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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 27/03/2025, n. 138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 138 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 281/2024 degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, NATA A NISCEMI IL 12.03.1971, , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. AVV. MARIA SELENE CASSERO, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante (c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti RUSSO e DOLCE
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità L. 222/1984 e ss. modificazioni
conclusioni per le parti processuali (ud. 27 marzo 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ordinario di invalidità) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha chiesto CP_1 il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, quel consulente nominato non ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente. Quel complesso patologico è documentato ed è tale da non poter determinare la riduzione in modo permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato a meno di 1/3.
Il soggetto, infatti è affetto da: <<… obesità (BMI 42); edemi agli arti inferiori con teleangectasie simmetriche alle gambe con macchie sottocutanee di colorito violaceo;
occhi normoindovati ecc…>>.
Quindi, al ricorrente non potrà spettare l'assegno ordinario di pensione
(ex plurimis Cass. Civ. 22.01.2016 n. 1186).
Or dunque, l'assegno ordinario di invalidità che è una prestazione economica erogata dall' su domanda ai lavoratori la cui capacità CP_1 lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'accertata infermità di natura fisica o mentale sorta od aggravatasi in epoca successiva al rapporto assicurativo.
Così, come, per la pensione di inabilità da cui differisce innanzitutto per il prerequisito sanitario richiesto (la pensione di inabilità implica infatti una condizione di invalidità totale), il riferimento è qui alla prestazione di natura previdenziale disciplinata dalla legge 222/1984.
L'assegno ordinario di invalidità trattato in questa sede non va cioè confuso con l'assegno di invalidità civile, prestazione di natura assistenziale, che in quanto tale, non trova tra i suoi prerequisiti il numero di contributi maturati, bensì criteri legati al reddito del richiedente.
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori dipendenti, gli CP_1 autonomi (tra cui, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nonché gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. La facoltà di domanda si estende inoltre ai parasubordinati, mentre non riguarda i dipendenti del settore pubblico, per i quali si considerano valide le discipline speciali previste dalla normativa attuale.
Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti fondamentali: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale ed un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda e comunque, per un'accertata infermità di natura fisica o mentale sorta od aggravatasi in epoca successiva al rapporto assicurativo. Nel qual caso ciò non è avvenuto.
A differenza di quanto non accada per la pensione di inabilità, non è necessaria, ai fini della richiesta per l'assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell'attività lavorativa.
In altri termini, l'erogazione dell'assegno è considerata compatibile con lo svolgimento di attività professionali. Entrambi i prerequisiti meritano tuttavia di essere approfonditi. Innanzitutto, come evidenziato dalle sentenze 17812/2003 e 7770/2006 della Cassazione, non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell'invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell'assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull'eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica, l'assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente. Per chiarire il concetto, basterà pensare alla stessa lesione a carico degli arti inferiori, che potrebbe compromettere in maniera significativa la capacità lavorativa di due persone con percorsi professionali in ambiti completamente differenti tra loro (ad esempio, un grafico pubblicitario e un magazziniere).
Or dunque, le conclusioni a cui perviene il CTU andranno integralmente recepite dal momento che esse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici. Quanto alle spese e compensi di lite, queste ex lege andranno compensate.
Le spese di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta il ricorso proposto da
, NATA A NISCEMI IL 12.03.1971, a Parte_1 C.F._1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, non sussistendone i requisiti sanitari. Compensa ex lege le spese di lite.
Dispone che le spese di CTU di entrambi i giudizi siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separati decreti CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla
in nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Gela
sezione civile - settore lavoro
nella persona del G.O.P., Raimondo Cipolla, in funzione di G.L. uscendo dalla camera di consiglio del giorno 27/03/2025 ha pronunziato pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo ordinario n. 281/2024 degli affari contenziosi civili settore lavoro
TRA
, NATA A NISCEMI IL 12.03.1971, , Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. AVV. MARIA SELENE CASSERO, presso il cui studio ha eletto domicilio
ricorrente
E
in persona del Suo legale rappresentante (c.f.: CP_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti RUSSO e DOLCE
resistente oggetto: assegno ordinario di invalidità L. 222/1984 e ss. modificazioni
conclusioni per le parti processuali (ud. 27 marzo 2025): “...concludono le parti richiamando i propri scritti difensivi e le conclusioni rese all'udienza anzi richiamata, tenuta ai sensi dell'art. 127 TER CPC, così, per come disposto dal d.lgs. n. 149/2022…”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 445 co. VI bis c.p.c. regolarmente notificato l'istante ha chiesto per mezzo di questo Tribunale che venisse dichiarato lo status di invalido civile in capo al ricorrente e che conseguentemente venissero riconosciuti tutti i benefici di legge (assegno ordinario di invalidità) dalla data di presentazione della domanda (mese successivo), contestando le risultanze medico – legali a cui era pervenuto il CTU in sede di esperimento di ATP.
Si è costituito l' per mano dei propri difensori, che ne ha chiesto CP_1 il rigetto, non essendoci i presupposti sanitari e proponendo questione pregiudiziale preliminare di decadenza del diritto al beneficio, chiedendo di verificare se lo stesso giudizio fosse stato promosso nei termini di 30 gg. dalla comunicazione del decreto di cui al comma V dell'art. 445 c.p.c.
È stata disposta la rinnovazione della CTU. Le parti hanno concluso richiamandosi ai propri scritti all'udienza del 27 marzo 2025.
MOTIVO SUCCINTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, dovrà disattendersi la questione pregiudiziale di decadenza stante che la ricorrente avverso il decreto di cui all'art. 445 co. V c.p.c. ha proposto ricorso nei termini perentori preveduti dal decreto stesso.
Nel merito, invece, la domanda del ricorrente non appare fondata e, pertanto, l'istanza deve essere rigettata per i motivi cui in appresso.
Ed appunto, disposto il rinnovo della CTU, la quale dovrà intendersi qui fatta propria ed interamente riportata e trascritta, in quanto immune e scevra da vizio alcuno, quel consulente nominato non ha rinvenuto in capo al ricorrente medesimo i requisiti sanitari imposti dalla normativa vigente. Quel complesso patologico è documentato ed è tale da non poter determinare la riduzione in modo permanente della capacità di lavoro in occupazioni confacenti le attitudini dell'assicurato a meno di 1/3.
Il soggetto, infatti è affetto da: <<… obesità (BMI 42); edemi agli arti inferiori con teleangectasie simmetriche alle gambe con macchie sottocutanee di colorito violaceo;
occhi normoindovati ecc…>>.
Quindi, al ricorrente non potrà spettare l'assegno ordinario di pensione
(ex plurimis Cass. Civ. 22.01.2016 n. 1186).
Or dunque, l'assegno ordinario di invalidità che è una prestazione economica erogata dall' su domanda ai lavoratori la cui capacità CP_1 lavorativa risulti ridotta a meno di un terzo a causa di un'accertata infermità di natura fisica o mentale sorta od aggravatasi in epoca successiva al rapporto assicurativo.
Così, come, per la pensione di inabilità da cui differisce innanzitutto per il prerequisito sanitario richiesto (la pensione di inabilità implica infatti una condizione di invalidità totale), il riferimento è qui alla prestazione di natura previdenziale disciplinata dalla legge 222/1984.
L'assegno ordinario di invalidità trattato in questa sede non va cioè confuso con l'assegno di invalidità civile, prestazione di natura assistenziale, che in quanto tale, non trova tra i suoi prerequisiti il numero di contributi maturati, bensì criteri legati al reddito del richiedente.
Hanno diritto all'assegno di invalidità i lavoratori dipendenti, gli CP_1 autonomi (tra cui, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri), nonché gli iscritti ad alcuni fondi pensione sostitutivi ed integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria. La facoltà di domanda si estende inoltre ai parasubordinati, mentre non riguarda i dipendenti del settore pubblico, per i quali si considerano valide le discipline speciali previste dalla normativa attuale.
Affinché il trattamento possa essere erogato, si rende necessario il soddisfacimento di due prerequisiti fondamentali: riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo a causa di infermità o difetto fisico o mentale ed un minimo di 260 contributi settimanali - pari a 5 anni di contribuzione e assicurazione - di cui almeno 156 settimane (3 anni) nel quinquennio antecedente la presentazione della domanda e comunque, per un'accertata infermità di natura fisica o mentale sorta od aggravatasi in epoca successiva al rapporto assicurativo. Nel qual caso ciò non è avvenuto.
A differenza di quanto non accada per la pensione di inabilità, non è necessaria, ai fini della richiesta per l'assegno ordinario di invalidità, la cessazione dell'attività lavorativa.
In altri termini, l'erogazione dell'assegno è considerata compatibile con lo svolgimento di attività professionali. Entrambi i prerequisiti meritano tuttavia di essere approfonditi. Innanzitutto, come evidenziato dalle sentenze 17812/2003 e 7770/2006 della Cassazione, non è possibile ricorrere alle tabelle di valutazione dell'invalidità civile per stabilire se il richiedente possa avvalersi o meno dell'assegno ordinario di invalidità: mentre tali tabelle si basano sull'eventuale diminuzione della capacità di lavoro generica, l'assegno ordinario di invalidità misura una diminuzione delle capacità di lavoro confacenti alle attitudini specifiche del richiedente. Per chiarire il concetto, basterà pensare alla stessa lesione a carico degli arti inferiori, che potrebbe compromettere in maniera significativa la capacità lavorativa di due persone con percorsi professionali in ambiti completamente differenti tra loro (ad esempio, un grafico pubblicitario e un magazziniere).
Or dunque, le conclusioni a cui perviene il CTU andranno integralmente recepite dal momento che esse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici. Quanto alle spese e compensi di lite, queste ex lege andranno compensate.
Le spese di CTU della fase di ATP e di quella di ATPO dovranno definitivamente porsi a carico dell' CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza deduzione ed eccezione, per l'effetto rigetta il ricorso proposto da
, NATA A NISCEMI IL 12.03.1971, a Parte_1 C.F._1 percepire l'assegno ordinario di invalidità ex L. 222/1984, non sussistendone i requisiti sanitari. Compensa ex lege le spese di lite.
Dispone che le spese di CTU di entrambi i giudizi siano definitivamente poste a carico dell' che si liquidano come da separati decreti CP_1
Il Giudice
Raimondo Cipolla