposta querela di falso ha, tuttavia, concluso “affermando che le otto firme poste sui due titoli oggetto di causa, non sono certamente attribuibili alla mano della IG .” (v. CTU pag. 44). _1
pagina 2 di 4 Ebbene, le conclusioni cui è pervenuto il CTU meritano di essere accolte e condivise, avendo l'esperto dato, pure, ampio e specifico riscontro alle osservazioni presentate alla bozza di relazione da parte di ” e “ ” escludendo che ci possa essere stata dissimulazione: “In CP_1 CP_3 CP_1 conclusione, abbiamo valutato tutte le possibilità indicate dalla Consulente, ma non abbiamo riscontrato elementi che depongano per la tesi della dissimulazione. Come si è appena detto, la mano della IG non è in grado di esprimere la fluidità dei modi riscontrati nelle firme Pt_1 verificande, se Ella avesse voluto dissimulare, avrebbe solo potuto inventare scritture di peggiore qualità grafica. Confermiamo pertanto il nostro giudizio, così come espresso al capitolo precedente.” In particolare, il CTU, dott. nel procedere alla verifica delle sette firme apposte al Per_1 contratto di finanziamento n. 796603 datato 29.10.2018 Gorizia a nome di _1 nonché della firma apposta al documento denominato “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” del 12.01.2019 sempre a nome di ha innanzitutto documentato come _1 entrambi i documenti risultino essere esenti da possibili manomissioni (v. CTU pag. 14 e 17). Il perito ha poi osservato che “Le prime sette firme si presentano sottoscritte con la medesima dinamica grafica, l'ultima, sul secondo documento (denominata V8) evidenzia invece modi più titubanti, essa sarà quindi analizzata a parte.” (v. CTU pag. 20). Ad ogni modo dal raffronto delle sottoscrizioni in verifica (identificate con la numerazione da
V1 a V8) con quelle risultanti dai reperti in comparazione, tra cui il saggio grafico eseguito in sede peritale, è emerso che “L'Esaminata verga le proprie stesure testuali con energia contenuta e gesti misurati, l'incedere è calmo, ogni carattere viene profilato secondo le forme canoniche, solo le coppie di lettere con facile giunzione vengono prodotte con modi legati. Il filo grafico di tutto il corpo di scrittura, risulta così sempre nitido, privo di marcature od inchiostrazioni, con andamento moderatamente chiaroscurale, dovuto alla fisiologica modulazione fra passaggi ascendenti e discendenti”. Inoltre, l'esperto esaminando le caratteristiche salienti, quelle proprie del gesto scrittorio, ha documentato “che la IG , sottoscrive sempre anteponendo le sue dizioni nominali al Pt_1 cognome, nelle firme si tratta di un connotato non esteriore, ma proprio della caratterizzazione del soggetto. Questa abitudine diventa nel tempo, difficilmente modificabile senza una esplicita richiesta.
Tutte le firme in verifica, presentano invece l'anteposizione del patronimico.”. Sempre nell'osservazione complessiva, ha valutato “una stesura di V6 resa con arrotolamenti vigorosi e serrati, la forza impressa alla penna è valutabile con evidenza. I modi della IG
sono di contro, leggeri, misurati, la sua penna compone i grammi delle lettere e subito si Pt_1 stacca per riallinearsi. I risvolti di lettera sono quasi sempre spigolosi, il corpo letterale presenta gli assi perlopiù privi di inclinazione, infatti nono vi sono forti spinte del braccio.”
Pertanto, per le sette firme del contratto di finanziamento n. 796603 ha ritenuto che “tutti parametri portanti fra le due grafie sono totalmente inconciliabili.” (v. CTU pag. 39). Anche rispetto alla firma V8 posta sulla “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” ha accertato che “All'osservazione d'insieme, la grafia si presenta statica, il filo grafico evidenzia un'inchiostrazione uniforme, priva del minimo andamento chiaroscurale (in grafologia, ciò individua una pressione di penna che viene definita “piatta”, ed è considerata un indice di possibile artificiosità…), il tremolare di tutto il profilo di scrittura, indica una velocità scrittoria trattenuta…… In conclusione, la firma in verifica posta sul secondo documento appare “disegnata” e non scritta.” (v. CTU pag. 40/41). Nel confronto con le comparative per tale firma il consulente ha verificato “l'opposto ordine espositivo di nome e cognome, i già descritti modi lievi, misurati, diligenti della IG , non Pt_1 trovano riscontro in una gestualità che vorrebbe apparire sbrigativa e spigliata, ma che a ben
pagina 3 di 4 osservare tradisce segni di impaccio. In conclusione, tutti i tratti salienti fra le due grafie sono totalmente divergenti” (v. CTU pag. 43). Ciò posto, il CTU ha rassegnato le seguenti valutazioni finali: “Fra le otto firme in verifica, abbiamo riscontrato numerose incoerenze in particolari poco visibili della dinamica grafica. Nella sottoscrizione sul secondo documento, abbiamo inoltre individuato indici che depongono per l'artificiosità della scrittura. Il confronto con le scritture di sicura mano della IG , ha Pt_1 poi comportato la totale divergenza delle caratteristiche macroscopiche e la completa inconciliabilità di tutti i parametri portanti fra le grafie. Concludiamo quindi affermando che le otto firme poste sui due titoli oggetto di causa, non sono certamente attribuibili alla mano della IG _1
.”.
[...]
Di guisa che, alla luce della puntuale e rigorosa indagine tecnica svolta dal consulente incaricato, alle cui compiute conclusioni questo Collegio aderisce, risultando scevre da vizi logico giuridici, la querela di falso va accolta.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e quelle, già liquidate con separato provvedimento, in favore del CTU devono essere poste definitivamente a carico delle società CP_1
e della terza chiamata in garanzia, in solido tra di loro.
[...] Controparte_3
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, rigettata ed assorbita ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1. Accoglie la querela di falso e, per l'effetto, dichiara la falsità delle sottoscrizioni a nome di poste sul _1
- contratto di finanziamento n.796603 avente data e luogo “29/10/2018 Gorizia” CP_1
- nonché sul documento denominato “Dichiarazione di avvenuta installazione e collaudo” datato 12.01.2019; 2. ordina che, a cura del cancelliere, sia fatta menzione della sentenza sull'originale dei documenti querelati di falso custoditi in cancelleria, al momento del passaggio in giudicato della sentenza;
3. Condanna le società e la terza chiamata in garanzia al Controparte_1 Controparte_3 pagamento, in solido, in favore della querelante delle spese di lite che si liquidano in euro
5.077,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
4. Pone le spese di CTU, già liquidate, definitivamente a carico della di Controparte_1 [...]
e della terza chiamata in garanzia, in solido tra di loro;
CP_3
Così deciso nella Camera di consiglio della Sezione Quarta del Tribunale Ordinario di Catania, in data 19.12.2024.
Il Presidente est.
Dott. Mariano Sciacca
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 4 di 4