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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Cagliari
SEZIONE CIVILE
In funzione di Giudice del Lavoro, composta dai magistrati
RI UI AR PRESIDENTE RELATRICE
EL NU CONSIGLIERA
IO UR CONSIGLIERE in esito all'udienza del giorno 8 ottobre 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n. 15 di RACL dell'anno 2021, proposta da
nato a [...] il [...], residente in [...]presso il Carcere S. Soro, Parte_1 rappresentato e difeso giusta procura speciale trasmessa unitamente al ricorso in appello dall'avvocato Simone Pietro Prevete con studio in Oristano, presso il quale elegge domicilio, ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato con Delibera del COA di Oristano del
19.06.2018, protocollo n. 580/VII
APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE
CONTRO
con sede centrale in Roma, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato RI
ID ED e dall'avvocato Laura Furcas in forza di procura generale alle liti, rogito notaio in Fiumicino del 22.03.2024, repertorio 37875 raccolta n. 7313, allegata, elettivamente Per_1 domiciliato in Cagliari presso l'Ufficio Legale della sede provinciale dell'istituto
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE conclusioni:
Per l'appellante-appellato incidentale: voglia la Corte “in via principale e sull'appello principale: in totale riforma della sentenza impugnata accogliere l'appello proposto dal Sig. Parte_1
e, per l'effetto, 1) annullare il provvedimento di revoca della prestazione n. 07047740, cat. INVCIV;
[...] CP_ 2) ordinare all' il ripristino della predetta prestazione, con decorrenza dalla data di revoca;
3) CP_ condannare l al pagamento di tutti i ratei arretrati, oltre interessi legali;
4) dichiarare illegittima e non dovuta la pretesa restitutoria di 579,60 €; sull'appello incidentale: 1) in via pregiudiziale, dichiarare
1 CP_ l'inammissibilità dell'appello incidentale proposto dall' per novità della domanda;
in subordine, nel merito, rigettare l'appello incidentale in quanto manifestamente infondato e, per l'effetto, dichiarare non dovuta la somma di 34.633,43 €; in ogni caso con vittoria di spesa e compensi di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore antistatario”.
Per l' appellato- appellante incidentale:Voglia la Corte “in merito all'appello principale: CP_2 respingere tutte le domande formulate da controparte e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata relativamente all'indebito pari ad euro 579,60 e condannare alla relativa restituzione;
in Parte_1 accoglimento dell'appello incidentale: in parziale riforma della sentenza gravata, accogliere la domanda CP_ riconvenzionale avanzata dall' e per l'effetto dichiarare la ripetibilità anche dell'indebito di 34.633,43
€ e condannare alla restituzione della complessiva somma di 35.213,03 €; in ogni caso Parte_1 con vittoria di spese e compensi afferenti entrambi i gradi”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso proposto il 6 luglio 2018 davanti al Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro, aveva convenuto in giudizio l' premettendo che l'istituto, con Parte_1 CP_2 comunicazione datata 21 dicembre 2017, gli aveva revocato la pensione cat. INVCIV n. 070477740, già riconosciutagli, con decorrenza dal 1° marzo 2017, ai sensi dell'art. 2, comma 58, della L. 28 giugno 2012 n. 92, il quale ha previsto: “«58. Con la sentenza di condanna per i reati di cui agli articoli
270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter e 422 del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, il giudice dispone la sanzione accessoria della revoca delle seguenti prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, di cui il condannato sia eventualmente titolare: indennità di disoccupazione, assegno sociale, pensione sociale e pensione per gli invalidi civili”, intimandogli anche la restituzione dell'importo di 579,60 €.
Il provvedimento, aveva proseguito doveva ritenersi illegittimo perché Parte_1 contrastante con il testo del citato comma 58 dell'art. 2 l. 92 del 2012, dato che il legislatore aveva previsto la possibilità di una revoca della prestazione previdenziale solo ove disposta dal giudice con la sentenza penale di condanna, considerando che nulla di tutto ciò era stato disposto nel suo caso e che dal 3 agosto 2002 stava ininterrottamente espiando la pena detentiva dell'ergastolo di cui al SIEP n. 920/2007 (n. 93/2012 CUM), provvedimento emesso dalla Procura Generale della
Repubblica di Bari in data 30 maggio 2012 di unificazione di pene concorrenti nei confronti del condannato detenuto.
L' , inoltre, aveva applicato retroattivamente tale misura, a fronte di sentenze di condanna CP_1 del 2005 e del 2007 divenute definitive, riferite a fatti reato commessi ben prima dell'entrata in vigore della legge del 2012, nonostante la stessa integrasse una vera e propria sanzione penale accessoria, in mancanza di un'apposita statuizione in tal senso nelle predette sentenze di
2 condanna, nonché in contrasto con quanto disposto dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 25 Cost. in merito alla irretroattività della legge penale.
Sulla scorta di tali premesse aveva, perciò, concluso affinché il giudice Parte_1 annullasse il provvedimento di revoca della prestazione assistenziale precedentemente goduta, CP_ adottato dall' in data 21 dicembre 2017, disponendone il ripristino dal momento della revoca decorrente dal marzo 2017 e condannando l'istituto al pagamento dei ratei medio tempore maturati, dichiarando altresì illegittima la pretesa restituzione dell'importo di € 579,60 già erogato, con vittoria di spese processuali.
*
L' si era costituito in giudizio per contestare l'avversa pretesa e ribadire la legittimità del CP_2 proprio operato.
La revoca dell'assegno mensile di assistenza in godimento a dal mese di novembre 2006 Parte_1
(prestazione n. 07047740) era, infatti, intervenuta perché nel mese di giugno 2017 l'istituto aveva verificato che egli si trovava nella condizione prevista dagli artt. 28, comma 2, n. 5 c.p. e 29 c.p., come attestato dal suo certificato del casellario giudiziale ovvero gravato da interdizione perpetua dai pubblici uffici e privato perciò anche delle pensioni e degli assegni a carico dello
Stato o di altro ente pubblico, essendogli stata applicata, in epoca anteriore alla decorrenza della CP_ prestazione riconosciuta dall' la suddetta pena accessoria, in quanto condannato all'ergastolo.
La prestazione gli era stata, quindi, revocata dal mese di ottobre 2011 e fino al mese di febbraio
2017, con provvedimento mod. RC1 allegato agli atti, a lui comunicato, che aveva calcolato un indebito nel suo caso di 35.213,03 €, oltre al recupero dell'ulteriore credito vantato per 579,60 € relativo ai ratei percepiti nei mesi di marzo e aprile 2017 oggetto dell'atto specificamente impugnato dal ricorrente.
La prestazione erogata, infatti, aveva proseguito l'istituto, rientrava nella locuzione ampia di cui all'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale, che nel caso del ricorrente, che risultava interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, ne precludeva fin dall'origine l'erogazione trattandosi di un'ipotesi di inesistenza originaria o sopravvenuta dell'obbligazione, che faceva venir meno i necessari requisiti per l'insorgenza del diritto, mancando radicalmente il diritto alla prestazione, facendo perciò sorgere l'applicabilità del principio generale di cui all'art. 2033 del codice civile, secondo il quale ogni erogazione attribuita in assenza di requisiti prescritti dalla legge, da considerarsi indebita, è soggetta a ripetizione, non potendo trovare applicazione le regole vigenti nel sottosistema delle prestazioni previdenziali e/o assistenziali ed il principio di settore di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
3 In ogni caso, aveva proseguito l'istituto, non era neppure condivisibile la prospettazione offerta da controparte, perché contraria alla lettera e allo spirito della legge 92 del 2012, applicata nel caso di specie unitamente alle previsioni di cui all'art. 28 c.p., e ciò in base al dato letterale dell'art. 2, comma 61, l. n. 92/2012 che, a differenza del comma 58 dal medesimo invocato, ha previsto:
“61. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della giustizia, d'intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, trasmette agli enti titolari dei relativi rapporti l'elenco dei soggetti già condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di cui al comma 58, ai fini della revoca, con effetto non retroattivo, delle prestazioni di cui al medesimo comma 58, primo periodo”, così disciplinando la posizione dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge 92/2012, in relazione ai quali la sentenza di condanna non poteva ovviamente contenere la sanzione in discussione. CP_ Secondo l'interpretazione avversa, aveva precisato l' il comma 61 sarebbe stato del tutto svuotato di portata percettiva e inutiliter datum, mentre era evidente la ratio della norma di estendere la propria portata ai soggetti già condannati prima dell'entrata in vigore della legge del
2012, non potendo neppure ipotizzarsi che la comunicazione ivi prevista fosse riferita a soggetti condannati con sentenze intervenute successivamente, in relazione ai quali era previsto un diverso meccanismo di comunicazione dal precedente comma 60, come ben evidenziato dal
Tribunale di Velletri con un decreto del 4 gennaio 2018 nel procedimento RG 5291/2017.
E l'inciso “con effetto non retroattivo” contenuto nel comma 61 era riferito alla data di decorrenza della revoca, evidentemente collegata alla trasmissione, entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge, da parte del Ministero della Giustizia agli enti titolari dei relativi rapporti dell'elenco dei soggetti appunto già condannati con sentenza passata in giudicato, il cui limite temporale sarebbe rimasto incomprensibile accedendo all'interpretazione di parte ricorrente.
Era, infatti, evidente la finalità del legislatore del 2012 di revocare le prestazioni assistenziali e previdenziali concesse a coloro che si erano resi responsabili di alcuni specificati gravi reati e di stabilire, per i condannati prima dell'entrata in vigore della norma, in cui il giudice penale non poteva avere adottato alcuna sospensione, che la revoca potesse essere disposta in sede amministrativa dall'ente titolare del rapporto ma con decorrenza dalla data di invio del flusso.
Nella sostanza, aveva concluso l'istituto, il comma 61 rispondeva alla ratio di estendere la portata della norma ai soggetti già condannati prima dell'entrata in vigore della legge stessa, con CP_ conseguente correttezza della pretesa restitutoria azionata dall' fondata su un provvedimento di revoca della prestazione erogata, doverosamente adottato nel caso di specie. CP_ Sulla scorta di tali premesse l' aveva concluso domandando, in via principale, il rigetto di tutte le domande formulate dal ricorrente, dichiarando la sussistenza della pretesa restitutoria
4 avanzata dall' e, in via riconvenzionale, accertata la legittimità della intera pretesa CP_1
CP_ restitutoria avanzata dall' procedersi alla condanna del ricorrente alla restituzione delle somme percepite da ottobre 2011 a febbraio 2017, quantificate in 34.633,43 €, nonché di quelle percepite da marzo a luglio 2017 per un importo di 579,60 €.
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Il Tribunale di Oristano, con sentenza n. 167/2020, pubblicata il 9 ottobre 2020, ricostruito il quadro normativo di riferimento e sottolineata la differenza tra le due fattispecie disciplinate rispettivamente dal comma 58 e dal comma 61 del citato art. 2 l. n. 92/2012, da considerarsi autonome, aveva rigettato la domanda, sul presupposto che la revoca fosse stata operata ai sensi del comma 61, non trattandosi di sanzione penale accessoria, disciplinata invece dal comma 58, essendo anche di immediata applicazione, pur non retroattiva negli effetti restitutori, tanto da sottrarsi alle censure di costituzionalità sollevate dal ricorrente, essendo quindi inconferente il richiamo all'art. 25 della Costituzione, non trattandosi di norma penale, né ponendosi in contrasto con le esigenze di solidarietà sociale ed i principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione perché in materia di assistenza sociale va riconosciuta al legislatore la discrezionalità di individuare un novero di soggetti per i quali, in considerazione delle condotte gravemente antisociali tenute, vengono meno i doveri di solidarietà sociale previsti normalmente a favore dei cittadini in stato di bisogno, non essendo infatti attinte dalla revoca sia le prestazioni assistenziali per le condizioni di maggiore gravità, come cecità, sordità, impossibilità di deambulare o attendere alle ordinarie occupazioni, sia quelle di natura contributiva derivanti da un pregresso rapporto di lavoro.
In conclusione la disposizione in questione, aveva continuato il primo giudice, al comma 61, era del tutto immune dalle censure formulate dal ricorrente e in quanto norma non penale risultava anche immune da censure di costituzionalità essendo, per quanto sopra precisato, non conferente sia il richiamo all'art. 25 della Costituzione, sia il richiamo agli artt. 2, 3 e 38 della Costituzione, non risultando neppure contraria alle esigenze di solidarietà sociale e ai principi di uguaglianza e non discriminazione.
Il Tribunale aveva, invece, accolto, seppure solo parzialmente, la domanda riconvenzionale CP_ proposta dall' condannando “alla restituzione dei ratei dell'assegno di Parte_1 invalidità percepiti dal 1 agosto 2012 e sino alla sospensione dell'erogazione della prestazione” compensando integralmente le spese di lite tra le parti in ragione della novità della questione, della natura della controversia e dell'assenza di precedenti giurisprudenziali di legittimità. CP_ La tesi dell' aveva proseguito il Tribunale, secondo cui la norma userebbe impropriamente il termine revoca, dovendosi in realtà interpretare la previsione come sospensione dell'erogazione
5 della prestazione con revoca che sarebbe per sua natura retroattiva, tanto da comportare un obbligo restitutorio del ricorrente di tutte le somme ricevute dall'epoca di riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale e cioè dal mese di ottobre 2011, non poteva essere condivisa perché, in realtà, la lettera della legge, al di là di ogni valutazione di razionalità, opportunità o recondita intenzione del legislatore, secondo il primo giudice era nel senso della operatività ex CP_ nunc della revoca, “espressamente prevista per evitare precisamente la conseguenza paventata dall ossia di una fisiologica retroattività della revoca, e che non trova altra spiegazione sensata se non nell'intenzione del legislatore di far decorrere la revoca dei reati successivi all'entrata in vigore della norma” ed il termine trimestrale previsto dal citato comma 61, evidentemente ordinatorio, individuava il lasso temporale entro il quale il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto provvedere alla trasmissione degli elenchi dei percettori di prestazioni assistenziali condannati per i reati menzionati, senza influenza alcuna nell'individuazione del momento della revoca della prestazione, il cui effetto era destinato a prodursi a seguito dell'entrata in vigore della legge e poiché la legge 92 del 2012 era entrata in vigore il 18 luglio del 2012, la revoca dell'assegno di invalidità non poteva che decorrere dal 1 agosto 2012 e solo da tale data quindi il ricorrente poteva ritenersi tenuto alla restituzione dei ratei percepiti.
Contro tale decisione ha proposto appello , cui ha resistito l' Parte_1 CP_2
CP_ L' a sua volta ha proposto appello incidentale cui ha resistito . Parte_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
preliminarmente, ha domandato a questa Corte di proporre questione di Parte_1 legittimità costituzionale dei commi da 58 a 63 dell'art. 2 della legge 92 del 2012 per contrasto con l'art. 25 della Costituzione, rilevante e non manifestamente infondata in questo giudizio, disponendo perciò con ordinanza l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale e sospendendo il giudizio e ciò in quanto, a partire dall'anno 2017, erano state prima sospese e poi revocate, per effetto delle citate previsioni normative, prestazioni previdenziali e assistenziali ai danni di circa quindicimila detenuti condannati in via definitiva per taluni reati ritenuti di particolare allarme sociale, con norma illecita perché “arbitraria e lesiva dei principi fondamentali e costituzionalmente garantiti, con la quale è stata disposta la revoca delle prestazioni previdenziali a soggetti condannati con sentenza passata in giudicato prima dell'entrata in vigore della legge Fornero, ed in netto contrasto con il principio di irretroattività sancito dalla Costituzione all'art. 25”.
L' accoglimento del rinvio alla Corte Costituzionale del “ ” avrebbe invece aperto “alla Persona_2 possibilità del riconoscimento pieno dei diritti insopprimibili che troppo spesso vengono calpestati in ragione di discutibili interessi estemporanei” che avevano portato “a disattendere il rispetto della dignità della persona in circostanze già di per sé gravose come nella fase di esecuzione di una pena detentiva”, che
6 non poteva che allontanare sempre più dall'idea di reinserimento e rieducazione sociale dettata dall'art. 27 della Costituzione.
E tale questione, aveva proseguito l'appellante, era quindi rilevante in quanto il giudizio non poteva essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione stessa stante il suo evidente interesse, ma anche non manifestamente infondata alla stregua della norma costituzionale specificata, dal momento che l'eventuale incostituzionalità della norma avrebbe CP_ fatto venir meno il presupposto dei provvedimenti di sospensione e di revoca assunti dall' riconoscendo a il diritto a vedersi ripristinare le prestazioni previdenziali Parte_1 revocategli (il riferimento nel ricorso a è evidentemente frutto di un refuso). Persona_3
Nel merito, ha proseguito l'appellante, la sentenza era errata perché frutto di errata interpretazione ed applicazione degli artt. 3 e 25 della Costituzione, art. 11 co. 1 Preleggi e art.
2 co. 58 e ss. l. 92/2012.
Più precisamente, dopo aver testualmente riportato il contenuto del comma 58 del citato art. 2 l.
92/2012, l'appellante ha rilevato che l'unico soggetto legittimato a disporre la revoca di una delle prestazioni elencate nella norma era il giudice penale con la sentenza di condanna, con la conseguenza che qualsiasi revoca della prestazione previdenziale al di fuori di questa ipotesi si sarebbe rivelata del tutto illegittima.
E poiché nel caso di specie, con la sentenza di condanna la pena perpetua, non era stata prevista la sanzione della revoca dell'assegno in godimento era evidente la violazione di tale previsione normativa e la necessità di riformare, in quanto errata, la sentenza del Tribunale di Oristano perché adottata in violazione del principio di irretroattività della legge penale, come previsto dall'art. 11 delle Preleggi e dall'art. 25 della Costituzione, norma violate dal giudice di prime cure che, con motivazione manifestamente illogica e contraddittoria, avrebbe ritenuto lecita la revoca CP_ dell'assegno posta in essere dall' ai danni dell'appellante richiamando il comma 61 del citato art. 2, giustificando la revoca della prestazione previdenziale con la motivazione che il comma 61 sarebbe norma di natura civile e come tale quindi applicabile retroattivamente e avrebbe poi affermato che era “impossibile riferire tale prescrizione alle sentenze penali di condanna passate in giudicato”, smentendo nuovamente quanto poco prima affermato, ritenendo che la previsione dell'art comma 61, in quanto non riferita a sanzione penale accessoria, disciplinata invece dal precedente comma 58, essendo di immediata applicazione, pur non retroattiva negli effetti restitutori, si sottraeva alle censure di costituzionalità lamentate dal ricorrente per contrasto con l'art. 25, comma 2, della Costituzione “non trattandosi di norma penale, né essendo contraria alle esigenze di solidarietà sociale e ai principi di eguaglianza e non discriminazione di cui agli articoli 2, 3 e 38 della carta costituzionale, per le ragioni da ultimo esposte”.
7 E ciò senza considerare che anche il comma 61 dell'art. 2 citato ha introdotto una sanzione accessoria penale e come tale vincolata al rispetto dell'art. 25 della Costituzione e tanto era vero che di recente, con ordinanza del 16 luglio 2019, il Tribunale Civile di Fermo, in funzione di giudice del lavoro, aveva rimesso gli atti alla Consulta in ordine alla normativa punitiva di cui all'art. 2, comma 61, della legge 92 del 2012, sollevando tre distinte questioni di legittimità costituzionale, la prima delle quali afferiva proprio alla violazione dell'art. 25 della Costituzione per violazione del principio di irretroattività della legge penale, ritenendo che dovesse essere riconosciuta a tale sanzione amministrativa natura sostanzialmente penale ed essendo pure indubbio il divieto di irretroattività previsto dalla Costituzione anche per le sanzioni amministrative accessorie alla sanzione penale principale.
La sentenza impugnata doveva essere, quindi, riformata nella parte in cui aveva riconosciuto legittima la revoca della prestazione previdenziale in godimento a “in virtù Parte_1 della natura civile” dell'art. 2, comma 61, l. 92/2012, “oltre che della sua autonomia rispetto a quella di cui all'art. 2, comma 58, l. 28.06.2012 n. 92”, trattandosi di norma penale accessoria e come tale non applicabile retroattivamente.
* CP_ L' si è costituito in giudizio con memoria tempestivamente depositata il 26 settembre 2025, e cioè dopo che questa Corte ha disposto il rinnovo della notifica, effettuata nel domicilio eletto per posta elettronica certificata, del ricorso introduttivo del giudizio di appello per l'originaria udienza del 2 febbraio 2022, fissata con decreto del 2 marzo 2021 a firma del dott. Parte_2
e rinviata d'ufficio al 12 ottobre 2022 e poi al 20 marzo 2024 per esigenze di
[...] organizzazione dell'ufficio (decreti in data 24 gennaio 2022, 8 luglio 2022 e 7 ottobre 2022 in atti). CP_ A tale rinnovo si è giunti, dopo due ulteriori rinvii, all'udienza del 19 marzo 2025, perché l' non risultava costituito ed il difensore dell'appellante, benché più volte sollecitato a farlo dalla
Corte, non aveva depositato nel formato “eml” previsto i messaggi attestanti la ricevuta di avvenuta accettazione e di avvenuta consegna del messaggio avente ad oggetto la notifica via pec CP_ del ricorso in appello all così non consentendo al collegio, che di tale notifica, pur esistente, ha rilevato la nullità, di verificarne il corretto recapito ad un valido indirizzo, tanto più che l'appellante, all'uopo convocato per l'udienza del 19 marzo 2025, aveva rappresentato di non essere più in grado di produrre tali ricevute a causa di difficoltà dovute al mutamento della sua casella di posta elettronica.
L'istituto, dopo essersi difeso richiamando a supporto i principi di recente espressi dalla giurisprudenza di legittimità ed anche un precedente di questa Corte intervenuto in una fattispecie perfettamente sovrapponibile a quella in oggetto - oltre che la sentenza della Corte
8 costituzionale n. 137 del 25 maggio 2021, conseguente all'ordinanza di rimessione invocata da controparte, che aveva distinto tra soggetti detenuti o soggetti che scontano la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere, tra i quali non rientrava certamente l'appellante, ininterrottamente ristretto, per sua stessa ammissione, da agosto 2002 in carcere per espiare la pena dell'ergastolo - domandando perciò la conferma della sentenza appellata sul punto, ha poi formulato appello incidentale.
Più precisamente l'istituto ha lamentato omessa pronuncia sull'indebito di 34.633,43€, nonché travisamento dei fatti di causa ed erroneo scrutinio della domanda riconvenzionale proposta.
Il primo giudice non aveva statuito in merito all'indebito di 34.633,43 € scaturito dalla circostanza, acclarata, che titolare di assegno mensile di assistenza con decorrenza dal Parte_1 mese di novembre 2006 (con refuso, reso evidente dal tenore del doc. 5, nel primo giudizio riferita al mese di ottobre 2011), si trovasse nella condizione di cui all'art. 28, comma 2, n. 5 c.p. e avesse, perciò, maturato un indebito che, diversamente da quello afferente al periodo da marzo a luglio
2017 - sul quale unicamente si era difeso e sul quale il Tribunale aveva statuito - non era scaturito dall'applicazione della legge 92 del 2012, ma dalla sua interdizione perpetua dai pubblici uffici sussistente fin dal 2004, e successivamente reiterata, che aveva comportato la revoca della prestazione in godimento fin dal principio, che come noto prescinde dal versamento della contribuzione, tanto da giustificare la domanda riconvenzionale proposta dall' . CP_1
Si trattava di indebito precisato e documentato nel primo atto difensivo per l'arco temporale dal
01/11/2006 al 28/02/2017, come da comunicazione RC1 prodotta, riconducibile alla sanzione accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici al medesimo applicata, sul quale il
Tribunale aveva omesso di pronunciarsi, così come sul relativo fondamento, erroneamente fondando l'accoglimento parziale della domanda riconvenzionale sull'inconferente richiamo alla irretroattività prevista dal comma 61 del citato art. 2 l. 92/2012, correttamente applicata invece in ordine ai ratei percepiti da marzo 2017.
Né la controparte aveva mai preso posizione su tale indebito, non contestandolo, neppure genericamente, nell'an e nel quantum, non impugnando il capo della sentenza oggetto di appello incidentale, ma limitando l'impugnazione a quella parte della sentenza che aveva riconosciuto fondata la revoca sul comma 61 dell'art. 2, ritenuta dall'appellante norma penale accessoria, come tale non applicabile retroattivamente. CP_ L' aveva, quindi, fin dal principio fondato la propria domanda sull'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale, che riguardava la privazione del condannato all'ergastolo di pensioni o assegni a carico dello Stato e di altri enti pubblici al momento in cui interviene la condanna, nei quali rientrava anche l'assegno mensile di assistenza, quale prestazione assistenziale erogata e
9 successivamente revocata in ragione delle risultanze del certificato del casellario giudiziale di versato in atti, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 3 del 1966, che Parte_1 aveva ritenuto costituzionalmente illegittimo tale articolo limitatamente alla parte in cui i diritti in esso previsti traevano titolo dal rapporto di lavoro, sentenza alla quale il legislatore aveva dato seguito con la legge n. 424 del 1966.
E posto che l'assegno in questione costituiva una prestazione assistenziale, che non aveva origine in un precedente rapporto di lavoro, non essendo previsto alcun requisito contributivo, anche minimo, ai fini della sua erogazione e dovendosi distinguere tra il condannato detenuto in carcere e in stato di detenzione domiciliare, doveva per forza ritenersi la legittimità della revoca operata CP_ dall' in quanto frutto di una corretta applicazione degli artt. 28, comma 2, n. 5 e 29 del codice penale nella formulazione vigente a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale operata con la sentenza 3/1966 sopra citata qui applicabile, con conseguente piena ripetibilità dell'indebito in questione ai sensi dell'art. 2033 del codice civile.
*
Appare al collegio opportuno esaminare congiuntamente i motivi di appello principale ed incidentale, dal momento che, ai fini della decisione, si profila dirimente valutare logicamente CP_ per primo il motivo d'appello incidentale proposto dall' che, se accolto, risulterebbe decisivo ed assorbente, e solo successivamente eventualmente argomentare, anche per completezza, in merito all'appello principale proposto da . Parte_1
CP_ L'appello incidentale dell' è, infatti, non solo ammissibile, ma anche fondato, come di seguito si dirà, con riferimento all'intera somma erogata a a titolo di assegno mensile Parte_1 di assistenza dal mese di novembre 2006 (doc. 3 al mese di marzo 2017, costituita cioè CP_2 dall'importo di 34.633,43 € riferito al periodo da novembre 2006 a febbraio 2017 (doc. 5 e CP_2 dall'ulteriore importo di 579,70 60 € riferito al periodo da marzo a luglio 2017 (doc. 7, rectius 6, CP_
, per un totale di 35.212,86 €, della quale fin dal giudizio di primo grado l' ha CP_2 domandato la restituzione in via riconvenzionale.
Il primo giudice ha, infatti, mal interpretato la domanda riconvenzionale proposta dall' , CP_1 che ha riferito alle sole previsioni di cui all'art. 2, commi 58/61 della legge n. 92 del 2012, benchè
l'istituto avesse fin dal principio chiarito, costituendosi nel giudizio di primo grado, che le difese dell'appellante erano fondate su una ricostruzione parziale dei fatti, limitata al provvedimento comunicato il 21 dicembre 2017 di revoca della pensione di invalidità civile in godimento, con il quale era stata anche intimata la restituzione del solo importo di 579,60 €, maturato da marzo
2017, provvedimento questo effettivamente fondato sulla l. 92/2012, che non teneva però conto dell'ulteriore provvedimento adottato dall' , documentato in atti con la produzione del CP_1
10 modello RC1 (doc. 5), con il quale si era rilevato anche un indebito di 34.633 43 €, maturato dal mese di novembre 2006 al 28 febbraio 2017, con effetti quindi ex tunc, ai sensi degli artt. 28, comma
2 n. 5 e 29 del codice penale (nel documento 5 citato è espressamente richiamato, quale ragione dell'indebito, l'art. 28, comma 2, n. 5 c.p.), e non della l. 92/2012, art. 2 comma 61.
E ciò in quanto già molto tempo prima di beneficiare della prestazione Parte_1
CP_ assistenziale qui controversa, riconosciuta dall' con decorrenza da novembre 2006, risultava condannato alla pena cd. perpetua con applicazione, conseguente, della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici risultante già dal 2004 (doc. 4 e art. 29 c.p.), da CP_2 cui la conseguenza che, in ragione di tali previsioni, ed in particolare dell'art. 28, comma 2, n. 5, quale risultante dopo l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 3 del 1966, nonché di quelle della successiva l. 424/1966, vi era una totale e radicale assenza del diritto alla prestazione e quindi un indebito pienamente ripetibile ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, mancando la ratio per applicare in questo caso il principio proprio del settore, di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita.
Nel caso di specie, quindi, il primo giudice non ha tenuto conto – né a dire il vero lo ha fatto CP_ l'appellante - del fatto che la revoca ex tunc della prestazione era stata disposta dall' non in forza della novella introdotta dalla legge 92 del 2012, con l'art. 2, comma 61, ma perché le prestazioni assistenziali erano state ritenute ab origine indebite ai sensi dell'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale, essendo state richieste da un soggetto che era già sottoposto alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici al momento della domanda, come attestato in atti con la produzione da parte dell'istituto della certificazione del casellario giudiziale di , Parte_1 dalla quale risulta dal 2004 l'interdizione perpetua dai pubblici uffici di cui alla sentenza della
Corte di Assise di Appello di Bari, divenuta irrevocabile dal 16 marzo 2005 (pag. 2 del certificato al punto 6).
Non rileva sotto tale differente profilo, pertanto, la revoca di alcune prestazioni assistenziali prevista dalla legge 92 del 2012 in caso di condanna per alcuni specifici reati, che prescinde dalla irrogazione della pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici, di cui costituirebbe un'inutile ripetizione, e perciò neppure le statuizioni della Corte Costituzionale sull'art. 2, commi 58/61, della l. n. 92 del 2012, che a tale specifica fattispecie sono riferite e non a quella, del tutto differente, e qui ricorrente, benchè non esaminata dal Tribunale, in cui venga dedotta, come ha fatto chiaramente l'istituto previdenziale davanti al Tribunale, l'assenza ab origine dei presupposti per l'erogazione della prestazione assistenziale. CP_ E ciò emerge da una semplice lettura della memoria di costituzione depositata dall' nel giudizio di primo grado nella quale l'istituto, dopo aver riassunto la parte in fatto (pag. 2), ha
11 chiaramente impostato tutte le difese in diritto principalmente sulle norme del codice penale (artt.
28 e 29) e del codice civile (art. 2033) sopra richiamate (trattate diffusamente alle pagg. 3/6), solo in chiusura rilevando che, “in ogni caso la prospettazione offerta da controparte”, fondata sulla l.
92/2012, non era condivisibile, perché comunque frutto di un'errata interpretazione, “contraria alla lettera e dello spirito della l. 92/2012 applicata nel caso di specie unitamente alle previsioni normative di cui all'art. 28, comma 2, n. 5 c.p.” (così in fondo a pag. 7 e a pag. 8).
Deve escludersi perciò che, con il giudizio di appello, sia stata introdotta una pretesa restitutoria di 34.633,43 € fondata “su un titolo giuridico autonomo e distinto da quello discusso nel giudizio di primo grado”, cioè l'interdizione dai pubblici uffici, ovvero su “un tema di indagine completamente nuovo, sia nel petitum (per la quantificazione e il periodo) sia nella causa petendi (il fondamento normativo negli artt. 28 e 29 c.p.)”, introdotto solo inammissibilmente con il giudizio di appello come sostenuto dall'appellante, in difetto di “una chiara e specifica domanda in primo grado”, tale da avere di fatto impedito al giudice di prime cure “di pronunciarsi consapevolmente sulla domanda” e precluso alla parte un pieno esercizio del diritto di difesa, in assenza di un corretto contraddittorio sulla specifica questione (punti 2 e 2.1 della memoria depositata da in data 30.09.2025, in Parte_1 replica all'appello incidentale). CP_ Il tema che l' ha posto a fondamento delle pretese formulate in via riconvenzionale, che risulta peraltro puntualmente supportato da chiari riferimenti giurisprudenziali (pagg. 4/6) e da altrettanto chiari documenti, il cui esame è stato del tutto omesso dal primo giudice, come correttamente rilevato dall'istituto con il motivo di appello incidentale formulato, era quindi compiutamente delineato ed evidente fin dal giudizio di primo grado e, risultando perciò non nuovo ed ammissibile, va qui esaminato. CP_ Tra i documenti depositati a supporto dei predetti fatti costitutivi posti dall' a fondamento della domanda riconvenzionale proposta, rilevano infatti le due distinte comunicazioni di indebito prodotte (doc. 5 e doc. 7 citato, rectius 6), con le quali, prima il 21.12.2017 e poi il 3.08.2018 erano stati quantificati gli importi richiesti in restituzione, che indicavano la prestazione indebitamente percepita (pensione cat. INVCIV n. 07047740), i diversi periodi di riferimento e le causali della richiesta (nella comunicazione di dicembre 2017 l'indebito di 579,60 euro, da restituirsi entro il 5 febbraio 2018, era stato riferito al periodo da marzo a luglio 2017, alla l.
92/2012 e alla comunicazione pervenuta ai sensi dell'art. 2 di tale legge dal Ministero della
Giustizia, mentre la comunicazione del 3 agosto 2018, cd. Mod. RC1, che indicava quale termine di pagamento “entro il 17 settembre 2018”, era riferita alla errata corresponsione della prestazione di invalidità civile n. 070477740 dal 1° novembre 2006 al 28 febbraio 2017, “non spettante in quanto lei si trova nella condizione prevista dall'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale”).
12 Ed a tali documenti risultano pure conformi gli estratti del cassetto previdenziale di
[...]
CP_
prodotti dall' (doc.ti 8 e 9) che, rispettivamente in data 21 luglio 2017 e in data 3 Parte_1 agosto 2018, attestavano i due indebiti poi rivendicati con le comunicazioni citate.
Si tratta di allegazioni chiare e di chiari documenti, che rendono evidenza delle ragioni della CP_ pretesa azionata dall' in via riconvenzionale, che sono state del tutto ignorate da
[...]
, che in merito non ha ritenuto di dover spendere nemmeno una parola davanti al Parte_1
Tribunale, neppure per rilevare di non avere potuto comprendere la domanda riconvenzionale formulata ed il suo fondamento o di non avere compreso quanto documentato e da lui CP_ evidentemente conosciuto, come dimostrato dall' con la produzione non solo delle comunicazioni di indebito ricevute, ma anche dell'estratto del cassetto previdenziale del cittadino, che il medesimo è tenuto a conoscere, nel quale erano elencati tutti i pagamenti indebiti ricevuti per la prestazione di invalidità civile a lui in godimento dal mese di novembre 2006 sia con riferimento al periodo successivo a febbraio 2017, che con riferimento al precedente periodo, da novembre 2006 a febbraio 2017. CP_ E' pacifico, inoltre, e risulta anche dal certificato del casellario giudiziale prodotto dall' nel giudizio di primo grado (doc. 4) che sia interrottamente ristretto in carcere dal Parte_1 mese di agosto 2002 perché condannato alla pena perpetua per gravi reati contemplati dall'art. 2 della legge 92 del 2012 sopra citati, e che a tale pena si sia accompagnata l'interdizione perpetua come previsto dall'art. 29 del codice penale, certificata dal 2004.
In proposito l'art. 28, comma 2, del codice penale statuisce che “l'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:.. 5) degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico”.
La Corte Costituzionale, con la risalente sentenza n. 3 del 1966, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di tale specifica previsione avuto riguardo alle sole prestazioni economiche, stipendi, pensioni ed assegni, che traggano titolo da un rapporto di lavoro, cioè rapporti che esulano dalla concreta fattispecie qui esaminata che ha ad oggetto una prestazione di invalidità civile, dalla natura evidentemente assistenziale.
E' stata, infatti, la stessa Corte Costituzionale a chiarire che la questione di legittimità, sottoposta al suo vaglio con l'ordinanza di rimessione, era “tutta articolata con esclusivo riferimento alla privazione dei lavoratori, nei confronti dei quali sia stata comminata una pena cui si accompagni la interdizione dei pubblici uffici, dei trattamenti economici ad essi spettanti, nei confronti di pubbliche amministrazioni, in conseguenza del rapporto di lavoro”, aggiungendo che “il giudizio della Corte relativo alla legittimità della disposizione dell'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale, sottoposta al suo esame - in base alla quale l'interdizione dai pubblici uffici comporta la privazione degli stipendi, delle pensioni e degli assegni che siano a carico dello Stato o di un altro ente pubblico - deve essere perciò limitato
13 all'ipotesi in cui il condannato sia privato dei diritti anzidetti e non va esteso alle ipotesi relative a trattamenti economici non aventi titolo in un rapporto di lavoro (quali le pensioni di guerra, le pensioni di grazia e simili)”.
E a tale pronuncia ha fatto seguito la legge 424 del 1966, che l'ha recepita, di cui rilevano in particolare gli artt. 1 e 3 richiamati anche dall' , con i quali il legislatore si è limitato ad CP_1 attuare il principio espresso dalla Consulta abrogando esplicitamente tutte quelle disposizioni che fanno seguire ad un provvedimento penale o disciplinare la perdita o la sospensione del diritto di qualsiasi soggetto, dipendente pubblico o meno, a fruire di trattamenti economici che traggono origine da un rapporto lavorativo in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza, senza in alcun modo comprimere l'operatività dell'art. 28, comma 2, n. 5 rispetto alle prestazioni di carattere assistenziale i cui presupposti non siano ricollegabili alla prestazione di un'attività lavorativa, che a tali prestazioni risulta quindi ancora applicabile.
Tra questi trattamenti economici collegati ad un rapporto lavorativo non può essere certamente compresa la prestazione di invalidità civile qui controversa, provvidenza economica introdotta dalla legge 118 del 1971, e disciplinata dall'art. 13, erogata in favore dei soggetti che ne fanno domanda, di età compresa tra 18 e 67 anni, ai quali sia riconosciuta una riduzione della capacità lavorativa parziale, dal 74% al 99%, in stato di inattività lavorativa ai sensi dell'art. 12 ter del dl n. 146/2021, convertito in legge, con modificazioni, n. 215/2021, e con un reddito inferiore ad una soglia stabilita annualmente (al pari della pensione di inabilità al 100%), i cui presupposti sono quindi di natura sanitaria e socio-assistenziale, ovvero non legati alla presenza di un rapporto assicurativo e contributivo del beneficiario, al fine di garantire all'invalido il sostentamento necessario per la sussistenza e per le cure nel rispetto della sua dignità e dell'autosufficienza economica.
Si tratta, quindi, di prestazioni assistenziali, incompatibili per legge con l'interdizione perpetua dai pubblici uffici e come tali ripetibili dall'ente che pure le abbia medio tempore erogate erroneamente, come avvenuto in questo caso.
E nel caso di specie proprio di prestazione assistenziale indebita si dibatte, perché erogata a in difetto, ab origine, ovvero fin dal mese di novembre 2006, quando era stata Parte_1
CP_ riconosciuta dall' dei necessari presupposti per poterne beneficiare, che quindi non spettava proprio all'appellante principale in ragione dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici che gli CP_ era stata comminata da diversi anni precedenti alla domanda proposta all' che ostava già dall'epoca al riconoscimento di siffatta prestazione, dal momento che si tratta di pena accessoria correlata alla condanna all'ergastolo, che preclude al condannato l'accesso a provvidenze come quella di specie a carico di un ente pubblico o lo priva delle stesse.
14 Se , infatti, avesse rappresentato la propria condizione di condannato alla pena Parte_1 perpetua e alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici già al momento della proposizione della domanda amministrativa, nel mese di ottobre 2006, non avrebbe potuto beneficiare fin dall'origine di tale prestazione, in ragione di quanto previsto dal citato art. 28 c.p., CP_ con la conseguenza che nel caso di specie correttamente l' ha applicato non già la speciale disciplina dell'indebito previdenziale, ma quella dell'indebito civile, prevista dal citato art. 2033
c.c., secondo l'ordinaria disciplina civilistica e domandato la restituzione di tutti gli importi erogati fino al 28 febbraio 2017, richiedendo anche quelli successivi, seppure ai sensi della l.
92/2012, benchè comunque anche questi non spettanti in ragione di quanto appena detto.
Come infatti chiarito dalla Suprema Corte, con orientamento ormai consolidato, in materia di prestazioni assistenziali indebite, nell'ipotesi di erogazione in difetto ab origine dei relativi presupposti, trova comunque applicazione la disciplina generale dell'indebito oggettivo per cui il diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato prescinde dall'accertamento della scusabilità o meno dell'errore alla corresponsione della prestazione assistenziale, secondo il disposto dell'art. 2033 del codice civile, mentre non trova applicazione il regime dell'indebito assistenziale, che presenta tratti eccentrici rispetto alla regola della ripetibilità propria del sistema di civilistico e tutela l'affidamento dei pensionati nell'irripetibilità di trattamenti pensionistici indebitamente percepiti in buona fede, che si spiega considerando che le prestazioni pensionistiche, pur se indebite, sono normalmente destinate a soddisfacimento di bisogni alimentari propri e della propria famiglia.
Vi è nella materia un principio di settore, con disciplina derogatoria che si giustifica alla luce dell'art. 38 della Costituzione, che detta per l'indebito assistenziale una disciplina articolata che distingue vari casi, quali la mancanza di requisiti sanitari, di requisiti reddituali, di requisiti socio- economici, cioè incollocazione al lavoro o disoccupazione o questioni di altra natura o, ancora, in via generale la mancanza dei requisiti di legge.
La Suprema Corte ha, in proposito, precisato che la disciplina speciale dell'indebito assistenziale, non può però trovare applicazione quando si è di fronte ad una ipotesi di mancanza radicale ab origine dei requisiti per il riconoscimento della prestazione, attribuita ed erogata sulla base di un errore pacifico nel provvedimento, tra i quali rientra certamente l'ipotesi della mancanza dei requisiti previsti dalla legge e quindi pure l'ipotesi disciplinata dall'art. 28, comma 2, n. 5 del codice penale, che priva il condannato del diritto a tali prestazioni, la cui violazione, come nel caso di specie, riporta all'applicazione della regola generale dell'indebito civilistico ovvero della CP_ disciplina invocata dall quella dettata dall'art. 2033 del codice civile in materia di indebito oggettivo, non sussistendo proprio una condizione, necessaria, di erogabilità della prestazione,
15 preclusa per legge dalla condizione di interdetto in perpetuo dai pubblici uffici, incompatibile secondo il dettato legislativo (così, tra le tante, Cass. n. 17375 del 2025, ma anche le precedenti n.
4600 del 2021 e n. 24617 del 2022, nonché n. 15759/2019 in materia di prestazioni incompatibili e la conforme n. 2693 del 2024, nelle quali è stata esaminata la fattispecie, ostativa, della incompatibilità prevista ex lege delle prestazioni, in merito alla quale i giudici di legittimità hanno ritenuto perciò non invocabile il principio di affidamento del percipiente).
Da tali complessive considerazioni, posto che può dirsi che ab origine non Parte_1 avrebbe potuto beneficiare della prestazione assistenziale in godimento, perché al suo godimento ostava la pena accessoria dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici a lui comminata fin da CP_ epoca precedente alla domanda amministrativa proposta all' nel mese di ottobre 2006, ai sensi dell'art. 28 del codice penale, difettando quindi in ragione di tale previsione di legge i CP_ presupposti per poterne beneficiare, discende quindi la legittimità dell'operato dell' che ha fatto corretta applicazione della previsione dell'art. 2033 del codice civile per le ragioni sopra evidenziate ed ha domandato perciò, legittimamente, in via riconvenzionale la restituzione dal mese di novembre 2006, quando la prestazione aveva iniziato ad essere erogata, degli importi erroneamente erogati a titolo di prestazione di invalidità civile n. 07047740, quantificando l'indebito in 579,60 € per il periodo da marzo 2017, che sarebbero comunque dovuti anche ai sensi della l. n. 92/2012, art. 2, comma 61, come di seguito si dirà, ed in 34,633,43 € per il periodo antecedente, decorrente da novembre 2006.
Nessuno di tali importi, per le ragioni sopra evidenziate, era evidentemente dovuto a
[...]
. Parte_1
E se ciò già sarebbe decisivo per far ritenere infondata la domanda proposta dall'appellante CP_ principale e fondata la pretesa restitutoria azionata dall' nella sua totalità, e cioè per i due periodi oggetto di domanda riconvenzionale, a prescindere dall'applicazione delle citate previsioni della legge 92 del 2012, in ogni caso appare opportuno al collegio precisare che la prospettazione dell'appellante, come ribadita con i motivi di appello principale, non può essere condivisa, in linea peraltro con l'orientamento già più volte assunto da questa Corte con diversi provvedimenti adottati fin dal 2020, peraltro ben noti al difensore di che, in Parte_1 quelle controversie, patrocinava i ricorrenti (cfr. sent. n. 213/2020 relatore Mazzeo e n. 146/2022, successiva a Corte Costituzionale n. 137/2021).
Quanto al primo profilo di censura non può farsi a meno di osservare come lo stesso sia CP_ inconferente perché fondato su un presupposto – l'applicazione, da parte dell' del comma
58 dell'art. 2 legge n. 92/2012 – che non ricorre in causa, avendo precisato l' , e riconosciuto CP_1 il Tribunale, che la norma applicata è quella contenuta nel comma 61 dello stesso articolo, che
16 non richiede una statuizione di condanna, ma solo una segnalazione da parte del Ministero della CP_ Giustizia all'
Quanto al secondo rilievo, che attiene all'individuazione della natura penale della revoca della prestazione assistenziale in contestazione, premesso che la sentenza ha affermato che la revoca della prestazione non è retroattiva, contrariamente a quanto evidenziato dall'appellante, con specifico riguardo alla natura del potere esercitato, non può che ribadirsi che il comma 61 applicato dall' per esercitare il potere, non ha natura di sanzione accessoria penale. CP_2
Al riguardo, questa Corte osserva che proprio la duplice circostanza che il comma 61 non richieda una pronuncia giurisdizionale per la revoca della prestazione assistenziale, che costituisce un presupposto di fatto “esterno” all'esercizio del potere da parte dell' e che tale revoca si CP_1 applichi ai soggetti condannati prima dell'entrata in vigore della norma, consente di escludere che si tratti di una sanzione penale, e di affermare che si sia in presenza, invece, di un effetto extrapenale della condanna (così Cass., I sezione penale, sent. n. 11581 del 7 dicembre 2018), peraltro non diversamente da altre misure quali, per esempio, la decadenza da determinate cariche elettive a seguito di condanna penale per reati di stampo mafioso, prevista dall'art. 11
d.lgs. 235/2012, decadenza che opera anche se le elezioni hanno avuto luogo prima dell'entrata in vigore del detto decreto legislativo, e che non ha natura sanzionatoria, come affermato dalla
Corte Costituzionale (sentenza n. 236/2015).
In sostanza, la disposizione applicata nel caso in esame, anziché introdurre una nuova pena accessoria, stabilisce un nuovo requisito per il godimento di prestazioni assistenziali, sicché non si pone un problema di contrasto con il principio di irretroattività della pena di cui all'art. 25 comma II Cost., ma casomai con il diritto al mantenimento e all'assistenza sociale che l'art. 38 comma I Costit. pone a favore dei cittadini inabili al lavoro e privi dei mezzi necessari per vivere.
La sentenza appellata esclude che vi sia tale contrasto, attribuendo al legislatore una piena discrezionalità di negare le prestazioni assistenziali ai soggetti che, per i crimini commessi, rivestono un'indegnità morale.
In realtà, ad avviso di questa Corte, il diritto all'assistenza non potrebbe essere conculcato fino a privare dei mezzi necessari alla sopravvivenza i cittadini che, incapaci di svolgere qualsiasi lavoro – condizione che si presume in ragione dell'età – e privi di altri redditi, versino in stato di bisogno assoluto, fino a rendere impossibile accedere all'alimentazione ed all'abitazione e a mettere a rischio il diritto stesso alla vita.
Non è questo però il caso in esame, in cui come si è detto, si trova ristretto in carcere, Parte_1 dove ininterrottamente, dal mese agosto 2002, sconta la pena dell'ergastolo e quindi gli sono
17 forniti dall'amministrazione penitenziaria il vitto, l'alloggio ed altri servizi, compresa l'assistenza sanitaria.
In tal senso si è comunque di recente espressa la Corte Costituzionale con la sentenza n. 137 del
2 luglio 2021 (G.U. 027 del 7 luglio 2021), che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma 61, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e in via consequenziale anche del successivo comma
58, per contrasto con l'articolo 38 della Costituzione, nella parte in cui ha previsto la revoca delle prestazioni, comunque denominate in base alla legislazione vigente, quali l'indennità di disoccupazione, l'assegno sociale, la pensione sociale e la pensione per gli invalidi civili, nei confronti di coloro che scontino la pena in regime alternativo alla detenzione in carcere.
La Corte, dopo aver ricostruito la disciplina di cui ai commi 58, 59, 60 e 61 dell'art. 2 L. 92/2012
(punti 8 e 8.1.1), ha rilevato, da un lato, che “L'intervento del legislatore crea, in tal modo, uno "statuto
d'indegnità" per la percezione di determinare provvidenze pubbliche da parte di chi sia risultato colpevole di peculiari delitti, secondo un'impostazione rinvenibile anche in altre disposizioni legislative, tra le quali, ad esempio, quelle sul reddito di cittadinanza previste dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 (Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni), convertito, con modificazioni, in legge 28 marzo
2019, n. 26), già oggetto d'esame da parte di questa Corte (sentenze n. 126 del 2021 e n. 122 del
2020)”(punto 8.1.2) e dall'altro, “che il primo comma dell'art. 38 Cost. configura un dovere di solidarietà, che deve informare la normativa della pubblica assistenza e beneficenza a favore di chi versi in condizioni di indigenza per inabilità allo svolgimento di una attività remunerativa, prescindendosi da precorse qualità
e situazioni personali e da servizi resi allo Stato. Il secondo comma, invece, anch'esso ispirato ai criteri di solidarietà sociale, ma con riguardo ai lavoratori, impone che in caso di eventi, i quali incidono sfavorevolmente sull'attività lavorativa, siano a essi assicurate provvidenze atte a garantire la soddisfazione delle esigenze di vita (tra le tante, sentenze n. 22 del 1969 e n. 27 del 1965)” (punto 8.2), precisando al punto 8.2.1. come nel dovere di solidarietà di cui al primo comma, espresso attraverso specifiche misure di assistenza economica, basate principalmente sullo stato di bisogno del destinatario, rientrasse anche la corresponsione dell'assegno sociale che ha sostituito la pensione sociale
(prestazione oggetto del giudizio a quo davanti al Tribunale di Roma, punto 6 della sentenza).
Ad avviso della Corte, se il legislatore poteva circoscrivere la platea dei beneficiari di prestazioni quale quella in questione, al contempo non poteva escludere quelle prestazioni che si configuravano come misure necessarie per assicurare una vita dignitosa: pertanto “la revoca dei trattamenti assistenziali di cui alla disposizione oggetto di censura - ivi inclusa la specifica provvidenza in discussione nel giudizio a quo - può concretamente comportare il rischio che il condannato ammesso a scontare la pena in regime di detenzione domiciliare o in altro regime alternativo alla detenzione in carcere, poiché non a carico dell'istituto carcerario, non disponga di sufficienti mezzi per la propria sussistenza.
18 Lo "statuto d'indegnità" definito dal legislatore pone in pericolo, in tal modo, la stessa sopravvivenza dignitosa del condannato, privandolo del minimo vitale, in violazione dei principi costituzionali (artt. 2, 3
e 38 Cost.), su cui si fonda il diritto all'assistenza.
È pur vero che i condannati per i reati di cui all'art. 2, comma 58, della legge n. 92 del 2012 hanno gravemente violato il patto di solidarietà sociale che è alla base della convivenza civile. Tuttavia, attiene a questa stessa convivenza civile che ad essi siano comunque assicurati i mezzi necessari per vivere.
Ciò non accade qualora la revoca riguardi il condannato ammesso a scontare la pena in regime alternativo al carcere, che deve quindi sopportare le spese per il proprio mantenimento, le quali, ove egli sia privo di mezzi adeguati, potrebbero essere garantite solo dalle ricordate provvidenze pubbliche.
Proprio tale diversità di effetti della revoca delle prestazioni sociali su chi si trova in stato di detenzione domiciliare (o in altra forma alternativa di espiazione della pena) rispetto a chi è detenuto in carcere determina una violazione anche dell'art. 3 Cost., trattando allo stesso modo situazioni soggettive del tutto differenti.
Tener conto di tale diversità di situazioni, anzi, risulta presumibilmente coerente con la stessa volontà dell'intervento legislativo, che ha stabilito l'incompatibilità tra determinate provvidenze pubbliche e
l'essere stati condannati in via definitiva per reati giudicati particolarmente gravi. È ben possibile, infatti, che per tali reati il legislatore abbia pensato alla sola detenzione in carcere come regime di espiazione della pena, senza quindi prevedere deroghe allorché ricorrano peculiari situazioni, legate all'età avanzata del condannato, alla presenza di precarie condizioni di salute, nonché, per particolari reati quali quelli di cui al giudizio a quo, anche alla collaborazione con la giustizia.
Risulta così violato lo stesso principio di ragionevolezza, perché l'ordinamento valuta un soggetto meritevole di accedere forme alternative di detenzione, ma lo priva poi dei mezzi per vivere, ottenibili, in virtù dello stato di bisogno, solo dalle prestazioni assistenziali” (punti 8.3 e ss).
La sentenza assume rilievo, inoltre, laddove giustifica la revoca della prestazione assistenziale a ragione dello “statuto di indegnità” in cui incorre chi sia riconosciuto colpevole di particolari reati, motivazione che sembra escludere una configurazione della misura quale sanzione penale,
e quindi anche per tale verso può confermarsi l'insussistenza di violazioni dell'art. 25 comma 2
Cost (in tal senso anche la successiva sentenza della Corte Costituzionale n. 169/2023 che ha precisato che la revoca prevista dall'art. 2, comma 61 della l. 92/2012 “costituisce un effetto extrapenale della condanna penale e, in ogni caso, una misura sanzionatoria amministrativa non afflittiva, priva di natura sostanzialmente penale, la cui applicazione, in relazione a fatti oggetto di sentenze di condanna - per i reati di cui al comma 58 del citato art.
2 - divenute definitive prima della sua entrata in vigore, non integra violazione degli articoli 25, secondo comma e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 7 CEDU”).
19 E di ciò sembra avere anche preso atto l'appellante che, con le note di trattazione scritta del 30 settembre 2020, depositate in prossimità dell'udienza fissata per la discussione, sembra avere preso atto del pronunciamento n. 137 del 2021 della Corte Costituzionale ribadendo che la revoca disposta anche ai sensi del comma 61 dell'art. 2 in contestazione mantiene una natura intrinsecamente afflittiva e sanzionatoria, che la renderebbe incompatibile con il principio di irretroattività, tanto che la stessa Consulta aveva ribadito con forza, pur perimetrando gli effetti della propria decisione, i principi di cui agli articoli 2, 3 e 38 della Carta Costituzionale, fondando la propria decisione sulla necessità di non privare il condannato del minimo vitale, insistendo perciò per l'accoglimento dell'appello principale e l'annullamento del provvedimento di revoca con ripristino della prestazione, senza più insistere sulla questione di legittimità costituzionale in origine proposta con il ricorso in appello.
Ma nel caso di specie, comunque, ribadisce il collegio, come già sopra evidenziato, la ripetizione dell'indebito riferito al periodo dal mese di ottobre 2006 al mese di luglio 2017 trova fondamento non nella legge 92 del 2012 - in ragione della quale sarebbe comunque ripetibile quanto percepito da marzo 2017 - ma più semplicemente nella radicale insussistenza ab orgine, rilevata fin dal primo CP_ grado del giudizio dall' del diritto alla prestazione dalla data della domanda amministrativa, da cui discende la piena ripetibilità dello stesso ai sensi dell'art. 2033 del codice civile, difettando del tutto la ratio del derogatorio principio, proprio del settore assistenziale, di necessaria tutela del percettore in buona fede della prestazione assistenziale indebita, perciò non applicabile in questo caso.
In conclusione la sentenza appellata, in ragione dei motivi sopra esposti, deve essere riformata CP_ nella parte in cui ha limitato l'accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dall' al limitato periodo decorrente dal 1 agosto 2012, dovendosi al contrario ritenere Parte_1
CP_ tenuto a restituire, perché ripetibile, l'intero importo rivendicato dall' cioè quello di 35.213,03
€, riferito quanto a 579,60 € al periodo successivo a febbraio 2017 e quanto a 34.633,43 € al periodo decorrente da novembre 2006 e fino a febbraio 2017.
Confermata, quindi, l'infondatezza delle domande formulate da con l'appello Parte_1 principale, in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza CP_ impugnata, deve essere totalmente accolta la domanda riconvenzionale proposta dall' dichiarando ripetibile l'intero indebito contestato di 35.213,03 € complessivi e conseguentemente CP_ condannando alla restituzione della predetta somma in favore dell Parte_1
Le spese processuali non seguono la soccombenza, avendo parte appellante comprovato ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c., per entrambi i gradi del giudizio, di avere goduto nell'anno
20 precedente alla decisione di un reddito personale pari o inferiore a due volte l'importo del reddito previsto dall'art. 76 e 77 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.
In ragione del rigetto dell'appello principale deve comunque affermarsi che sussistono in astratto i presupposti processuali per ritenere l'appellante principale tenuto a pagare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando rigetta l'appello principale proposto da e accoglie l'appello incidentale Parte_1
CP_ proposto dall' e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Oristano, in funzione di giudice del lavoro qui impugnata, n. 167 del 9 ottobre 2020, che conferma per il resto, CP_ accoglie la domanda riconvenzionale dell' e condanna alla restituzione in Parte_1
CP_ favore dell' dell'importo complessivo di 35.213,03 euro indebitamente ricevuto a titolo di ratei di prestazione assistenziale INVCIV n. 070477740, con decorrenza dal 1.11.2006, che dichiara ripetibile;
nulla dispone sulle spese di lite.
Dichiara la astratta sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte dell'appellante principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater DPR
30 maggio 2002 n. 115, come modificato dall'art. 1, comma 17, legge 228 del 2012.
Cagliari, 28 novembre 2025 La Presidente relatrice
RI UI AR
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