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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IV, sentenza 16/02/2026, n. 775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 775 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 775/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RANIERI VINCENZO, Presidente e Relatore
CUSATI PIETRO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4569/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOT. n. 0136007-2025 IMU 2012
- DINIEGO AUTOT. n. 0136007-2025 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.9.2025, chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di autotutela prot. nr. 0136007/2025 – autotutela prot. n. 100234/2025 notificato in data 10 giugno
2025, in relazione agli avvisi di accertamento nr. 1-065116-15-0026799 relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2011 e nr. 1-065116-15-0020719 relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2012.
La contribuente eccepiva il vizio rinvenibile nella erronea determinazione della quota di proprietà attribuibile alla ricorrente, individuata dal Comune in una percentuale del 29,1% in luogo di quella corretta pari al
13,90 %, nonché la ricomprensione nella base imponibile ai fini Imu di una superficie pari a mq 31.880 che non era più nella disponibilità degli intestatari per essere stata oggetto di espropriazione da parte della Cassa del Mezzogiorno.
Inoltre, il giudicato sulla base del quale l'istanza di autotutela si era formato, riguardava questioni diverse, afferenti l'imponibilità ai fini Imu dei diritti edificatorie e non verteva in alcun modo sulle eccezioni riguardanti l'istanza in autotutela in ordine all'erronea attribuzione in capo alla ricorrente della percentuale di possesso.
Nondimeno, risultava ricompresa nella base imponibile ai fini Imu un'area oggetto di espropriazione.
Costituitasi la resistente ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'odierna ricorrente, nell'anno 2015, fu destinataria della notifica dei seguenti avvisi di accertamento:
n. 1-065116-15-0026799 del 24.07.2015, notificato il 05.08.2015, relativo ad ICI per l'anno 2011;
n. 1-065116-15-0020719 del 19.06.2015, notificato il 08.07.2015, relativo ad IMU per l'anno 2012;
con i quali il Comune di Salerno le richiese il pagamento del tributo su alcuni terreni ubicati in Salerno, alla località “Localtà_1”, di cui l'istante è comproprietaria in comunione con altri comunisti.
Tali avvisi recavano un preliminare vizio rinvenibile nella erronea determinazione della quota di proprietà attribuibile alla ricorrente, individuata dal Comune in una percentuale del 29,1% in luogo di quella corretta pari al 13,90 %, nonché la ricomprensione nella base imponibile ai fini Imu di una superficie pari a mq 31.880 che non era più nella disponibilità degli intestatari per essere stata oggetto di espropriazione da parte della
Cassa del Mezzogiorno.
Avverso i menzionati atti vennero poi proposti ricorsi all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, ma tali giudizi si sono conclusi con esito sfavorevole alla contribuente dinanzi la Suprema Corte di SS con ordinanze nn. 12634/2024 e 12486/2024. A seguito della definitività dei giudizi relativi ai richiamati atti, il Comune di Salerno ha richiesto il pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di accertamento menzionati.
Quanto al richiamo all'art. 10 quinquies della legge n. 212/2000 (Esercizio del potere di autotutela facoltativa), da parte della contribuente, che ha ritenuto illegittimo il diniego di autotutela in relazione alla richiesta di revisione del debito tributario già maturato (recte, divenuto definitivo) per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2011 e 2012, deve rilevarsi che la la disposizione richiamata, invero, conferisce una mera potestà all'amministrazione finanziaria di procedere all'annullamento di atti di imposizione, fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
L'esercizio del potere di autotutela facoltativa comporta l'insindacabilità del diniego opposto dall'Ente impositore ed il controllo da parte dell'organo giudiziale è limitato al rispetto dei principi di correttezza e logicità, non potendo sostituirsi all'Amministrazione nel merito, se non in casi eccezionali e tassativamente indicati.
A prescindere dalla circostanza riportata dalla ricorrente, secondo cui gli errori denunciati non furono oggetto di contestazione degli avvisi di accertamento impugnati e confermati all'esito del giudizio per SS
(esiti noti alla controparte), deve rilevarsi che l'autotutela è comunque esclusa nel caso in cui oggetto della contestazione riguardi fattispecie coperte dalla definitività del debito tributario, conseguente alla conclusione dell'iter giudiziale che ha condotto alla conferma della pretesa.
Inoltre il resistente Comune di Salerno ha correttamente individuato la quota di proprietà della ricorrente nel
29,1%, come risulta dalla visura catastale allegata in atti, da cui si evince che tale quota è così determinata fin dal 01/09/2009 mentre risulta modificata in quella pari al 13,9%, solamente decorrere dal 27/01/2014.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 4, riunita in udienza il 13/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
RANIERI VINCENZO, Presidente e Relatore
CUSATI PIETRO, Giudice
MOLINARO BRUNELLA, Giudice
in data 13/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4569/2025 depositato il 29/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Salerno
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- DINIEGO AUTOT. n. 0136007-2025 IMU 2012
- DINIEGO AUTOT. n. 0136007-2025 I.C.I. 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: accoglimento del ricorso.
Resistente/Appellato: rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1, con ricorso depositato il 29.9.2025, chiedeva l'annullamento del provvedimento di diniego di autotutela prot. nr. 0136007/2025 – autotutela prot. n. 100234/2025 notificato in data 10 giugno
2025, in relazione agli avvisi di accertamento nr. 1-065116-15-0026799 relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2011 e nr. 1-065116-15-0020719 relativo all'imposta municipale propria per l'anno 2012.
La contribuente eccepiva il vizio rinvenibile nella erronea determinazione della quota di proprietà attribuibile alla ricorrente, individuata dal Comune in una percentuale del 29,1% in luogo di quella corretta pari al
13,90 %, nonché la ricomprensione nella base imponibile ai fini Imu di una superficie pari a mq 31.880 che non era più nella disponibilità degli intestatari per essere stata oggetto di espropriazione da parte della Cassa del Mezzogiorno.
Inoltre, il giudicato sulla base del quale l'istanza di autotutela si era formato, riguardava questioni diverse, afferenti l'imponibilità ai fini Imu dei diritti edificatorie e non verteva in alcun modo sulle eccezioni riguardanti l'istanza in autotutela in ordine all'erronea attribuzione in capo alla ricorrente della percentuale di possesso.
Nondimeno, risultava ricompresa nella base imponibile ai fini Imu un'area oggetto di espropriazione.
Costituitasi la resistente ha contestato integralmente le argomentazioni in ricorso concludendo per il rigetto dello stesso, vinte le spese.
All'udienza del 13 Febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato per i motivi di seguito esposti.
L'odierna ricorrente, nell'anno 2015, fu destinataria della notifica dei seguenti avvisi di accertamento:
n. 1-065116-15-0026799 del 24.07.2015, notificato il 05.08.2015, relativo ad ICI per l'anno 2011;
n. 1-065116-15-0020719 del 19.06.2015, notificato il 08.07.2015, relativo ad IMU per l'anno 2012;
con i quali il Comune di Salerno le richiese il pagamento del tributo su alcuni terreni ubicati in Salerno, alla località “Localtà_1”, di cui l'istante è comproprietaria in comunione con altri comunisti.
Tali avvisi recavano un preliminare vizio rinvenibile nella erronea determinazione della quota di proprietà attribuibile alla ricorrente, individuata dal Comune in una percentuale del 29,1% in luogo di quella corretta pari al 13,90 %, nonché la ricomprensione nella base imponibile ai fini Imu di una superficie pari a mq 31.880 che non era più nella disponibilità degli intestatari per essere stata oggetto di espropriazione da parte della
Cassa del Mezzogiorno.
Avverso i menzionati atti vennero poi proposti ricorsi all'allora Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, ma tali giudizi si sono conclusi con esito sfavorevole alla contribuente dinanzi la Suprema Corte di SS con ordinanze nn. 12634/2024 e 12486/2024. A seguito della definitività dei giudizi relativi ai richiamati atti, il Comune di Salerno ha richiesto il pagamento integrale degli importi di cui agli avvisi di accertamento menzionati.
Quanto al richiamo all'art. 10 quinquies della legge n. 212/2000 (Esercizio del potere di autotutela facoltativa), da parte della contribuente, che ha ritenuto illegittimo il diniego di autotutela in relazione alla richiesta di revisione del debito tributario già maturato (recte, divenuto definitivo) per mancata impugnazione degli avvisi di accertamento emessi per le annualità 2011 e 2012, deve rilevarsi che la la disposizione richiamata, invero, conferisce una mera potestà all'amministrazione finanziaria di procedere all'annullamento di atti di imposizione, fuori dei casi di cui all'articolo 10-quater, in presenza di una illegittimità o dell'infondatezza dell'atto o dell'imposizione.
L'esercizio del potere di autotutela facoltativa comporta l'insindacabilità del diniego opposto dall'Ente impositore ed il controllo da parte dell'organo giudiziale è limitato al rispetto dei principi di correttezza e logicità, non potendo sostituirsi all'Amministrazione nel merito, se non in casi eccezionali e tassativamente indicati.
A prescindere dalla circostanza riportata dalla ricorrente, secondo cui gli errori denunciati non furono oggetto di contestazione degli avvisi di accertamento impugnati e confermati all'esito del giudizio per SS
(esiti noti alla controparte), deve rilevarsi che l'autotutela è comunque esclusa nel caso in cui oggetto della contestazione riguardi fattispecie coperte dalla definitività del debito tributario, conseguente alla conclusione dell'iter giudiziale che ha condotto alla conferma della pretesa.
Inoltre il resistente Comune di Salerno ha correttamente individuato la quota di proprietà della ricorrente nel
29,1%, come risulta dalla visura catastale allegata in atti, da cui si evince che tale quota è così determinata fin dal 01/09/2009 mentre risulta modificata in quella pari al 13,9%, solamente decorrere dal 27/01/2014.
Il ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate in euro 1.000,00 oltre accessori di legge.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2026.