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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 22/04/2025, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------ La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati :
1) Dott. Maria G. Di Marco - Presidente
2) Dott. Michele De Maria - Consigliere rel.
3) Dott. Caterina Greco - Consigliere Riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.1233/2024 promossa in grado di appello
Da
Parte_1 in persona del legale rappresentante, rappresentato e difeso dagli
[...] avv. ti Salvatore Cacioppo e Giovan Battista Di Vincenzo.
APPELLANTE Contro
, rappresentata e difesa dall'avv. Marilena Angileri. Controparte_1
APPELLATA
All'udienza del 13 marzo 2025 le parti hanno concluso come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria il 4/11/2024 l' ha proposto appello avverso la Pt_1 sentenza n. 722/2024 pronunciata dal Tribunale di Marsala in data 3/10/2024 che aveva accolto la domanda proposta da al fine del riconoscimento Controparte_1 dell'indennizzo da malattia professionale liquidato in misura pari al 6% di invalidità. Ha dedotto l'appellante l'erroneità della decisione sotto il profilo del denegato accoglimento dell'eccezione di prescrizione triennale di cui all'art. 112 D.P.R n. 1124/1965
e della contestata riconducibilità della patologia accertata “ ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti” nel quadro delle c.t. malattie tabellate a suo dire preclusa dalla violazione del termine annuale dettato dal D.M. 9/4/2008 richiamato dall'art. 3 del D.P.R. n. 1124/1965 per l'inoltro della denuncia all' dalla Pt_1 cessazione della lavorazione.
Si è costituto l che ha chiesto il rigetto dell'impugnazione. CP_1
Tano premesso l'appello risulta infondato. Sul tema della prescrizione è noto l'orientamento giurisprudenziale , che si condivide, il quale , partendo dal disposto normativo di cui all'art. 2935 c.c. - “la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere” - ha chiarito la problematica concernente il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale in ipotesi di fatto dannoso lungolatente, quale è quello relativo alla fattispecie in argomento. E' stato in via generale ribadito che il diritto al risarcimento del danno di chi assuma di avere contratto una malattia per fatto colposo o doloso di un terzo inizia a decorrere non dal momento in cui si verifica o dal momento in cui la malattia di manifesta all'esterno , ma dal momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente a quel comportamento (Cass. 6/5/2006 n. 10493 e Cass. SS.UU. 11/01/2008 n. 581).
Tale assunto collima con la regola operante in materia di prestazioni assicurative (art.112 D.P.R. n.1124/65) laddove si riconduce l'inizio della prescrizione triennale al giorno della manifestazione della malattia professionale , dovendosi intendere che tale termine coincida con la sopravvenuta conoscenza degli elementi costitutivi del diritto stesso (Cass. sez. lav. 11/4/2011 n. 8249). In relazione al caso che ci occupa il c.t. ha accertato che la prima refertazione della discopatia dorsale e lombosacrale risale alla RMN del 9/2/2022 cui è seguita EMG dell'8/3/2023 attestante sofferenza muscolare neurogena cronica in territorio di L5 bilateralmente, onde deve escludersi la sussistenza di evidenze riguardo la conoscenza della patologia in data anteriore dagli accertamenti sopra menzionati. Il che consente di neutralizzare tanto l'eccepita prescrizione triennale quanto l'ulteriore rilievo sulla natura tabellata della patologia asseritamente inibita dal superamento del termine annuale previsto per assolvere all'onere di denuncia (entro l'anno dalla cessazione dell'attività rischiosa ex D.M. 9/4/2008 richiamato dall'art. 3 D.P.R. n. 112/1965) atteso che, quand'anche possa recepirsi come data di cessazione dell'attività rischiosa di movimentazione dei carichi l'anno 2015, resta indimostrato il fatto che già a quella data il ricorrente fosse a conoscenza della natura della patologia solo successivamente accertata. Avuta pertanto conferma della natura tabellata della malattia (cod. 77 del D.M. cit.) deve allora ritenersi preclusa ogni ulteriore doglianza procedente dalla eziopatogenesi multifattoriale la quale in tanto può essere conducente in quanto la malattia diagnosticata non sia soggetta all'applicazione della presunzione legale di derivazione dall'attività rischiosa pacificamente esercitata (saldatore). Tanto basta per pronunciare la conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano e si distraggono come da dispositivo, in calce.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, conferma la sentenza n. 722/2024 emessa dal Tribunale di Marsala in data 3 ottobre 2024.
Condanna l' al pagamento in favore di delle spese del presente Pt_1 Controparte_1 grado del giudizio che liquida in complessivi € 1.800,00 oltre spese generali, iva e cpa in quanto dovute e ne dispone la distrazione in favore del procuratore antistatario avv. Marilena Angileri. Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002. Palermo 13 marzo 2025
Il Consigliere est. Il Presidente Michele De Maria Maria G. Di Marco