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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/12/2024, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 3350/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3350/2024 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DEL MONACO ROBERTA
ricorrente nei confronti di Controparte_1
- adottanda - con la partecipazione del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
coniugato senza figli, che intende adottare nata a [...] il Controparte_1
23/10/2000, nubile, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
pagina 1 di 3 In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (50) e della differenza di età con l'adottanda (27).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale ha dichiarato “confermo il mio consenso ad adottare Pt_1 CP_1
, mi sono sposato con la madre nel 2021 ma siamo conviventi dal 2018 e da allora ho convissuto con
[...]
”. CP_1 ha dichiarato: “confermo il mio consenso ad essere adottata da che è il CP_1 Parte_1 marito di mia madre”.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto all'udienza NE Rodica Nemes, moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha dichiarato “do il mio assenso a che mia figlia venga adottata da mio marito. Dichiaro di aver CP_1 contattato il mio ex marito padre biologico di per ottenere l'assenso, sono Persona_1 CP_1
però riuscita a parlare solo con la mia ex suocera e con la sorella di lui, che mi hanno detto che lo avrebbero informato e poi mi hanno riferito che sarebbe stato disposto a firmare qualcosa se fosse stato necessario ma non lo ha fatto. Con lui non sono riuscita a parlare”.
La mancata acquisizione dell'assenso da parte del padre dell'adottanda non è di Persona_1
ostacolo all'adozione (art. 297 c.c.), sussistendo l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , marito della madre, con il quale ha convissuto in Parte_1
Italia da quando la madre e hanno iniziato a convivere e che ha svolto nei suoi confronti il ruolo Pt_1
di genitore cd. sociale od elettivo, in assenza di rapporti con il padre biologico, che abita in Romania.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
pagina 2 di 3 Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di (nome) CP_1 CP_1
(cognome) da parte di (nome) (cognome) ad ogni conseguente effetto, compresa Parte_1 Pt_1
l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata ex art. 299 co. 1 e 3 c.c. Pt_1
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1
, nato a Bologna il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che (cognome) (nome) antepone il cognome al proprio;
CP_1 CP_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Susanna Zavaglia Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento camerale iscritto al n. r.g.v. 3350/2024 promosso da:
(C.F. , Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. DEL MONACO ROBERTA
ricorrente nei confronti di Controparte_1
- adottanda - con la partecipazione del Pubblico Ministero
Avente ad oggetto: adozione di maggiorenne
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta da , nato a [...] il [...], residente in [...], Parte_1
coniugato senza figli, che intende adottare nata a [...] il Controparte_1
23/10/2000, nubile, è fondata e può essere accolta.
Secondo l'art. 291 c.c., per come originariamente formulato, “l'adozione è permessa alle persone che non hanno discendenti legittimi o legittimati, che hanno compiuto gli anni trentacinque e che superano almeno di diciotto anni l'età di coloro che essi intendono adottare”.
Sennonché, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19.5.1988, n. 557, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo “nella parte in cui non consente l'adozione a persone che abbiano discendenti (…) maggiorenni e consenzienti”.
pagina 1 di 3 In primo luogo, risulta soddisfatta la condizione posta dall'art. 291 c.c. dell'età dell'adottante (50) e della differenza di età con l'adottanda (27).
Risulta poi soddisfatta la condizione posta dall'art. 296 c.c. per cui “per l'adozione si richiede il consenso dell'adottante e dell'adottando”, che, secondo l'art. 311 c.c., “deve essere manifestato personalmente al presidente del tribunale (…)”.
Infatti, all'udienza presidenziale ha dichiarato “confermo il mio consenso ad adottare Pt_1 CP_1
, mi sono sposato con la madre nel 2021 ma siamo conviventi dal 2018 e da allora ho convissuto con
[...]
”. CP_1 ha dichiarato: “confermo il mio consenso ad essere adottata da che è il CP_1 Parte_1 marito di mia madre”.
Quanto alla seconda condizione posta dall'art. 297 c.c. per cui “per l'adozione è necessario
l'assenso dei genitori dell'adottando e l'assenso del coniuge dell'adottante e dell'adottando”, risulta rispettata in quanto all'udienza NE Rodica Nemes, moglie dell'adottante e madre dell'adottanda, ha dichiarato “do il mio assenso a che mia figlia venga adottata da mio marito. Dichiaro di aver CP_1 contattato il mio ex marito padre biologico di per ottenere l'assenso, sono Persona_1 CP_1
però riuscita a parlare solo con la mia ex suocera e con la sorella di lui, che mi hanno detto che lo avrebbero informato e poi mi hanno riferito che sarebbe stato disposto a firmare qualcosa se fosse stato necessario ma non lo ha fatto. Con lui non sono riuscita a parlare”.
La mancata acquisizione dell'assenso da parte del padre dell'adottanda non è di Persona_1
ostacolo all'adozione (art. 297 c.c.), sussistendo l'interesse dell'adottanda a sancire legalmente lo stretto rapporto familiare di fatto con , marito della madre, con il quale ha convissuto in Parte_1
Italia da quando la madre e hanno iniziato a convivere e che ha svolto nei suoi confronti il ruolo Pt_1
di genitore cd. sociale od elettivo, in assenza di rapporti con il padre biologico, che abita in Romania.
L'istituto dell'adozione di maggiorenni, nell'accezione e configurazione sociologica assunta dall'istituto negli ultimi decenni, come è indiscusso sia in dottrina che nella giurisprudenza, ha perso infatti la sua originaria connotazione diretta ad assicurare all'adottante la continuità della sua casata e del suo patrimonio, per assumere la funzione di riconoscimento giuridico di una relazione sociale, affettiva ed identitaria, nonchè di una storia personale, di adottante e adottando, con la finalità di strumento volto a consentire la formazione di famiglie tra soggetti che, seppur maggiorenni, sono tra loro legati da saldi vincoli personali, morali e civili.
In sostanza, l'istituto ha perso la sua originaria natura di strumento volto a tutelare l'adottante per assumere una valenza solidaristica che, seppure distinta da quella inerente all'adozione di minori, non è immeritevole di tutela.
pagina 2 di 3 Non ostano in senso contrario informazioni o documenti di sorta.
Pertanto, va pronunciata ex art. 313 comma 1 c.c. l'adozione di (nome) CP_1 CP_1
(cognome) da parte di (nome) (cognome) ad ogni conseguente effetto, compresa Parte_1 Pt_1
l'anteposizione del cognome al proprio da parte dell'adottata ex art. 299 co. 1 e 3 c.c. Pt_1
Non si provvede al regolamento delle spese in considerazione della natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa istanza disattesa,
I - fa luogo all'adozione di , nata a [...] il [...], da parte di Controparte_1
, nato a Bologna il [...], ad [...] conseguente effetto;
Parte_1
II – dichiara che (cognome) (nome) antepone il cognome al proprio;
CP_1 CP_1 Pt_1
III - manda alla cancelleria per gli adempimenti di pubblicità previsti dall'art. 314, comma 1, codice civile.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 4/12/2024
Il Presidente estensore dott. Riccardo Di Pasquale
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