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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 07/04/2025, n. 3434 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3434 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – undicesima sezione civile –
La dott.ssa Maria Rosaria Scotti, in funzione di giudice unico, ha ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 4871 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto:
opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
P.I. con sede in Napoli Parte_1 P.IVA_1
al Viale Augusto n. 79, in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Napoli al Viale Augusto n. 9, presso lo studio dell'avv.
Giovanni RT, dal quale è rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata in calce all'atto di citazione in opposizione;
OPPONENTE
E
P.I. , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rapp.te p.t., con sede in Milano alla via Gaetano Negri n. 1, elettivamente domiciliata in Salerno alla via Richard Wagner n. 2/E, presso lo studio dell'avv. Angelo Vicinanza, dal quale è rappresentata e difesa in virtù del mandato in calce alla costituzione di comparsa e risposta;
OPPOSTO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 68/2019
ritualmente notificato, la conveniva in Parte_1
giudizio la per chiedere la revoca del Controparte_1
provvedimento monitorio per l'importo complessivo di euro 6.616,80, eccependo, in via preliminare, l'incompetenza per territorio del
Giudice adito. Nel merito, deduceva l'erronea fatturazione del traffico dati da parte dell'operatore di telefonia mobile e la violazione delle previsioni di cui alla delibera 326/10/CONS.
premesso che:
in data 24.02.2012 le parti stipulavano il contratto n. 888010981351
“multibusiness” Impresa Semplice che prevede la fornitura di due schede Sim (M2M) riferite alle utenze telefoniche mobili n.
3371139903 e 3351544864 per le quali l'opponente chiedeva l'attivazione di un profilo tariffario flat, con addebito mensile di canoni fissi e predeterminati, a prescindere dall'effettivo traffico telefonico e di dati internet;
con lettera raccomandata A/R del 14.04.2014 la sig.ra
[...]
, in qualità di legale rapp.te della società opponente, Per_1
chiedeva a la cessazione dell'utenza telefonica n. 335 CP_1
1544864;
in data 24.04.2014, in riscontro alla missiva suindicata, un operatore contattava telefonicamente la sig.ra RT per il CP_1
perfezionamento della richiesta di cessazione;
in tale occasione l'abbonata revocava l'istanza di cessazione e chiedeva la trasformazione del profilo tariffario dell'utenza mobile n.
335 1544864 da flat ad uno tradizionale a consumo, il quale eliminava l'obbligo di corrispondere un canone fisso mensile e prevedeva il pagamento degli eventuali consumi in base alla loro specifica tipologia e quantità, la variazione tariffaria veniva conclusa in modalità verbal order;
a causa di un elevato traffico dati a consumo sviluppato dal 19 al 23
luglio 2014, in data 22.07.2014, l'opposta inviava all'utente un SMS
di allerta per superamento della soglia dati nazionale di euro 150,00
(utenza affari) addebitando il relativo costo nella fattura n.7 del
14.08.2014 dell'importo 6.252,93;
non avendo ricevuto alcun riscontro, la provvedeva, CP_1
dapprima a bloccare la linea generatrice degli addebiti e successivamente, ad inoltrare alla un telegramma Parte_1
in cui la informava di tale procedura;
l'opposta emetteva le seguenti fatture: n. 7X04987644 di euro 62,50,
n. 7X00754897 di euro 78,16, n. 7X04007978 di euro 6.252,93,
n.7X02878635 di euro 65,67 e n. 7X05675793 di euro 157,54, che rimanevano impagate;
in data 12.01.2015, a causa della perdurante morosità dell'opponente, il contratto veniva definitivamente risolto;
con Pec del 15.05.2017 sollecitava il pagamento delle fatture CP_1
indicate, in risposta (cfr. Pec del 07.06.2017) l'opponente contestava la debenza delle somme richieste, frutto di calcoli errati e di un traffico telefonico mai effettuato;
l'opposta proponeva, allora, ricorso per decreto ingiuntivo ottenendo l'emissione del d.i. n. 68/2019 con cui si ingiungeva all'opponente il pagamento di euro 6.616,80, oltre interessi ex artt. 4 e 5 D.Lgs.
231/02, spese di procedura, rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge;
l'opponente, in via preliminare, eccepiva l'incompetenza per territorio del Giudice adito, in favore del Tribunale di Roma, individuato dalle parti come “foro convenzionale” o del Tribunale di Milano, sede legale della società opposta.
Nel merito, contestava la correttezza della fatturazione effettuata da controparte, esponendo che le fatture azionate si riferivano a cinque schede SIM utilizzate contemporaneamente all'interno di uno strumento di trasmissione dati che adoperava esclusivamente la linea dati internet;
deduceva l'erroneo calcolo del traffico telefonico e dati,
soprattutto in riferimento alla fattura n. 7X04007978 di euro 6.252,93.
Deduceva, inoltre, la violazione da parte di della delibera n. CP_1
326/10/CONS, in quanto l'Operatore mobile, in spregio a quanto previsto dalla citata normativa, non aveva provveduto ad avvisare il cliente, mediante un “servizio di allerta”, del raggiungimento di una soglia minima di consumo, del traffico residuo e dell'eventuale passaggio ad altra tariffa, né aveva provveduto al blocco del collegamento dati e ad informarlo di tale circostanza.
Chiedeva, in via riconvenzionale, condannarsi l'opposta al pagamento in suo favore degli indennizzi ai sensi della delibera 73/CONS e del risarcimento del danno per un importo pari a euro 3.500,00 o nella diversa somma ritenuta equa dal Giudice.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“1) In via preliminare, sospendere qualsiasi ed eventuale efficacia esecutiva e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia del decreto
notificato;
2) nel merito, dichiarare che nulla è dovuto dalla Parte_1
all'opposta, per le causali tutte innanzi esposte, e revocare
[...]
l'opposto decreto ingiuntivo;
3) condannare la società convenuta al pagamento degli indennizzi e del risarcimento danni che l'On.le Giudicante riterrà più giusta ed
Par equa, attesa l'inesistenza del credito vantato dalla . Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso forfettario,
oltre CPA ed IVA, come per legge con attribuzione al sottoscritto
procuratore che dichiara di farne anticipo.”
Si costituiva ritualmente l'opposta, contestava l'eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, negando di aver pattuito la previsione di un “foro convenzionale”, depositava copia del contratto concluso con l'opponente in data 24.02.2014, dal quale non risultava alcuna clausola derogativa dell'ordinaria competenza territoriale.
Deduceva, nel merito, la correttezza della fatturazione eseguita,
esponendo che il contratto del 24.02.2014 concluso con la controparte prevedeva l'attivazione delle utenze telefoniche 337/1139903 e
335/1544864 con piano tariffario flat che, in data 24.04.2014, su espressa richiesta dell'opponente, in relazione all'utenza mobile n.
335/1544864 veniva trasformato in linea tradizionale, con pagamento dei consumi effettuati in base alla specifica tipologia e quantità. Con
le fatture n. 7X04987644 di euro 62,50, n. 7X00754897 di euro 78,16,
n.7X02878635 di euro 65,67 e n. 7X05675793 di euro 157,54, aveva pertanto, addebitato esclusivamente i canoni fissi e con la fattura n.
7X04007978 di euro 6.252,93 gli effettivi consumi del cliente.
Esponeva, inoltre, di aver agito in conformità a quanto previsto dalla delibera 326/10/CONS, avendo inviato al cliente in data 22.02.2014
un SMS di allerta per superamento della soglia dati nazionale di euro
150,00 e non avendo ricevuto alcun riscontro, di aver provveduto, dapprima a bloccare la linea generatrice degli addebiti e poi ad inviare alla un telegramma in cui la informava di tale Parte_1
procedura.
Rassegnava le seguenti conclusioni:
“si conclude affinché l'Ill.mo Magistrato adìto, disattesa e respinta
l'avversa domanda riconvenzionale, Voglia, dopo aver revocato
l'opposto decreto ingiuntivo con ogni opportuna declaratoria di legge, condannare la al pagamento in favore Parte_1
di della somma di € 224,32 oltre interessi sino all'effettivo Parte_3
soddisfo.
In ragione della reciproca soccombenza, si confida nell'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti, ivi comprese quelle di
C.T.U.”.
Alla prima udienza del 19.09.2011 il Giudice si riservava sulle richieste delle parti. Con ordinanza del 07.10.2019 rigettava l'eccezione di incompetenza per territorio non idonea a definire il giudizio e assegnava alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c.
All'udienza del 19.10.2020, rilevata la necessità di procedere a CTU contabile veniva nominato l'ing. , il quale depositava Persona_2
la relazione finale in data 19.10.2021.
All'udienza del 29.11.2021 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni. Espletata l'istruttoria e precisate le conclusioni, la causa veniva riservata per la decisione con ordinanza del 15.07.2024.
L'opposizione è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti che seguono.
In via preliminare, deve essere confermata l'ordinanza del 07.10.2019
con cui veniva disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio del
Giudice adito sollevata dall'opponente,in quanto sebbene quest'ultimo non avesse depositato copia del contratto multibusiness del
24.02.2014, in base al quale formulava detta eccezione, dal testo del medesimo contratto prodotto dalla opposta non risultava alcuna previsione derogatoria.
Passando al merito, occorre rammentare che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, attore in senso sostanziale. Ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2967 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto del credito (cfr. ex multis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione
civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).
Orbene, nella fattispecie concreta non è controversa l'instaurazione di un valido rapporto contrattuale tra le parti, ma il quantum oggetto della pretesa creditoria. L'opposta ha allegato il contratto
“multibusiness” n. 888010981351 del 24.02.2014 (cfr. all. B comparsa di costituzione e risposta); mediante la registrazione della telefonata del 24.04.2014 tra la sig.ra , legale rapp.te della Persona_1
società opponente e un operatore della (cfr. all. G CP_1
“verbal order” comparsa di costituzione) ha dimostrato che su espressa richiesta dell'opponente il profilo flat relativo all'utenza mobile n. 3351544864 veniva trasformato in linea a consumo tradizionale;
ancora, ha allegato copia del telegramma del 24.07.2014
con cui informava il cliente del superamento della soglia base di euro 150,00 e della sospensione del servizio relativo alla linea mobile n. 3351544864 (cfr. all. H comparsa di costituzione);
ha, infine, allegato le fatture azionate in via monitoria.
Alla luce della Relazione peritale del 19.10.2021, che si condivide perché immune da vizi logico-giuridici, tenuto conto delle conclusioni cui è pervenuto il CTU ing. a seguito dell'esame delle Per_2
bollette e dei meccanismi di fatturazione alla base delle stesse, occorre rideterminare il quantum.
Il Consulente, chiamato a rispondere al quesito “Esaminati gli atti di causa, accerti il C.T.U. la congruità della pretesa creditoria di e dica quanto altro utile ai fini di causa”, Controparte_1
rilevava che la pretesa creditoria di non poteva Controparte_1
ritenersi corretta ed in particolare che: “La somma azionata con il
Decreto Ingiuntivo scaturisce da una tariffazione dei consumi completamente diversa da quella proposta alla “ROAD MEDIA
NEWS s.a.s. di Anna RT” (e da questa accettata) con il verbal
order n° 328800 di cui è stata prodotta agli atti la registrazione
vocale. A questo fatto si deve imputare l'ingente importo di una delle
bollette azionate. L'accaduto si deve inequivocabilmente ricondurre al fornitore”.
Tali condizioni prevedevano 20 ore di navigazione gratuita per il primo mese e al superamento di queste cioè dalla 21° ora di navigazione del primo mese ovvero dal secondo mese in poi, una tariffa di 2 euro all'ora ovvero 0,50 euro ogni 15 minuti di connessione. Tale rilievo si palesava già sufficiente a stabilire l'erronea fatturazione di parte opposta, in quanto ipotizzando un utilizzo costante e continuativo della linea, ad es. 30 giorni, (24 ore su
24) alle condizioni stabilite – ciò che non è verosimile - l'utente avrebbe pagato 1.440,00 euro al mese e 2.880,00 euro in due mesi, ma non 6.252,93 euro di cui alla bolletta n. 7X04007978 in contestazione.
Il Consulente provvedeva a ricalcolare gli importi delle fatture azionate sia per errori di fatturazione, sia perché relative ad interessi per ritardato pagamento di bollette calcolate in maniera errata. In riferimento alla fattura n.7X02878635 di 65,67 €, si sottraeva l'importo di euro 36,60 correlata all'improprio addebito del contributo di attivazione, che risultava non dovuto, per cui l'importo corretto è
pari a 29,07 euro;
dalla fattura n. 7X04007978 di 6.252,93 € incluso
IVA, veniva detratta la somma di 6.190,09 € al lordo dell'IVA, correlata all'errata tariffazione dei consumi, ottenendo come risultato corretto un importo pari a 62,84 euro;
in riferimento alla fattura n.
7X04987644 dell'importo di 62,50 € incluso IVA, viene sottratta la somma di euro 0,89 al lordo dell'IVA, correlata agli interessi per ritardato pagamento della prima bolletta citata il cui importo era stato calcolato male, giungendo al risultato di euro 61,61; dalla fattura n.
7X05675793 di 157,54 € incluso IVA il Consulente sottrae la somma di euro 93,93 al lordo dell'IVA, correlata agli interessi per ritardato pagamento delle prime due bollette calcolate male, ottenendo il risultato di euro 63,61, cui andrebbero addizionati gli interessi di mora per ritardato pagamento della seconda bolletta, ricalcolati in euro
0,94; infine dalla fattura n. 7X00754897 di euro 78,16 incluso IVA,
viene stralciata la somma di euro 72,63 al lordo dell'IVA, correlata agli interessi per ritardato pagamento delle bollette precedenti i cui importi erano calcolati in modo errato, ottenendo il risultato di euro
5,53, cui andrebbero addizionati interessi di mora correttamente ricalcolati in euro 0.72.
Tanto premesso, alla luce di quanto esposto dal CTU, alle cui conclusioni Codesto Giudicante ritiene di poter aderire, attesa la chiarezza e la precisione dei calcoli effettuati nella relazione peritale, dalla somma aritmetica delle somme correttamente ricalcolate, risulta che l'importo effettivamente dovuto dalla Parte_1
ammonta a complessivi euro 224,32.
In parziale accoglimento della opposizione, il decreto ingiuntivo n.
68/2019 dovrà essere revocato e parte opponente sarà condannata a corrispondere l'importo di euro 224,32 in favore di Controparte_1
[...]
Deve essere rigettata la domanda risarcitoria proposta dall' opponente in riconvenzionale, in quanto quest'ultima non ha fornito in alcun modo prova dei presunti pregiudizi patrimoniali e non patrimoniali subiti in conseguenza della condotta di controparte.
Parimenti dev'essere rigettata la domanda di indennizzo che alla luce della documentazione in atti appare del tutto infondata.
Tenuto conto della significativa riduzione della pretesa creditoria e della sostanziale soccombenza della parte opposta, le spese di giudizio sono compensate nella misura di 1/5 e si liquidano come da dispositivo.
Le spese di C.T.U., liquidate con decreto del 25.11.2021, si pongono definitivamente a carico dell'opposta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, XI Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sull'opposizione contro il d.i. n. 68/2019 proposta da nei confronti di Parte_1
così provvede: Controparte_1
1. In parziale accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo n. 68/2018 e condanna parte opponente al pagamento, in favore di di euro 224,32 oltre interessi legali Controparte_1
dalla domanda al soddisfo;
2. Rigetta ogni altra domanda;
3. Compensa nella misura di 1/5 le spese del giudizio e condanna in persona del rappresentante legale p.t., al Controparte_1
pagamento delle spese di lite che si liquidano per compenso in euro
2.160, oltre s.g., IVA e CPA come da legge, con attribuzione all'Avv. Giovanni RT anticipatario.
4. Le spese di CTU si pongono definitivamente a carico della parte opposta.
Così deciso in Napoli il 02.04.2025
Il Giudice
Dott. Maria Rosaria Scotti