TRIB
Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/11/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI EG MI
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 153/2024
Il G.O.P. dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione agli avvisi di addebito n. 395 2023 CP_1
00018200 83 000 del 09/12/2023 e n. 395 2023 00018201 84 000 del
09/12/2023, proposta da:
( , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv.to VERNA MATTIA ricorrente
CONTRO
Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANZI ORESTE e P.IVA_1
SI IU resistente
Conclusioni
Per parte ricorrente
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE,
- sospendere, per tutti i motivi esposti in narrativa, con urgenza,
l'esecutorietà dell'avviso di addebito nn. 395 2023 00018200 83 000 e 395 2023 00018201 84 000, notificati al ricorrente dall sede di Reggio- CP_1
IA;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque
l'infondatezza degli avvisi di addebito nn. 395 2023 00018200 83 000 e
395 2023 00018201 84 000 e in accoglimento del presente ricorso, dichiarare nulla o invalida o inefficace e/o illegittima e dunque annullare gli importi avanzati dall' a titolo di contributi;
CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente
“Tutto ciò premesso la difesa dell chiede che Codesto Tribunale, CP_2
disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario.
Spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione, CP_1
l'infondatezza della pretesa dell'Istituto per mancato versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti nel periodo d'imposta compreso tra il 01/2016 e il 12/2016, quanto al primo avviso, e tra il 01/2017 e il 12/2017, quanto al secondo, con conseguente annullamento degli avvisi opposti.
L'opponente ha rappresentato che in data 01/02/2022 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio IA aveva iniziato una verifica nei confronti della Controparte_3
notificandole Questionario
[...]
Pag. 2 di 12 Q00003/2022 avente ad oggetto i rapporti con il fornitore
“NUOVA GENESI di TI SS per gli anni di imposta 2016 e 2017.
La verifica si concludeva col disconoscimento de i servizi di pulizia resi dall'impresa individuale alla società, giungendo a qualificare le operazioni passive come afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
In conseguenza del disconoscimento, con avviso di accertamento n. THS02BD00941/2022 afferente all'accertamento sul reddito e all'Imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”) per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio accertava un asserito maggior reddito d'impresa pari a euro
73.800,00; con avviso di accertamento n. NumeroDiCartaI_1
afferente all'accertamento sul reddito e all'Imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”) per l'anno d'imposta 2017,
l'Ufficio accertava un asserito maggior reddito d'impresa pari a euro 8.800,00.
Poiché negli anni in contestazione il ricorrente risultava essere socio al 50% di a seguito della Controparte_3
rideterminazione del suo reddito questi veniva attinto da avvisi di accertamento, prontamente opposti innanzi al Giudice
Tributario.
L'opposizione è affidata a due motivi.
Con il primo motivo, il Sig. lamenta la violazione Parte_1
dell'art. 24, comma III, d.lgs. 46/1999, per avvenuta iscrizione a ruolo del credito previdenziale in presenza di un'opposizione
Pag. 3 di 12 degli avvisi di accertamento sottostanti e in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato il merito della pretesa, affermando che i costi contestati negli avvisi di accertamento sarebbero stati effettivamente sostenuti al fine di generare ricavi e protestando l'incongruità logica dell'operazione compiuta dall'Ufficio, che avrebbe presunto l'inesistenza delle operazioni basandosi su “un unico fatto noto, costituito dal solo “contatto” della Società con il fornitore il quale ha omesso gli adempimenti fiscali, senza che non vi sia stata, nell'ambito della verifica fiscale, alcuna valutazione: a) sul ciclo produttivo in cui si inseriscono le operazioni contestate;
b) sulla buona fede della Società, che non dispone dei poteri investigativi dell'Amministrazione finanziaria”, senza un necessario approfondimento in concreto delle operazioni.
Ad avviso del ricorrente, peraltro, l'eventuale difetto d'inerenza dei costi non avrebbe comportato, in ogni caso, una maggior base contributiva, in quanto i costi sarebbero stati comunque sostenuti.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso . CP_1
Nel merito, l'Istituto ha dato conto dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal Sig. MO TI nel corso del contraddittorio del 21/07/2022 prot. 86835, in cui era emerso, per il 2016, che
Pag. 4 di 12 le n. 22 fatture emesse dall'impresa individuale nei confronti della società era fittizie e riguardavano operazioni inesistenti.
In particolare, in tale sede il Sig. TI aveva dichiarato di trattenere il 32% degli importi ricevuti tramite bonifico e di restituire la restante parte, in contanti, alla società, come comprovato dai prelievi effettuati subito dopo gli accrediti
(documentalmente attestati dall'estratto conto della Banca
Monte Paschi di Siena per il periodo dal 01/01/2016 al
31/05/20216).
L' ha quindi condiviso le conclusioni dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, per la quale “la ditta individuale NUOVA GENESI di
ET MO abbia posto in essere attività illecite volte al solo ottenimento di vantaggi fiscali, economici e tributari mediante l'emissione di documenti fittizi per operazioni inesistenti, in quanto, è impossibile pensare, che possa:
-aver realizzato, senza dipendenti, un Volume d'Affari pari ad €
245.202,00;
-aver svolto l'attività di pulizia senza i mezzi idonei e senza aver sostenuto dei costi inerenti l'attività svolta. Inoltre, le fatture non potevano essere emesse ai sensi all'art. 17 c.6 lett.
A ter del DPR633/1973 in quanto l'attività dichiarata in
Camera di Commercio dalla ditta individuale
[...]
Controparte_4
codice attività:732000 e non
[...]
codice attività 812100. Infine, tra le Controparte_5
Pag. 5 di 12 fatture reperite dall'Ufficio dai vari clienti, vi sono discordanze tra il numero cronologico delle fatture e le date di emissione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società
[...]
si è resa responsabile della Controparte_3
irregolare tenuta della contabilità avendo registrato nella stessa fatture per operazioni inesistenti in acquisto”.
Per il 2017 valevano considerazioni del tutto analoghe.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 24, comma III, d.lgs.
46/1999, per avvenuta iscrizione a ruolo del credito previdenziale in presenza di un'opposizione degli avvisi di accertamento sottostanti e in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, l' rappresentava di non avere CP_2
notizia degli esiti di un'opposizione e che “l' non ha CP_2
alcun autonomo potere di accertamento sul reddito né interviene nel procedimento di accertamento del maggior reddito, ma può e deve solo procedere al recupero dei maggiori contributi dovuti dopo la comunicazione dei dati dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
3. All'udienza del 03/09/2024, il Magistrato precedente assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione al 18/06/2025, onerando parte ricorrente del deposito della pronuncia del Giudice Tributario “ove venisse emessa nelle more del rinvio”.
Lo scrivente G.O.P., stante l'esigenza di riorganizzazione del proprio ruolo, provvedeva poi al differimento d'ufficio dell'udienza al 24/06/2025.
Pag. 6 di 12 Solamente nel tardo pomeriggio del giorno precedente tale udienza, ossia in data 23/06/2025, la difesa di parte ricorrente provvedeva a depositare la sentenza n. 170 in realtà già depositata il 18/07/2024, ossia ben prima dell'udienza del
03/09/2024, con cui la Corte di Giustizia di primo grado di
Reggio IA aveva rigettato le opposizioni (riunite) avverso gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, con la seguente motivazione: “I ricorsi di cui in narrativa, previa loro riunificazione in capo al R.G.R. n°177/2023, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, sono infondati e vanno respinti;
invero le chiarissime dichiarazioni dello
TI rilasciate in sede di verbalizzazione dl richiamato verbale di contraddittorio, in uno con il richiamato estratto conto bancario, sono chiarissime e non lasciano adito a dubbi;
le fatture in contestazione erano emesse per operazioni oggettivamente inesistenti;
sul punto, cioè sulle dichiarazioni dello TI nonché sulla forza probatoria dell'estratto conto della banca, la Società non ribatte in alcun modo risultando acquiescente a quanto affermato dall'Agenzia; di conseguenza i ricorsi vanno a loro volta respinti;
le spese di giudizio quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza”.
Nella stessa data, la difesa di parte ricorrente depositava anche l'appello proposto innanzi la Corte di Giustizia di secondo grado dell'IA-Romagna.
Pag. 7 di 12 All'udienza del giorno successivo, la difesa dell' CP_2
chiedeva termine per esame della pronuncia e il G.O.P. rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 29/07/2025, da celebrarsi mediante deposito di note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza da depositare entro la data dell'udienza stessa e a valere anche quali brevi repliche alle note conclusive, per le quali dava termine alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Parte ricorrente provvedeva al deposito di note conclusive ed entrambe le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
In tali note, l'opponente affermava che il Sig. TI avesse successivamente ritrattato le proprie dichiarazioni dinanzi al medesimo Ufficio e sottolineava l'esistenza di contraddizioni, quali: 1) l'indicazione di aver trattenuto l'IVA + 10%, nonostante le fatture dello TI fossero prive di IVA per applicazione del meccanismo del reverse charge; 2) la non corrispondenza dei prelievi dello TI col 68% teoricamente da restituire alla società; 3) infine, l'avvenuta ritrattazione.
Evidenziava, inoltre, che dalla visura camerale della ditta del sig. TI sarebbe emerso, contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate, che l'attività prevalente era costituita da “manutenzioni in genere, pulizie, tinteggi restauri”, che lo TI avrebbe trasmesso un Durc con la
Pag. 8 di 12 medesima indicazione e che egli disponeva di un proprio tariffario per le prestazioni di pulizia e quelle di tinteggio.
Lo TI, inoltre, era un soggetto che coadiuvava la
Pulizie In già da diversi anni, come emerso dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorie raccolte per l'anno d'imposta 2014.
4. L'opposizione è fondata solo in minima parte.
Invero, il motivo circa la violazione dell'art. 24, comma III,
d.lgs. 46/1999 appare fondato, sebbene il suo accoglimento non possa condurre all'annullamento tout court degli avvisi impugnati, come vorrebbe il ricorrente, dovendo, in ogni caso, il Giudice dell'opposizione pronunciarsi nel merito della pretesa contributiva e accertare la sussistenza o meno del credito fatto valere dall'ente impositore, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
Secondo Cass. n. 26339 del 19.10.2018, infatti: “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; più di recente:
Cass. n. 11246 del 9 maggio 2017)”.
Pag. 9 di 12 Nel caso di specie, dovendo l'opposizione trovare accoglimento
- per le ragioni che saranno qui di seguito esposte - limitatamente al primo motivo, all'annullamento degli avvisi opposti non potrà che conseguire, comunque, la condanna della parte appellante al pagamento dei contributi e delle altre somme indicate negli stessi, con la sola esclusione delle spese di emissione degli avvisi medesimi (in tal senso, da ultimo, Corte
d'Appello Lecce, Sez. Lav., 12/07/2023, n. 542).
Quanto al merito della pretesa, lo scrivente ritiene che l'Istituto opposto, onerato della prova della fondatezza della propria pretesa, abbia adeguatamente assolto all'incombente mediante il richiamo degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n. THS02BD00890/2022 (doc. n. 6 di parte opposta) e n.
THS02BD00941/2022 (doc. n. 7), nei quali i verbalizzanti danno espresso conto delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal Sig. TI in ordine alla fittizietà delle fatturazioni e all'inesistenza delle operazioni sottese.
Ne emerge un quadro che risulta corroborato dalla sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
IA (di cui la difesa di parte ricorrente ha taciuto l'esistenza nel corso dell'udienza del 03/09/2024) e che non può essere scalfito dalle circostanze tardivamente asserite, ma non provate, da parte ricorrente (non vi è prova, in particolare, dell'affermata “ritrattazione” dello TI, che comunque, di per sé sola, non rivestirebbe affatto valore dirimente).
Pag. 10 di 12 Quanto alle rimanenti pretese “contraddizioni”, né il riferimento all'I.V.A. pur in presenza di reverse charge, né l'imperfetta corrispondenza del prelevato al 68% del totale incassato, costituiscono prova idonea a smentire che il Sig. TI , immediatamente a seguito della ricezione di bonifici da parte della società, effettuasse ingenti prelievi di contante, come documentalmente comprovato dallo stesso e come in ogni caso confessato in sede di contraddittorio.
Nonostante la mancanza di un estratto conto che copra l'intero periodo oggetto di accertamento, del resto, la prova della fittizietà delle operazioni risiede, anche autonomamente, nelle circostanze, incontestate, che lo TI abbia realizzato un
Volume d'Affari pari ad € 122.417,00 (dato ricostruito tramite
Spesometro + Certificazioni Uniche inviate da Condomini) pur senza dipendenti, e che lo stesso abbia svolto l'attività di pulizia senza i mezzi idonei e senza aver sostenuto costi inerenti l'attività svolta.
A fronte di tali emergenze processuali, l'eventuale contestazione in ordine alla corretta individuazione dell'attività dichiarata in Camera di Commercio, anch'essa in ogni caso non provata, non contribuisce a revocare in dubbio la fondatezza dell'accertamento e, di conseguenza, della pretesa contributiva dell' . CP_2
5. Al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Istituto opposto pressoché nella totalità, con la sola eccezione delle spese di notifica (€ 4,11 per due avvisi di addebito), consegue
Pag. 11 di 12 la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all.
1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad €
16.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa R.G. n. 153/2024:
1) dichiara illegittimi e annulla gli avvisi di addebito nn. CP_1
395 2023 00018200 83 000 e 395 2023 00018201 84 000 del
09/12/2023;
2) dichiara il ricorrente tenuto al pagamento in favore dell' , limitatamente alle somme indicate a titolo di CP_1
contributi, sanzioni e interessi, con la sola esclusione di quelle dovute a titolo di spese di notifica degli avvisi medesimi, condannandolo conseguentemente al pagamento del complessivo importo di € 16.633,57, oltre interessi di mora successivi;
3) condanna il ricorrente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio IA, così deciso il 11/11/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 12 di 12
SEZIONE LAVORO
N.R.G. 153/2024
Il G.O.P. dott. Enrico Prost, a scioglimento della riserva formulata all'esito dell'udienza del 29/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di opposizione agli avvisi di addebito n. 395 2023 CP_1
00018200 83 000 del 09/12/2023 e n. 395 2023 00018201 84 000 del
09/12/2023, proposta da:
( , rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1
difeso dall'Avv.to VERNA MATTIA ricorrente
CONTRO
Controparte_2
( ), rappresentato e difeso dagli Avv.ti MANZI ORESTE e P.IVA_1
SI IU resistente
Conclusioni
Per parte ricorrente
“Contrariis reiectis, voglia l'Ill.mo Tribunale adito,
IN VIA PRELIMINARE,
- sospendere, per tutti i motivi esposti in narrativa, con urgenza,
l'esecutorietà dell'avviso di addebito nn. 395 2023 00018200 83 000 e 395 2023 00018201 84 000, notificati al ricorrente dall sede di Reggio- CP_1
IA;
NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
- accertare e dichiarare la nullità e/o l'annullamento o comunque
l'infondatezza degli avvisi di addebito nn. 395 2023 00018200 83 000 e
395 2023 00018201 84 000 e in accoglimento del presente ricorso, dichiarare nulla o invalida o inefficace e/o illegittima e dunque annullare gli importi avanzati dall' a titolo di contributi;
CP_1
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio”.
Per parte resistente
“Tutto ciò premesso la difesa dell chiede che Codesto Tribunale, CP_2
disattesa ogni contraria istanza, voglia respingere il ricorso avversario.
Spese come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il Sig. ha convenuto in giudizio Parte_1
l' per sentire accertare e dichiarare, previa sospensione, CP_1
l'infondatezza della pretesa dell'Istituto per mancato versamento di contributi dovuti a titolo di Gestione
Commercianti nel periodo d'imposta compreso tra il 01/2016 e il 12/2016, quanto al primo avviso, e tra il 01/2017 e il 12/2017, quanto al secondo, con conseguente annullamento degli avvisi opposti.
L'opponente ha rappresentato che in data 01/02/2022 l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Reggio IA aveva iniziato una verifica nei confronti della Controparte_3
notificandole Questionario
[...]
Pag. 2 di 12 Q00003/2022 avente ad oggetto i rapporti con il fornitore
“NUOVA GENESI di TI SS per gli anni di imposta 2016 e 2017.
La verifica si concludeva col disconoscimento de i servizi di pulizia resi dall'impresa individuale alla società, giungendo a qualificare le operazioni passive come afferenti a operazioni oggettivamente inesistenti.
In conseguenza del disconoscimento, con avviso di accertamento n. THS02BD00941/2022 afferente all'accertamento sul reddito e all'Imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”) per l'anno d'imposta 2016, l'Ufficio accertava un asserito maggior reddito d'impresa pari a euro
73.800,00; con avviso di accertamento n. NumeroDiCartaI_1
afferente all'accertamento sul reddito e all'Imposta regionale sulle attività produttive (“Irap”) per l'anno d'imposta 2017,
l'Ufficio accertava un asserito maggior reddito d'impresa pari a euro 8.800,00.
Poiché negli anni in contestazione il ricorrente risultava essere socio al 50% di a seguito della Controparte_3
rideterminazione del suo reddito questi veniva attinto da avvisi di accertamento, prontamente opposti innanzi al Giudice
Tributario.
L'opposizione è affidata a due motivi.
Con il primo motivo, il Sig. lamenta la violazione Parte_1
dell'art. 24, comma III, d.lgs. 46/1999, per avvenuta iscrizione a ruolo del credito previdenziale in presenza di un'opposizione
Pag. 3 di 12 degli avvisi di accertamento sottostanti e in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice.
Con il secondo motivo, il ricorrente ha contestato il merito della pretesa, affermando che i costi contestati negli avvisi di accertamento sarebbero stati effettivamente sostenuti al fine di generare ricavi e protestando l'incongruità logica dell'operazione compiuta dall'Ufficio, che avrebbe presunto l'inesistenza delle operazioni basandosi su “un unico fatto noto, costituito dal solo “contatto” della Società con il fornitore il quale ha omesso gli adempimenti fiscali, senza che non vi sia stata, nell'ambito della verifica fiscale, alcuna valutazione: a) sul ciclo produttivo in cui si inseriscono le operazioni contestate;
b) sulla buona fede della Società, che non dispone dei poteri investigativi dell'Amministrazione finanziaria”, senza un necessario approfondimento in concreto delle operazioni.
Ad avviso del ricorrente, peraltro, l'eventuale difetto d'inerenza dei costi non avrebbe comportato, in ogni caso, una maggior base contributiva, in quanto i costi sarebbero stati comunque sostenuti.
2. Si è costituito l' , che ha chiesto il rigetto del ricorso . CP_1
Nel merito, l'Istituto ha dato conto dei controlli effettuati dall'Agenzia delle Entrate e, in particolare, delle dichiarazioni rese dal Sig. MO TI nel corso del contraddittorio del 21/07/2022 prot. 86835, in cui era emerso, per il 2016, che
Pag. 4 di 12 le n. 22 fatture emesse dall'impresa individuale nei confronti della società era fittizie e riguardavano operazioni inesistenti.
In particolare, in tale sede il Sig. TI aveva dichiarato di trattenere il 32% degli importi ricevuti tramite bonifico e di restituire la restante parte, in contanti, alla società, come comprovato dai prelievi effettuati subito dopo gli accrediti
(documentalmente attestati dall'estratto conto della Banca
Monte Paschi di Siena per il periodo dal 01/01/2016 al
31/05/20216).
L' ha quindi condiviso le conclusioni dell'Agenzia delle CP_2
Entrate, per la quale “la ditta individuale NUOVA GENESI di
ET MO abbia posto in essere attività illecite volte al solo ottenimento di vantaggi fiscali, economici e tributari mediante l'emissione di documenti fittizi per operazioni inesistenti, in quanto, è impossibile pensare, che possa:
-aver realizzato, senza dipendenti, un Volume d'Affari pari ad €
245.202,00;
-aver svolto l'attività di pulizia senza i mezzi idonei e senza aver sostenuto dei costi inerenti l'attività svolta. Inoltre, le fatture non potevano essere emesse ai sensi all'art. 17 c.6 lett.
A ter del DPR633/1973 in quanto l'attività dichiarata in
Camera di Commercio dalla ditta individuale
[...]
Controparte_4
codice attività:732000 e non
[...]
codice attività 812100. Infine, tra le Controparte_5
Pag. 5 di 12 fatture reperite dall'Ufficio dai vari clienti, vi sono discordanze tra il numero cronologico delle fatture e le date di emissione.
Alla luce di quanto sopra esposto, la società
[...]
si è resa responsabile della Controparte_3
irregolare tenuta della contabilità avendo registrato nella stessa fatture per operazioni inesistenti in acquisto”.
Per il 2017 valevano considerazioni del tutto analoghe.
In ordine all'asserita violazione dell'art. 24, comma III, d.lgs.
46/1999, per avvenuta iscrizione a ruolo del credito previdenziale in presenza di un'opposizione degli avvisi di accertamento sottostanti e in assenza di un provvedimento esecutivo del giudice, l' rappresentava di non avere CP_2
notizia degli esiti di un'opposizione e che “l' non ha CP_2
alcun autonomo potere di accertamento sul reddito né interviene nel procedimento di accertamento del maggior reddito, ma può e deve solo procedere al recupero dei maggiori contributi dovuti dopo la comunicazione dei dati dell'accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate”.
3. All'udienza del 03/09/2024, il Magistrato precedente assegnatario della causa rinviava per la discussione e decisione al 18/06/2025, onerando parte ricorrente del deposito della pronuncia del Giudice Tributario “ove venisse emessa nelle more del rinvio”.
Lo scrivente G.O.P., stante l'esigenza di riorganizzazione del proprio ruolo, provvedeva poi al differimento d'ufficio dell'udienza al 24/06/2025.
Pag. 6 di 12 Solamente nel tardo pomeriggio del giorno precedente tale udienza, ossia in data 23/06/2025, la difesa di parte ricorrente provvedeva a depositare la sentenza n. 170 in realtà già depositata il 18/07/2024, ossia ben prima dell'udienza del
03/09/2024, con cui la Corte di Giustizia di primo grado di
Reggio IA aveva rigettato le opposizioni (riunite) avverso gli avvisi di accertamento nei confronti della società e dei soci, con la seguente motivazione: “I ricorsi di cui in narrativa, previa loro riunificazione in capo al R.G.R. n°177/2023, stante la loro connessione soggettiva ed oggettiva, sono infondati e vanno respinti;
invero le chiarissime dichiarazioni dello
TI rilasciate in sede di verbalizzazione dl richiamato verbale di contraddittorio, in uno con il richiamato estratto conto bancario, sono chiarissime e non lasciano adito a dubbi;
le fatture in contestazione erano emesse per operazioni oggettivamente inesistenti;
sul punto, cioè sulle dichiarazioni dello TI nonché sulla forza probatoria dell'estratto conto della banca, la Società non ribatte in alcun modo risultando acquiescente a quanto affermato dall'Agenzia; di conseguenza i ricorsi vanno a loro volta respinti;
le spese di giudizio quantificate come in dispositivo seguono la soccombenza”.
Nella stessa data, la difesa di parte ricorrente depositava anche l'appello proposto innanzi la Corte di Giustizia di secondo grado dell'IA-Romagna.
Pag. 7 di 12 All'udienza del giorno successivo, la difesa dell' CP_2
chiedeva termine per esame della pronuncia e il G.O.P. rinviava per la discussione e decisione all'udienza del 29/07/2025, da celebrarsi mediante deposito di note scritte in sostituzione della partecipazione all'udienza da depositare entro la data dell'udienza stessa e a valere anche quali brevi repliche alle note conclusive, per le quali dava termine alle parti sino a dieci giorni prima dell'udienza.
Parte ricorrente provvedeva al deposito di note conclusive ed entrambe le parti depositavano note scritte in sostituzione dell'udienza.
In tali note, l'opponente affermava che il Sig. TI avesse successivamente ritrattato le proprie dichiarazioni dinanzi al medesimo Ufficio e sottolineava l'esistenza di contraddizioni, quali: 1) l'indicazione di aver trattenuto l'IVA + 10%, nonostante le fatture dello TI fossero prive di IVA per applicazione del meccanismo del reverse charge; 2) la non corrispondenza dei prelievi dello TI col 68% teoricamente da restituire alla società; 3) infine, l'avvenuta ritrattazione.
Evidenziava, inoltre, che dalla visura camerale della ditta del sig. TI sarebbe emerso, contrariamente a quanto asserito dall'Agenzia delle Entrate, che l'attività prevalente era costituita da “manutenzioni in genere, pulizie, tinteggi restauri”, che lo TI avrebbe trasmesso un Durc con la
Pag. 8 di 12 medesima indicazione e che egli disponeva di un proprio tariffario per le prestazioni di pulizia e quelle di tinteggio.
Lo TI, inoltre, era un soggetto che coadiuvava la
Pulizie In già da diversi anni, come emerso dalle dichiarazioni sostitutive di atto notorie raccolte per l'anno d'imposta 2014.
4. L'opposizione è fondata solo in minima parte.
Invero, il motivo circa la violazione dell'art. 24, comma III,
d.lgs. 46/1999 appare fondato, sebbene il suo accoglimento non possa condurre all'annullamento tout court degli avvisi impugnati, come vorrebbe il ricorrente, dovendo, in ogni caso, il Giudice dell'opposizione pronunciarsi nel merito della pretesa contributiva e accertare la sussistenza o meno del credito fatto valere dall'ente impositore, come da consolidato orientamento giurisprudenziale.
Secondo Cass. n. 26339 del 19.10.2018, infatti: “in tema di riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima
l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del
1999, art. 24, comma 3, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell'istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo (Cass. n. 14149 del 06/08/2012; Cass. n. 16203 del 16/06/2008; più di recente:
Cass. n. 11246 del 9 maggio 2017)”.
Pag. 9 di 12 Nel caso di specie, dovendo l'opposizione trovare accoglimento
- per le ragioni che saranno qui di seguito esposte - limitatamente al primo motivo, all'annullamento degli avvisi opposti non potrà che conseguire, comunque, la condanna della parte appellante al pagamento dei contributi e delle altre somme indicate negli stessi, con la sola esclusione delle spese di emissione degli avvisi medesimi (in tal senso, da ultimo, Corte
d'Appello Lecce, Sez. Lav., 12/07/2023, n. 542).
Quanto al merito della pretesa, lo scrivente ritiene che l'Istituto opposto, onerato della prova della fondatezza della propria pretesa, abbia adeguatamente assolto all'incombente mediante il richiamo degli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate
n. THS02BD00890/2022 (doc. n. 6 di parte opposta) e n.
THS02BD00941/2022 (doc. n. 7), nei quali i verbalizzanti danno espresso conto delle dichiarazioni confessorie rilasciate dal Sig. TI in ordine alla fittizietà delle fatturazioni e all'inesistenza delle operazioni sottese.
Ne emerge un quadro che risulta corroborato dalla sentenza della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Reggio
IA (di cui la difesa di parte ricorrente ha taciuto l'esistenza nel corso dell'udienza del 03/09/2024) e che non può essere scalfito dalle circostanze tardivamente asserite, ma non provate, da parte ricorrente (non vi è prova, in particolare, dell'affermata “ritrattazione” dello TI, che comunque, di per sé sola, non rivestirebbe affatto valore dirimente).
Pag. 10 di 12 Quanto alle rimanenti pretese “contraddizioni”, né il riferimento all'I.V.A. pur in presenza di reverse charge, né l'imperfetta corrispondenza del prelevato al 68% del totale incassato, costituiscono prova idonea a smentire che il Sig. TI , immediatamente a seguito della ricezione di bonifici da parte della società, effettuasse ingenti prelievi di contante, come documentalmente comprovato dallo stesso e come in ogni caso confessato in sede di contraddittorio.
Nonostante la mancanza di un estratto conto che copra l'intero periodo oggetto di accertamento, del resto, la prova della fittizietà delle operazioni risiede, anche autonomamente, nelle circostanze, incontestate, che lo TI abbia realizzato un
Volume d'Affari pari ad € 122.417,00 (dato ricostruito tramite
Spesometro + Certificazioni Uniche inviate da Condomini) pur senza dipendenti, e che lo stesso abbia svolto l'attività di pulizia senza i mezzi idonei e senza aver sostenuto costi inerenti l'attività svolta.
A fronte di tali emergenze processuali, l'eventuale contestazione in ordine alla corretta individuazione dell'attività dichiarata in Camera di Commercio, anch'essa in ogni caso non provata, non contribuisce a revocare in dubbio la fondatezza dell'accertamento e, di conseguenza, della pretesa contributiva dell' . CP_2
5. Al riconoscimento della fondatezza della pretesa dell'Istituto opposto pressoché nella totalità, con la sola eccezione delle spese di notifica (€ 4,11 per due avvisi di addebito), consegue
Pag. 11 di 12 la condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, con applicazione dei valori medi di cui al D.M. 55/14 s.m.i., all.
1, Tab. 4 (cause di previdenza), scaglione da € 5.200,01 ad €
16.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione e domanda disattesa nella causa R.G. n. 153/2024:
1) dichiara illegittimi e annulla gli avvisi di addebito nn. CP_1
395 2023 00018200 83 000 e 395 2023 00018201 84 000 del
09/12/2023;
2) dichiara il ricorrente tenuto al pagamento in favore dell' , limitatamente alle somme indicate a titolo di CP_1
contributi, sanzioni e interessi, con la sola esclusione di quelle dovute a titolo di spese di notifica degli avvisi medesimi, condannandolo conseguentemente al pagamento del complessivo importo di € 16.633,57, oltre interessi di mora successivi;
3) condanna il ricorrente al versamento delle spese di lite, liquidate in € 5.391,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario 15% ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Reggio IA, così deciso il 11/11/2025
Il GOP
Dott. Enrico Prost
Pag. 12 di 12