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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 07/02/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE – LAVORO – PREVIDENZA E ASSISTENZA in composizione monocratica, in funzione di giudice del lavoro, nella persona della dott.ssa
Consuelo Mighela, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c., nella causa iscritta al N. R.L.P.A. 782/2023 promossa da:
c.f. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Danilo Vorticoso, giusta procura speciale in atti,
- ricorrente -
contro
, c.f. , in persona Controparte_1 P.IVA_1
del proprio rappresentante legale Dott. domiciliato nel proprio Ufficio in Via CP_2 CP_1
Catte n. 106, rappresentato e difeso dalle funzionarie delegate Avv. Fabiana Gennari e Giulia Campo, giusta delega prodotta in giudizio,
- resistente -
Oggetto: opposizione a ordinanza ingiunzione.
All'udienza del 07/02/2025 la causa è stata decisa in pubblica udienza, mediante sentenza contestualmente motivata, all'esito della discussione sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse di parte ricorrente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: ➢ dichiararsi nulla, inammissibile, improcedibile, non provata e, per l'effetto, annullare l'ordinanza ingiunzione opposta;
➢ in ogni caso, con vittoria di spese e onorari di causa”.
Nell'interesse di parte resistente: “Voglia il Tribunale, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione: - rigettare integralmente siccome infondata la domanda attorea, confermando per
l'effetto, anche nell'ammontare, l'ordinanza ingiunzione n. 157/2023 emessa dall'
[...]
di il 15.06.2023; - con vittoria di spese ed oneri, così come previsto Controparte_1 CP_1 dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., inserito dalla L. 183/2011”.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato l'11.09.2023, ritualmente notificato, ha proposto Parte_1 opposizione dinnanzi all'intestato Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, avverso l'ordinanza ingiunzione n. 157/2023 del 15.06.2023 (Prot. n. 6023 CONT/MN), notificata a mezzo del servizio postale in data 23.06.2023, con la quale il Capo dell' di aveva Controparte_1 CP_1
ingiunto al medesimo ricorrente, nella sua qualità di corresponsabile legale della società “
[...]
”, di pagare Parte_2
la somma complessiva di euro 3.162,00, di cui euro 3.125,00 a titolo di sanzione amministrativa ed euro 37,00 per spese di notifica, sulla base del Verbale unico di accertamento e notificazione n.
NU00000/2020-01 Protocollo n. 5164 del 16.06.2020, notificato al ricorrente a mezzo del servizio postale in data 23.06.2020, con cui gli era stata contestata la violazione degli artt. 1 del d.l. n. 663/79, convertito in legge n. 33/80, e 1, 33, 37 e 82 del D.P.R. n. 797/55 mod. dalla legge n. 1038/61, per avere omesso di corrispondere ad alcuni lavoratori l'indennità di malattia conto e le somme CP_3
dovute a titolo di assegni familiari.
Quale unico motivo di opposizione, il ricorrente ha eccepito la nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta, e di qualsiasi atto antecedente, concomitante e susseguente, “per palese violazione del diritto di difesa”, esponendo di avere inoltrato richiesta con P.E.C. del 30.06.2020 all'I.T.L. di Nuoro al fine di poter aver “copia integrale del fascicolo e, nello specifico, ogni atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e successivo alla notificazione del verbale…….., nelle forme e termini di legge, dichiarandosi sin d'ora disponibile al pagamento dei diritti di cancelleria che verranno indicati”, ma che tale istanza veniva ingiustificatamente rigettata dall'I.T.L. di , sulla base della motivazione CP_1
che le violazioni sarebbero state contestate “tenendo conto del LUL (fornito dal consulente del lavoro)
e del prospetto AG (rilevato attraverso la Banca dati ”, e che all'interno del fascicolo CP_3 sarebbero state presenti “le richieste di intervento dei lavoratori”, sottratte per legge all'accesso per un periodo di 5 anni dalla chiusura del procedimento.
Il ricorrente ha sostenuto che tale diniego all'ostensione era illegittimo, in quanto i lavoratori interessati dall'accertamento avevano cessato il rapporto di lavoro con la società già a decorrere dall'08.07.2019, vale a dire circa un anno prima rispetto alla richiesta di accesso al fascicolo
(30.06.2020).
Inoltre, il ricorrente aveva cessato la carica di socio in data 12.06.2020 con effetto retroattivo dall'08.05.2019, per cui, contrariamente a quanto affermato dall'I.T.L. di nell'ordinanza CP_1 ingiunzione, egli “era nell'impossibilità oggettiva di avere cognizione di tali documenti per altra via”.
Ha quindi concluso domandando l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta.
2 2. Si è costituito in giudizio l' , domandando l'integrale Controparte_1 rigetto del ricorso, stante l'infondatezza dell'unico motivo di opposizione, con cui il ricorrente aveva lamentato l'asserita non correttezza del riscontro alla istanza di accesso agli atti, dal medesimo formulata ai sensi della L. n. 241/90, rispetto alla quale egli avrebbe potuto rivolgere le proprie censure all'unico Tribunale competente, ovvero al TAR. Non avendolo fatto nei termini di legge, lo stesso non poteva in alcun modo dedurre l'illegittimità di un provvedimento amministrativo per la mancata ostensione dei documenti che ne costituiscono il supporto, per cui ogni relativa doglianza, nella presente sede, era del tutto irrilevante.
In ogni caso, la risposta fornita dall' all'istanza di accesso era del tutto legittima, in CP_1
quanto le dichiarazioni rese dai lavoratori nel corso delle ispezioni erano sottratte al diritto di accesso, secondo la normativa vigente, al fine di salvaguardare gli interessi anche professionali di coloro che erano direttamente coinvolti.
Ad ogni modo, non era ravvisabile alcuna violazione del diritto di difesa nel caso di specie, atteso che l'odierno opponente era stato informato e messo nelle condizioni di esercitare i diritti previsti dalla legge (così come indicati nella sezione Strumenti di tutela del verbale unico che gli era stato notificato), dovendosi rilevare che egli non aveva presentato alcuno scritto difensivo, né aveva richiesto apposita audizione personale ai sensi dell'art. 18 della L. 689/81, come invece ben avrebbe potuto fare, quantomeno per contestare gli addebiti notificatigli e offrire, eventualmente, la prova degli avvenuti pagamenti.
Le violazioni contestate, peraltro, erano obiettivamente verificabili, al di là del contenuto di eventuali dichiarazioni di terzi, trattandosi della omessa corresponsione da parte del datore di lavoro dell'assegno per il nucleo familiare in relazione ai lavoratori e CP_4 Controparte_5
rispettivamente per i periodi dal novembre 2016 al giugno 2019 e dal marzo 2017 al giugno
[...]
CP_ 2019, oltre che l'indennità di malattia a carico dell' ai medesimi dipendenti rispettivamente nei mesi di gennaio 2017, febbraio 2017, febbraio 2018 e giugno 2018, quanto al nei mesi di aprile CP_4
2019 e luglio 2019, quanto al e per il mese di gennaio 2018 quanto al lavoratore CP_5 [...]
, come ben descritto nel verbale unico propedeutico all'ordinanza ingiunzione impugnata. Per_1
A tali conclusioni gli ispettori erano pervenuti mediante l'esame del libro unico del lavoro, del prospetto riepilogativo AG e della Banca dati INPS, da cui si era appresa l'avvenuta compensazione del debito nei confronti dell'Istituto mediante esposizione delle somme a credito nei D-
MAG e conseguenti versamenti effettati tramite F24, nonché dalle univoche fonti testimoniali.
Per tali fatti, oltre a contestare gli illeciti riscontrati e ad emettere le diffide accertative per crediti retributivi ritualmente notificate al ricorrente, il personale ispettivo aveva anche redatto apposita
3 CP_ comunicazione all' e relativo rapporto alla Prefettura competente per l'eventuale seguito di competenza in ordine alla violazione dell'art. 316 – ter del R.D. n. 1398/1930, ovvero per indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato.
Quanto al recesso da parte del ricorrente, lo stesso era stato esercitato con istanza del 12.06.2020, dopo la commissione delle violazioni dal novembre 2016 al luglio 2019, per cui non vi era dubbio che in tale periodo il fosse ancora legale rappresentante della società datrice di lavoro. Anche a Pt_1
voler far decorrere l'effetto retroattivo del recesso del Tempesta disposto dal Giudice del Registro dal
08.05.2019, gli ultimi due mesi di commissione degli illeciti, ai fini del calcolo della sanzione, risultavano del tutto irrilevanti.
Anche perché, nel caso di specie, le violazioni contestate riguardavano la mancata corresponsione dell'indennità di malattia e degli assegni per il nucleo familiare, quindi circostanze oggettivamente verificabili.
3. La causa, istruita con sole produzioni documentali, è stata fissata all'odierna udienza per la discussione e la pronuncia di sentenza contestuale ai sensi dell'art. 429 c.p.c., con termine fino a cinque giorni prima per il deposito di note difensive.
§§§
4. L'opposizione non è meritevole di accoglimento.
4.1. Preliminarmente, va dichiarata la manifesta tardività e conseguente inammissibilità dell'eccezione sollevata dal ricorrente per la prima volta nella propria memoria difensiva depositata il
30.01.2025, in sostituzione di quella già depositata il 27.01.2025, di decadenza ex art. 14 della legge n.
689/81, “per aver notificato la sanzione oltre i 90 giorni dalla fine dell'accertamento”.
In proposito occorre rilevare che la legge n. 689/1981 configura un modello procedimentale di tipo impugnatorio nel quale tutte le ragioni poste alla base della richiesta di annullamento dell'atto (causae petendi) debbono essere racchiuse nel ricorso introduttivo, senza possibilità di integrare, in corso di causa, i motivi originariamente addotti (in termini cfr. Cass. civ., Sez. 6-2, 01.09.2020, n. 18158).
Ad ogni modo, tale eccezione, anche ove tempestivamente sollevata in giudizio, avrebbe dovuto essere disattesa.
L'art. 14 della legge n. 689/1981 dispone che, qualora la contestazione non possa essere immediata, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio dello Stato entro il termine di novanta giorni dall'accertamento: termine che decorre dal momento dell'acquisizione di tutti i dati e i riferimenti di carattere oggettivo e soggettivo necessari per la definizione dell'accertamento inteso nella sua globalità.
Nella specie, risulta per tabulas che gli accertamenti ispettivi, iniziati il 14.02.2020, si sono
4 conclusi in data 8.05.2020, e il verbale unico di accertamento e notificazione n. NU00000/2020-01
Protocollo n. 5164 del 16.06.2020, su cui si fonda l'ordinanza qui opposta, è stato notificato all'odierno ricorrente il 23.06.2020, ampiamente entro i novanta giorni prescritti dal citato art. 14.
La norma in esame, a differenza di quanto erroneamente ritenuto dalla difesa del ricorrente, non prescrive alcun termine entro il quale l'amministrazione deve riscuotere la sanzione amministrativa tramite l'emissione e notifica dell'ordinanza ingiunzione, salvo il termine di prescrizione di cinque anni dal giorno della commissione dell'illecito del diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni contestate (cfr. art. 28 legge n. 689/1981).
4.2. Per quanto riguarda l'eccezione di nullità della procedura sanzionatoria per l'asserita violazione del diritto di difesa ex lege n. 689/81, la stessa è destituita di fondamento.
Al di là del fatto, pacifico, per cui l'odierno opponente non ha mai proposto ricorso ai sensi dell'art. 25 della legge 241/1990, al fine di ottenere l'ostensione dei documenti rispetto ai quali aveva formulato istanza di accesso all' , deve evidenziarsi la mancanza di significativa rilevanza dei Controparte_1 documenti rispetto ai quali non è stata accolta l'istanza di accesso al fine dell'esercizio del diritto di difesa da parte dell'interessato.
Difatti, il verbale di contestazione degli addebiti appare del tutto idoneo a far comprendere al destinatario le effettive ragioni dell'incolpazione e l'iter logico - giuridico destinato a sorreggere l'esercizio della potestà sanzionatoria, mai censurato nel merito dal ricorrente.
Si legge infatti nel verbale, notificato ritualmente al ricorrente il 23.06.2020, che a quest'ultimo, nella sua qualità di socio amministratore della società “
[...]
”, è stata contestata la violazione dell'art. 1 del Parte_2
d.l. 30.12.1979, n. 663, convertito con modificazioni dalla L. 29.02.1980, n. 33, come modificato dalla legge n. 33/1980, e degli artt. 1, 33, 37 e 82 del D.P.R. n. 30.05.1955, n. 797, per avere omesso di corrispondere ad alcuni lavoratori l'indennità di malattia conto e le somme dovute a titolo di CP_3
assegni familiari.
L'art. 1 del d.l. n. 663/79, conv. con mod. dalla L. n. 33/80, prevede che “Per i lavoratori dipendenti, salvo quanto previsto dal successivo sesto comma, le indennità di malattia e di maternità di cui all'articolo 74, primo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono corrisposte agli aventi diritto a cura dei datori di lavoro all'atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l'attività lavorativa, fermo restando l'obbligo del datore di lavoro di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi, in ogni caso non inferiori al 50 per cento della retribuzione del mese precedente, salvo conguaglio”. Il datore di lavoro che non provveda, entro i termini di cui al primo comma, alla erogazione dell'indennità giornaliera di malattia e
5 di maternità dovuta, è punito con una sanzione amministrativa di euro 125,00 per ciascun dipendente cui si riferisce la violazione.
Nel caso di specie, è stata contestata l'omessa corresponsione dell'indennità di malattia ai seguenti lavoratori e per i mesi sotto indicati:
- : gennaio 2017 (euro 170,74), febbraio 2017 (euro 135,59), febbraio 2018 (euro CP_4
82,02) e giugno 2018 (euro 82,02);
- aprile 2019 (euro 185,75) e luglio 2019 (euro 153,62); Controparte_5
- gennaio 2018 (35,78). Persona_1
Inoltre, è stata contestata la violazione dell'art. 37 del D.P.R. n. 797/1955 (recanti il Testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari), in cui è previsto che, “Salvo quanto disposto per
l'agricoltura negli articoli da 66 a 69 del medesimo D.P.R., gli assegni familiari, di cui all'articolo 33, sono corrisposti agli aventi diritto a cura del datore di lavoro alla fine di ogni periodo di pagamento della retribuzione”.
Ai sensi dell'art. 82, comma 2, del medesimo D.P.R., come sostituito dall'art. 22, comma 6, D. lgs.
14.09.2015, n. 151, il datore di lavoro che non provvede, se tenutovi, alla corresponsione degli assegni
è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 5.000 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero a un periodo superiore a sei mesi la sanzione va da 1.500 a 9.000 euro.
Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero a un periodo superiore a dodici mesi la sanzione va da 3.000 a 15.000 euro.
Nel caso di specie, è stata contestata l'omessa corresponsione ai lavoratori e CP_4 [...]
delle somme dovute a titolo di ANF rispettivamente per il periodo novembre 2016 - Controparte_5
giugno 2019 e marzo 2017 – giugno 2019.
Secondo quanto si legge nel medesimo verbale, dette risultanze sono scaturite principalmente dall'esame del LUL e del prospetto riepilogativo dei AG trasmessi all'Istituto previdenziale nel periodo da novembre 2016 a giugno 2019, dove sono state riportate le somme da corrispondersi ai predetti lavoratori a titolo di assegni familiari e indennità di malattia, senza che, tuttavia, la datrice di lavoro avesse provveduto al pagamento dei relativi importi, pur conguagliando gli stessi dal monte debitorio nei confronti dell' e dell'Erario attraverso i modelli F-24. CP_3
A fronte di tali precise contestazioni, il ricorrente non ha mai neppure allegato, né tantomeno dimostrato, di avere provveduto al pagamento delle somme in oggetto, senza che sia dato comprendere in che modo l'esercizio del diritto di difesa gli sia stato precluso, in concreto, dal mancato riscontro all'istanza di accesso avente ad oggetto “ogni atto e/o provvedimento antecedente, concomitante e successivo alla notificazione del verbale”, ove si consideri che gli addebiti sollevati dall' CP_1
6 sono stati fondati principalmente su oggettive evidenze documentali riferibili all'attività della società a suo tempo amministrata anche dall'odierno ricorrente.
Il ricorrente non ha presentato alcuno scritto difensivo, né ha chiesto di essere sentito a sua difesa, ai sensi dell'art. 18 della legge n. 689/81, benché in quella sede avrebbe potuto spiegare in che modo la mancata ostensione dei documenti richiesti gli avrebbe impedito di comprendere il contenuto delle contestazioni rivoltegli, a fronte di un verbale di accertamento che, pacificamente, gli era stato ritualmente notificato, nel quale, come si è visto, sono stati indicati analiticamente gli addebiti contestati, con illustrazione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto posti a fondamento della pretesa.
Neppure nel presente giudizio il ricorrente ha spiegato in che modo la mancata conoscenza di tutti gli atti posti a fondamento dell'accertamento, e in particolare delle dichiarazioni rese dai lavoratori agli ispettori, gli avrebbe impedito di difendersi, a fronte di specifici addebiti mai contestati nel merito, fermo restando che, se tali documenti davvero fossero stati considerati imprescindibili al fine di garantire il diritto di difesa del ricorrente, quest'ultimo avrebbe potuto esercitare l'azione all'uopo riconosciuta all'interessato dalla legge n. 241/90.
Va ribadito che nel caso in esame si tratta di illeciti amministrativi il cui accertamento era stato verificato principalmente sulla base della documentazione riferibile alla società datrice di lavoro, e solo secondariamente sulla base di “fonti testimoniali”, per cui neppure astrattamente la messa a disposizione di tali documenti appare funzionale all'esercizio del diritto di difesa da parte del trasgressore.
D'altronde, deve escludersi che possa configurarsi un vizio della procedura amministrativa, tale da riverberarsi sul provvedimento conseguente, determinandone la caducazione, in quanto non è prescritto da alcuna specifica disposizione normativa che l'Ispettorato del lavoro debba consegnare, unitamente al verbale unico di accertamento, tutti gli atti e documenti su cui questo si fonda;
difatti l'art. 6, comma 8 del d. lgs. n. 150/2011 prevede che sia il giudice a ordinare all'amministrazione, con il decreto di fissazione dell'udienza, il deposito di “copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione”.
Senza contare che costituisce un approdo oramai del tutto condiviso quello per cui il giudizio di opposizione a ordinanza ingiunzione costituisce un giudizio sul rapporto e non sull'atto, sicché non qualsiasi vizio della procedura può determinare l'annullamento del provvedimento e gli argomenti a proprio favore che l'interessato non abbia potuto prospettare dinnanzi all'autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale (v. Cass. civ., Sez. U, 28.01.2010, n. 1786). Ne consegue che l'odierno ricorrente, a fronte di un diniego ritenuto illegittimo, avrebbe potuto adire
7 l'autorità amministrativa per ottenere l'ostensione dei documenti richiesti e, quindi, esercitare pienamente il proprio diritto di difesa, nell'odierno giudizio.
Infine, deve escludersi che a differenti conclusioni si possa pervenire sulla base della circostanza per cui l'odierno ricorrente ha receduto dalla società a decorrere dall'8.05.2019, sia perché dalla visura camerale in atti risulta che l'iscrizione nel registro delle imprese di tale evento è avvenuta solamente il
12.06.2020 (doc. 07 all. ricorso), sia perché, anche a voler considerare la data dell'8.05.2019, le violazioni si sono svolte in un lasso di tempo dal novembre 2016 al luglio 2019, senza che gli ultimi due mesi di commissione degli illeciti abbiano inciso sull'entità della sanzione (circostanza, questa, specificamente allegata dall'I.T.L. e mai contestata dal ricorrente). D'altronde, anche l'asserita
“impossibilità” di ottenere i documenti posti a fondamento dell'accertamento per altra via non può che riguardare unicamente il periodo successivo al recesso, atteso che, quale socio amministratore della s.n.c. datrice di lavoro per quasi tutto il periodo considerato, il ricorrente era senza dubbio legittimato a ottenere la documentazione inerente ai rapporti di lavoro, compresa quella trasmessa all' . CP_3
4.3. Sulla scorta dei rilievi e delle argomentazioni che precedono, l'opposizione deve essere rigettata.
5. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e succ. mod. e ii., avuto riguardo alla materia trattata (causa di lavoro), al valore della causa in rapporto all'entità della sanzione (scaglione compreso tra euro 1.100,01 ed euro 5.200,00) e all'attività difensiva effettivamente occorsa. Deve inoltre essere applicata una riduzione del 20% sui compensi altrimenti spettanti, ai sensi dell'art. 152 - bis disp. att. c.p.c. e dell'art. 9 del d. lgs. 14.9.2015, n. 149, stante la difesa in giudizio dell'amministrazione resistente tramite propri funzionari.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta l'opposizione;
2) condanna il ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore dell' resistente, CP_1 che liquida nell'importo di Euro 1.348,80, interamente per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% e c.p.a. e i.v.a. come per legge.
Così deciso in Oristano, il 07/02/2025
Il Giudice
dott.ssa Consuelo Mighela
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