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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 12/11/2025, n. 1604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1604 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3461/2022
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3461/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASTAGNETTA MARTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERRANOVA Controparte_1 C.F._2 SA e ZI IN
CONVENUTO/I
OGGETTO
Proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice: “il Tribunale adito voglia ritenere e dichiarare il sig. , come sopra Controparte_1 generalizzato, quale proprietario dell'immobile sito in Modica nel vicolo Mandrazza n.
4-5 identificato al catasto urbano del Comune di Modica al f. 233 P.lla 206 sub 5 (ex P.lla 196 sub 8), responsabile dei fatti e delle omissioni sopra esposti, ordinando al sig. , l'immediata Controparte_1 esecuzione dei lavori di messa in sicurezza definitiva, eliminando il pericolo per persone e cose, ripristinando le originarie condizioni di sicurezza lungo la via Tremilia preesistenti al crollo del 24.10.2019, secondo le modalità enunciate dall'ing. nell'TP del 2.01.2021 (proc. CP_2 n.399/2020) e per l'effetto: - condannare per i motivi di cui in narrativa il sig. , come Controparte_1 generalizzato al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità ex art.843 II comma c.c., calcolata nella somma di euro 10,00 per ogni giorno di occupazione del fondo subita, a far data dal 24.10.2019 e fino al 31.08.2022 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice in via equitativa riterrà opportuna, che ad oggi ammonta complessivamente ad euro 10.420,00 (diecimilaquattrocentoventieuro/00); - condannare il sig.
, al risarcimento del danno derivante dal parziale godimento dell'immobile per il Controparte_1 periodo intercorrente dal 24.10.2019 e fino al 31.08.2022, pari ad euro 15.130,00 (quindicimilacentotrenta/00) oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il sig. , al risarcimento del danno da deprezzamento subito Controparte_1 pagina 1 di 4 sull'immobile sito in Modica (RG) in via Tremilia n.8 calcolato in euro 11.700,00 (undicimilasettecento/00) e così complessivamente al pagamento della somma di euro 37.250,00 (trentasettemiladuecentocinquanta/00). Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge”.”
Parte convenuta: “Piaccia al On. Tribunale di Ragusa, contrariis reiectis, in accoglimento dei superiori motivi, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto o con qualunque altra statuizione. Con vittoria di spese e di onorari…..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deducendo di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Modica (RG), ubicato alla via Tremilia n.8, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Modica al foglio 233, part.lla 8523 sub 12 e sub 13, zona cens. 1 Cat. A/3 e C/3 Cons. 8 vani, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , quale proprietario del Controparte_1 fabbricato antistante identificato al catasto urbano del Comune di Modica al f. 233 P.lla 206 sub 5 (ex p.lla 196 sub 8) al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 37.250,00, derivati ad essa attrice dalla parziale rovina dell'immobile di proprietà del convenuto a seguito di un crollo verificatosi il 24.10.2019, nonché all'esecuzione dei lavori di manutenzione strumentali al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi come da modalità enunciate nell'A.T.P. del 2.01.2021 relativamente al proc. n. 399/2020 R.G. instaurato avanti al Tribunale di Ragusa. Segnatamente, essa attrice riferiva che il convenuto -successivamente al crollo che aveva interessato il di lui immobile-, non aveva provveduto a porre in essere interventi per la definitiva messa in sicurezza dei luoghi, ma semplicemente installato elementi provvisionali (impalcatura con elementi tubolari in ferro e parti di ponteggio), tra l'altro, collocandoli ed addossandoli sull'immobile di sua proprietà. Quest'ultima, pertanto, lamentando una limitazione del pieno godimento del suo diritto di proprietà derivatole dall'impossibilità di accedere, per diversi mesi, alla sua casa di abitazione per il tramite dell'ingresso principale senza, tra l'altro, poter fruire del balcone antistante, chiedeva: a) il pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'illegittima occupazione del fondo realizzata dal convenuto;
b) una ulteriore somma a titolo di risarcimento per il conseguente deprezzamento dell'immobile di sua proprietà; c) l'immediata messa in sicurezza dei luoghi. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il quale, premettendo di essere Controparte_1 divenuto proprietario dell'immobile in oggetto solamente nel marzo del 2019 a seguito di compravendita intercorsa tra esso ed i sigg.ri (giusto rogito a ministero del Notaio Parte_2
rep.31978, del 20.03.2019), rilevava che in riferimento all'evento verificatosi il Persona_1
24/10/2019, esso convenuto aveva promosso avanti il tribunale di Ragusa giudizio di TP (iscritto al n. 399/2020) al fine di accertare le cause e le responsabilità conseguenti al predetto crollo verificatosi dopo appena 6 mesi dalla stipula del contratto di acquisto. In riferimento alle doglianze mosse dall'attrice, inoltre, precisava di aver installato sulla via Tremila opere provvisionali in ottemperanza all'ordinanza sindacale del 24.10.2019 prot. n.52628 (All.5) e di aver lasciato in essere tali opere al fine del corretto svolgimento del già menzionato giudizio di accertamento tecnico preventivo. Chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio i sigg.ri al fine di essere da loro Controparte_3 manlevato, tenuto indenne e risarcito da ogni eventuale obbligo risarcitorio dovuto nei confronti dell'attrice, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda spiegata da quest'ultima non CP_1 potendosi ascrivere alcuna negligenza e/o responsabilità posto che l'attrice, contrariamente a quanto da essa affermato, aveva continuato ad aver il pieno godimento del suo diritto di proprietà.
pagina 2 di 4 Ritenuta non necessaria la chiamata in causa dei terzi - non sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario- venivano concessi i termini 183, VI comma c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi. Infine, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, con termine per note conclusive. La domanda attorea non può essere accolta. In primo luogo, dagli atti risulta che il tempo trascorso per completare il ripristino dell'area non è imputabile al Questi ha dedotto e provato che, successivamente al verificatosi crollo, in CP_1 ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. 52680 del 24/10/2019, si è prontamente attivato per l'esecuzione dei lavori di ripristino i quali, a causa della gravità dei danni e della necessità di procedere ad atp, si sono protratti nel tempo. Va poi rilevato che comunque, durante questo tempo, parte attrice non ha dimostrato di avere subito un danno effettivo ex art. 843 c.c.. A tal proposito vanno richiamati i principi elaborati e consolidati in materia in ordine al danno patrimoniale risarcibile, che va accertato e liquidato solo in presenza di una perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito: la giurisprudenza della Corte ha infatti chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. S.U. n. 576 del 2008). Nel caso di specie non è emerso che l'attrice abbia subito una limitazione del suo diritto di godimento. Gli escussi testi, segnatamente l'ing. , chiamato a riferire sulle circostanze di cui al cap. 5 Tes_1 della seconda memoria 183 cpc di parte convenuta ossia sul fatto se “le opere provvisionali (paratia paramassi e ponteggio tubolare come anche le transenne collocate dal Comune di Modica) approntate nell'immediatezza del crollo, per tutta la durata della loro installazione, hanno lasciato libero e fruibile il portone d'ingresso all'abitazione della sig.ra , al civico n.8 della Via Parte_1
Tremilia, come anche le aperture e gli affacci di finestre e balconi su tutti i prospetti della medesima abitazione” ha pienamente confermato questa circostanze riferendo: “confermo” (cfr. verbale di udienza dell'11.06.2025). Ed ancora. Chiamato a rispondere a prova contraria sui capitoli di parte attrice relativi alla seconda memoria 183 cpc, in riferimento al cap. 4 ha riferito “c'erano i puntelli, ma si poteva passare in astratto e materialmente”. Stesso dicasi per l'escusso ing. , il quale sebbene in relazione al cap. 4, abbia dapprima Testimone_2 riferito che “c'erano elementi sul lato del prospetto principale per la sicurezza, c'era una transenna, quindi non poteva accedere all'ingresso principale, che era dentro l'area di pericolo;
faccio uno schizzo per spiegare da dove entrava la signora, cioè da via Tremilia n. 8, alla quale accedeva dalla parte superiore, scendendo cioè per la via Tremilia incontrava il civico 8, da cui poteva entrare;
dal civico 8 in giù, dopo la porta di ingresso, era collocata una transenna che non consentiva il passaggio fino allo slargo principale, per tutta l'area di pericolo” chiamato a riferire anch'esso sui cap. 5 della seconda memoria 183 cpc di parte convenuta ha riferito che “sì confermo, aperture e affacci al piano primo erano liberi, libero l'accesso da via Tremilia n. 8” (cfr. verbale di udienza del 15/5/024). Parte attrice ha continuato ad accedere all'immobile di sua proprietà, non dall'ingresso principale, ma da quello laterale, le aperture e gli affacci al primo piano sono rimasti liberi, ed infine l'accesso al piano terra, seppure non praticabile dall'ingresso principale, era pur sempre possibile dall'interno dell'abitazione, una volta entrati dall'ingresso laterale di via Tremilia n.
8. Quindi nulla può essere riconosciuto all'attrice, a titolo di mancato godimento del suo diritto di proprietà, posto che quest'ultima ha pienamente continuato a godere dell'immobile nonostante la presenza di strutture di sostegno, le quali si sono rese necessarie per evitare un ulteriore aggravio delle conseguenze connesse all'inagibilità dell'immobile del CP_1 Quest'ultimo, infatti, sebbene sconoscesse del tutto la presenza dei vizi di cui era affetto l'immobile acquistato pochi mesi prima, si è immediatamente attivato per l'eliminazione degli stessi senza tuttavia pagina 3 di 4 riscuotere alcun successo a causa della grave situazione di deperimento in cui l'immobile versava e continua a versare, tale che ne è stata suggerita l'integrale demolizione. Parimenti, nulla spetta per il presunto deprezzamento dell'immobile chiesto dall'attrice in relazione all'immobile di sua proprietà: non vi è prova in ordine a quale fosse il suo valore antecedentemente ai fatti di causa, né è stata data prova in ordine al riscontro di danni conseguentemente all'avvenuto crollo. Va al riguardo precisato e specificato che l'immobile dell'attrice non è stato attinto, danneggiato, dal crollo dell'edificio da pochi mesi di proprietà del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 3461/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 CASTAGNETTA MARTA
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TERRANOVA Controparte_1 C.F._2 SA e ZI IN
CONVENUTO/I
OGGETTO
Proprietà
CONCLUSIONI
Parte attrice: “il Tribunale adito voglia ritenere e dichiarare il sig. , come sopra Controparte_1 generalizzato, quale proprietario dell'immobile sito in Modica nel vicolo Mandrazza n.
4-5 identificato al catasto urbano del Comune di Modica al f. 233 P.lla 206 sub 5 (ex P.lla 196 sub 8), responsabile dei fatti e delle omissioni sopra esposti, ordinando al sig. , l'immediata Controparte_1 esecuzione dei lavori di messa in sicurezza definitiva, eliminando il pericolo per persone e cose, ripristinando le originarie condizioni di sicurezza lungo la via Tremilia preesistenti al crollo del 24.10.2019, secondo le modalità enunciate dall'ing. nell'TP del 2.01.2021 (proc. CP_2 n.399/2020) e per l'effetto: - condannare per i motivi di cui in narrativa il sig. , come Controparte_1 generalizzato al pagamento in favore dell'attrice dell'indennità ex art.843 II comma c.c., calcolata nella somma di euro 10,00 per ogni giorno di occupazione del fondo subita, a far data dal 24.10.2019 e fino al 31.08.2022 oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo, o di quell'altra somma maggiore o minore che il Giudice in via equitativa riterrà opportuna, che ad oggi ammonta complessivamente ad euro 10.420,00 (diecimilaquattrocentoventieuro/00); - condannare il sig.
, al risarcimento del danno derivante dal parziale godimento dell'immobile per il Controparte_1 periodo intercorrente dal 24.10.2019 e fino al 31.08.2022, pari ad euro 15.130,00 (quindicimilacentotrenta/00) oltre interessi legali dalla domanda e fino all'effettivo soddisfo;
- condannare il sig. , al risarcimento del danno da deprezzamento subito Controparte_1 pagina 1 di 4 sull'immobile sito in Modica (RG) in via Tremilia n.8 calcolato in euro 11.700,00 (undicimilasettecento/00) e così complessivamente al pagamento della somma di euro 37.250,00 (trentasettemiladuecentocinquanta/00). Con vittoria di spese, compensi professionali, rimborso forfettario ed accessori di legge”.”
Parte convenuta: “Piaccia al On. Tribunale di Ragusa, contrariis reiectis, in accoglimento dei superiori motivi, rigettare la domanda di controparte in quanto infondata in fatto ed in diritto o con qualunque altra statuizione. Con vittoria di spese e di onorari…..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato deducendo di essere proprietaria Parte_1 dell'immobile sito in Modica (RG), ubicato alla via Tremilia n.8, catastalmente identificato al N.C.E.U. del Comune di Modica al foglio 233, part.lla 8523 sub 12 e sub 13, zona cens. 1 Cat. A/3 e C/3 Cons. 8 vani, conveniva in giudizio avanti all'intestato Tribunale , quale proprietario del Controparte_1 fabbricato antistante identificato al catasto urbano del Comune di Modica al f. 233 P.lla 206 sub 5 (ex p.lla 196 sub 8) al fine di ottenere la condanna di quest'ultimo al risarcimento dei danni, quantificati in complessivi € 37.250,00, derivati ad essa attrice dalla parziale rovina dell'immobile di proprietà del convenuto a seguito di un crollo verificatosi il 24.10.2019, nonché all'esecuzione dei lavori di manutenzione strumentali al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi come da modalità enunciate nell'A.T.P. del 2.01.2021 relativamente al proc. n. 399/2020 R.G. instaurato avanti al Tribunale di Ragusa. Segnatamente, essa attrice riferiva che il convenuto -successivamente al crollo che aveva interessato il di lui immobile-, non aveva provveduto a porre in essere interventi per la definitiva messa in sicurezza dei luoghi, ma semplicemente installato elementi provvisionali (impalcatura con elementi tubolari in ferro e parti di ponteggio), tra l'altro, collocandoli ed addossandoli sull'immobile di sua proprietà. Quest'ultima, pertanto, lamentando una limitazione del pieno godimento del suo diritto di proprietà derivatole dall'impossibilità di accedere, per diversi mesi, alla sua casa di abitazione per il tramite dell'ingresso principale senza, tra l'altro, poter fruire del balcone antistante, chiedeva: a) il pagamento di una somma a titolo di indennizzo per l'illegittima occupazione del fondo realizzata dal convenuto;
b) una ulteriore somma a titolo di risarcimento per il conseguente deprezzamento dell'immobile di sua proprietà; c) l'immediata messa in sicurezza dei luoghi. Con comparsa di costituzione si costituiva in giudizio il quale, premettendo di essere Controparte_1 divenuto proprietario dell'immobile in oggetto solamente nel marzo del 2019 a seguito di compravendita intercorsa tra esso ed i sigg.ri (giusto rogito a ministero del Notaio Parte_2
rep.31978, del 20.03.2019), rilevava che in riferimento all'evento verificatosi il Persona_1
24/10/2019, esso convenuto aveva promosso avanti il tribunale di Ragusa giudizio di TP (iscritto al n. 399/2020) al fine di accertare le cause e le responsabilità conseguenti al predetto crollo verificatosi dopo appena 6 mesi dalla stipula del contratto di acquisto. In riferimento alle doglianze mosse dall'attrice, inoltre, precisava di aver installato sulla via Tremila opere provvisionali in ottemperanza all'ordinanza sindacale del 24.10.2019 prot. n.52628 (All.5) e di aver lasciato in essere tali opere al fine del corretto svolgimento del già menzionato giudizio di accertamento tecnico preventivo. Chiedendo di essere autorizzato a chiamare in giudizio i sigg.ri al fine di essere da loro Controparte_3 manlevato, tenuto indenne e risarcito da ogni eventuale obbligo risarcitorio dovuto nei confronti dell'attrice, il convenuto chiedeva rigettarsi la domanda spiegata da quest'ultima non CP_1 potendosi ascrivere alcuna negligenza e/o responsabilità posto che l'attrice, contrariamente a quanto da essa affermato, aveva continuato ad aver il pieno godimento del suo diritto di proprietà.
pagina 2 di 4 Ritenuta non necessaria la chiamata in causa dei terzi - non sussistendo ipotesi di litisconsorzio necessario- venivano concessi i termini 183, VI comma c.p.c. e la causa veniva istruita mediante l'escussione dei testi ammessi. Infine, la causa veniva ritenuta matura per la decisione e rinviata all'udienza odierna per discussione e decisione ex art. 281 sexies cpc, con termine per note conclusive. La domanda attorea non può essere accolta. In primo luogo, dagli atti risulta che il tempo trascorso per completare il ripristino dell'area non è imputabile al Questi ha dedotto e provato che, successivamente al verificatosi crollo, in CP_1 ottemperanza a quanto disposto dall'ordinanza sindacale n. 52680 del 24/10/2019, si è prontamente attivato per l'esecuzione dei lavori di ripristino i quali, a causa della gravità dei danni e della necessità di procedere ad atp, si sono protratti nel tempo. Va poi rilevato che comunque, durante questo tempo, parte attrice non ha dimostrato di avere subito un danno effettivo ex art. 843 c.c.. A tal proposito vanno richiamati i principi elaborati e consolidati in materia in ordine al danno patrimoniale risarcibile, che va accertato e liquidato solo in presenza di una perdita patrimoniale subita in conseguenza di un fatto illecito: la giurisprudenza della Corte ha infatti chiarito che «se sussiste solo il fatto lesivo, ma non vi è un danno-conseguenza, non vi è l'obbligazione risarcitoria» (Cass. S.U. n. 576 del 2008). Nel caso di specie non è emerso che l'attrice abbia subito una limitazione del suo diritto di godimento. Gli escussi testi, segnatamente l'ing. , chiamato a riferire sulle circostanze di cui al cap. 5 Tes_1 della seconda memoria 183 cpc di parte convenuta ossia sul fatto se “le opere provvisionali (paratia paramassi e ponteggio tubolare come anche le transenne collocate dal Comune di Modica) approntate nell'immediatezza del crollo, per tutta la durata della loro installazione, hanno lasciato libero e fruibile il portone d'ingresso all'abitazione della sig.ra , al civico n.8 della Via Parte_1
Tremilia, come anche le aperture e gli affacci di finestre e balconi su tutti i prospetti della medesima abitazione” ha pienamente confermato questa circostanze riferendo: “confermo” (cfr. verbale di udienza dell'11.06.2025). Ed ancora. Chiamato a rispondere a prova contraria sui capitoli di parte attrice relativi alla seconda memoria 183 cpc, in riferimento al cap. 4 ha riferito “c'erano i puntelli, ma si poteva passare in astratto e materialmente”. Stesso dicasi per l'escusso ing. , il quale sebbene in relazione al cap. 4, abbia dapprima Testimone_2 riferito che “c'erano elementi sul lato del prospetto principale per la sicurezza, c'era una transenna, quindi non poteva accedere all'ingresso principale, che era dentro l'area di pericolo;
faccio uno schizzo per spiegare da dove entrava la signora, cioè da via Tremilia n. 8, alla quale accedeva dalla parte superiore, scendendo cioè per la via Tremilia incontrava il civico 8, da cui poteva entrare;
dal civico 8 in giù, dopo la porta di ingresso, era collocata una transenna che non consentiva il passaggio fino allo slargo principale, per tutta l'area di pericolo” chiamato a riferire anch'esso sui cap. 5 della seconda memoria 183 cpc di parte convenuta ha riferito che “sì confermo, aperture e affacci al piano primo erano liberi, libero l'accesso da via Tremilia n. 8” (cfr. verbale di udienza del 15/5/024). Parte attrice ha continuato ad accedere all'immobile di sua proprietà, non dall'ingresso principale, ma da quello laterale, le aperture e gli affacci al primo piano sono rimasti liberi, ed infine l'accesso al piano terra, seppure non praticabile dall'ingresso principale, era pur sempre possibile dall'interno dell'abitazione, una volta entrati dall'ingresso laterale di via Tremilia n.
8. Quindi nulla può essere riconosciuto all'attrice, a titolo di mancato godimento del suo diritto di proprietà, posto che quest'ultima ha pienamente continuato a godere dell'immobile nonostante la presenza di strutture di sostegno, le quali si sono rese necessarie per evitare un ulteriore aggravio delle conseguenze connesse all'inagibilità dell'immobile del CP_1 Quest'ultimo, infatti, sebbene sconoscesse del tutto la presenza dei vizi di cui era affetto l'immobile acquistato pochi mesi prima, si è immediatamente attivato per l'eliminazione degli stessi senza tuttavia pagina 3 di 4 riscuotere alcun successo a causa della grave situazione di deperimento in cui l'immobile versava e continua a versare, tale che ne è stata suggerita l'integrale demolizione. Parimenti, nulla spetta per il presunto deprezzamento dell'immobile chiesto dall'attrice in relazione all'immobile di sua proprietà: non vi è prova in ordine a quale fosse il suo valore antecedentemente ai fatti di causa, né è stata data prova in ordine al riscontro di danni conseguentemente all'avvenuto crollo. Va al riguardo precisato e specificato che l'immobile dell'attrice non è stato attinto, danneggiato, dal crollo dell'edificio da pochi mesi di proprietà del CP_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza: rigetta la domanda;
condanna parte attrice al pagamento, in favore del convenuto, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 4.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%.
Ragusa, 12/11/2025
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4