Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 10/03/2025, n. 96 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 96 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3513/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in Camera di Consiglio, in composizione collegiale, in persona delle magistrate: dott.ssa Ada Cappello Presidente dott.ssa Giulia I. Loi Giudice dott.ssa Luisa Dalla Via Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di SEPARAZIONE
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 3513/2024, introdotta con ricorso congiunto da:
c.f. ) rappresentata, difesa ed elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Cecilio Scarpati (c.f. ) in Lodi (LO), alla via Magenta C.F._2
n. 29;
- Ricorrente
e
(c.f. ) rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato CP_1 C.F._3
presso lo studio degli avv.ti Gianluca Maglio (c.f. ) e Francesca Orvini (c.f. C.F._4
) in Lodi (LO), alla via Colle Eghezzone n. 1; C.F._5
- Ricorrente
Data regolare comunicazione degli atti del procedimento al PUBBLICO MINISTERO in sede ex artt.
70 e 71 c.p.c.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis. 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19.12.2024, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
pagina 1 di 5
2) I figli minori e rimarranno congiuntamente affidati ad entrambi Persona_1 Persona_2
i loro sottoscritti genitori;
3) La casa coniugale sita in Cascina Bolenzano di Tavazzano con AV rimarrà assegnata al
Signor unitamente agli arredi che la abiterà anche coi figli de quibus in occasione CP_1
della collocazione alternata degli stessi di cui e come sotto;
4) a settimane alternate, infatti, i figli vivranno presso uno dei loro genitori nelle giornate di mercoledì
e giovedì, mentre con l'altro genitore trascorreranno i fine settimana da venerdì' alla domenica compresa. In ogni caso i genitori potranno concordare giorni ed orari differenti secondo le necessità dei minori e dei loro impegni scolastici ed extrascolastici, e ciò sempre compatibilmente con i rispettivi impegni di lavoro.
5) per il periodo feriale estivo i figli staranno coi detti loro genitori almeno tre settimane nella stagione estiva o per quei periodi che di volta in volta questi ricorrenti concorderanno tra loro, compatibilmente con le loro esigenze lavorative;
ciò varrà anche per le vacanze natalizie e pasquali per le quali i genitori, sempre compatibilmente coi loro impegni lavorativi, ne concorderanno ad anni alternati la tenuta dei figli;
6) i figli trascorreranno con un genitore il giorno di Natale e con l'altro il Santo Stefano e così ad anni alterni, con possibilità di visita/incontro con l'altro genitore per lo scambio di auguri ed eventuali doni. Stessa regolamentazione valga per il giorno della Santa Pasqua e della pasquetta.
7) il Signor corrisponderà alla Signora a titolo di concorso per il CP_1 Parte_1
solo mantenimento dei loro suddetti figli, un assegno mensile che verserà a quest'ultima non oltre il quindicesimo (15) giorno di ogni mese, nell'importo di complessivi € 600,00 (300,00 + 300,00) oltre rivalutazione ISTAT, a decorrere dal mese di Dicembre 2024 compreso;
8) alla data odierna il Signor ha già versato a mezzo bonifico bancario alla Signora CP_1 la somma pari ad € 3.600,00 a titolo di arretrato delle mensilità relative al Parte_1
concorso per il mantenimento dei loro figli e ciò a far tempo dal luglio 2024, dando atto altresì di aver corrisposto anche il dovuto per il corrente mese di Dicembre 24;
pagina 2 di 5 9) pacificamente fissata dai sottoscritti ricorrenti la residenza dei loro figli in Cascina Bolenzano di
Tavazzano Con AV (LO), lo “Assegno Unico” mensilmente percepito dal padre ivi residente, dovrà da questi essere solertemente girato a favore della Signora Parte_1
10) il Signor terrà a proprio carico il 70% (settantapercento) delle spese CP_1
straordinarie relative ai figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di
Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data 14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
pagina 3 di 5 - spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
11) I genitori dovranno prestare reciproco assenso all'iscrizione dei figli minori sul passaporto di entrambi ed alla sottoscrizione delle necessarie autorizzazioni per il rilascio dei documenti validi per l'espatrio dei minori, ovvero dovranno rilasciare qualsivoglia autorizzazione, dichiarazione richiesta dalla legge ratio temporis vigente e/o dalle autorità competenti per l'espatrio degli stessi con i minori;
12) I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo dei figli con ciascuno di essi;
si impegnano inoltre a tutelare reciprocamente la figura paterna e materna, garantendo che per i minori l'altro genitore sia una figura certa.”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione ex art. 473 bis. 51 III
c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 19.02.2025 le parti hanno confermato le condizioni concordate.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151 comma I c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis. 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Nulla sulle spese.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis, ha così deciso:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 CP_1
contratto matrimonio in Tavazzano con AV (LO) in data 23.05.2011, trascritto nei
Registri di Stato Civile del predetto Comune atto n. 3, parte II, serie A, anno 2011;
2) omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) nulla sulle spese;
4) manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Tavazzano con AV (LO), perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Lodi, il 03.03. 2025
La Giudice rel./est. La Presidente
dott.ssa Luisa Dalla Via dott.ssa Ada Cappello
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