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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Frosinone, sentenza 15/01/2025, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Frosinone |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI FROSINONE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice di Frosinone, dott. Stefano Troiani, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 168 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2023 promossa
DA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Davide Polimeno, giusta procura apposta in calce Parte_1 all'atto di appello, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cutrofiano (LE) via XXIV Maggio n. 3
-APPELLANTE-
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonella D'Amelio del Foro di Milano e dall'Avv.
Elisabetta Fantini, come da mandato a margine dell'atto di appello, elettivamente domiciliata in
Frosinone, Via Marittima, 58
-APPELLATA-
Nonché
Controparte_2
(contumace)
[...]
Oggetto: Appello avverso sentenza del Giudice di Pace in materia di risarcimento danni da sinistro stradale
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, il Sig. conveniva in giudizio innanzi al Parte_1
Tribunale di Frosinone, l , in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., proponendo appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di
Frosinone n. 1187/2022 del 02/12/2022, depositata in data 06/12/2022, di rigetto della domanda di risarcimento danni materiali derivanti da sinistro stradale per difetto di legittimazione attiva. Parte appellante chiedeva la riforma della sentenza impugnata, con accoglimento delle istanze istruttorie volte al riconoscimento del diritto e della legittimazione attiva dell'appellante ad ottenere il risarcimento dei danni subiti, nonché la condanna alle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva in giudizio l' , Controparte_1 impugnando e contestando l'atto di appello del quale chiedeva il rigetto e la conferma della sentenza di primo grado.
1 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 08-10-2024 la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini di legge.
Preliminarmente va dichiarata la contumacia del Sig. domiciliato ex lege Controparte_2 presso l' , Controparte_3
Controparte_4
Ritiene questo Tribunale che l'appello sia infondato.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, il Giudice di Pace ha giustamente respinto la domanda risarcitoria proposta, dichiarando il difetto di legittimazione attiva del Sig. . Parte_1
La decisione contestata muove dalla considerazione che il titolo, dedotto a fondamento della presente azione risarcitoria, era rappresentato dal diritto di proprietà dell'autovettura danneggiata e dall'ulteriore rilievo che non era stata fornita la prova della titolarità del diritto fatto valere in capo al Parte_1
stante le numerose discordanze tra quanto rappresentato e quanto prodotto documentalmente.
[...]
L' odierna appellata, eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore in quanto, in base alle CP_1 risultanze del Pubblico Registro Automobilistico (PRA), al momento del sinistro né successivamente, egli non risultava proprietario del mezzo. Il danneggiato si difendeva sostenendo di aver concluso il contratto di compravendita con proposta di commissione del 20/10/2018 e di aver richiesto finanziamento per l'acquisto dell'autovettura in data 12/07/2018. A suffragio di tale ricostruzione, adduceva che la trascrizione al PRA non costituisce un requisito di validità e di efficacia del trasferimento, bensì un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere eventuali contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore e richiedeva prove testimoniali. Tuttavia, il giudice di pace accoglieva l'eccezione dell' e rigettava la CP_1 domanda attorea.
Dall'esame della documentazione emerge che l'odierno appellante non avesse la titolarità sull'autovettura oggetto del sinistro, in quanto non ha mai provveduto a regolarizzare il trasferimento presso il pubblico registro automobilistico (PRA).
A riguardo si rileva che, l'iscrizione nel pubblico registro automobilistico del trasferimento di proprietà dell'autoveicolo, pur essendo prevista per dirimere i conflitti tra più acquirenti, ha altresì, valore di prova presuntiva del soggetto obbligato a risarcire od ottenere i danni da circolazione stradale nella qualità di proprietario del veicolo. Questo è il principio a cui si è attenuto il Giudice di Pace allorchè ha affermato che il aveva l'onere di provare la titolarità della qualità di proprietario e alla luce del quale ha Parte_1 ritenuto inidonee le prove testimoniali richieste.
Nel caso di specie, la mancanza del libretto di circolazione intestato all'appellante, della polizza assicurativa da cui si evincesse la copertura assicurativa dell'autovettura a nome dello stesso e di fattura comprovante la riparazione del mezzo con relativo pagamento, hanno indotto il Giudice di Pace a non ritenere provata la proprietà, ma nemmeno la disponibilità del mezzo in capo al al momento Parte_1 del sinistro.
Inoltre, la documentazione prodotta appare del tutto discordante: esaminando le varie date è emerso che solamente dopo quasi un anno dalla sottoscrizione della proposta di commissione, la concessionaria rilasciava dichiarazione in data 15/06/2019 con scadenza 15/07/2019, con cui affermava che “… sono in corso, presso il nostro ufficio di consulenza, le pratiche relative al trasferimento di proprietà del veicolo…
a favore di ” (doc. 9 fascicolo I grado parte attrice). Ma nemmeno alla data del sinistro Persona_1 avvenuto il 07/12/2021, quindi dopo tre anni dal presunto acquisto, l'odierno appellante aveva provveduto a formalizzare il detto trasferimento. Anche al perito incaricato dall'U.C.I. veniva fornita la stessa dichiarazione ma datata 10/11/2021 (doc. 2 fascicolo I grado convenuta): tale comportamento fa dedurre che non vi era alcuna volontà di effettuare la trascrizione del trasferimento di proprietà.
2 Altro aspetto è che l'autovettura in questione è stata venduta con trasferimento direttamente dalla concessionaria ad altro acquirente in data 24/01/2022, come risulta dal certificato cronologico del PRA prodotto in primo grado (doc. 1) dall' e come si evince anche dal verbale di udienza del 01/09/2022 CP_1 dinanzi al Giudice di Pace presente nel fascicolo di primo grado, in cui l'appellante riferisce di essere stato costretto a rivendere l'auto al prezzo di 990,00 € anche se valutata 5.800,00 €. A ciò si aggiunge il fatto che anche il preventivo di riparazione della autovettura in oggetto non è intestato al Parte_1
Tutte queste circostanze sono rimesse alla libera valutazione del giudice e possono fornire utili elementi di convincimento.
Con riferimento alla legittimazione attiva si deve ribadire che questa consiste nella identità fra la persona dell'attore e la persona a cui la legge conferisce il potere di agire per quel dato fine e rappresenta un aspetto ineliminabile del giudizio civile, il cui onere della prova ricade sulla parte, come si evince dall'art. 2697 c.c.
Nel caso in esame, anche secondo questo Tribunale, l'attore non ha provato il potere materiale sulla cosa nè di essere l'effettivo proprietario del veicolo, in mancanza di un libretto di circolazione ovvero di una polizza assicurativa dell'autovettura a nome dello stesso, né di aver subito un pregiudizio patrimoniale riparando l'autovettura danneggiata, in mancanza di una fattura o preventivo a lui intestato.
La conferma della decisione sulla carenza di legittimazione attiva in capo all'appellante rende superfluo ogni altro esame anche nel merito.
Pertanto, alla luce delle considerazioni svolte nonché degli atti depositati, l'atto di appello proposto non merita accoglimento, con conseguente conferma della sentenza del Giudice di Pace di Frosinone n.
1187/22 depositata in data 06/12/2022.
Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono il principio della soccombenza. Si dà atto della sussistenza dei presupposti del pagamento del contributo unificato nella misura del doppio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello proposto.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per porre a carico di parte appellante il pagamento del contributo unificato nella misura del doppio.
Condanna il Sig. alla rifusione delle spese di lite del secondo grado di giudizio, nella Parte_1 misura di € 2000,00 in favore della parte appellata, oltre rimborso spese generali in ragione del 15% sui compensi, iva, se dovuta, e cpa come per legge.
Nulla per le spese di lite nei confronti dell'appellato rimasto contumace. Controparte_2
Frosinone, il 14/01/25
Il Giudice
Dott. Stefano Troiani
Alla redazione della presente sentenza ha contribuito la dott.ssa Emanuela Greco.
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