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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 15/12/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3208/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario AL IA, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I grado n. 3208/2025 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Campagnoli P.IVA_1
RICORRENTI contro
( , con i funzionari Controparte_1 P.IVA_2 dott. , dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 25/06/2025 alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (n. 1036/2025 RG) e poi assegnato alla Sezione II
Civile, e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21 del 15/04/2025 con cui l'
[...]
di ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 CP_1
230.040,24, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per avere posto in essere – nel pagina 1 di 3 periodo compreso tra il mese di luglio 2016 ed il mese di gennaio 2021 – n. 46 contratti di distacco di personale con n. 11 società, ritenuti dall' illeciti. Erano, pertanto, contestate n.
46 violazioni dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003, sanzionate ai sensi dell'art. 18 comma
5bis dello stesso D. Lgs.
- L' di si costituiva chiedendo in primis di verificare la tempestività del ricorso, CP_1
tenuto conto che l'o.i. opposta era stata notificata al trasgressore in Parte_1
data 5/05/2025 e alla società obbligata in solido in data 27/05/2025; insisteva, poi, nella piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- Alla prima udienza del 10/11/2025, sulle istanze sollevate dalle parti, questo giudice, ritenuto necessario preliminarmente decidere sulla tempestività dell'opposizione, fissava a tal fine udienza di discussione del 15/12/2025 a trattazione scritta.
- L' di ha provato il perfezionamento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
2025/CONT/399/21 nei confronti di mediante la produzione dell'avviso Parte_1
di ricevimento della raccomandata N. 392212939821, inviatale presso l'indirizzo di residenza a Mirandola (MO), Via C. Darwin 5/E, da cui risulta che il plico non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario ed è stato depositato in data
24/04/2025 presso l'ufficio postale che ha regolarmente provveduto all'invio della con raccomandata n. 669176424858 (il cui avviso di ricevimento è pure agli atti).
- Risulta, pertanto, agli atti che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21 si
è perfezionata nei confronti di per "compiuta giacenza" lunedì 5/05/2025 Parte_1
(essendo il decimo giorno per la compiuta giacenza una domenica).
- Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 25/06/2025 alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (n. 1036/2025 RG), come risulta dallo storico del fascicolo telematico;
da parte sua, , nelle note di trattazione scritta Parte_1 depositate in data 12/12/2025, asserisce che essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, "non veniva mai effettivamente a conoscenza del destinatario", senza però provare di essere stata, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto entro il termine di compiuta giacenza.
- L'opposizione proposta da è dunque tardiva, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di trenta giorni dalla notifica dell'o.i. e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile, ex art. 6, co. 6, D. Lgs. 150/2011. Ogni altra questione resta assorbita.
pagina 2 di 3 - Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra e la Parte_1
resistente di CP_1
- Il presente procedimento dovrà necessariamente proseguire tra la (cui Parte_2
l'o.i. è stata notificata in data 27/05/2025 come riconosciuto in atti da entrambe le parti) e la resistente , attesa l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali l'ordinanza-ingiunzione de quo è stata emessa e notificata (come da costante giurisprudenza della Cass., v. per tutte sez. I, 9 maggio 2006, n. 10681).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, parzialmente definendo la causa n. 3208/2025 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva ex art. 6, co. 6, D. Lgs. 150/2011 l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21; Parte_1
- compensa le spese di lite tra e la resistente di Parte_1 CP_1
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra la , in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Parte_2
resistente di CP_1
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
AL IA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario AL IA, all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA PARZIALE nella causa civile di I grado n. 3208/2025 R.G. promossa da
(C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
( ) con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Campagnoli P.IVA_1
RICORRENTI contro
( , con i funzionari Controparte_1 P.IVA_2 dott. , dott.ssa , dott.ssa Controparte_2 Controparte_3 CP_4
RESISTENTE avente ad oggetto: opposizione a ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs.
150/2011.
CONCLUSIONI
Come in atti.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso ex artt. 22 L. 689/1981 e 6 D. Lgs. 150/2011, depositato in data 25/06/2025 alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (n. 1036/2025 RG) e poi assegnato alla Sezione II
Civile, e proponevano opposizione avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21 del 15/04/2025 con cui l'
[...]
di ingiungeva loro il pagamento della complessiva somma di € Controparte_1 CP_1
230.040,24, a titolo di sanzione amministrativa e spese, per avere posto in essere – nel pagina 1 di 3 periodo compreso tra il mese di luglio 2016 ed il mese di gennaio 2021 – n. 46 contratti di distacco di personale con n. 11 società, ritenuti dall' illeciti. Erano, pertanto, contestate n.
46 violazioni dell'art. 30 comma 1 D.Lgs. n. 276/2003, sanzionate ai sensi dell'art. 18 comma
5bis dello stesso D. Lgs.
- L' di si costituiva chiedendo in primis di verificare la tempestività del ricorso, CP_1
tenuto conto che l'o.i. opposta era stata notificata al trasgressore in Parte_1
data 5/05/2025 e alla società obbligata in solido in data 27/05/2025; insisteva, poi, nella piena legittimità dell'ordinanza-ingiunzione impugnata.
- Alla prima udienza del 10/11/2025, sulle istanze sollevate dalle parti, questo giudice, ritenuto necessario preliminarmente decidere sulla tempestività dell'opposizione, fissava a tal fine udienza di discussione del 15/12/2025 a trattazione scritta.
- L' di ha provato il perfezionamento della notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. CP_1
2025/CONT/399/21 nei confronti di mediante la produzione dell'avviso Parte_1
di ricevimento della raccomandata N. 392212939821, inviatale presso l'indirizzo di residenza a Mirandola (MO), Via C. Darwin 5/E, da cui risulta che il plico non è stato consegnato per temporanea assenza del destinatario ed è stato depositato in data
24/04/2025 presso l'ufficio postale che ha regolarmente provveduto all'invio della con raccomandata n. 669176424858 (il cui avviso di ricevimento è pure agli atti).
- Risulta, pertanto, agli atti che la notifica dell'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21 si
è perfezionata nei confronti di per "compiuta giacenza" lunedì 5/05/2025 Parte_1
(essendo il decimo giorno per la compiuta giacenza una domenica).
- Il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato in data 25/06/2025 alla
Sezione Lavoro del Tribunale di Modena (n. 1036/2025 RG), come risulta dallo storico del fascicolo telematico;
da parte sua, , nelle note di trattazione scritta Parte_1 depositate in data 12/12/2025, asserisce che essendosi la notifica perfezionata per compiuta giacenza, "non veniva mai effettivamente a conoscenza del destinatario", senza però provare di essere stata, senza colpa, nell'impossibilità di avere avuto notizia dell'atto entro il termine di compiuta giacenza.
- L'opposizione proposta da è dunque tardiva, in quanto proposta oltre il Parte_1
termine di trenta giorni dalla notifica dell'o.i. e, come tale, deve essere dichiarata inammissibile, ex art. 6, co. 6, D. Lgs. 150/2011. Ogni altra questione resta assorbita.
pagina 2 di 3 - Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra e la Parte_1
resistente di CP_1
- Il presente procedimento dovrà necessariamente proseguire tra la (cui Parte_2
l'o.i. è stata notificata in data 27/05/2025 come riconosciuto in atti da entrambe le parti) e la resistente , attesa l'autonomia delle posizioni dei soggetti obbligati in solido, nei confronti di ciascuno dei quali l'ordinanza-ingiunzione de quo è stata emessa e notificata (come da costante giurisprudenza della Cass., v. per tutte sez. I, 9 maggio 2006, n. 10681).
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, parzialmente definendo la causa n. 3208/2025 R.G., così provvede:
- dichiara inammissibile in quanto tardiva ex art. 6, co. 6, D. Lgs. 150/2011 l'opposizione proposta da avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 2025/CONT/399/21; Parte_1
- compensa le spese di lite tra e la resistente di Parte_1 CP_1
- rimette la causa sul ruolo istruttorio come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio tra la , in persona del legale rappresentante pro-tempore e la Parte_2
resistente di CP_1
Sentenza resa all'esito di udienza tenutasi a trattazione scritta.
Modena, 15 dicembre 2025
Il Giudice Onorario
AL IA
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