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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 19/02/2025, n. 2037 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2037 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 13447 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione di cui agli art. 12 ex art. L. n. 118/71, dell'art. 1 l. 18/80 nonché l'handicap ex art 3 comma 3 legge n. 104/92, e in subordine la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 1 L. 104/92, cosi come già accertata dal CTU nel procedimento per A.T.P.
L' si è costituito resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. Persona_1
pagina 1 di 2 Il Tribunale osserva quanto segue.
Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “La Signora
[...]
non presenta i requisiti di cui all'art. n. 1 della Legge n. 18/80 s.m.i.. Non Pt_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità ai sensi dell'art. n. 12 della Legge n. 118/71 s.m.i.. Non sussiste la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma 3 della Legge n. 104/92.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
L'opposizione va pertanto rigettata quanto alla domanda principale volta all'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti utili a fruire della pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e per l'handicap grave.
Merita, invece, di essere confermata la sussistenza del diritto di parte ricorrente ai benefici di cui all'art. 3 comma 1 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Atteso l'esito del giudizio, le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere integralmente compensate.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la prestazione di cui all'art. 3 comma 1 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 19/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2
3^ Sez. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
R. GEN. 13447 / 2024
Il Giudice designato, Dott. Giuseppe Giordano nella causa
TRA
elettivamente domiciliata presso l'Avv. Sergio Massimo Mancusi Parte_1
che la rappresenta e difende come da mandato in atti
-parte ricorrente
E
, rappresentato e difeso dall'Avv.to ADIMARI DANIELA MARIA GIUSEPPINA CP_1
come da mandato in atti
- parte resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, parte ricorrente presentava rituale opposizione alle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nominato in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione della prestazione di cui agli art. 12 ex art. L. n. 118/71, dell'art. 1 l. 18/80 nonché l'handicap ex art 3 comma 3 legge n. 104/92, e in subordine la conferma della condizione di handicap grave ex art. 3 comma 1 L. 104/92, cosi come già accertata dal CTU nel procedimento per A.T.P.
L' si è costituito resistendo al ricorso e concludendo per il suo rigetto. CP_1
La causa è stata istruita con C.T.U. medico legale in persona della dott. Persona_1
pagina 1 di 2 Il Tribunale osserva quanto segue.
Nella specie, il CTU ha concluso il suo giudizio ritenendo che: “La Signora
[...]
non presenta i requisiti di cui all'art. n. 1 della Legge n. 18/80 s.m.i.. Non Pt_1
presenta i requisiti sanitari per il riconoscimento della pensione di invalidità ai sensi dell'art. n. 12 della Legge n. 118/71 s.m.i.. Non sussiste la connotazione di gravità dell'handicap di cui all'art. n. 3 comma 3 della Legge n. 104/92.”.
La relazione appare immune da vizi e va condivisa, in quanto il giudizio espresso dal ctu corrisponde al quadro patologico riscontrato.
L'opposizione va pertanto rigettata quanto alla domanda principale volta all'accertamento in capo alla ricorrente dei requisiti utili a fruire della pensione di inabilità, indennità di accompagnamento e per l'handicap grave.
Merita, invece, di essere confermata la sussistenza del diritto di parte ricorrente ai benefici di cui all'art. 3 comma 1 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa.
Atteso l'esito del giudizio, le spese processuali del procedimento di ATP e del presente giudizio di opposizione possono essere integralmente compensate.
Spese di CTU a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Dichiara che parte ricorrente è in possesso dei requisiti sanitari per la prestazione di cui all'art. 3 comma 1 L. n. 104/92, così come riconosciuto dalla CTU in sede di ATP con decorrenza dalla domanda amministrativa;
- rigetta per il resto il ricorso;
- compensa le spese di lite;
- pone le spese delle CTU a carico dell' . CP_1
Roma, 19/02/2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe Giordano pagina 2 di 2