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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 03/04/2025, n. 763 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 763 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE SECONDA in persona del Giudice unico, dott.ssa Elisabetta Trimani, rientrato dalla camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n° 1975/2022 RG del Tribunale di Velletri trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 3.4.2025, trattata ex art. 127 ter c.p.c., promossa da
) in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Cristiano Colonnelli, giusta procura in calce all'atto di citazione, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via dell'Amba Aradam 24;
OPPONENTE nei confronti di
) E Controparte_1 C.F._1 CP_2
), rappresentati e difesi dall'avv. Alessio Tranfa, giusta procura in calce al C.F._2 ricorso monitorio, ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Emilio Faà di Bruno 15;
OPPOSTI
Oggetto: mandato;
Conclusioni: come da ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 3 aprile 2025;
FATTO E DIRITTO
ha proposto opposizione avverso il d.i. n. 262/2022 emesso in favore degli Parte_1 opposti indicati in epigrafe avente ad oggetto la condanna della opponente alla consegna della
1 documentazione indicata ai punti a), b) e c) dell'atto di citazione deducendo che gli opposti avevano allegato l'inadempimento della opponente integrato dal mancato pagamento delle somme di € 4101,00
“vers. Mennella 2016”, € 4503,31 “transaz. 2018” ed € 517,87 “Unica D/21”; che la società CP_3 opponente era stata nominata dal 2011 amministratrice giudiziaria del Condominio via Alessandro Nelli
23 a Roma;
che l'opponente aveva sempre inviato ai condomini tutta la documentazione relativa ai bilanci;
che il d.i. emesso era illegittimo per sua genericità; che l'ingiunzione aveva ad oggetto la consegna di documenti non determinati in maniera specifica;
che nel merito parte opponente aveva avuto comunicazione di tutta la documentazione condominiale;
che infatti l'opponente inviava, unitamente alla convocazione dell'assemblea, tutta la documentazione a corredo quale bilancio consuntivo e preventivo da approvate, la relativa nota sintetica e la documentazione rilevante;
che con la convocazione della seduta del 9.11.17, era stata allegata la documentazione relativa al bilancio consuntivo 2016 ove era annotato il versamento effettuato dal e l'aggiornamento della causa GT servizi;
che alla seduta del 9.11.2017 Per_1 il Condominio aveva approvato il bilancio al 31.12.2016; che i bilanci ove era menzionata la transazione erano stati tutti regolarmente approvati e da ultimo con la delibera del 30.6.21 offerta in CP_3 comunicazione con il relativo bilancio e riparto;
che la voce “Unica D/21” indicata nell'estratto conto allegato non era altro che la somma algebrica portata dalla differenza tra il conguaglio consuntivo al
31.12.2016 e i versamenti eseguiti.
Per questi motivi
ha chiesto di revocare il d.i. opposto.
Si sono costituiti alla prima udienza di trattazione gli opposti indicati in epigrafe deducendo che l'opposizione era infondata;
che l'oggetto del giudizio era il diritto degli opposti ad ottenere copia della documentazione condominiale;
che tale diritto non poteva essere sacrificato o escluso dall'amministratore neanche in caso di pretesa consegna della documentazione in epoca precedente dal momento che il condomino, anche in tale ipotesi, aveva diritto, a proprie spese, ad averne nuovamente copia;
che per altro gli opposti avevano richiesto all'opponente, nella pec del 13.7.21, di indicare l'IBAN per le spese relative necessarie per la consegna della copia della documentazione richiesta;
che gli opposti non accettavano il contraddittorio sul fatto che alcuni documenti fossero stati consegnati al loro dante causa, deceduto in data 13.5.18; che la documentazione allegata dall'opponente consisteva solo in riparti e bilanci, mancando ad esempio l'atto di transazione, le fatture, i provvedimenti giudiziari etc.; che illegittima era stata la risposta dell'opponente del 16.10.2020 ove si rappresentava che la consegna della documentazione poteva avvenire solo presso la sua sede legale;
che era invece diritto degli opposti/creditori ottenere l'adempimento della prestazione presso la pec del loro legale;
che non era in ogni caso documentata dall'opponente la consegna agli opposti delle comunicazioni allegate all'atto di citazione;
che il d.i. indicata esattamente i documenti richiesti.
Per questi motivi
, hanno chiesto, previa concessione della provvisoria esecutività al d.i. opposto, il rigetto dell'opposizione spiegata.
2 Sentite le parti, sono stati concessi i termini ex art. 183 VI comma c.p.c. nel cui ambito parte opponente ha rappresentato (cfr. memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.) di non essere più l'amministratrice del condominio per esserlo divenuta Escussi i testi, la causa è stata rinviata per discussione e Parte_2 decisione ex art. 281 sexies c.p.c. previa assegnazione alle parti di un termine sino a 10 giorni prima per brevi note conclusionali. All'odierna udienza, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno discusso la causa come da note di udienza depositate in atti.
In via preliminare, occorre rilevare che nel corso del giudizio è sopravvenuta la carenza di legittimazione passiva in capo alla opponente la quale non è più amministratrice del Condominio di Roma, Via
Alessandro Nelli 23, per esserlo divenuta nelle more del giudizio e non detiene più la Parte_2 documentazione richiesta nel ricorso monitorio E' in questo contesto evidente che nessuna utile statuizione può essere assunta nel presente giudizio dal momento che l'opponente ha consegnato tutta la documentazione relativa al Condominio di via Nelli 23 al nuovo amministratore, inclusa quella indicata e portata dal d.i. oggetto di causa come da passaggio di consegne del 4.8.2022 (cfr. doc. allegato alla memoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. ove si rappresenta che “le pratiche legali sono tenute presso lo studio cristiano colonnelli”), e che pertanto non è nella condizione di adempiere all'ordine di consegna di cui al d.i. opposto Non sposta tale valutazione quanto affermato dal teste nuova Parte_2 amministratrice del condominio, all'udienza del 13.10.2023 laddove ha dichiarato di non sapere se tra i documenti consegnati ci siano anche quelli oggetto di causa, nulla provando sul punto a fronte del verbale di riconsegna sopra indicato. A ciò si aggiunga che il d.i. oggetto di causa è stato per altro emesso non
“nei confronti dell'amministratore del Condominio di Roma via Alessandro Nelli 23” (nel qual caso si poteva ipotizzare una successione della nuova amministratrice nella posizione processuale e sostanziale della società opponente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.) ma nei confronti della società opponente sic et simpliciter.
Ne consegue che il d.i. va revocato.
Va tuttavia esaminata nel merito l'opposizione ai fini della statuizione ex art. 92 c.p.c. relativa alle spese di lite.
Parte opposta ha fondato il ricorso monitorio sul mancato riscontro della opponente alle comunicazioni inviate tese all'acquisizione della documentazione indicata in sede monitoria e sul suo diritto ad avere copia della documentazione afferente alla gestione condominiale.
In questo contesto l'opposizione spiegata risulta infondata.
Risulta in primo luogo non fondato il primo motivo di opposizione essendo per converso chiaro l'oggetto dell'obbligo di consegna sancito nel d.i. opposto integrato dalla consegna della documentazione tutta atta
3 a dare consistenza ai debiti condominiali determinati dall'opponente (ed invero non oggetto di causa) e in particolare quella relativa a “vers. 2016”, € 4503,31 “transaz. GT Servizi 2018” ed € 517,87 Per_1
“Unica D/21”, documentazione che per quanto non specificatamente individuata è sicuramente individuabile alla luce del relativo oggetto.
In secondo luogo, venendo al merito del d.i. opposto, è pacifico che spetti al condominio ai sensi degli artt. 1129 II comma e 1130 bis c.c.. la facoltà di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della documentazione contabile ed amministrativa relativa al Condominio senza necessità di dover specificarne le ragioni purché tale esercizio non sia di ostacolo all'attività dell'amministratore ovvero contraria ai doveri di correttezza e buona fede (cfr. ex multis Cass. Civ. Sez. VI- 2, ord. n. 10844/2020, ord.
15996/2020, sent. n. 19799/2014).
A fronte della sussistenza in capo agli opposti tale diritto in quanto condomini del
[...]
dalla società opponente, parte opponente ha allegato di aver già trasmesso, unitamente al CP_4 verbale di convocazione delle singole assemblee del condominio, la documentazione richiesta nel d.i. opposto, senza tuttavia darne prova, e non ha nella presente sede depositato tutta la documentazione richiesta.
Sussiste pertanto l'inadempimento della società opponente all'obbligo di consentire agli opposti di accedere ed estrarre copia della documentazione condominiale.
Va infatti rilevato che l'opponente, a fronte della richiesta di consegna della documentazione trasmessa con pec del 6.10.2020 (cfr. doc. 13) , aveva dato la disponibilità a rendere la chiesta documentazione negli orari d'ufficio, previo appuntamento. A fronte di tale risposta, parte opposta aveva invece richiesto che la documentazione venisse inviata via pec senza alcuna anticipazione delle spese (cfr. pec del 22.10.2020, doc 14 fascicolo monitorio) salvo poi rendersi disponibile con la successiva pec del 13.7.21 (cfr. doc. 15 fascicolo monitorio) a sostenere le spese per l'estrazione della copia della documentazione richiesta previa indicazione dell'IBAN presso il quale eseguire il pagamento. Tale ultima richiesta non è stata tuttavia riscontata dall'opponente che non ha quindi permesso a parte opposta di esercitare il proprio diritto di esaminare ed estrarre copia della documentazione condominiale, fermo invero l'obbligo di quest'ultima di sostenerne le spese ex art. 1130 bis c.c. recandosi anche presso la sede dell'amministratore indicata da quest'ultimo ai sensi dell'art. 1129 II comma c.c. quale luogo di custodia dei documenti inerenti all'amministrazione condominiale.
Nessuna rilevanza ha poi in questo contesto il fatto che l'opponente avesse inviato la documentazione richiesta in via monitoria a , in quanto persona diversa dagli odierni opposti, ovvero Controparte_5 ai precedenti proprietari dell'unità abitativa oggi invece intestata agli opposti.
4 Ne consegue che sussistono i presupposti per condannare parte opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta in base al principio della soccombenza virtuale dal momento che, fermo il diritto di accesso e di estrazione copia degli opposti, sussiste l'inadempimento della società opponente quale (ex) amministratrice circa l'obbligo di consegna ai condomini integrato dal mancato riscontro alla richiesta del 13.7.21 formulata da parte opposta.
Risulta infine fondata la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte opposta in quanto l'odierna opposizione è risultata non fondata su validi motivi di fatto e di diritto non essendo di fatto contestato l'inadempimento all'obbligo di permettere agli odierni opposti, quali condomini, di esercitare il proprio diritto di accesso come richiesto con le pec del 6-22-10.20 e soprattutto del 13.7.2021, ove parte opposta si rendeva disponibile a sostenere le spese richieste. Ne consegue che parte opponente va condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. da liquidarsi in misura pari alle liquidande spese di lite.
Le spese di lite, come liquidate in atti tenuto conto del valore della causa (scaglione € 26.00 - 52.000) ed applicati i parametri minimi in ragione della non complessità della causa, possono essere poste a carico di parte opposta base al principio della soccombenza.
Risultando invero non giustificata e non provata da parte opponente
Resta assorbita ogni altra questione, domanda o eccezione, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, ogni altra domanda reietta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) revoca il d.i. opposto;
2) condanna ex art. 96 c.p.c. parte opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di €
3809,00 a titolo di risarcimento del danno;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore della opposta delle spese di lite liquidate in €
€ 3809,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Così deciso in Velletri, 3 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Elisabetta Trimani
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