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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/10/2025, n. 6295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6295 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE QUARTA CIVILE
riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dott. EL TA Presidente
- dott.ssa Giovanna Schipani Consigliere
- dott.ssa LD PI Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(artt. 352, comma 6, e 281-sexies c.p.c.)
nella causa civile di appello iscritta al n. 2466 del Ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 decisa all'udienza del 30.10.2025 e vertente
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
AN ( ), in virtù di procura in calce al ricorso in C.F._2
opposizione del 4.7.2016
- PARTE APPELLANTE -
E
( ), cessionaria del credito Controparte_1 P.IVA_1
originariamente facente capo al creditore procedente, Controparte_2
pag. 1 di 11 e per essa la mandataria CP_3 Controparte_4
( ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e P.IVA_2
difesa dall'avv. Colomba De Simone ( ), in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in grado di appello
( ), in persona del Controparte_5 P.IVA_3
legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Germani
( , in virtù di procura in calce alla comparsa di C.F._4
costituzione e risposta in grado di appello
- PARTI APPELLATE -
NONCHÉ
( , in persona del legale rappresentante Controparte_6 P.IVA_4
p.t., rappresentata e difesa dagli avvocati Renata Castellan
( ) e BA EL RP ( ), C.F._5 C.F._6
in virtù di procura generale alle liti autenticata nelle firme dal notaio con atto del 19.2.2025 rep. n. 52169 Persona_1
- PARTE INTERVENIENTE ex art. 111 c.p.c.-
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di Cassino n. 1365/2021
pubblicata il 21.10.2021 (opposizione a decreto di trasferimento ex 586
c.p.c.).
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza.
pag. 2 di 11 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione notificato il 20.4.2022 ha proposto Parte_1
appello avverso la sentenza n. 1365/2021, con cui il Tribunale di Cassino ha rigettato l'opposizione dalla medesima presentata avverso il decreto depositato il 19.2.2016, a mezzo del quale il giudice dell'esecuzione aveva trasferito all'aggiudicataria , al prezzo di € Controparte_7
75.000,00, il fabbricato di sua proprietà sito in Isola del Liri (FR), via
Petrarca n. 16, pignorato nella procedura espropriativa immobiliare n.
295/2010 R.G.E., intrapresa in suo danno da Controparte_8
spese compensate.
A sostegno dell'impugnazione l'appellante ha articolato un unico motivo,
chiedendo che, in riforma della sentenza impugnata, sia annullato il decreto opposto, almeno nella parte in cui il trasferimento si riferisce alla mansarda,
ubicata al secondo piano, e tutti gli atti che lo hanno preceduto successivamente al pignoramento del 6.12.2010, adottando ogni altra consequenziale statuizione .
In via istruttoria, ha avanzato richiesta di espletamento di consulenza tecnica di ufficio finalizzata all'accertamento dello stato di fatto e di diritto della porzione di edificio in questione.
2. Si sono costituite le appellate , resasi cessionaria del Controparte_1
credito vantato dalla creditrice procedente Controparte_8
rappresentata dalla mandataria e Controparte_4
l., aggiudicataria dell'immobile pignorato. Controparte_9
pag. 3 di 11 La prima ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità dell'appello perché
privo dei requisiti di cui all'art. 342 c.p.c. e per manifesta infondatezza ex
art. 348-bis c.p.c.
La seconda ha eccepito l'inammissibilità dell'appello per violazione delle prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. e la sua improcedibilità per difetto di procura.
Nel merito, hanno contestato la fondatezza dell'appello, instando per il suo rigetto.
3. Con atto depositato il 22.10.2025 è intervenuta in giudizio ex art. 111
c.p.c. in qualità di cessionaria del credito di Controparte_6 [...]
compreso nel portafoglio ceduto in blocco ai sensi dell'art. 58 Tub CP_10
con atto dell'1.10.2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30.10.2021,
facendo propri i precedenti scritti difensivi della cedente .
4. Disposti alcuni rinvii di ufficio, con decreto del 10.10.2025 è stata fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., con concessione di un termine per il deposito di note.
All'odierna udienza le parti l. e Pt_1 Controparte_5 [...]
hanno precisato le conclusioni e discusso oralmente la causa;
al CP_6
termine, la Corte ha pronunciato sentenza, da intendersi parte integrante del verbale di udienza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
5. Con un unico motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza gravata nella parte in cui ha affermato che il trasferimento ha interessato non pag. 4 di 11 solo l'appartamento posto al primo piano, ma anche la sopraelevazione (detta mansarda) in cemento armato con i soli pilastri e senza rivestimento alle pareti posta al secondo piano, sul presupposto del suo carattere pertinenziale e, dunque, della sua mancanza di autonomia, fisica e giuridica, rispetto all'appartamento; così non facendo corretta applicazione della disciplina sostanziale (in materia di pertinenze) e processuale ( in materia di ripartizione dell'onere della prova).
In particolare, contesta le argomentazioni svolte dal primo giudice, sulla base delle risultanze della c.t.u . (il quale ha considerato il compendio pignorato come «un unico bene indivisibile », con necessità di formare un unico lotto),
secondo cui gli effetti del pignoramento si estendono alla mansarda, ancora allo stato grezzo e priva di identificativi catastali .
Secondo l'appellante, invece, la mansarda non potrebbe ritenersi automaticamente compresa nel compendio pignorato, non risultando né dal pignoramento né dai successivi atti dell'esecuzione (compresa l'ordinanza di vendita, che rinvia alla perizia estimativa); si tratterebbe, invero, di un bene autonomo e del tutto distinto, realizzato abusivamente, da accatastare solo se e quando verrà rilasciata la concessione in sanatoria, con conseguente inapplicabilità dell'art. 2912 c.c.
6. Va disattesa, preliminarmente, l'eccezione sollevata da
[...]
l. in ordine al difetto di rappresentanza, per mancanza di Controparte_9
procura alle liti, del difensore dell'appellante.
La procura alle liti depositata con l'atto di appello è quella rilasciata all'avv.
Luca AN, in calce (non già a margine, come riportato erroneamente pag. 5 di 11 nelle premesse dell'atto di appello) del ricorso in opposizione depositato il
4.7.2016 nella procedura esecutiva (v. doc. 1 del fascicolo cartaceo della in atti). Pt_1
Tale procura è stata conferita non solo ai fini dell'esperimento della fase cautelare dell'opposizione proposta al giudice dell'esecuzione, ma anche per
«ogni sua fase, stato e grado» : ciò che è sufficiente per superare la presunzione di cui all'art. 83, comma 4, c.p.c., consentendo di affermare che la procura è idonea a investire il difensore nominato di tutti i poteri anche per l'eventuale grado di appello (v. Cass. 30.11.2018, n. 31074; Cass.
6.12.2016, n. 24973).
A nulla rileva la circostanza dedotta da che Controparte_11
sia deceduta in data 8.2.2020, prima della definizione del Parte_1
giudizio di primo grado.
È ius receptum che la morte o la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore, dallo stesso non dichiarate in udienza o notificate alle altre parti, comporta, giusta la regola dell'ultrattività del mandato alla lite ,
tra l'altro, che il medesimo procuratore, qualora originariamente munito di procura alla lite valida per gli ulteriori gradi del processo, è legittimato a proporre impugnazione – ad eccezione del ricorso per cassazione, per cui è
richiesta la procura speciale – in rappresentanza della parte che, deceduta o divenuta incapace, va considerata, nell'ambito del processo, tuttora in vita e capace (cfr. Cass. S.U. 4.7.2014 , n. 15295, seguita, tra le tante, da ultimo,
da Cass. 12.12.2023, n. 34666 e Cass. 6.4.2022, n. 11193 ).
pag. 6 di 11 7. Passando all'esame dell'appello, ne va dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 618, comma 2, c.p.c., senza necessità di sottoporre la questione al contradditorio delle parti, ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c.
Trova applicazione, infatti, il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale tale disposizione è riferibile soltanto alla rilevazione d'ufficio di circostanze che, modificando il quadro fattuale, comportino nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti , non applicandosi, di contro, alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo (v. Cass. ord. 7.3.2022, n. 7356; Cass. ord.
22.11.2021, n. 35974).
Tanto premesso, si osserva che il giudice di prime cure non ha qualificato espressamente l'opposizione proposta dall'odierna appellante.
Inoltre, non vi sono elementi univoci da cui desumere che siffatta qualificazione sia stata compiuta per implicito, in quanto in nessun passaggio della sentenza gravata è affrontata la questione, né sono stati svolti argomenti che presuppongono l'anzidetta qualificazione (Cass. ord.
22.4.2024, n. 10768; Cass. ord. 13.7.2021, n. 19993). Risulta, di contro,
richiamata nella sentenza impugnata l'ordinanza collegiale del 29.12.2016
che, come si vedrà di seguito, ha qualificato in modo espresso l'opposizione quale opposizione agli atti esecutivi.
Ne discende che, non potendo operare nella specie il c.d. principio dell'apparenza - secondo cui, ai fini dell'individuazione del mezzo d'impugnazione esperibile, è rilevante esclusivamente la qualificazione data pag. 7 di 11 dal giudice a quo all'azione - la delibazione circa la natura dell'opposizione esecutiva deve essere condotta dal giudice dell'impugnazione, anche ai fini della valutazione dell a sua ammissibilità e prescindendo dalle qualificazioni eventualmente operate dalle parti (Cass.
ord. n. 19993/2021 cit.; Cass. 16.4.2013, n. 9158; Cass. 15.4.1992, n. 463).
Reputa la Corte che i vizi del decreto di trasferimento censurati dall'esecutata integrino opposizione ex art. 617 c.p.c., come affermato Pt_1
in modo espresso sia dal giudice dell'esecuzione nell'ordinanza dell'8.9.2016, che ha rigettato l'istanza di sospensione ex art. 624 c.c., sia dal collegio nell'ordinanza del 29.12.2016, che ha dichiarato inammissibile il reclamo proprio sul presupposto dell'inapplicabilità di tale rimedio alle opposizioni ex art. 617 c.p.c. (v. docc. 4 e 6 fasc. . Controparte_10
Nel caso in esame, infatti, il profilo di illegittimità del decreto di trasferimento opposto denunciato dall'appellante consiste nell'avere erroneamente considerato la sopraelevazione quale pertinenza dell'appartamento pignorato, per gli effetti previsti dall'art. 2912 c.c.
(Estensione del pignoramento), a tenore del quale il pignoramento comprende gli accessori, le pertinenze e i frutti della cosa pignorata .
Non è controverso, dunque, né il diritto del creditore ad agire in via esecutiva né l'idoneità dell 'anzidetta sopraelevazione a formare oggetto di espropriazione, a nulla valendo le considerazioni svolte dall'appellante circa la qualificazione dell'opposizione, incentrata, per sua stessa ammissione,
sull'esatta individuazione del bene pignorato ( v. atto di appello, p. 7); ciò
tenuto conto anche che l'ordinanza di vendita, quanto alla descrizione del pag. 8 di 11 bene, rimandava alla relazione del c.t.u., pp. da 1 a 4 , da intendersi
«integralmente richiamata e trascritta», nella quale la sopraelevazione in questione era menzionata, in modo esplicito, nel senso di considerarla priva di qualsiasi autonomia rispetto al resto del fabbricato pignorato, sì da costituire un unico bene indivisibile da includere in un unico lotto.
Va fatta applicazione, dunque, del costante principio secondo il quale lo strumento processuale attraverso cui far valere l'invalidità del decreto di trasferimento ex art. 586 c.p.c. che abbia individuato un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato è costituito dall'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. e non dall'opposizione di cui all'art. 615
c.p.c., non venendo in rilievo questioni attinenti all'astratta pignorabilità del bene o al diritto del creditore di procedere in executivis (cfr. Cass.
22.6.2021, n. 17811, proprio in tema di estensione del pignoramento alle pertinenze e agli accessori ).
In via conclusiva l'appello va dichiarato inammissibile, in quanto investe una sentenza non impugnabile, restando assorbita ogni altra eccezione e questione, compresa quella relativa all'integrità del contradditorio, per la mancata partecipazione al presente giudizio di alcuni soggetti (due creditori intervenuti nella procedura esecutiva e due soggetti che hanno presentato offerte concorrenti), dichiarati contumaci nel giudizio di primo grado.
8. Le spese del presente grado devono essere rifuse dall'appellante, in forza del principio di soccombenza, e si liquidano applicando i parametri di cui al d.m. n. 55/2014 (modificato, da ultimo, dal d.m. n. 147/2022 ), scaglione di pag. 9 di 11 riferimento compreso tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 (determinato in base al valore del bene trasferito – Cass. 6.12.2022, n. 35878), come segue:
- in favore di € 12.154,00 per compensi, valori Controparte_5
minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, e valori medi per le altre tre fasi (€ 2.977,00 per fase di studio;
€
1.911,00 per fase introduttiva;
€ 2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione;
€
5.103,00 per fase decisionale);
- in favore di € 7.051,00 per compensi, valori medi per le Controparte_1
prime due fasi, valori minimi per la fase di trattazione/istruttoria, stante la ridotta attività difensiva svolta, ed esclusa la fase decisionale cui non ha partecipato (€ 2.977,00 per fase di studio;
€ 1.911,00 per fase introduttiva;
€
2.163,00 per fase istruttoria/di trattazione);
- in favore di € 4.997,00 per compensi, valori minimi per Controparte_6
le fasi di studio, introduttiva e decisionale, per la ridotta attività difensiva prestata, ed esclusa la fase di trattazione/istruttoria, cui non ha preso parte (€
1.489,00 per fase di studio;
€ 956,00 per fase di studio;
€ 2.552,00 per fase decisionale).
L'inammissibilità dell'appello costituisce il presupposto, del quale si dà atto con la presente sentenza, per il pagamento a carico dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, l. n. 228/2012, se dovuto (Cass. S.U.
20.2.2020 n. 4315).
pag. 10 di 11
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Cassino n. 1365/2021 pubblicata il 21.10.2021 ,
ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. dichiara inammissibile l'appello;
2. condanna alla rifusione delle spese del giudizio, che liquida Parte_1
in favore di in € 12.154,00 per compensi, in Controparte_5
favore di in qualità di mandataria di Controparte_4
in € 7.051,00 per compensi e in favore di Controparte_1 CP_6
in € 4.997,00 per compensi, oltre al rimborso di spese generali, Iva e
[...]
Cpa, come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater,
d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma in data 30.10.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
- LD PI - - EL TA -
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