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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 13/06/2025, n. 3091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3091 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2935/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2935/2019 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Cristina Bono, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22/02/2019, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Caltagirone il 5/09/1992 dal quale sono nati i figli (il Controparte_2 Per_1
1 10/7/1993) e (il 15/3/1997), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione Persona_2
personale dal marito con addebito.
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della figlia Per_1
con gli arredi ivi esistenti e un contributo al mantenimento per il figlio pari ad Persona_2
euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla richiesta di addebito della separazione, ha precisato che il comportamento del convenuto caratterizzato dal totale disinteresse sia verso la moglie che verso i figli e dai continui commenti di disprezzo rivolti alla consorte hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, quale prima condizione, poi non rispettata dal marito, per addivenire ad una separazione consensuale.
A ciò ha aggiunto che lo stesso ha intrattenuto delle relazioni extraconiugali con altre donne.
All'udienza presidenziale del 5/11/2020, il tentativo di conciliazione non si è svolto in quanto il convenuto non è comparso, seppure regolarmente citato;
il giudice ha interrogato la ricorrente e poi si è riservato in ordine alle richieste dalla stessa formulate.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato determinato il versamento a carico del convenuto di un assegno mensile in favore di per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Persona_2
economicamente autosufficiente, di importo pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ludico ricreative, concordate o necessitate.
Con memoria integrativa del 4/12/2020 la ricorrente ha reiterato le proprie difese richiamandole integralmente e ribadendo quanto sostenuto relativamente all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento del figlio , Persona_2
pur dichiarandosi sempre disponibile ad addivenire ad una separazione consensuale.
In via istruttoria ha depositato documentazione relativa alle spese familiari sostenute dalla stessa nonché gli screenshot di diversi messaggi rinvenuti nel telefono dismesso del marito di inequivocabile contenuto rivolti ad altre donne.
Ha inoltre chiesto l'interrogatorio formale del marito al fine di provare le circostanze dalla stessa riportate nei propri atti difensivi nonché l'escussione di due testimoni.
All'udienza del 29/04/2021 il giudice, rilevata la regolarità della notifica al convenuto, ne ha dichiarato la contumacia.
2 Nel corso del procedimento il Tribunale di Catania, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
con sentenza non definitiva n. 1026/2022, pubblicata il 2/03/2022.
[...]
La causa è stata poi rimessa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della prosecuzione dell'istruttoria procedendo contestualmente alla ammissione della prova orale.
All'udienza del 9/06/2022 non si è presentato per rendere l'interrogatorio Controparte_2
formale, senza giustificato motivo, pur ritualmente chiamato a tale adempimento, sicché parte ricorrente ha chiesto l'applicazione della norma di cui agli artt. 232, comma 1° c.p.c. e di ritenere, quindi, come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati in memoria istruttoria e ammessi dal
Tribunale.
La causa inizialmente posta in decisione da altro giudice istruttore è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro giudice, per essere successivamente rimessa in decisione, con deposito di scritti conclusivi e previo parere del Pubblico Ministero.
Con memoria conclusionale parte ricorrente si è riportata a quanto dedotto nei propri scritti difensivi ed ha rinunciato espressamente alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in quanto è venuto meno l'interesse a detta richiesta.
La separazione personale tra i coniugi è già stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza parziale non definitiva n. 1026/2022, pubblicata il 2/03/2022.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da si rileva Parte_1
quanto segue.
La ricorrente ha evidenziato dopo i primi anni di matrimonio un comportamento di totale disinteresse del marito per la stessa e per i figli, un comportamento denigratorio nei confronti della moglie e diverse relazioni extraconiugali.
Risulta dal complesso probatorio acquisito agli atti del giudizio la violazione da parte di CP_2
dei doveri coniugali, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà e dell'avere
[...]
avviato relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, come documentalmente provato mediante la produzione degli screenshot del cellulare del convenuto il cui contenuto di carattere sessuale rivolto ad altra donna è inequivocabile e non lascia spazio all'interpretazione.
Inoltre, il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche dell'ordinanza istruttoria e la piena
3 conoscenza del giudizio di separazione in corso, non è comparso all'udienza fissata a tale scopo, sicché, valutato ogni altro elemento di prova, devono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al convenuto.
Quanto alla richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente, con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 12/11/2020 il giudice con funzioni di Presidente ha posto a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Controparte_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (nato il Parte_1 Persona_2
15/3/1997), la somma mensile di € 300,00.
Tenuto conto del tempo decorso dalla instaurazione del procedimento e della età raggiunta dal figlio maggiorenne (28 anni), fermo il pregresso stabilito in via provvisoria dal giudice istruttore, nulla deve disporsi per il futuro atteso che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) in rapporto all'età raggiunta, onere tanto più stringente quando – per il tempo trascorso - il figlio maggiorenne avrebbe già dovuto concludere il proprio percorso formativo o di studi.
E' stato in particolare osservato, con riferimento all'onere probatorio gravante sul soggetto richiedente, che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”(Cass. civ. n. 8049/2022).
In ragione della soccombenza, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, come liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2935/2019 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
4 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
DICHIARA l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico del marito CP_2
[...]
RIGETTA in via definitiva la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla presente decisione, salvo per il pregresso Per_2
quanto previsto con ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 Controparte_2
oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, il 9/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Presidente
dott.ssa Lidia Greco
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott.ssa Lidia Greco Presidente estensore dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2935/2019 R.G.,
PROMOSSA DA
, nata a [...] il [...], c.f. , rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Cristina Bono, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, nato a [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del Pubblico ministero.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato in data 22/02/2019, premettendo di avere contratto Parte_1
matrimonio con in Caltagirone il 5/09/1992 dal quale sono nati i figli (il Controparte_2 Per_1
1 10/7/1993) e (il 15/3/1997), ha chiesto al Tribunale di pronunciare la separazione Persona_2
personale dal marito con addebito.
La ricorrente ha altresì chiesto l'assegnazione della casa coniugale di proprietà della figlia Per_1
con gli arredi ivi esistenti e un contributo al mantenimento per il figlio pari ad Persona_2
euro 300,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
In ordine alla richiesta di addebito della separazione, ha precisato che il comportamento del convenuto caratterizzato dal totale disinteresse sia verso la moglie che verso i figli e dai continui commenti di disprezzo rivolti alla consorte hanno reso intollerabile la prosecuzione della convivenza e che la ricorrente è stata costretta ad allontanarsi dalla casa coniugale, quale prima condizione, poi non rispettata dal marito, per addivenire ad una separazione consensuale.
A ciò ha aggiunto che lo stesso ha intrattenuto delle relazioni extraconiugali con altre donne.
All'udienza presidenziale del 5/11/2020, il tentativo di conciliazione non si è svolto in quanto il convenuto non è comparso, seppure regolarmente citato;
il giudice ha interrogato la ricorrente e poi si è riservato in ordine alle richieste dalla stessa formulate.
Con ordinanza ex art. 708 c.p.c., è stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente ed è stato determinato il versamento a carico del convenuto di un assegno mensile in favore di per il mantenimento del figlio , maggiorenne ma non Parte_1 Persona_2
economicamente autosufficiente, di importo pari ad euro 300,00, oltre al 50% delle spese scolastiche, mediche e ludico ricreative, concordate o necessitate.
Con memoria integrativa del 4/12/2020 la ricorrente ha reiterato le proprie difese richiamandole integralmente e ribadendo quanto sostenuto relativamente all'addebito della separazione, all'assegnazione della casa coniugale e al contributo al mantenimento del figlio , Persona_2
pur dichiarandosi sempre disponibile ad addivenire ad una separazione consensuale.
In via istruttoria ha depositato documentazione relativa alle spese familiari sostenute dalla stessa nonché gli screenshot di diversi messaggi rinvenuti nel telefono dismesso del marito di inequivocabile contenuto rivolti ad altre donne.
Ha inoltre chiesto l'interrogatorio formale del marito al fine di provare le circostanze dalla stessa riportate nei propri atti difensivi nonché l'escussione di due testimoni.
All'udienza del 29/04/2021 il giudice, rilevata la regolarità della notifica al convenuto, ne ha dichiarato la contumacia.
2 Nel corso del procedimento il Tribunale di Catania, prima sezione civile, in composizione collegiale, ha pronunciato la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_2
con sentenza non definitiva n. 1026/2022, pubblicata il 2/03/2022.
[...]
La causa è stata poi rimessa sul ruolo con separata ordinanza ai fini della prosecuzione dell'istruttoria procedendo contestualmente alla ammissione della prova orale.
All'udienza del 9/06/2022 non si è presentato per rendere l'interrogatorio Controparte_2
formale, senza giustificato motivo, pur ritualmente chiamato a tale adempimento, sicché parte ricorrente ha chiesto l'applicazione della norma di cui agli artt. 232, comma 1° c.p.c. e di ritenere, quindi, come ammessi i fatti dedotti nei capitoli formulati in memoria istruttoria e ammessi dal
Tribunale.
La causa inizialmente posta in decisione da altro giudice istruttore è stata rimessa sul ruolo e riassegnata ad altro giudice, per essere successivamente rimessa in decisione, con deposito di scritti conclusivi e previo parere del Pubblico Ministero.
Con memoria conclusionale parte ricorrente si è riportata a quanto dedotto nei propri scritti difensivi ed ha rinunciato espressamente alla richiesta di assegnazione della casa coniugale in quanto è venuto meno l'interesse a detta richiesta.
La separazione personale tra i coniugi è già stata pronunciata da questo Tribunale con sentenza parziale non definitiva n. 1026/2022, pubblicata il 2/03/2022.
Con riguardo alla domanda di addebito della separazione formulata da si rileva Parte_1
quanto segue.
La ricorrente ha evidenziato dopo i primi anni di matrimonio un comportamento di totale disinteresse del marito per la stessa e per i figli, un comportamento denigratorio nei confronti della moglie e diverse relazioni extraconiugali.
Risulta dal complesso probatorio acquisito agli atti del giudizio la violazione da parte di CP_2
dei doveri coniugali, in ragione della violazione dell'obbligo di fedeltà e dell'avere
[...]
avviato relazioni extraconiugali in costanza di matrimonio, come documentalmente provato mediante la produzione degli screenshot del cellulare del convenuto il cui contenuto di carattere sessuale rivolto ad altra donna è inequivocabile e non lascia spazio all'interpretazione.
Inoltre, il convenuto, nonostante la regolarità delle notifiche dell'ordinanza istruttoria e la piena
3 conoscenza del giudizio di separazione in corso, non è comparso all'udienza fissata a tale scopo, sicché, valutato ogni altro elemento di prova, devono ritenersi come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio ai sensi dell'art. 232 comma 1 c.p.c.
L'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, che deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a determinare l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile.
Sussistono pertanto i presupposti per la pronuncia di addebito della separazione al convenuto.
Quanto alla richiesta di mantenimento per il figlio maggiorenne formulata da parte ricorrente, con ordinanza presidenziale ex art. 708 c.p.c. del 12/11/2020 il giudice con funzioni di Presidente ha posto a carico di l'obbligo di versare, entro il giorno 5 di ogni mese, in favore di Controparte_2
a titolo di contributo per il mantenimento del figlio (nato il Parte_1 Persona_2
15/3/1997), la somma mensile di € 300,00.
Tenuto conto del tempo decorso dalla instaurazione del procedimento e della età raggiunta dal figlio maggiorenne (28 anni), fermo il pregresso stabilito in via provvisoria dal giudice istruttore, nulla deve disporsi per il futuro atteso che la parte ricorrente non ha adempiuto all'onere di provare la condizione di non autosufficienza (Cass. 13.10.2021 n. 27904; Cass. 29.12.2020 n. 29779) in rapporto all'età raggiunta, onere tanto più stringente quando – per il tempo trascorso - il figlio maggiorenne avrebbe già dovuto concludere il proprio percorso formativo o di studi.
E' stato in particolare osservato, con riferimento all'onere probatorio gravante sul soggetto richiedente, che: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, sia dimostrato (dal figlio, ove agisca il medesimo in giudizio, o dal genitore interessato) che il medesimo si sia adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni”(Cass. civ. n. 8049/2022).
In ragione della soccombenza, il convenuto deve essere condannato alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, come liquidate in dispositivo
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 2935/2019 R.G, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
4 DICHIARA la contumacia di;
Controparte_2
DICHIARA l'addebito della separazione personale dei coniugi a carico del marito CP_2
[...]
RIGETTA in via definitiva la domanda di mantenimento per il figlio maggiorenne
[...]
formulata dalla ricorrente, con decorrenza dalla presente decisione, salvo per il pregresso Per_2
quanto previsto con ordinanza ex art. 708 c.p.c.;
CONDANNA alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 5.261,00 Controparte_2
oltre IVA, CPA e spese forfettarie come per legge.
Così deciso in Catania, il 9/05/2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
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