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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/06/2025, n. 1633 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1633 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N.1974/2022 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria Immacolata Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 16/5/2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito- promossa da:
nato a [...], il [...], residente a Parte_1
Copertino (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato Anna
Inguscio
Ricorrente
O Controparte_1
CP_2
Contumace
Oggetto: Iscrizione negli elenchi anagrafici
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 17/2/2022 il ricorrente di cui in epigrafe espone che l' con atti del 21/6/2021 ha provveduto a disconoscere il rapporto di lavoro CP_2 subordinato prestato alle dipendenze della azienda agricola “Calieri di Magno
Cosimo” nell'anno 2016 da Luglio a Dicembre per 102 giornate e nell'anno 2017 da Maggio a Luglio per 64 giornate, occupandosi di coltivazione e raccolta ortaggi in serra e chiede: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
A. Dichiarare il diritto del ricorrente ad essere riscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del Comune di Copertino per gli anni 2016-
2017, per le causali tutte di cui in narrativa e per l'effetto:
B. Condannare l' , in persona del suo presidente pro-tempore, alla CP_2 reiscrizione del ricorrente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del
Comune di Copertino per gli anni 2016-2017.
Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore anticipatario. “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
Non si è costituito in giudizio l' , pur avendo ricevuto rituale notifica del CP_2 ricorso, ed è stato perciò dichiarato contumace alla udienza del 14/4/2023.
Tali essendo le richieste attoree, si deve preliminarmente rilevare che il ricorso è tempestivo, perché presentato in data 17/2/2022, doppo aver proposto ricorso amministrativo alla Commissione C.I.S.O.A. in data 2/8/2021 entro 30 giorni dalla ricezione dei provvedimenti di cancellazione del 21/6/2021, ricevuti da parte ricorrente il 12/7/2021 (come documentato in allegato alle note depositate il 27/6/2023) e quindi, ai sensi degli artt.22 Legge 83/70 e 11 D.L.vo 375/93, entro centoventi giorni dalla definizione del procedimento amministrativo contenzioso, definizione che coincide con la data di notifica all'interessato del provvedimento conclusivo espresso, se adottato nei termini previsti dall'art. 11 citato, ovvero con la scadenza di questi stessi termini nel caso del loro inutile decorso, dovendosi equiparare l'inerzia della competente autorità a un provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato, al verificarsi della descritta evenienza (cfr. ex plurimis sentenze Cassazione Sez. Lavoro,
n.813 del 16/1/2007 e n.8650 del 3/4/2008).
Nel merito il ricorso è fondato e va accolto.
Va, infatti, rilevato che dall'esame della documentazione allegata agli atti di causa e dalla istruttoria svolta emerge prova ragionevolmente certa dell'attività lavorativa espletata da parte ricorrente alle dipendenze dell'azienda agricola
“Calieri di Magno Cosimo” nei periodi in contestazione.
La suddetta attività lavorativa, infatti, è documentata dalle buste paga allegate al ricorso e risulta altresì dalle deposizioni delle testi escusse alla udienza del
25/10/2024, e colleghe di lavoro del Testimone_1 Tes_2 ricorrente, le quali hanno confermato che il medesimo ha lavorato alle dipendenze della azienda Calieri negli anni 2016 e 2017 per le giornate dedotte in ricorso.
Tali risultanze non risultano smentite da controparte, stante la sua contumacia.
Alla luce delle suddette risultanze istruttorie e in mancanza di elementi contrari ragionevolmente certi, deve riconoscersi il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per gli anni 2016 e 2017, per 102 giornate nel
2016 e per 64 giornate nel 2017, con condanna dell' agli adempimenti CP_2 conseguenti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vanno liquidate, avuto riguardo alla serialità della questione trattata, come da dispositivo, con distrazione in favore della procuratrice di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
2 IL TRIBUNALE DI LECCE
In accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2016 per 102 giornate e per l'anno
2017 per 64 giornate e condanna l' a porre in essere i conseguenti CP_2 adempimenti.
Condanna l' al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro CP_2
900,00, oltre rimborso spese forfettario, IVA e CPA, come per legge, con distrazione.
Lecce, li 16 Maggio 2025 – 11 Giugno 2025 Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
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