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Decreto 18 marzo 2025
Decreto 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, decreto 18/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
N. 100/2025 VG
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore
Dr. Sabina Zucchi Consigliere/Esperto
Dr. Alessandro Biondi Consigliere/Esperto
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento relativo al reclamo ex art. 739 c.p.c. promosso da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FEROCI CONSUELO;
elettivamente domiciliata in via
CARAVAGGIO n. 18, 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore Avv. FEROCI
CONSUELO; genitori del minore:
nato in [...] il [...]; Persona_1
Avverso il decreto pubblicato in data 14.2.2025, con cui il Tribunale per i
Minorenni delle Marche ha rigettato il ricorso dagli stessi proposto per il rilascio di autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato in deroga alle altre disposizioni del T.U. Imm.;
OSSERVA
Il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha respinto l'istanza avanzata dagli odierni reclamanti sulla base dell'assenza del radicamento del nucleo familiare nel Territorio nazionale;
della mancanza di autonomia economica ed abitativa;
dell'ignoranza della lingua italiana;
dell'insussistenza di un grave pregiudizio conseguente al ritorno del minore, di tenera età, con i genitori in Albania -
Paese ove risiede la rete parentale del nucleo - sottolineando che l'istanza si
“declina in un mero strumentale aggiramento delle norme che disciplinano
l'immigrazione per ragioni economiche.”
Con l'interposto reclamo, gli istanti contestano la valutazione negativa espressa dal Tribunale per i Minorenni affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale lamentano “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata e falsa applicazione della legge, in particolare dell'art.
31, comma 3, D.Lgs. 286/98 - Irrazionalità e contraddittorietà della pronuncia”.
In particolare, i reclamanti deducono la carenza, la pretestuosità e l'automatismo della motivazione;
l'assenza di qualsivoglia giudizio prognostico o di alcun tipo di bilanciamento;
la mancata considerazione di elementi fondamentali e più che sufficienti, a fondare la concessione dell'autorizzazione quali: Per_
- la tenera età del minore - di appena due anni e mezzo - che necessita di un ambiente sereno ed equilibrato per potere crescere senza pregiudizio alla sua salute psicofisica;
- il fatto che il minore gode - in Italia - di una situazione stabile ed equilibrata da ogni punto di vista, familiare, economico, abitativo;
- la presenza, in Italia, di una rete familiare allargata a supporto del minore;
- lo stato di gravidanza della sig.ra Pt_1
- il fatto che in Albania i reclamanti non avrebbero nulla da offrire al minore;
- il fatto che il ricorrente, padre del minore, ha affittato un appartamento per tutta la famiglia;
- il comportamento irreprensibile dei genitori.
Dopo aver contestato il decreto anche in punto di diritto, i reclamanti hanno concluso chiedendo alla Corte adita la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente adozione dei provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U. 286/98 con autorizzazione alla permanenza sul T.N. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona è intervenuta nel giudizio d'impugnazione chiedendo il rigetto del reclamo
“ritenendo le statuizioni di primo grado adeguate alla situazione familiare”.
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 31, comma 3, T.U. Imm. stabilisce che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico
(…)”.
La norma in commento si caratterizza per essere prioritariamente rivolta a garantire la salute psico-fisica del minore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“L'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dal predetto art. 31 costituisce una misura incisiva posta a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, così salvaguardando il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente
l'esistenza. L'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve, cioè, tutela in via riflessa e nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
La prevalenza dell'interesse del minore, non comporta l'esclusione dell'esistenza di una posizione soggettiva del genitore, ma significa solo che il primo, in caso di conflitto, deve sempre prevalere (Sez. 2, 20.10.2020, n.
22832) (…)
La giurisprudenza di questa Corte, infine, ha ripetutamente ribadito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute, ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Il giudice del merito deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o da indagini tecniche, conduca a comprendere se
l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età (Sez. 1, 23.4.21, n. 10849; Sez. 1, 21.2.18, n. 4197 Rv.
648136 – 01; Sez. n. 22080 del 16.10.2009, Rv. 610065 01; Sez. 1, n. 823 del 19.1.2010, Rv. 611037 – 01)” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/12/2021, n.
42143).
Nel solco della richiamata giurisprudenza va, quindi, adottata una lettura ampia ed elastica della nozione di “gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico” del minore, non necessariamente riconducibile a situazioni di necessità e urgenza, ma collegata a una nozione evolutiva delle esigenze del/i minore/i oggetto di tutela.
L'accertamento deve essere, dunque, volto alla corretta individuazione del preminente interesse del/i minore/i, sulla base di un esame condotto in concreto, e rivolto ad una pluralità di elementi connessi alle condizioni del/i minore/i minori quali - a titolo meramente esemplificativo - l'età, le condizioni di salute psicofisica, l'eventuale pregiudizio - anche sul piano prettamente economico - in caso di allontanamento coattivo dai familiari e dall'ambiente in cui è/sono cresciuto/i.
Alla luce dei criteri suindicati, le doglianze dei reclamanti appaiono fondate. Ed invero, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni - nell'assegnare rilevanza alla durata del periodo trascorso dall'ingresso in Italia (che reputa troppo breve); alla conseguente assenza di radicamento in Italia del nucleo familiare - omette un apprezzamento complessivo e bilanciato delle emergenze, in funzione di verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra il minore e i genitori, delle condizioni di vita del nucleo familiare e del minore stesso, nonché delle correlate esigenze di quest'ultimo a non vedersi privato delle figure genitoriali.
Dagli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione allegata al presente procedimento, risulta che il minore è ben accudito dai genitori, che hanno intrapreso un percorso di integrazione nel Territorio italiano.
Il nucleo familiare è sorretto economicamente da un parente del reclamante, sig. , che presta la propria attività lavorativa come muratore, Persona_2 percependo un reddito sufficiente per sopperire (anche) alle esigenze dei suoi ospiti;
il reclamante ha, poi, recentemente affittato per la durata di un anno un appartamento in Montecassiano, via Gramsci n. 1.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Macerata risulta che il bambino è ben curato e i reclamanti si sono mostrati collaborativi: essi progettano l'inserimento lavorativo regolare, al fine di raggiungere l'autonomia economica.
I reclamanti risultano immuni di pendenze e procedimenti penali come attestano i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisiti nel corso del presente procedimento.
Complessivamente, dall'indagine sul contesto di vita non può dirsi emergere una situazione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni rilevanti agli effetti della presente indagine, rilevandosi un contesto di vita positivo e favorevole alle esigenze di crescita del minore.
Inoltre, il contesto familiare e la tenera età del minore rivelano l'indefettibile esigenza di quest'ultimo a mantenere le cure, il sostegno e l'accompagnamento nella crescita da parte dei genitori, con prevedibile e concreta ricaduta traumatica nel caso di un'eventuale rottura del nucleo familiare e con gravi ripercussioni nello sviluppo psicofisico del minore, qualora i ricorrenti dovessero tornare nel Paese di origine o il minore dovesse subire il repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art. 31, comma 3,
D.lgs. n.286 1988, per il periodo di anni due.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie il reclamo promosso da Pt_1
e e, per l'effetto, li autorizza alla permanenza sul
[...] Controparte_1
Territorio nazionale per un periodo di due anni.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Guido Federico
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE MINORI
La Corte di Appello di Ancona, in persona dei magistrati:
Dr. Guido Federico Presidente
Dr. Anna Bora Consigliere
Dr. Paola Mureddu Consigliere relatore
Dr. Sabina Zucchi Consigliere/Esperto
Dr. Alessandro Biondi Consigliere/Esperto
ha pronunciato il seguente
DECRETO nel procedimento relativo al reclamo ex art. 739 c.p.c. promosso da:
, nata a [...] il [...]; Parte_1
nato a [...] il [...]; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. FEROCI CONSUELO;
elettivamente domiciliata in via
CARAVAGGIO n. 18, 62017 PORTO RECANATI, presso il difensore Avv. FEROCI
CONSUELO; genitori del minore:
nato in [...] il [...]; Persona_1
Avverso il decreto pubblicato in data 14.2.2025, con cui il Tribunale per i
Minorenni delle Marche ha rigettato il ricorso dagli stessi proposto per il rilascio di autorizzazione alla permanenza nel territorio dello Stato in deroga alle altre disposizioni del T.U. Imm.;
OSSERVA
Il Tribunale per i Minorenni delle Marche ha respinto l'istanza avanzata dagli odierni reclamanti sulla base dell'assenza del radicamento del nucleo familiare nel Territorio nazionale;
della mancanza di autonomia economica ed abitativa;
dell'ignoranza della lingua italiana;
dell'insussistenza di un grave pregiudizio conseguente al ritorno del minore, di tenera età, con i genitori in Albania -
Paese ove risiede la rete parentale del nucleo - sottolineando che l'istanza si
“declina in un mero strumentale aggiramento delle norme che disciplinano
l'immigrazione per ragioni economiche.”
Con l'interposto reclamo, gli istanti contestano la valutazione negativa espressa dal Tribunale per i Minorenni affidandosi ad un unico ed articolato motivo, con il quale lamentano “Eccesso di potere per carenza di motivazione, istruttoria inadeguata e falsa applicazione della legge, in particolare dell'art.
31, comma 3, D.Lgs. 286/98 - Irrazionalità e contraddittorietà della pronuncia”.
In particolare, i reclamanti deducono la carenza, la pretestuosità e l'automatismo della motivazione;
l'assenza di qualsivoglia giudizio prognostico o di alcun tipo di bilanciamento;
la mancata considerazione di elementi fondamentali e più che sufficienti, a fondare la concessione dell'autorizzazione quali: Per_
- la tenera età del minore - di appena due anni e mezzo - che necessita di un ambiente sereno ed equilibrato per potere crescere senza pregiudizio alla sua salute psicofisica;
- il fatto che il minore gode - in Italia - di una situazione stabile ed equilibrata da ogni punto di vista, familiare, economico, abitativo;
- la presenza, in Italia, di una rete familiare allargata a supporto del minore;
- lo stato di gravidanza della sig.ra Pt_1
- il fatto che in Albania i reclamanti non avrebbero nulla da offrire al minore;
- il fatto che il ricorrente, padre del minore, ha affittato un appartamento per tutta la famiglia;
- il comportamento irreprensibile dei genitori.
Dopo aver contestato il decreto anche in punto di diritto, i reclamanti hanno concluso chiedendo alla Corte adita la revoca del provvedimento impugnato e la conseguente adozione dei provvedimenti più opportuni ai sensi dell'art. 31 comma 3 T.U. 286/98 con autorizzazione alla permanenza sul T.N. La Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Ancona è intervenuta nel giudizio d'impugnazione chiedendo il rigetto del reclamo
“ritenendo le statuizioni di primo grado adeguate alla situazione familiare”.
Il reclamo è fondato e meritevole di accoglimento.
L'art. 31, comma 3, T.U. Imm. stabilisce che “Il Tribunale per i minorenni, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell'età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano, può autorizzare l'ingresso o la permanenza del familiare, per un periodo di tempo determinato, anche in deroga alle altre disposizioni del presente testo unico
(…)”.
La norma in commento si caratterizza per essere prioritariamente rivolta a garantire la salute psico-fisica del minore.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
“L'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso temporaneo in Italia, prevista dal predetto art. 31 costituisce una misura incisiva posta a protezione del diritto fondamentale del minore a vivere con i genitori, così salvaguardando il superiore interesse del minore in situazioni nelle quali l'allontanamento o il mancato ingresso di un suo familiare potrebbe pregiudicarne gravemente
l'esistenza. L'interesse del familiare ad ottenere l'autorizzazione alla permanenza o all'ingresso nel territorio nazionale riceve, cioè, tutela in via riflessa e nella misura in cui sia funzionale a salvaguardare lo sviluppo psicofisico del minore, che è il bene giuridico protetto dalla norma nonché la ragione unica del provvedimento autorizzatorio.
La prevalenza dell'interesse del minore, non comporta l'esclusione dell'esistenza di una posizione soggettiva del genitore, ma significa solo che il primo, in caso di conflitto, deve sempre prevalere (Sez. 2, 20.10.2020, n.
22832) (…)
La giurisprudenza di questa Corte, infine, ha ripetutamente ribadito che la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non richiede necessariamente l'esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti od eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave, che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute, ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento del familiare o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto.
Il giudice del merito deve svolgere un giudizio prognostico che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei riscontri probatori anche provenienti da relazioni di agenzie pubbliche o da indagini tecniche, conduca a comprendere se
l'allontanamento del familiare possa determinare nel minore, in relazione alla sua attuale condizione di vita, un grave disagio psico-fisico dovuto al suo rimpatrio o, nell'ipotesi in cui, al rigetto della domanda debba conseguire anche l'allontanamento del minore, se il definitivo sradicamento dall'habitat sociale, relazionale, culturale e linguistico nel quale vive, possano produrre le conseguenze pregiudizievoli previste dalla norma, tenuto conto delle condizioni di salute e dell'età (Sez. 1, 23.4.21, n. 10849; Sez. 1, 21.2.18, n. 4197 Rv.
648136 – 01; Sez. n. 22080 del 16.10.2009, Rv. 610065 01; Sez. 1, n. 823 del 19.1.2010, Rv. 611037 – 01)” (cfr. Cass. civ. Sez. I, 31/12/2021, n.
42143).
Nel solco della richiamata giurisprudenza va, quindi, adottata una lettura ampia ed elastica della nozione di “gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico” del minore, non necessariamente riconducibile a situazioni di necessità e urgenza, ma collegata a una nozione evolutiva delle esigenze del/i minore/i oggetto di tutela.
L'accertamento deve essere, dunque, volto alla corretta individuazione del preminente interesse del/i minore/i, sulla base di un esame condotto in concreto, e rivolto ad una pluralità di elementi connessi alle condizioni del/i minore/i minori quali - a titolo meramente esemplificativo - l'età, le condizioni di salute psicofisica, l'eventuale pregiudizio - anche sul piano prettamente economico - in caso di allontanamento coattivo dai familiari e dall'ambiente in cui è/sono cresciuto/i.
Alla luce dei criteri suindicati, le doglianze dei reclamanti appaiono fondate. Ed invero, il provvedimento del Tribunale per i Minorenni - nell'assegnare rilevanza alla durata del periodo trascorso dall'ingresso in Italia (che reputa troppo breve); alla conseguente assenza di radicamento in Italia del nucleo familiare - omette un apprezzamento complessivo e bilanciato delle emergenze, in funzione di verifica della situazione coinvolgente il rapporto tra il minore e i genitori, delle condizioni di vita del nucleo familiare e del minore stesso, nonché delle correlate esigenze di quest'ultimo a non vedersi privato delle figure genitoriali.
Dagli elementi emersi all'esito dell'istruttoria e dalla documentazione allegata al presente procedimento, risulta che il minore è ben accudito dai genitori, che hanno intrapreso un percorso di integrazione nel Territorio italiano.
Il nucleo familiare è sorretto economicamente da un parente del reclamante, sig. , che presta la propria attività lavorativa come muratore, Persona_2 percependo un reddito sufficiente per sopperire (anche) alle esigenze dei suoi ospiti;
il reclamante ha, poi, recentemente affittato per la durata di un anno un appartamento in Montecassiano, via Gramsci n. 1.
Dalla relazione dei Servizi Sociali del Comune di Macerata risulta che il bambino è ben curato e i reclamanti si sono mostrati collaborativi: essi progettano l'inserimento lavorativo regolare, al fine di raggiungere l'autonomia economica.
I reclamanti risultano immuni di pendenze e procedimenti penali come attestano i certificati del casellario giudiziale e dei carichi pendenti acquisiti nel corso del presente procedimento.
Complessivamente, dall'indagine sul contesto di vita non può dirsi emergere una situazione di precarietà nelle relazioni familiari e nelle condizioni rilevanti agli effetti della presente indagine, rilevandosi un contesto di vita positivo e favorevole alle esigenze di crescita del minore.
Inoltre, il contesto familiare e la tenera età del minore rivelano l'indefettibile esigenza di quest'ultimo a mantenere le cure, il sostegno e l'accompagnamento nella crescita da parte dei genitori, con prevedibile e concreta ricaduta traumatica nel caso di un'eventuale rottura del nucleo familiare e con gravi ripercussioni nello sviluppo psicofisico del minore, qualora i ricorrenti dovessero tornare nel Paese di origine o il minore dovesse subire il repentino trasferimento in un altro contesto territoriale e sociale.
Alla stregua delle considerazioni che precedono, devono, pertanto, ritenersi sussistenti le condizioni previste dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione temporanea a permanere sul territorio italiano ai sensi dell'art. 31, comma 3,
D.lgs. n.286 1988, per il periodo di anni due.
Nulla per le spese.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Ancona accoglie il reclamo promosso da Pt_1
e e, per l'effetto, li autorizza alla permanenza sul
[...] Controparte_1
Territorio nazionale per un periodo di due anni.
Nulla per le spese.
Così deciso nella camera di consiglio del 12 marzo 2025.
Il Presidente
Dr. Guido Federico