Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 138
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Sentenza 27 marzo 2025

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Il Tribunale Ordinario di Gela, sezione civile – settore lavoro, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la sentenza nella causa promossa da una lavoratrice nata nel 1971, la quale, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Selene Cassero, ha impugnato le risultanze medico-legali di una Consulenza Tecnica d'Ufficio (CTU) nell'ambito di un procedimento volto al riconoscimento dello status di invalido civile e all'ottenimento dell'assegno ordinario di invalidità ai sensi della L. n. 222/1984. La ricorrente ha contestato le conclusioni del CTU, chiedendo che le venissero riconosciuti i benefici di legge a partire dal mese successivo alla presentazione della domanda amministrativa. Si è costituito l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), in persona del suo legale rappresentante, chiedendo il rigetto della domanda per insussistenza dei presupposti sanitari e sollevando una questione pregiudiziale di decadenza, sostenendo che il giudizio non fosse stato promosso nei termini di 30 giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'art. 445, comma V, c.p.c. La causa è stata istruita con rinnovo della CTU e le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti difensivi.

Il Tribunale ha preliminarmente disatteso la questione pregiudiziale di decadenza sollevata dall'INPS, ritenendo che la ricorrente avesse proposto ricorso avverso il decreto di cui all'art. 445, comma V, c.p.c. nei termini perentori previsti. Nel merito, tuttavia, la domanda della lavoratrice è stata rigettata per insussistenza dei requisiti sanitari. Il Giudice ha fatto propria la relazione della CTU rinnovata, la quale ha accertato che il complesso patologico lamentato dalla ricorrente, consistente in obesità con BMI 42, edemi agli arti inferiori con teleangectasie e macchie sottocutanee violacee, non determinava una riduzione permanente della capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurata a meno di un terzo, come richiesto dalla normativa per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità. Il Tribunale ha precisato che tale prestazione previdenziale, disciplinata dalla L. n. 222/1984, differisce dalla pensione di inabilità per il prerequisito sanitario (riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, anziché totale invalidità) e non va confusa con l'assegno di invalidità civile, di natura assistenziale. Le conclusioni del CTU sono state ritenute immuni da errori o vizi logici o tecnici. Le spese di lite sono state compensate ex lege, mentre le spese di CTU di entrambi i giudizi sono state poste definitivamente a carico dell'INPS.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 138
    Giurisdizione : Trib. Gela
    Numero : 138
    Data del deposito : 27 marzo 2025

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