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Sentenza 25 gennaio 2025
Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 25/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2066/2023 Cont. Civ.
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] –- residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Diego Mastrolia, CF del foro di Salerno, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Campagna (SA) alla Via Privata G. Mastrolia 1 ed indirizzo p.e.c. Email_1
-appellante-
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono P.IVA_2 essere inviate le comunicazioni di cancelleria, all'indirizzo p.e.c. Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace a seguito di ricorso ex art. 204 bis d.lgs. 285/1992
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con decorrenza dalla data di comunicazione (avvenuta il 27.9.24), sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.Tribunale di Como, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione rejetta, in accoglimento dell'appello, per le ragioni in atti, in riforma della sentenza di primo grado n. 863-2022 (R.G. 716-2022) emessa dal Giudice di Pace di in data 16.12.2022 e depositata in cancelleria il 19.12.2022, così così CP_1 giudicare:
- accogliere il presente appello e per i motivi in atti riformare l'impugnata sentenza n. 863/2022 del 16 dicembre 2022 emessa dal Giudice di Pace di depositata in cancelleria il 19 dicembre 2022 non CP_1
1 notificata, e annullare il verbale di accertamento della Sezione Polizia Stradale di n. PTR 198900918 CP_1 del 15 gennaio 2022 nonché il conseguente provvedimento di inibizione alla guida limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal 15-01-2022 - prot. N. 64/2022/AREA 3 C.T-
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA e CNA da attribuirsi per fattone anticipo.
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, n. 863/2022, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di pubblicata in CP_1 data 19 dicembre 2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso in appello ex art. 204 bis CdS iscritto a ruolo il 6.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
interponendo appello avverso la sentenza n. 863/2022 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di il 16.12.2022 a definizione del giudizio R.G. n. 716/2022, non notificata, CP_1 avente ad oggetto la statuizione in ordine all'opposizione proposta dal medesimo avverso il Verbale Parte_1 della Polizia Stradale di nr. PTR nonché il Provvedimento del Prefetto della Provincia di prot. N. CP_1 CP_1
64/2022/AREA 3 C.T..
Deduceva in particolare l'odierno appellante di aver eccepito in sede di prime cure la nullità e/o illegittimità del verbale di accertamento della Polizia Stradale (n.° PTR 1989000918) –ed a cascata del provvedimento di inibizione alla guida limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal
15.1.2022 (prot. N. 64/2022/AREA 3 C.T)- sull'assunto dell'intervenuta violazione, da parte degli accertatori, dell' art 142 bis sesto comma del C.d.S., vista la mancanza dei requisiti imposti dalla legge in merito alla segnalazione e/o alla visibilità e/o al funzionamento della postazione di rilevamento.
Secondo la ricostruzione compiuta in primo grado, infatti, a , conducente dell'auto con targa elvetica Parte_1
TI24031, era stata contestata la presunta violazione dell'articolo 142 co.9 C.d.S. allorchè, all'altezza del km 26 dell'Autostrada A9 (Lainate Como Chiasso) direzione nord, prima della barriera autostradale Como-Grandate, all'altezza dell'area di servizio Lario Est. aveva superato di oltre 40 km/h (ma di non oltre 60 km/h) i limiti massimi di velocità presenti nel tratto, per come accertato da Telelaser, rispetto cui veniva contestata la mancanza di idonea segnaletica.
Il Giudice di Pace riteneva invece segnalata la postazione di tele-rilievo della velocità, e ben visibile;
rigettava pertanto il ricorso, confermava il provvedimento impugnato, determinava la sanzione nel minimo edittale e compensava le spese di lite.
Con ordinanza del 20/06/2023 il sottoscritto G.I., investito dell'appello, fissava udienza avanti a sé per la comparizione delle parti al 11 ottobre 2023, onerando parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. In data 10.11.2023, con ordinanza riservata, dichiarava –anche sulla scorta di nota della Prefettura del 4.10.23, non equiparabile a costituzione- la nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stato eseguito direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (Cass. 24032/2020), disponendo pertanto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(stante la non intervenuta sanatoria per mancata costituzione dell'Amministrazione).
2 Ritualmente notiziato in rinnovazione, si costitutiva il 5.1.2024 il Controparte_1
, patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, contestando le ragioni addotte
[...] da controparte e richiedendo la conferma della sentenza del Giudice di prime cure per inadeguatezza dell'appello svolto da che, nuovamente, non avrebbe soddisfatto l'onere su di sé incombente di Parte_1 provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m.
15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
In prima udienza, in data 17.1.2024, l'appellante chiedeva in via principale disporsi ispezione dei luoghi “in ragione delle peculiari caratteristiche dell'area di servizio, nella quale vi è un'ulteriore parte in aiuola tra il guard rail e l'asfalto ove può stazionare un'autovettura, nonché in relazione all'altezza del guard rail” (vds verbale udienza), in via subordinata chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e trattenimento in decisione della causa. Reiterava in ogni caso la richiesta cautelare di sospensiva dell'efficacia del verbale, sul presupposto che l'inibizione sul territorio italiano determinerebbe l'inibizione della guida anche in territorio svizzero, ove risiede e nazione della quale ha la patente. Parte_1
Il Giudice con ordinanza del 20.1.2024 rigettava l'istanza di ispezione ex art. 118 c.p.c., per carenza del presupposto dell'unicità del mezzo per l'accertamento di fatti specifici, potendo lo stato dei luoghi essere provato aliunde, e rigettava altresì l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale impugnato, per infondatezza –carenza del periculum in mora- oltre che per intempestività.
Fissava pertanto udienza per la rimessione della causa in decisione, al 23 settembre 2024, preceduta –nel rispetto del nuovo art. 189 cpc- dal deposito di foglio di precisazione conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica, che venivano depositata dalla sola parte appellante, nonché di note di trattazione scritta sostitutive di udienza da parte di entrambe le parti.
All'esito il G.I., con udienza cartolare il cui verbale veniva comunicato il 27.9.2024, tratteneva il fascicolo in decisione.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
II. Il 15.1.2022 veniva elevato verbale n. PTR/1989000918 dalla Polizia Stradale di a carico del CP_1 conducente dell'auto con targa svizzera TI24031 (rivelatosi poi essere l'appellante), per aver circolato alle ore
11.04 dello stesso giorno sulla autostrada A/9 al km. 27+680 nel territorio del Comune di Cadorago, in violazione dell'art. 142, comma 9 del Codice della strada. Risultava accertato infatti, tramite apparecchiatura
Telelaser Trucam matr. TC007308, che il veicolo stesse circolando alla velocità di 172,90 km/h, ovvero di 42,90 km/h oltre il limite di velocità fissato in km/h 130 (al netto della tolleranza strumentale). La sanzione veniva elevata a seguito di rilievo dell'infrazione effettuato tramite operatori in divisa e con veicolo di servizio con colori d'istituto, nonché alla presenza di segnaletica stradale di segnalazione della postazione di controllo della velocità.
Circostanza pacifica è infatti che fossero presenti nei pressi dell'area di servizio Lario Est (nel Comune di
Cadorago) tanto la postazione di controllo, con lo strumento (tele laser) atto a verificare la velocità dei veicoli percorrenti l'autostrada, quanto l'autovettura della polizia preposta alla segnalazione dell'apparecchiatura di controllo e sulla quale era posizionato il cartello luminoso.
In particolare, dalla dichiarazione dell'Agente della Polizia Stradale ( ), la cui testimonianza è stata Tes_1 disposta d'ufficio dal Giudice di prime cure, risulta come il tele laser fosse posizionato all'inizio della corsia di uscita dell'area di servizio Lario Est, mentre la vettura di segnalazione si trovava internamente all'area di servizio, e dunque anche del guard rail.
3 Sulla base di tali presupposti, l'appellante conclude per l'illegittimità del verbale di accertamento per mancanza dei requisiti imposti dalla legge “in merito alla segnalazione e/o alla visibilità e/o al funzionamento della postazione di rilevamento” (vds pag.1 citazione in appello) –“non essendo visibile l'autovettura preposta alla segnalazione con conseguente non visibilità dell'apparecchiatura stessa” (ibidem pag.3)-, e insiste per la riforma della sentenza n. n.863/2022 GdP che non avrebbe fatto buon governo delle norme di legge, in CP_1 particolare dell'art. 142 co.VI bis CdS e delle norme in materia di valutazione delle prove.
L'art. 142 co.VI bis del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
Secondo l'appellante la segnalazione della postazione di controllo sarebbe stata inoltre inadeguata poiché distante da quella presso cui era posta l'apparecchiatura tele laser accertativa, e non visibile anche perché coperta da guard rail.
III. Ebbene, l'art. 79 DPR. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, cui l'art. 142 CdS fa espresso rimando, prevede, sotto la rubrica “visibilità dei segnali” che
“1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. […] 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250”.
La distanza intercorrente tra l'apparecchiatura di controllo e quella di segnalazione deve essere pertanto tale da consentire all'utente della strada di avere percezione della presenza del segnale e di attuare il comportamento richiesto, dunque deve essere tanto meno vicina quanto maggiore è la velocità media presumibile su quell'asse viario;
e su un'autostrada, chiaramente, la velocità media si intende sicuramente maggiore che su una strada comunale o provinciale, non foss'altro perché sulle autostrade ad almeno tre corsie
–quale è la A9 Lainate Como Chiasso- la corsia di sorpasso presenta un limite minimo di velocità di 90 km/h.
Se ne desume, pertanto, che la postazione di segnalazione della presenza di controllo della velocità deve essere collocata a distanza sufficiente da consentire la percezione del segnale e l'attuazione del comportamento richiesto (anche) a conducenti di veicoli che si presume vadano a velocità non inferiore a 90 km/h.
Conseguentemente è del tutto inipotizzabile che sia congrua una postazione di segnalazione collocata a distanza prossima a quella di controllo –come invece secondo la tesi dell'appellante- poiché, ove così fosse,
l'utente non avrebbe il tempo di uniformare il comportamento, e pertanto verrebbe meno persino l'effetto deterrente della strumentazione, volto al contenimento dei limiti di velocità.
Si apprezza peraltro l'inconferenza al caso di specie della pronuncia della Suprema Corte allegata da Parte_1 in primo grado, in quanto concernente contesto di strada comunale, ove quindi i concetti di “visibilità” del segnale e di “prossimità” trovano ben diversa declinazione, per le ragioni suesposte.
Nel caso di specie, invece, secondo la ricostruzione dello stato dei fatti già pacifica documentalmente (vds. doc.4 comparsa), e comunque acclarata dalla testimonianza dell'Agente accertatore -ed in difetto di una diversa ricostruzione da parte appellante-, emerge come la segnaletica posta al km 26,700 fosse a distanza
4 congrua rispetto all'apparecchiatura di accertamento, collocata al km 27,680, e dunque ad almeno 250 metri di distanza, per come previsto dal citato art. 79 del regolamento attuativo.
La postazione di controllo per il rilevamento nel caso di specie deve pertanto intendersi “segnalata e ben visibile”.
La segnalazione era stata peraltro nel caso di specie preceduta da ulteriore, consistente nella presenza di scritta “controllo elettronico della velocità, su pannello a messaggio variabile al km 24,800, sulla carreggiata
Nord durante l'orario di transito dell'appellante (vds. attestazione di Autostrade per Italia, sub doc.5
). CP_1
IV. Deve concludersi pertanto come la presenza di apparecchiatura per il rilievo della velocità fosse più che adeguatamente segnalata e posta a distanza congrua ed idonea, tenuto conto –come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la cui pronuncia è motivata e priva di vizi logici- che “l'automobilista, in autostrada, viaggia a velocità sostenuta” e, “avvistata la segnaletica, deve avere il tempo di adeguare la propria velocità a quella consentita prima della postazione di controllo”.
La fondatezza del ragionamento si apprezza con palmare evidenza, al contempo contraddicendo la tesi attorea, avuto riguardo alle specifiche circostanze fattuali del caso concreto: la velocità alla quale stava Parte_1 percorrendo il tratto di carreggiata al momento della rilevazione, tra i 170 e 180 km/h (172,90 al netto del margine di tolleranza), gli avrebbe impedito –o permesso con difficoltà, facendo ricorso a brusche frenate contrarie al comportamento diligente pretendibile alla guida- di adeguare la propria velocità; così come, anche, di fatto gli ha impedito di rendersi conto del segnale di controllo della velocità, con assorbimento di ogni valutazione in ordine all'effettiva visibilità.
V. In ogni caso, con riferimento alla deduzione di parte appellante in ordine alla presenza di guard rail nell'area di servizio, tale da oscurare l'auto della Polizia con il segnale, si osserva come la stessa sia stata svolta per la prima volta in appello, e peraltro in corso di causa, pur non trattandosi né di fatto sopravvenuto né di allegazione che, seppur nuova, era già comunque documentata in atti, e pertanto ricadente nelle preclusioni di cui all'art. 345 cpc.
La deduzione, oltre che inammissibile, risulta comunque infondata atteso che (I) è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio a sostegno (foto, estratti satellite, questi ultimi tardivamente depositati solo con memoria di replica) che erano invece nella piena disponibilità della parte e proprio onere depositare, (II) in ogni caso costituisce fatto notorio ponibile a base della decisione ex art. 115 co.II cpc –da intendersi quale “fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale)” (vds. ex multis Cass. n.
15715/2011), e tale è considerabile il tratto di area di servizio finitimo alla carreggiata, essendo posto sull'asse viario principale che collega il capoluogo di provincia di questo Tribunale con Milano ed il resto del territorio nazionale- la circostanza che il guard rail dell'area di servizio non presenti un'altezza peculiare, tale da impedire la visibilità di un cartello, né sia separato dalla sede stradale da un'aiuola (vds verbale udienza 17.1.2024) se non per un brevissimo e per una manciata di metri, tali quindi da non ostacolare la visibilità dell'autovettura di segnalazione, quand'anche eventualmente posta proprio in quel tratto.
Per tutte le ragioni che precedono non risultano fondatamente enucleate, e fornite di prova, le ragioni per le quali la rilevazione dell'eccesso di velocità sia avvenuta in difetto delle prescrizioni prevista da legge.
Pertanto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 863/2022.
Permane in conseguenza immutata l'efficacia tanto del verbale di accertamento della Sezione Polizia Stradale di n. PTR 198900918 del 15 gennaio 2022 quanto del correlato provvedimento di inibizione alla guida CP_1
5 limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal 15-01-2022 -prot. N.
64/2022/AREA 3 C.T-
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza, integrale, in capo all'appellante, e pertanto vengono poste a carico dello stesso, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al
23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,01 ad € 5.200,00), avuto riguardo al valore di causa, ai valori tra i minimi e i medi per le prime due fasi, e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
Quanto a quelle di primo grado, resta ferma la compensazione disposta in quella sede, stante la richiesta in tal senso allora svolta dalla costituitasi in primo grado (vds. pag.2 comparsa di costituzione sub doc. 2 CP_2
), ed in mancanza di ragioni per le quali debba intendersi variata la richiesta allora formulata, CP_1 oltretutto tenuto conto che non vi può essere condanna al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un suo funzionario (Cass. 9900/2021 e 11389 /2011), come nel caso è stato, trattandosi del
Viceprefetto.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_2 provvede:
Rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 863/2022 emessa dal
Giudice di Pace di il 16.12.2022 (a definizione del giudizio R.G. n. 716/2022); CP_1
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in Controparte_1 persona del in carica, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che CP_3 si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
compensazione mantenuta in relazione alle spese di primo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
6
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
SEZIONE SECONDA CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Como, sezione seconda civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice, dott.
Giorgio Previte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2066 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente:
TRA
(c.f. ), nato a [...], il [...] –- residente in [...] rappresentato e difeso dall'avv. Diego Mastrolia, CF del foro di Salerno, C.F._2 ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio in Campagna (SA) alla Via Privata G. Mastrolia 1 ed indirizzo p.e.c. Email_1
-appellante-
E
(c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro in carica, per legge con il patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano (c.f.
) e con domicilio negli uffici di quest'ultima a Milano, via Freguglia n. 1, presso la quale devono P.IVA_2 essere inviate le comunicazioni di cancelleria, all'indirizzo p.e.c. Email_2
-appellata-
Oggetto: appello avverso sentenza resa dal Giudice di Pace a seguito di ricorso ex art. 204 bis d.lgs. 285/1992
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 23.9.2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con decorrenza dalla data di comunicazione (avvenuta il 27.9.24), sulle seguenti conclusioni:
per parte appellante : Parte_1
Voglia l'Ecc.Tribunale di Como, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione rejetta, in accoglimento dell'appello, per le ragioni in atti, in riforma della sentenza di primo grado n. 863-2022 (R.G. 716-2022) emessa dal Giudice di Pace di in data 16.12.2022 e depositata in cancelleria il 19.12.2022, così così CP_1 giudicare:
- accogliere il presente appello e per i motivi in atti riformare l'impugnata sentenza n. 863/2022 del 16 dicembre 2022 emessa dal Giudice di Pace di depositata in cancelleria il 19 dicembre 2022 non CP_1
1 notificata, e annullare il verbale di accertamento della Sezione Polizia Stradale di n. PTR 198900918 CP_1 del 15 gennaio 2022 nonché il conseguente provvedimento di inibizione alla guida limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal 15-01-2022 - prot. N. 64/2022/AREA 3 C.T-
Con vittoria di spese e competenze del doppio grado del giudizio, oltre IVA e CNA da attribuirsi per fattone anticipo.
per parte appellata : Controparte_1
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, confermare la sentenza impugnata, n. 863/2022, pronunciata dall'Ufficio del Giudice di Pace di pubblicata in CP_1 data 19 dicembre 2022.
Con vittoria di spese e competenze del presente grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con ricorso in appello ex art. 204 bis CdS iscritto a ruolo il 6.6.2023, evocava in giudizio Parte_1
interponendo appello avverso la sentenza n. 863/2022 Controparte_2 emessa dal Giudice di Pace di il 16.12.2022 a definizione del giudizio R.G. n. 716/2022, non notificata, CP_1 avente ad oggetto la statuizione in ordine all'opposizione proposta dal medesimo avverso il Verbale Parte_1 della Polizia Stradale di nr. PTR nonché il Provvedimento del Prefetto della Provincia di prot. N. CP_1 CP_1
64/2022/AREA 3 C.T..
Deduceva in particolare l'odierno appellante di aver eccepito in sede di prime cure la nullità e/o illegittimità del verbale di accertamento della Polizia Stradale (n.° PTR 1989000918) –ed a cascata del provvedimento di inibizione alla guida limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal
15.1.2022 (prot. N. 64/2022/AREA 3 C.T)- sull'assunto dell'intervenuta violazione, da parte degli accertatori, dell' art 142 bis sesto comma del C.d.S., vista la mancanza dei requisiti imposti dalla legge in merito alla segnalazione e/o alla visibilità e/o al funzionamento della postazione di rilevamento.
Secondo la ricostruzione compiuta in primo grado, infatti, a , conducente dell'auto con targa elvetica Parte_1
TI24031, era stata contestata la presunta violazione dell'articolo 142 co.9 C.d.S. allorchè, all'altezza del km 26 dell'Autostrada A9 (Lainate Como Chiasso) direzione nord, prima della barriera autostradale Como-Grandate, all'altezza dell'area di servizio Lario Est. aveva superato di oltre 40 km/h (ma di non oltre 60 km/h) i limiti massimi di velocità presenti nel tratto, per come accertato da Telelaser, rispetto cui veniva contestata la mancanza di idonea segnaletica.
Il Giudice di Pace riteneva invece segnalata la postazione di tele-rilievo della velocità, e ben visibile;
rigettava pertanto il ricorso, confermava il provvedimento impugnato, determinava la sanzione nel minimo edittale e compensava le spese di lite.
Con ordinanza del 20/06/2023 il sottoscritto G.I., investito dell'appello, fissava udienza avanti a sé per la comparizione delle parti al 11 ottobre 2023, onerando parte ricorrente di procedere alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione di udienza. In data 10.11.2023, con ordinanza riservata, dichiarava –anche sulla scorta di nota della Prefettura del 4.10.23, non equiparabile a costituzione- la nullità della notifica dell'atto introduttivo per essere stato eseguito direttamente all'Amministrazione dello Stato e non presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato (Cass. 24032/2020), disponendo pertanto la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 c.p.c.
(stante la non intervenuta sanatoria per mancata costituzione dell'Amministrazione).
2 Ritualmente notiziato in rinnovazione, si costitutiva il 5.1.2024 il Controparte_1
, patrocinato dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, contestando le ragioni addotte
[...] da controparte e richiedendo la conferma della sentenza del Giudice di prime cure per inadeguatezza dell'appello svolto da che, nuovamente, non avrebbe soddisfatto l'onere su di sé incombente di Parte_1 provare l'inidoneità in concreto, sul piano della percepibilità e della leggibilità, della segnaletica di cui al d.m.
15 agosto 2007 ad assolvere la funzione di avviso della presenza di postazioni di controllo della velocità.
In prima udienza, in data 17.1.2024, l'appellante chiedeva in via principale disporsi ispezione dei luoghi “in ragione delle peculiari caratteristiche dell'area di servizio, nella quale vi è un'ulteriore parte in aiuola tra il guard rail e l'asfalto ove può stazionare un'autovettura, nonché in relazione all'altezza del guard rail” (vds verbale udienza), in via subordinata chiedeva fissarsi udienza di precisazione delle conclusioni e trattenimento in decisione della causa. Reiterava in ogni caso la richiesta cautelare di sospensiva dell'efficacia del verbale, sul presupposto che l'inibizione sul territorio italiano determinerebbe l'inibizione della guida anche in territorio svizzero, ove risiede e nazione della quale ha la patente. Parte_1
Il Giudice con ordinanza del 20.1.2024 rigettava l'istanza di ispezione ex art. 118 c.p.c., per carenza del presupposto dell'unicità del mezzo per l'accertamento di fatti specifici, potendo lo stato dei luoghi essere provato aliunde, e rigettava altresì l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale impugnato, per infondatezza –carenza del periculum in mora- oltre che per intempestività.
Fissava pertanto udienza per la rimessione della causa in decisione, al 23 settembre 2024, preceduta –nel rispetto del nuovo art. 189 cpc- dal deposito di foglio di precisazione conclusioni, comparsa conclusionale e memoria di replica, che venivano depositata dalla sola parte appellante, nonché di note di trattazione scritta sostitutive di udienza da parte di entrambe le parti.
All'esito il G.I., con udienza cartolare il cui verbale veniva comunicato il 27.9.2024, tratteneva il fascicolo in decisione.
Sussiste la competenza del Tribunale di Como, quale giudice dell'appello avverso la sentenza resa dal Giudice di Pace del medesimo circondario. Tempestivo risulta l'appello e ritualmente instaurato il contraddittorio.
II. Il 15.1.2022 veniva elevato verbale n. PTR/1989000918 dalla Polizia Stradale di a carico del CP_1 conducente dell'auto con targa svizzera TI24031 (rivelatosi poi essere l'appellante), per aver circolato alle ore
11.04 dello stesso giorno sulla autostrada A/9 al km. 27+680 nel territorio del Comune di Cadorago, in violazione dell'art. 142, comma 9 del Codice della strada. Risultava accertato infatti, tramite apparecchiatura
Telelaser Trucam matr. TC007308, che il veicolo stesse circolando alla velocità di 172,90 km/h, ovvero di 42,90 km/h oltre il limite di velocità fissato in km/h 130 (al netto della tolleranza strumentale). La sanzione veniva elevata a seguito di rilievo dell'infrazione effettuato tramite operatori in divisa e con veicolo di servizio con colori d'istituto, nonché alla presenza di segnaletica stradale di segnalazione della postazione di controllo della velocità.
Circostanza pacifica è infatti che fossero presenti nei pressi dell'area di servizio Lario Est (nel Comune di
Cadorago) tanto la postazione di controllo, con lo strumento (tele laser) atto a verificare la velocità dei veicoli percorrenti l'autostrada, quanto l'autovettura della polizia preposta alla segnalazione dell'apparecchiatura di controllo e sulla quale era posizionato il cartello luminoso.
In particolare, dalla dichiarazione dell'Agente della Polizia Stradale ( ), la cui testimonianza è stata Tes_1 disposta d'ufficio dal Giudice di prime cure, risulta come il tele laser fosse posizionato all'inizio della corsia di uscita dell'area di servizio Lario Est, mentre la vettura di segnalazione si trovava internamente all'area di servizio, e dunque anche del guard rail.
3 Sulla base di tali presupposti, l'appellante conclude per l'illegittimità del verbale di accertamento per mancanza dei requisiti imposti dalla legge “in merito alla segnalazione e/o alla visibilità e/o al funzionamento della postazione di rilevamento” (vds pag.1 citazione in appello) –“non essendo visibile l'autovettura preposta alla segnalazione con conseguente non visibilità dell'apparecchiatura stessa” (ibidem pag.3)-, e insiste per la riforma della sentenza n. n.863/2022 GdP che non avrebbe fatto buon governo delle norme di legge, in CP_1 particolare dell'art. 142 co.VI bis CdS e delle norme in materia di valutazione delle prove.
L'art. 142 co.VI bis del 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada) prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno”.
Secondo l'appellante la segnalazione della postazione di controllo sarebbe stata inoltre inadeguata poiché distante da quella presso cui era posta l'apparecchiatura tele laser accertativa, e non visibile anche perché coperta da guard rail.
III. Ebbene, l'art. 79 DPR. 16 dicembre 1992, n. 495, Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, cui l'art. 142 CdS fa espresso rimando, prevede, sotto la rubrica “visibilità dei segnali” che
“1. Per ciascun segnale deve essere garantito uno spazio di avvistamento tra il conducente ed il segnale stesso libero da ostacoli per una corretta visibilità. In tale spazio il conducente deve progressivamente poter percepire la presenza del segnale, riconoscerlo come segnale stradale, identificarne il significato e, nel caso di segnali sul posto, di cui al comma 2, attuare il comportamento richiesto. […] 3. Le misure minime dello spazio di avvistamento dei segnali di pericolo e di prescrizione sono indicativamente le seguenti: Autostrade e strade extraurbane principali m 150 m 250”.
La distanza intercorrente tra l'apparecchiatura di controllo e quella di segnalazione deve essere pertanto tale da consentire all'utente della strada di avere percezione della presenza del segnale e di attuare il comportamento richiesto, dunque deve essere tanto meno vicina quanto maggiore è la velocità media presumibile su quell'asse viario;
e su un'autostrada, chiaramente, la velocità media si intende sicuramente maggiore che su una strada comunale o provinciale, non foss'altro perché sulle autostrade ad almeno tre corsie
–quale è la A9 Lainate Como Chiasso- la corsia di sorpasso presenta un limite minimo di velocità di 90 km/h.
Se ne desume, pertanto, che la postazione di segnalazione della presenza di controllo della velocità deve essere collocata a distanza sufficiente da consentire la percezione del segnale e l'attuazione del comportamento richiesto (anche) a conducenti di veicoli che si presume vadano a velocità non inferiore a 90 km/h.
Conseguentemente è del tutto inipotizzabile che sia congrua una postazione di segnalazione collocata a distanza prossima a quella di controllo –come invece secondo la tesi dell'appellante- poiché, ove così fosse,
l'utente non avrebbe il tempo di uniformare il comportamento, e pertanto verrebbe meno persino l'effetto deterrente della strumentazione, volto al contenimento dei limiti di velocità.
Si apprezza peraltro l'inconferenza al caso di specie della pronuncia della Suprema Corte allegata da Parte_1 in primo grado, in quanto concernente contesto di strada comunale, ove quindi i concetti di “visibilità” del segnale e di “prossimità” trovano ben diversa declinazione, per le ragioni suesposte.
Nel caso di specie, invece, secondo la ricostruzione dello stato dei fatti già pacifica documentalmente (vds. doc.4 comparsa), e comunque acclarata dalla testimonianza dell'Agente accertatore -ed in difetto di una diversa ricostruzione da parte appellante-, emerge come la segnaletica posta al km 26,700 fosse a distanza
4 congrua rispetto all'apparecchiatura di accertamento, collocata al km 27,680, e dunque ad almeno 250 metri di distanza, per come previsto dal citato art. 79 del regolamento attuativo.
La postazione di controllo per il rilevamento nel caso di specie deve pertanto intendersi “segnalata e ben visibile”.
La segnalazione era stata peraltro nel caso di specie preceduta da ulteriore, consistente nella presenza di scritta “controllo elettronico della velocità, su pannello a messaggio variabile al km 24,800, sulla carreggiata
Nord durante l'orario di transito dell'appellante (vds. attestazione di Autostrade per Italia, sub doc.5
). CP_1
IV. Deve concludersi pertanto come la presenza di apparecchiatura per il rilievo della velocità fosse più che adeguatamente segnalata e posta a distanza congrua ed idonea, tenuto conto –come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, la cui pronuncia è motivata e priva di vizi logici- che “l'automobilista, in autostrada, viaggia a velocità sostenuta” e, “avvistata la segnaletica, deve avere il tempo di adeguare la propria velocità a quella consentita prima della postazione di controllo”.
La fondatezza del ragionamento si apprezza con palmare evidenza, al contempo contraddicendo la tesi attorea, avuto riguardo alle specifiche circostanze fattuali del caso concreto: la velocità alla quale stava Parte_1 percorrendo il tratto di carreggiata al momento della rilevazione, tra i 170 e 180 km/h (172,90 al netto del margine di tolleranza), gli avrebbe impedito –o permesso con difficoltà, facendo ricorso a brusche frenate contrarie al comportamento diligente pretendibile alla guida- di adeguare la propria velocità; così come, anche, di fatto gli ha impedito di rendersi conto del segnale di controllo della velocità, con assorbimento di ogni valutazione in ordine all'effettiva visibilità.
V. In ogni caso, con riferimento alla deduzione di parte appellante in ordine alla presenza di guard rail nell'area di servizio, tale da oscurare l'auto della Polizia con il segnale, si osserva come la stessa sia stata svolta per la prima volta in appello, e peraltro in corso di causa, pur non trattandosi né di fatto sopravvenuto né di allegazione che, seppur nuova, era già comunque documentata in atti, e pertanto ricadente nelle preclusioni di cui all'art. 345 cpc.
La deduzione, oltre che inammissibile, risulta comunque infondata atteso che (I) è sprovvista di qualsiasi supporto probatorio a sostegno (foto, estratti satellite, questi ultimi tardivamente depositati solo con memoria di replica) che erano invece nella piena disponibilità della parte e proprio onere depositare, (II) in ogni caso costituisce fatto notorio ponibile a base della decisione ex art. 115 co.II cpc –da intendersi quale “fatto generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona (cd. notorietà locale)” (vds. ex multis Cass. n.
15715/2011), e tale è considerabile il tratto di area di servizio finitimo alla carreggiata, essendo posto sull'asse viario principale che collega il capoluogo di provincia di questo Tribunale con Milano ed il resto del territorio nazionale- la circostanza che il guard rail dell'area di servizio non presenti un'altezza peculiare, tale da impedire la visibilità di un cartello, né sia separato dalla sede stradale da un'aiuola (vds verbale udienza 17.1.2024) se non per un brevissimo e per una manciata di metri, tali quindi da non ostacolare la visibilità dell'autovettura di segnalazione, quand'anche eventualmente posta proprio in quel tratto.
Per tutte le ragioni che precedono non risultano fondatamente enucleate, e fornite di prova, le ragioni per le quali la rilevazione dell'eccesso di velocità sia avvenuta in difetto delle prescrizioni prevista da legge.
Pertanto l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza n. 863/2022.
Permane in conseguenza immutata l'efficacia tanto del verbale di accertamento della Sezione Polizia Stradale di n. PTR 198900918 del 15 gennaio 2022 quanto del correlato provvedimento di inibizione alla guida CP_1
5 limitatamente al territorio italiano per un periodo di mesi uno con decorrenza dal 15-01-2022 -prot. N.
64/2022/AREA 3 C.T-
VI. Le spese di lite seguono la soccombenza, integrale, in capo all'appellante, e pertanto vengono poste a carico dello stesso, utilizzando i parametri di cui al D.M.147/2022 (essendo stata l'attività svolta successivamente al
23.10.22), e secondo lo scaglione di riferimento (da € 1.101,01 ad € 5.200,00), avuto riguardo al valore di causa, ai valori tra i minimi e i medi per le prime due fasi, e minimi per le fasi di trattazione e decisionale.
Quanto a quelle di primo grado, resta ferma la compensazione disposta in quella sede, stante la richiesta in tal senso allora svolta dalla costituitasi in primo grado (vds. pag.2 comparsa di costituzione sub doc. 2 CP_2
), ed in mancanza di ragioni per le quali debba intendersi variata la richiesta allora formulata, CP_1 oltretutto tenuto conto che non vi può essere condanna al pagamento delle spese legali se l'ente pubblico si è difeso con un suo funzionario (Cass. 9900/2021 e 11389 /2011), come nel caso è stato, trattandosi del
Viceprefetto.
Sussistono, infine, i presupposti, in ragione del rigetto del gravame, per l'affermazione dell'obbligo dell'appellante di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012,
n. 228
P.Q.M.
Il Tribunale di Como – seconda sezione civile - in composizione monocratica nella persona del dott. Giorgio
Previte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , nei confronti di Parte_1 [...]
, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta, così Controparte_2 provvede:
Rigetta il gravame e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata n. 863/2022 emessa dal
Giudice di Pace di il 16.12.2022 (a definizione del giudizio R.G. n. 716/2022); CP_1
Condanna l'appellante , alla rifusione delle spese e competenze del presente Parte_1 giudizio di appello in favore di , in Controparte_1 persona del in carica, difeso ex lege dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Milano, che CP_3 si liquidano, limitatamente al presente grado, in € 1.464,00 (millequattrocentosessantaquattro/00) oltre rimborso forf. Spese generali, CPA e IVA (se dovuta) come per legge;
compensazione mantenuta in relazione alle spese di primo grado.
Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R, 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Como, il 24 gennaio 2025
Il Giudice
dott. Giorgio Previte
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