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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/06/2025, n. 4733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4733 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24913 del 2024, avente ad OGGETTO: riconoscimento contributivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Patrizia Lauritano e Guido Ciccarelli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE NONCHE'
rap.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano ai Controparte_2 sensi dell'art 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti delle parti resistenti chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali con riferimento ai periodi di congedo indicati innanzi dalla stessa fruiti dal 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequentare il corso dottorato presso l'Università Federico II;
b) Dichiarare il corrispondente obbligo del resistente a versare CP_2 all' i contributi previdenziali dovuti per i predetti periodi e condannarlo al relativo versamento, CP_1 eccettuati quelli relativi al periodo in cui ha goduto del beneficio della maternità (1° novembre 1994
– 31 dicembre 1994). c) Condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio”. CP_2
In punto di fatto la ricorrente esponeva di essere docente in servizio presso il Liceo Villari di Napoli, con decorrenza dall'1.9.1992, e che nel 1993 la stessa era stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio dal 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequentare un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II. In diritto deduceva la violazione degli art. 2 della L. 13.8.1984 n. 476, dell'art. 453 del D.P.R. n.
297/1994 e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 6 della L.398/89 e dell'art. 24 del CCNL contratto scuola del 4.8.1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il che eccepiva la prescrizione del CP_2 credito e concludeva come di seguito riportato: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva o comunque l'estraneità al ricorso del Controparte_3 e dell' ; • in via pregiudiziale, integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_4 AN d'IA e di;
• in via principale, rigettare la domanda formulata dalla CP_5 ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c”. L' costituitosi in giudizio aderiva alla domanda formulata dalla ricorrente per la condanna del CP_1 convenuto al versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separata sede CP_2 amministrativa o giudiziale. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note illustrative e telematiche ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è quello relativo alla sussistenza della propria giurisdizione. Al riguardo deve rilevarsi che, correttamente, la parte ha adito il Giudice Ordinario.
Ed invero, anche conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga, si è precisato che riguardano la giurisdizione della Corte dei Conti le sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli Enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile sez. un., 3 giugno 1989, n. 2998 e del
07/08/1992, n.9379). Tanto premesso, deve rilevarsi che il ha concluso per il rigetto Controparte_3 per carenza di legittimazione passiva, pur non evidenziando le ragioni del dedotto rilievo pur essendo datore di lavoro nel periodo per il quale viene richiesto il versamento della contribuzione.
Va, invece, esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale. L'art. 3 comma 10 bis L 335/1995 così prevede: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_1 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Ne consegue, quindi, il rigetto della eccezione formulata.
Quanto, invece, al merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. L'art 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nella stesura originaria prevede: "Il pubblico dipendente ammesso ai dottorati di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza di previdenza".
L'art. 2 della legge n. 476 come modificato dall'art. modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, (in vigore dall'1/1/2002), recita: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
In punto di fatto dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente nel periodo dal 1.11.1994 al 31.10.1997 ha frequentato un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II e, pertanto, è stata in congedo straordinario senza assegni.
In applicazione della disposizione citata nella formulazione allora vigente, la ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Tanto in ragione della chiara lettura della disposizione che considera utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo oggetto di congedo straordinario.
Per quanto innanzi la domanda va accolta con condanna del al versamento dei contributi CP_2 nel periodo in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra parte ricorrente e , mentre vanno CP_2 compensate tra le stesse e l' essendo necessitata la partecipazione in giudizio dello stesso. CP_1
PQM
Così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_6 versamento dei contributi previdenziali sul trattamento economico all'epoca percepito dal
1.11.1994 al 31.10.1997;
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_3 favore della parte ricorrente che liquida in € 3000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente, il e l' . CP_2 CP_1
Si comunichi.
Napoli 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Napoli -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. M.Rosaria Lombardi ,ha emesso, a seguito di note depositate ex art 127 ter c.p.c. la seguente SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 24913 del 2024, avente ad OGGETTO: riconoscimento contributivo, vertente
TRA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Patrizia Lauritano e Guido Ciccarelli Parte_1
RICORRENTE
E in persona del legale rap.nte p.t. rap.to e difeso dall'Avv. Roberto Maisto CP_1
RESISTENTE NONCHE'
rap.to e difeso dal dott. Vincenzo Romano ai Controparte_2 sensi dell'art 417 bis c.p.c. RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 18 novembre 2024 la ricorrente in epigrafe agiva nei confronti delle parti resistenti chiedendo emettersi i seguenti provvedimenti: “a) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali con riferimento ai periodi di congedo indicati innanzi dalla stessa fruiti dal 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequentare il corso dottorato presso l'Università Federico II;
b) Dichiarare il corrispondente obbligo del resistente a versare CP_2 all' i contributi previdenziali dovuti per i predetti periodi e condannarlo al relativo versamento, CP_1 eccettuati quelli relativi al periodo in cui ha goduto del beneficio della maternità (1° novembre 1994
– 31 dicembre 1994). c) Condannare il resistente al pagamento delle spese di giudizio”. CP_2
In punto di fatto la ricorrente esponeva di essere docente in servizio presso il Liceo Villari di Napoli, con decorrenza dall'1.9.1992, e che nel 1993 la stessa era stata collocata in congedo straordinario per motivi di studio dal 1.11.1994 al 31.10.1997 per frequentare un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II. In diritto deduceva la violazione degli art. 2 della L. 13.8.1984 n. 476, dell'art. 453 del D.P.R. n.
297/1994 e del combinato disposto di cui agli artt. 1 e 6 della L.398/89 e dell'art. 24 del CCNL contratto scuola del 4.8.1995.
Ritualmente instaurato il contraddittorio si costituiva il che eccepiva la prescrizione del CP_2 credito e concludeva come di seguito riportato: “in via pregiudiziale, dichiarare il difetto di legittimazione passiva o comunque l'estraneità al ricorso del Controparte_3 e dell' ; • in via pregiudiziale, integrare il contraddittorio nei confronti della Controparte_4 AN d'IA e di;
• in via principale, rigettare la domanda formulata dalla CP_5 ricorrente, poiché infondata in fatto e in diritto. Con vittoria di spese del presente giudizio, da liquidarsi ai sensi dell'art. 152-bis disp. att. c.p.c”. L' costituitosi in giudizio aderiva alla domanda formulata dalla ricorrente per la condanna del CP_1 convenuto al versamento dei contributi previdenziali da quantificarsi in separata sede CP_2 amministrativa o giudiziale. Non necessitando la causa di istruttoria supplementare, a seguito del deposito delle note illustrative e telematiche ai sensi dell'art 127 ter c.p.c., veniva decisa. Preliminare all'esame del merito è quello relativo alla sussistenza della propria giurisdizione. Al riguardo deve rilevarsi che, correttamente, la parte ha adito il Giudice Ordinario.
Ed invero, anche conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte in fattispecie analoga, si è precisato che riguardano la giurisdizione della Corte dei Conti le sole controversie strettamente attinenti al diritto a pensione, nonché quelle immediatamente connesse a tale diritto, e la giurisdizione ordinaria le sole controversie attinenti al rapporto assicurativo con gli Enti previdenziali che non coinvolgano il rapporto di pubblico impiego (Cassazione civile sez. un., 3 giugno 1989, n. 2998 e del
07/08/1992, n.9379). Tanto premesso, deve rilevarsi che il ha concluso per il rigetto Controparte_3 per carenza di legittimazione passiva, pur non evidenziando le ragioni del dedotto rilievo pur essendo datore di lavoro nel periodo per il quale viene richiesto il versamento della contribuzione.
Va, invece, esaminata l'eccezione di prescrizione quinquennale. L'art. 3 comma 10 bis L 335/1995 così prevede: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, i trattamenti di fine rapporto e i trattamenti di fine servizio amministrati dall cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui CP_1 al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al ((31 dicembre 2020)), non si applicano fino al ((31 dicembre 2025)), fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Ne consegue, quindi, il rigetto della eccezione formulata.
Quanto, invece, al merito la domanda è fondata e va, pertanto, accolta. L'art 2 della L. 13 agosto 1984, n. 476, nella stesura originaria prevede: "Il pubblico dipendente ammesso ai dottorati di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo di congedo è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza di previdenza".
L'art. 2 della legge n. 476 come modificato dall'art. modificato dalla L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 52, comma 57, (in vigore dall'1/1/2002), recita: "Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo".
In punto di fatto dalla documentazione prodotta risulta che la ricorrente nel periodo dal 1.11.1994 al 31.10.1997 ha frequentato un corso di dottorato di ricerca presso l'Università di Napoli Federico II e, pertanto, è stata in congedo straordinario senza assegni.
In applicazione della disposizione citata nella formulazione allora vigente, la ricorrente aveva diritto al versamento dei contributi previdenziali.
Tanto in ragione della chiara lettura della disposizione che considera utile ai fini del trattamento di quiescenza il periodo oggetto di congedo straordinario.
Per quanto innanzi la domanda va accolta con condanna del al versamento dei contributi CP_2 nel periodo in questione.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza tra parte ricorrente e , mentre vanno CP_2 compensate tra le stesse e l' essendo necessitata la partecipazione in giudizio dello stesso. CP_1
PQM
Così provvede: 1) Accoglie la domanda e per l'effetto condanna il al Controparte_6 versamento dei contributi previdenziali sul trattamento economico all'epoca percepito dal
1.11.1994 al 31.10.1997;
2) Condanna il al pagamento delle spese del giudizio in Controparte_3 favore della parte ricorrente che liquida in € 3000,00 oltre CU IVA CPA e spese forfettarie come per legge. Compensa le spese del giudizio tra la parte ricorrente, il e l' . CP_2 CP_1
Si comunichi.
Napoli 11 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott.M.R.Lombardi