Art. 25.
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".
L' articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 666 , e' sostituito dal seguente:
"Art. 10. - Nessun onere grava sull'Amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica dell'imputato sottoposto alla misura dell'arresto nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora.
Agli effetti di cui al comma precedente non si considerano luoghi di abitazione o di privata dimora le comunita' terapeutiche o di riabilitazione individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le regioni interessate, tra quelle che svolgono funzioni di recupero sociale senza finalita' di lucro".