TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/04/2025, n. 6363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6363 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n.60127/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n.60127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.I. con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma (RM), Via Braies n.66 in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sig. (C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Luigi Bandinu del Foro di Roma (C.F. ), e Maria Albanese C.F._2
del Foro di Foggia (C.F. ), presso il cui studio sito in Roma, Via del C.F._3
Casale Strozzi n.33 è elettivamente domiciliato giusta procura depositata in atti;
- Appellante -
CONTRO
GIÀ (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Milano alla Via Angelo Rizzoli n. 4, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott.ssa , rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_3
1 Lucia Marini (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via di Santa CodiceFiscale_4
Costanza n. 27, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata in atti;
- Appellata -
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._5
n. 16, CAP 00124.
- Appellato Contumace -
Oggetto: Solo danni a cose- Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità extracontrattuale.
Appello avverso la sentenza n. 3324 del 2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona della Dott.ssa Emanuela Artone, nel giudizio con R.G. n. 11273/2020, depositata in cancelleria il 15 febbraio 2022, pubblicata il 22 febbraio 2022 e mai notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate.
2 Parte Appellante
di Parte_1 Parte_1
3
Parte Appellata Controparte_1
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione, l' in qualità di cessionaria Parte_1
del credito vantato dalla sig.ra , conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Persona_1
Pace di Roma, l' e il sig. al Controparte_2 Controparte_4
fine di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, in qualità di proprietario dell'autovettura Lancia Y, targata AS445KP, nella causazione del sinistro, occorso a Roma,
in via Niceneto, alle ore 11:10 circa del 18 gennaio 2016 e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni materiali, quantificati in € 11.500,00
complessivi e quindi € 1500,00 ancora da corrispondere, o alla diversa somma ritenuta di giusitizia, a carico dell'autovettura Audi Q3 targata EZ017AP.
Più precisamente - era argomentato - il veicolo Lancia Y, di proprietà di , Controparte_4
e condotto dal sig. , mentre effettuava una manovra di sorpasso, urtava e Persona_2
danneggiava sul lato sinistro il veicolo Audi Q3, di proprietà della Volkswagen Bank
GMBH, condotto dallla locataria sig.ra , che, a segutio del violento urto, Persona_3
terminava la corsa al di fuori del margine destro della carreggiata, contro un palo,
riportando ulteriori danni alla parte antenriore del veicolo.
La riparazione dei danni, effettuata dall'autocarozzeria attrice, cessionaria del credito,
aveva un costo di € 11.500,00 come da fattura in atti.
La compagnia assicuratrice faceva pervenire, previa autorizzazione della Volkswagen
Bank GMBH in quanto formale proprietaria del veicolo, un'offerta di € 11.200,00
comprensiva di € 1.200,00 di onorari per assistenza stragiudiale, che veniva accettata a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto per il ristoro dei danni materiali.
1.1. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva della società attrice e l'assenza del carettere essenziale e necessario della determinabilità del credito per la cessione dello stesso, questioni,
5 peraltro, già decise con sentenza n.22255/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione
XIIIa civile, pubblicata in data 19.11.2019.
In ordine al quantum debeatur, la compagnia assicurativa riteneva congruo ai fini del risarcimento del danno, l'importo già versato di € 11.200, , tanto più che il proprio perito aveva stimato equo per riparare il veicolo l'importo di € 7.421,31.
, cheideva di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. CP_5
1.2. La causa di primo grado, istruita con l'acqusisizoine dei documenti prodotti, si svolgeva in tre udienze, alla prima della quali si disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in riassunzione al proprietario dell'auto danneggiante poi, non essendo state avanzate dalla parti istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni con note conclusive ed infine trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 3324/2022, emessa, nel giudizio con R.G. n. 11237/2020, dal Giudice
di Pace di Roma in data 15.02.2022, resa pubblica in data 21.02.2022, rigettava la domanda “in difetto di prova idonea, da parte dell'attrice, del cd. “quantum debeatur”, non
avendo compiutamente assolto l'onere probatorio che gli incombeva ai sensi dell'art. 2967
cc” e la condannava a rimborsare a parte convenuta le spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e 15% di spese genereli come per legge,
ponendo a carico della medesima parte il pagamento delle spese di registrazione della sentenza, sulla scorta delle seguenti rationes decidendi:
(i) “In ordine all'entità del danno patrimoniale patito per il danneggiamento del veicolo …..
non è stata fornita una prova certa, sotto il profilo dei danni effettivamente riportati e del
nesso causale”;
(ii) “Non è stata ammessa la CTU tecnica sul vicolo attoreo, in quanto tale strumento non
può avere finalità meramente esplorative, né supplire l'onere probatorio gravante sulle
parti ai sensi dell'art. 2697 cc” oltre che “non si ravvisa l'utilità di una CTU tecnica sul veicolo
6 a distanza di tempo dal sinistro, atteso che il decorso del tempo renderebbe comunque
dubbia l'effettiva riconducibilità degli eventuali danni riscontrati all'evento dannoso in
citazione (è evidente che il veicolo potrebbe aver subito, successivamente, danni ulteriori, a
causa di altri fatti estranei al presente giudizio)”;
(iii) “Parte attorea ha prodotto unicamente una fattura fiscale, atto di parte, contenente un
semplice elenco dei danni. Tale atto valutativo, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale deve trovare, in presenza di contestazioni, precisi ed idonei riscontri probatori
che mancano nel caso di specie”;
(iiii) “La scarna e lacunosa documentazione prodotta è dunque inidonea a dimostrare
l'effettiva consistenza ed entità dei danni riportati dal veicolo e a fornire prova certa del
nesso eziologico tra i danni e l'evento descritto in citazione. Tali lacunose risultanze
istruttorie, non consentono di procedere ad una valutazione equitativa del danno”;
(iiiii) “La liquidazione equitativa ex art.1226 c.c. non può sopperire l'onere di allegazione e
l'onere probatorio gravante sull'odierna parte attorea (tale norma presuppone che sia già
stata accertata la natura e consistenza dei danni di cui sia difficoltoso provare il preciso
ammontare. Tale condizione non si è verificata nel caso in esame)”.
3. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1
impugnava la suddetta sentenza n.3324/2022 (R.G. n.11237/2020) nei confronti della nonché del sig. chiedendo la riforma della stessa. Controparte_1 Controparte_4
3.1. A fondamento del gravame, l'appellante lamentava che la valutazione delle prove documentali acquisite fosse stata“illogica ed erronea” oltre che “omessa” da parte del
Giudice di Pace di Roma, il quale erroneamente aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare l' evidenziava che l'oggetto della causa di primo Parte_1
grado fosse il quantum debeatur e non l'accertamento della reponsabilità nella causazione
7 del sinistro;
pertanto, a tal fine, riteneva sufficiente le fatture prodotte che, in modo dettagliato ed analitico, descrivevano i costi sostenuti per la riparazione e riguardo ai quali, controparte, non avrebbe mosso alcuna specifica contestazione.
4. Si costituiva nel giudizio di secondo grado la della , la quale chiedeva di Controparte_1
respingere l'appello perché infodato in fatto e diritto in quanto, nonstante la non contestazione in ordine all'an riteneva fosse, comunque, onere della parte che agisca in giudizio dimostrare quali danni effettivamente si siano provocati in conseguenza dell'urto tra i due veicoli tanto più che dalla perizia eseguita dal consulente della compagnia assicurativa veniva stimato un danno di misura inferiore rispetto a quello richiesto.
Precisava inoltre che la compagnia anche al fine di evitare un inutile contenzioso aveva offerto “la somma omnicomprensiva (da imputarsi interamente a sorte non avendo le parti
raggiunto un accordo transattivo) di € 11.200,00”.
5. In data 28.02.2023 si teneva la prima udienza di comparizione, con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.221, co.4, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n.77/2020,
nonché della previsione di cui all'art.17, lett. m. L 206/2021.
6. Con ordinanza del 15.03.2023, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del sig. , proprietario del veicolo, e rinviata la causa ad altra Controparte_4
udienza per precisazioni delle conclusioni.
7. La causa d'appello veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza, resa ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 6.11.2024, previa concessione dei termini di legge, ai sensi dell'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali
(60 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 L'impugnazione proposta dall'appellante non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza la produzione in giudizio della fattura della carrozzeria,
relativa ai lavori di riparazione effettuati sul veicolo incidentato, non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal proprietario dell'auto.
L'esibizione del solo documento contabile non assolve all'onere probatorio (art.2697 c.c.)
incombente su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno.
L'odierno appellante, infatti, avrebbe dovuto provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, in virtù del principio onus probandi incubit ei qui dicit.
Inoltre, la mera allegazione della fattura di riparazione dell'autoveicolo non costituisce prova del danno, a maggior ragione se, come nel caso di specie, sia sprovvista di quietanza o di accettazione della controparte.
Ė inoltre erroneo argomentare, come ritiene invece l'appellante che, una volta prodotte le fatture con “indicazioni analitiche” il valore dei danni occorsi al veicolo sono accertati con
“parametri oggettvii” e il Giudice debba solo liquidare in conformità.
Diversamente non si può ritenere provato in toto il danno sol perché viene esibita una fattura, soprattutto quando la parte contro cui è prodotta ha contestato le voci di danno.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità “la fattura non
costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o
da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (ovvero la carrozzeria cessionaria, Cass.. n.3293 del 12.02.2018; Cass., n.15176 del 20.07.2015;
Cass., n.15832 del 19.07.2011).
Orbene, il Giudice di Pace di Roma ha nell'impugnata sentenza di tale principio fatto invero piena e corretta applicazione e il motivo di appello con il quale l Parte_2
[..
[...] i duole che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le prove documentali
[...]
in atti si appalesa pertanto infondato.
In particolare la Cassazione ha sottolineato che non è prova del danno, come nel caso de
quo, la fattura emessa dal riparatore cessionario del credito risarcitorio, non essendo egli un “terzo estraneo alla lite” (Cass., n. 15176 del 20.07.2015).
La fattura del riparatore, in realtà, non è nemmeno prova dell'ammontare del danno, se questo è contestato, come la stessa Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciare:
“Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio
del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni
dell'autoveicolo, che ha subìto danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la
parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia
giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una
sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di
conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la
documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una
valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti
con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ. n.9942/2016).
Nel caso di specie la depositava agli atti di causa, la perizia eseguita dal Controparte_1
proprio consulente che stimava il danno nella misura di € 7.421,31 ed evidenziava che non vi era alcuna prova certa sul danno al telaio anteriore e del semiasse del veicolo Audi
Q3 incidentato, tant'è che ne aveva chiesto prova all'odierna parte appellante che mai nulla veniva fornito in tal senso.
Neppure il modulo CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, poteva essere utilizzato in tal senso in quanto non vi era un elenco preciso e dettagliato dei danni ma solo un generico riferimento “alla parte spigolare anteriore destra ed al parafango
10 anteriore sinistro”. Sul punto va ricordata la valenza probatoria di questo documento che secondo la Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la
sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti
dell'assicuratore” (Cass., n.15431 del 2024,).
Da ultimo, a conferma di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, nella sentenza impugnata,
appare opportuno ricordate quanto stabilito in una recente ordinanza della Corte di
Cassazione secondo cui “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire
per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza
tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità
di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto
mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova
di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. ord. n.
26048 del 7 settembre 2023).
In definitiva, per le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta dall' Parte_1
iene rigettata nel merito, e per l'effetto, la sentenza impugnata del Giudice di Pace,
[...]
viene confermata sia pure con una motivazione integrata.
*****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto dall' vada rigettato Parte_1
11 nel merito, e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace n. 3324/2022, non notificata e resa pubblica il 21.02.2022, vada confermata, sia pure con una motivazione integrata.
Di conseguenza, le spese del presente grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellata assicurazione e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, (aggiornato al D.M. 147/2022),
tenuto conto dello scaglione di riferimento, in base al valore della causa (disputatum, €
1500,00) ed all'attività difensiva svolta. quindi con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta, e con riduzione di 1/3 dei compensi di fase, in quanto il valore della causa appartiene al range inferiore del relativo scaglione.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così
provvede:
- rigetta nel merito l'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 Parte_1
e per l'effetto, conferma la sentenza n. 3324/2022, resa pubblica il 21.02.2022, dal Giudice
di Pace di Roma, sia pure con una motivazione integrata;
- condanna, per l'effetto, la parte appellante Parte_1
alla rifusione, delle spese del presente grado, in favore della , liquidate in Controparte_1
complessivi € 1134,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge;
12 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma, lì 26 aprile 2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Romina
Pellegrini
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Roma, XIIIa Sez. civile, in composizione monocratica in persona del Giudice
dott. Guido Garavaglia, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n.60127 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
(P.I. con sede Parte_1 P.IVA_1
legale in Roma (RM), Via Braies n.66 in persona del legale rappresentante pro-tempore
Sig. (C.F. rappresentato e difeso dagli Avv.ti Parte_1 C.F._1
Giuseppe Luigi Bandinu del Foro di Roma (C.F. ), e Maria Albanese C.F._2
del Foro di Foggia (C.F. ), presso il cui studio sito in Roma, Via del C.F._3
Casale Strozzi n.33 è elettivamente domiciliato giusta procura depositata in atti;
- Appellante -
CONTRO
GIÀ (P.I. Controparte_1 Controparte_2
, con sede in Milano alla Via Angelo Rizzoli n. 4, in persona del legale P.IVA_2
rappresentante pro tempore, Dott.ssa , rappresentata e difesa dell'Avv. Controparte_3
1 Lucia Marini (C.F. ) presso il cui studio in Roma, via di Santa CodiceFiscale_4
Costanza n. 27, è elettivamente domiciliato giusta procura depositata in atti;
- Appellata -
CONTRO
(C.F. , residente in [...] C.F._5
n. 16, CAP 00124.
- Appellato Contumace -
Oggetto: Solo danni a cose- Azioni di competenza del Giudice di Pace in materia di responsabilità extracontrattuale.
Appello avverso la sentenza n. 3324 del 2022 emessa dal Giudice di Pace di Roma, in persona della Dott.ssa Emanuela Artone, nel giudizio con R.G. n. 11273/2020, depositata in cancelleria il 15 febbraio 2022, pubblicata il 22 febbraio 2022 e mai notificata ai fini della decorrenza dei termini per l'impugnazione.
Decisa sulle conclusioni di parte infra allegate.
2 Parte Appellante
di Parte_1 Parte_1
3
Parte Appellata Controparte_1
4
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione in riassunzione, l' in qualità di cessionaria Parte_1
del credito vantato dalla sig.ra , conveniva in giudizio, dinanzi il Giudice di Persona_1
Pace di Roma, l' e il sig. al Controparte_2 Controparte_4
fine di accertare l'esclusiva responsabilità di quest'ultimo, in qualità di proprietario dell'autovettura Lancia Y, targata AS445KP, nella causazione del sinistro, occorso a Roma,
in via Niceneto, alle ore 11:10 circa del 18 gennaio 2016 e, per l'effetto, condannare in solido i convenuti al risarcimento dei danni materiali, quantificati in € 11.500,00
complessivi e quindi € 1500,00 ancora da corrispondere, o alla diversa somma ritenuta di giusitizia, a carico dell'autovettura Audi Q3 targata EZ017AP.
Più precisamente - era argomentato - il veicolo Lancia Y, di proprietà di , Controparte_4
e condotto dal sig. , mentre effettuava una manovra di sorpasso, urtava e Persona_2
danneggiava sul lato sinistro il veicolo Audi Q3, di proprietà della Volkswagen Bank
GMBH, condotto dallla locataria sig.ra , che, a segutio del violento urto, Persona_3
terminava la corsa al di fuori del margine destro della carreggiata, contro un palo,
riportando ulteriori danni alla parte antenriore del veicolo.
La riparazione dei danni, effettuata dall'autocarozzeria attrice, cessionaria del credito,
aveva un costo di € 11.500,00 come da fattura in atti.
La compagnia assicuratrice faceva pervenire, previa autorizzazione della Volkswagen
Bank GMBH in quanto formale proprietaria del veicolo, un'offerta di € 11.200,00
comprensiva di € 1.200,00 di onorari per assistenza stragiudiale, che veniva accettata a mero titolo di acconto sul maggior importo dovuto per il ristoro dei danni materiali.
1.1. Si costituiva in giudizio la la quale, eccepiva preliminarmente la Controparte_1
carenza di legittimazione attiva della società attrice e l'assenza del carettere essenziale e necessario della determinabilità del credito per la cessione dello stesso, questioni,
5 peraltro, già decise con sentenza n.22255/2019 del Tribunale Ordinario di Roma, sezione
XIIIa civile, pubblicata in data 19.11.2019.
In ordine al quantum debeatur, la compagnia assicurativa riteneva congruo ai fini del risarcimento del danno, l'importo già versato di € 11.200, , tanto più che il proprio perito aveva stimato equo per riparare il veicolo l'importo di € 7.421,31.
, cheideva di rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto. CP_5
1.2. La causa di primo grado, istruita con l'acqusisizoine dei documenti prodotti, si svolgeva in tre udienze, alla prima della quali si disponeva la rinnovazione della notifica dell'atto di citazione in riassunzione al proprietario dell'auto danneggiante poi, non essendo state avanzate dalla parti istanze istruttorie, la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni con note conclusive ed infine trattenuta in decisione.
2. Con sentenza n. 3324/2022, emessa, nel giudizio con R.G. n. 11237/2020, dal Giudice
di Pace di Roma in data 15.02.2022, resa pubblica in data 21.02.2022, rigettava la domanda “in difetto di prova idonea, da parte dell'attrice, del cd. “quantum debeatur”, non
avendo compiutamente assolto l'onere probatorio che gli incombeva ai sensi dell'art. 2967
cc” e la condannava a rimborsare a parte convenuta le spese del primo grado di giudizio liquidate in complessivi € 900,00 oltre IVA, CPA e 15% di spese genereli come per legge,
ponendo a carico della medesima parte il pagamento delle spese di registrazione della sentenza, sulla scorta delle seguenti rationes decidendi:
(i) “In ordine all'entità del danno patrimoniale patito per il danneggiamento del veicolo …..
non è stata fornita una prova certa, sotto il profilo dei danni effettivamente riportati e del
nesso causale”;
(ii) “Non è stata ammessa la CTU tecnica sul vicolo attoreo, in quanto tale strumento non
può avere finalità meramente esplorative, né supplire l'onere probatorio gravante sulle
parti ai sensi dell'art. 2697 cc” oltre che “non si ravvisa l'utilità di una CTU tecnica sul veicolo
6 a distanza di tempo dal sinistro, atteso che il decorso del tempo renderebbe comunque
dubbia l'effettiva riconducibilità degli eventuali danni riscontrati all'evento dannoso in
citazione (è evidente che il veicolo potrebbe aver subito, successivamente, danni ulteriori, a
causa di altri fatti estranei al presente giudizio)”;
(iii) “Parte attorea ha prodotto unicamente una fattura fiscale, atto di parte, contenente un
semplice elenco dei danni. Tale atto valutativo, avuto riguardo alla sua formazione
unilaterale deve trovare, in presenza di contestazioni, precisi ed idonei riscontri probatori
che mancano nel caso di specie”;
(iiii) “La scarna e lacunosa documentazione prodotta è dunque inidonea a dimostrare
l'effettiva consistenza ed entità dei danni riportati dal veicolo e a fornire prova certa del
nesso eziologico tra i danni e l'evento descritto in citazione. Tali lacunose risultanze
istruttorie, non consentono di procedere ad una valutazione equitativa del danno”;
(iiiii) “La liquidazione equitativa ex art.1226 c.c. non può sopperire l'onere di allegazione e
l'onere probatorio gravante sull'odierna parte attorea (tale norma presuppone che sia già
stata accertata la natura e consistenza dei danni di cui sia difficoltoso provare il preciso
ammontare. Tale condizione non si è verificata nel caso in esame)”.
3. Con atto di citazione in appello, ritualmente notificato, l' Parte_1
impugnava la suddetta sentenza n.3324/2022 (R.G. n.11237/2020) nei confronti della nonché del sig. chiedendo la riforma della stessa. Controparte_1 Controparte_4
3.1. A fondamento del gravame, l'appellante lamentava che la valutazione delle prove documentali acquisite fosse stata“illogica ed erronea” oltre che “omessa” da parte del
Giudice di Pace di Roma, il quale erroneamente aveva ritenuto non assolto l'onere probatorio ai sensi dell'art. 2697 c.c.
In particolare l' evidenziava che l'oggetto della causa di primo Parte_1
grado fosse il quantum debeatur e non l'accertamento della reponsabilità nella causazione
7 del sinistro;
pertanto, a tal fine, riteneva sufficiente le fatture prodotte che, in modo dettagliato ed analitico, descrivevano i costi sostenuti per la riparazione e riguardo ai quali, controparte, non avrebbe mosso alcuna specifica contestazione.
4. Si costituiva nel giudizio di secondo grado la della , la quale chiedeva di Controparte_1
respingere l'appello perché infodato in fatto e diritto in quanto, nonstante la non contestazione in ordine all'an riteneva fosse, comunque, onere della parte che agisca in giudizio dimostrare quali danni effettivamente si siano provocati in conseguenza dell'urto tra i due veicoli tanto più che dalla perizia eseguita dal consulente della compagnia assicurativa veniva stimato un danno di misura inferiore rispetto a quello richiesto.
Precisava inoltre che la compagnia anche al fine di evitare un inutile contenzioso aveva offerto “la somma omnicomprensiva (da imputarsi interamente a sorte non avendo le parti
raggiunto un accordo transattivo) di € 11.200,00”.
5. In data 28.02.2023 si teneva la prima udienza di comparizione, con la modalità della trattazione scritta, ai sensi dell'art.221, co.4, D.L. n. 34/2020, conv. in L. n.77/2020,
nonché della previsione di cui all'art.17, lett. m. L 206/2021.
6. Con ordinanza del 15.03.2023, verificata la regolarità della notifica, veniva dichiarata la contumacia del sig. , proprietario del veicolo, e rinviata la causa ad altra Controparte_4
udienza per precisazioni delle conclusioni.
7. La causa d'appello veniva infine trattenuta in decisione con ordinanza, resa ai sensi dell'art.127-ter c.p.c., sostitutiva dell'udienza del 6.11.2024, previa concessione dei termini di legge, ai sensi dell'art.190 c.p.c., per il deposito delle comparse conclusionali
(60 giorni) e delle memorie di replica (20 giorni).
****
MOTIVI DELLA DECISIONE
8 L'impugnazione proposta dall'appellante non è fondata e, pertanto, non merita accoglimento.
Per costante giurisprudenza la produzione in giudizio della fattura della carrozzeria,
relativa ai lavori di riparazione effettuati sul veicolo incidentato, non è sufficiente a dimostrare il danno patito dal proprietario dell'auto.
L'esibizione del solo documento contabile non assolve all'onere probatorio (art.2697 c.c.)
incombente su chi agisce per ottenere il risarcimento del danno.
L'odierno appellante, infatti, avrebbe dovuto provare i fatti che costituiscono il fondamento della propria pretesa, in virtù del principio onus probandi incubit ei qui dicit.
Inoltre, la mera allegazione della fattura di riparazione dell'autoveicolo non costituisce prova del danno, a maggior ragione se, come nel caso di specie, sia sprovvista di quietanza o di accettazione della controparte.
Ė inoltre erroneo argomentare, come ritiene invece l'appellante che, una volta prodotte le fatture con “indicazioni analitiche” il valore dei danni occorsi al veicolo sono accertati con
“parametri oggettvii” e il Giudice debba solo liquidare in conformità.
Diversamente non si può ritenere provato in toto il danno sol perché viene esibita una fattura, soprattutto quando la parte contro cui è prodotta ha contestato le voci di danno.
Secondo un principio ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità “la fattura non
costituisce, di per sé, prova del danno, tanto più se non è accompagnata da una quietanza o
da un'accettazione e se proviene dalla stessa parte che intende utilizzarla” (ovvero la carrozzeria cessionaria, Cass.. n.3293 del 12.02.2018; Cass., n.15176 del 20.07.2015;
Cass., n.15832 del 19.07.2011).
Orbene, il Giudice di Pace di Roma ha nell'impugnata sentenza di tale principio fatto invero piena e corretta applicazione e il motivo di appello con il quale l Parte_2
[..
[...] i duole che il giudice di prime cure abbia errato nel valutare le prove documentali
[...]
in atti si appalesa pertanto infondato.
In particolare la Cassazione ha sottolineato che non è prova del danno, come nel caso de
quo, la fattura emessa dal riparatore cessionario del credito risarcitorio, non essendo egli un “terzo estraneo alla lite” (Cass., n. 15176 del 20.07.2015).
La fattura del riparatore, in realtà, non è nemmeno prova dell'ammontare del danno, se questo è contestato, come la stessa Corte di cassazione ha già avuto modo di pronunciare:
“Poiché il risarcimento del danno patrimoniale ha la funzione di reintegrare il patrimonio
del danneggiato nella esatta misura della sua lesione, le spese sostenute per le riparazioni
dell'autoveicolo, che ha subìto danni in un incidente stradale, sono rimborsabili solo per la
parte che corrisponde ai correnti prezzi di mercato, a meno che il maggiore esborso non sia
giustificato da particolari circostanze oggettive (ad esempio: esistenza nella zona di una
sola autofficina qualificata) e queste siano state provate dall'interessato, che non può di
conseguenza, a fondamento della sua pretesa risarcitoria, limitarsi a produrre la
documentazione di spese, da lui sostenute, non corrispondenti ai costi correnti, secondo una
valutazione del giudice di merito, fondata su nozioni di comune esperienza o su dati acquisiti
con consulenza tecnica di ufficio” (Cass. civ. n.9942/2016).
Nel caso di specie la depositava agli atti di causa, la perizia eseguita dal Controparte_1
proprio consulente che stimava il danno nella misura di € 7.421,31 ed evidenziava che non vi era alcuna prova certa sul danno al telaio anteriore e del semiasse del veicolo Audi
Q3 incidentato, tant'è che ne aveva chiesto prova all'odierna parte appellante che mai nulla veniva fornito in tal senso.
Neppure il modulo CAI, sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, poteva essere utilizzato in tal senso in quanto non vi era un elenco preciso e dettagliato dei danni ma solo un generico riferimento “alla parte spigolare anteriore destra ed al parafango
10 anteriore sinistro”. Sul punto va ricordata la valenza probatoria di questo documento che secondo la Suprema Corte: “In tema di responsabilità civile da sinistro stradale, la
sottoscrizione del modulo di contestazione amichevole da parte di entrambi i conducenti dei
veicoli coinvolti nel sinistro determina una presunzione iuris tantum valevole nei confronti
dell'assicuratore” (Cass., n.15431 del 2024,).
Da ultimo, a conferma di quanto sostenuto dal Giudice di Pace, nella sentenza impugnata,
appare opportuno ricordate quanto stabilito in una recente ordinanza della Corte di
Cassazione secondo cui “La CTU non può avere carattere esplorativo, cioè non può servire
per colmare le lacune probatorie della parte su cui grava l'onere probatorio;
la consulenza
tecnica d'ufficio, in particolare, non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità
di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni
che necessitino di specifiche conoscenze;
deriva da quanto precede, quindi, che il suddetto
mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova
di quanto assume, e non può trovare ingresso in causa, qualora la parte tenda con essa a
supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova ovvero a compiere una
indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass. ord. n.
26048 del 7 settembre 2023).
In definitiva, per le ragioni illustrate, l'impugnazione proposta dall' Parte_1
iene rigettata nel merito, e per l'effetto, la sentenza impugnata del Giudice di Pace,
[...]
viene confermata sia pure con una motivazione integrata.
*****
Considerati assorbiti dalle argomentazioni già svolte ogni ulteriore rilievo o istanza anche di carattere istruttorio, il Tribunale di Roma, in persona del Giudice sottoscrivente, ritiene che l'appello proposto dall' vada rigettato Parte_1
11 nel merito, e che, per l'effetto, la sentenza del Giudice di Pace n. 3324/2022, non notificata e resa pubblica il 21.02.2022, vada confermata, sia pure con una motivazione integrata.
Di conseguenza, le spese del presente grado seguono la soccombenza, con condanna dell'appellante a rifonderle all'appellata assicurazione e vengono liquidate come da dispositivo, sulla base dei criteri di cui al D.M. 55/2014, (aggiornato al D.M. 147/2022),
tenuto conto dello scaglione di riferimento, in base al valore della causa (disputatum, €
1500,00) ed all'attività difensiva svolta. quindi con esclusione della fase istruttoria in appello, perché non svolta, e con riduzione di 1/3 dei compensi di fase, in quanto il valore della causa appartiene al range inferiore del relativo scaglione.
L'integrale rigetto dell'appello comporta la declaratoria di sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art.13 co.1-quater DPR 30.05.2002, n.115.
PQM
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Guido Garavaglia, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni diversa istanza, deduzione od eccezione, così
provvede:
- rigetta nel merito l'appello proposto dall' Parte_1 Parte_1 Parte_1
e per l'effetto, conferma la sentenza n. 3324/2022, resa pubblica il 21.02.2022, dal Giudice
di Pace di Roma, sia pure con una motivazione integrata;
- condanna, per l'effetto, la parte appellante Parte_1
alla rifusione, delle spese del presente grado, in favore della , liquidate in Controparte_1
complessivi € 1134,00, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a. come per legge;
12 - dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo Parte_1
unificato di cui all'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002.
Sentenza esecutiva ex lege.
Così decisa in Roma, lì 26 aprile 2025
Atto redatto con l'attività di studio e collaborazione del GOP in tirocinio dott.ssa Romina
Pellegrini
Il Giudice dott. Guido Garavaglia
13