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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Biella, sez. II, sentenza 12/02/2026, n. 8 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Biella |
| Numero : | 8 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 8/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA RI GABRIELLA, Presidente PIANTA PIER LUIGI, Relatore ICARDI MARINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa N.7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2018
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2020 - ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2018
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2019
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio a spese compensate Resistente: estinzione del giudizio a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l. si opponeva all'irrogazione di sanzioni relative al pagamento di imposte dirette ed IVA per gli anni 2018, 2019 e 2020. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate dando atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, le parti erano addivenute ad un accordo conciliativo (riduzione delle sanzioni del 40% per cumulo materiale), di talché entrambe, all'udienza del 15.01.2026 richiedevano la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92 deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (dovuta ad intervenuta conciliazione). Stante appunto l'intervenuta conciliazione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Il Giudice est.
IE GI IA
Il Presidente
IA AB IAni
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di BIELLA Sezione 2, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
MA RI GABRIELLA, Presidente PIANTA PIER LUIGI, Relatore ICARDI MARINA, Giudice
in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 64/2025 depositato il 07/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Rappresentante_1 CF_Rappresentante_1Rappresentato da -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Biella - Corso Europa N.7/a 13900 Biella BI
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2018
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2019
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IRES-ALTRO 2020 - ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2018
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2019
- ATTO DI CONTEST n. T7QCOUN00097 2025 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: estinzione del giudizio a spese compensate Resistente: estinzione del giudizio a spese compensate
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato la società Ricorrente_1 s.r.l. si opponeva all'irrogazione di sanzioni relative al pagamento di imposte dirette ed IVA per gli anni 2018, 2019 e 2020. Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate dando atto che, successivamente alla proposizione del ricorso, le parti erano addivenute ad un accordo conciliativo (riduzione delle sanzioni del 40% per cumulo materiale), di talché entrambe, all'udienza del 15.01.2026 richiedevano la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, preso atto di quanto sopra, ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 546/92 deve dichiarare l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere (dovuta ad intervenuta conciliazione). Stante appunto l'intervenuta conciliazione, le spese di lite devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
dichiara l'estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Il Giudice est.
IE GI IA
Il Presidente
IA AB IAni