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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 15/01/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Sentenza n.2/2025
In Nome del Popolo Italiano Oggetto: appello
avverso la sentenza La Corte d'Appello di Perugia n.28/2024 del Sezione lavoro Tribunale di Spoleto;
in persona dei magistrati: rivalutazione contributiva per dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore esposizione all'amianto. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere alla pubblica udienza del giorno 15/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.131 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 30/07/2024 da:
Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania
Di Cato, parte APPELLANTE contro con l'avv. Ezio Bonanni, CP_1
parte APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.28/2024, pubblicata il 07/02/2024, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' e, per l'effetto, CP_1 Pt_1 previa declaratoria di riconoscimento dell'esposizione del ricorrente alle fibre di amianto per il periodo lavorativo dal 01/06/1980 al 02/10/2003 e della conseguente maturazione del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva, ha condannato l'ente previdenziale al relativo adeguamento e al pagamento delle differenze maturate sui ratei pensionistici dovuti, oltre accessori e spese processuali.
Secondo il giudice di prime cure, premessa l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem sollevata dall' in relazione ad una Pt_1
precedente sentenza, la n.101/2011, pronunciata dal Tribunale di Perugia fra le
1 stesse parti, nonchè quelle di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto, quanto al merito della domanda, l'attività istruttoria espletata nel corso del CP_ processo ha dato prova della fondatezza della pretesa avanzata dal , avendo i numerosi testimoni sentiti confermato le allegazioni attoree, secondo le quali l'ambiente lavorativo nel quale aveva operato il ricorrente comportava la sua continua esposizione alle polveri d'amianto, circostanza, questa, confermata dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato, che aveva evidenziato che l'attività di lavoro prestata dal ricorrente era stata svolta per un lungo periodo in ambienti con diffusa presenza di amianto, sia in forma compatta che friabile, con conseguente esposizione del lavoratore per più di un decennio ad una concentrazione superiore a 0,1ff/CC.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' lamentando, con il Pt_1
primo motivo di impugnazione, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di ne bis in
CP_ idem in ordine alla domanda proposta dal , eccezione sollevata rispetto al precedente giudizio intervenuto fra le stesse parti e definito con la sentenza del
Tribunale di Perugia n.101/2011. L'ente previdenziale evidenzia, infatti, che, CP_ diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, in quel giudizio il aveva domandato il riconoscimento della rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione all'amianto dal 01/06/1980 al 31/12/2002, con ogni conseguenza di legge, ciò identicamente a quanto domandato nel presente giudizio, nel quale è stato richiesto il medesimo riconoscimento per l'esposizione all'amianto e la condanna alla rivalutazione contributiva;
pertanto, la nuova domanda sarebbe inammissibile in virtù del precedente giudicato.
Con un secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata, l'ente previdenziale contesta la decisione di primo grado laddove ha riconosciuto sussistente il diritto vantato dal ricorrente nonostante il difetto dei presupposti di legge. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale, dopo aver ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art.1, commi 20, 21 e 22, della legge n.247 del 2007, normativa che prevede un'agevolazione probatoria per l'esposizione all'amianto dei lavoratori alle dipendenze di aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro, non avrebbe considerato il difetto di
CP_ prova in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa del presso uno dei
2 siti produttivi di cui agli atti di indirizzo del Ministero. In ogni caso, secondo l'appellante, nemmeno l'esposizione qualificata sarebbe emersa dalla CTU svolta in primo grado.
Con il terzo motivo di impugnazione l' censura la sentenza di Pt_1
primo grado non avendo, il Tribunale, argomentato in ordine all'eccezione secondo la quale la nuova domanda avrebbe potuto ritenersi ammissibile soltanto per i periodi non coperti da giudicato e, in ogni caso, successivi al
1992. L'ente evidenzia che, in ordine a questo secondo periodo, la domanda sarebbe infondata in quanto, in applicazione della normativa del 2007, il riconoscimento della rivalutazione contributiva sarebbe ammissibile unicamente per i lavoratori dei siti di cui agli atti di indirizzo del Ministero,
CP_ situazione che non riguarderebbe il .
Con il quarto motivo l'ente appellante si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza sollevata in relazione al disposto di cui all'art.6, comma 9 bis, del decreto legge n.194 del 2009, convertito nella legge n.25 del
2010, riguardante i termini di presentazione del curriculum professionale. Il primo giudice, infatti, avrebbe statuito unicamente sull'eccezione sollevata ai sensi dell'art.47 del d. P.R. n. 639 del 1970, ma nulla avrebbe affermato riguardo all'analoga eccezione di decadenza sollevata per omessa presentazione nei termini del curriculum professionale.
Con il quinto motivo di impugnazione, infine, l' censura la Pt_1 decisione del giudice di prime cure il quale, respingendo l'eccezione di CP_ prescrizione, non avrebbe considerato che il ha acquisito piena consapevolezza della qualificata esposizione all'amianto fin dall'ottobre 2003, epoca di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento all'INAIL, mentre la domanda all' al fine di ottenere la rivalutazione Pt_1
contributiva sarebbe stata presentata soltanto il 20/03/2015, quindi, ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione.
L'ente appellante ha, pertanto, concluso che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado venga riformata, con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea o di rigetto nel merito, con il favore delle spese processuali.
3 Nel processo di appello si è costituito eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto integrale.
CP_ Il , poi, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, subordinato e condizionato all'accoglimento dell'appello principale sul motivo relativo al ne bis in idem per l'esposizione all'amianto nel periodo fino al 31/12/1992, chiedendo che venga riconosciuto, comunque, il suo diritto per il periodo decorrente dal 01/01/1993 al 02/10/2003.
All'udienza del 15/01/2025, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni prospettate dalle parti, va in primo luogo
CP_ respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal con la memoria di costituzione per violazione della disposizione di cui all'art.434
c.p.c..
Sul punto, a giudizio del Collegio, se è vero che il legislatore del 2022, con la riforma del codice di rito civile - da valere per le impugnazioni proposte dopo il 28/02/2023 - ha ulteriormente irrigidito, rispetto alla riforma del 2012, la norma di cui all'art.434 c.p.c., sanzionando con l'inammissibilità l'appello che difetti di motivazione o non indichi chiaramente e sinteticamente il capo della decisione e le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice oppure le violazioni di legge evidenziate e la loro rilevanza per la decisione, è anche vero che, a giudizio di questo Collegio, rimane sempre attuale il principio espresso dalla Suprema Corte in occasione della precedente riforma, in virtù del quale, ai fini di una valutazione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è richiesto che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga individuato in modo chiaro ed esauriente lo specifico oggetto dell'impugnazione, con precisa circoscrizione del giudizio di gravame con riferimento ai capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, poi, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.27199 del
16/11/2017).
Orbene, secondo il Collegio, tale situazione è certamente rinvenibile in ordine a tutti i motivi di impugnazione proposti dall' , nei quali l'ente ha Pt_1
4 specificamente impugnato i capi della sentenza di primo grado dove sono contenute le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per riconoscere il diritto attoreo, precisando la norma di legge violata e la censura mossa alla decisione.
Passando, ora all'analisi dell'appello principale e partendo dal primo dei motivi proposti dall'ente previdenziale, il cui oggetto riguarda la sussistenza o meno del già intervenuto giudicato sulla domanda attorea di rivalutazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, si ritiene che la doglianza sia fondata e vada accolta per quanto di seguito esposto.
Il Collegio rileva come costituisca un dato pacifico e, in ogni caso, CP_ documentato che il ha già intrapreso un precedente giudizio nei confronti dell' dinanzi al Tribunale di Perugia, attraverso il quale, con ricorso Pt_1 risalente all'anno 2005, ha domandato il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto per il periodo dal 01/06/1980 al 31/12/2002.
Su quella domanda il Tribunale adito si è pronunciato con sentenza n.101/2011, pubblicata il 03/02/2011 e passata in giudicato, perché non impugnata dal ricorrente.
Alla luce di quanto indicato è evidente che l'odierno giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Spoleto con ricorso depositato il 13/03/2017, avente ad oggetto la medesima domanda di riconoscimento dell'esposizione alle fibre d'amianto per oltre dieci anni, con decorrenza dal 10/06/1980, con conseguente rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione, non può che concludersi, in applicazione del principio del ne bis in idem, con declaratoria di inammissibilità in considerazione del precedente intervenuto giudicato.
Si ritiene utile chiarire che, a tal riguardo, non ha alcun rilievo la circostanza che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Spoleto, a differenza di quella di cui al precedente giudicato, si fondi, oltre che sull'art.13, comma 8, della legge n.257 del 1992, anche sulle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 20, 21 e 22, della legge n.247 del 2007, dal momento che la
Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione
5 all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate” (così Cass. civ., Sez. L,
Ordinanza n. 23696 del 04/09/2024).
Il principio affermato dalla Suprema Corte viene fatto proprio da questo
Collegio, il quale non ha motivo per discostarsene, ed implica, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
Non sfugge alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea anche l'ulteriore periodo, rispetto a quello fino al 31/12/2002 già oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Perugia, di dedotta esposizione decorrente dal 01/01/2003 al 02/10/2003, in quanto trattasi di periodo di esposizione giuridicamente ininfluente perché inferiore al decennio.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superflua l'analisi degli altri motivi di appello.
Da ultimo, va dichiarato inammissibile anche l'appello incidentale CP_ proposto dal , non contenendo alcuna doglianza avverso il decisum del
Tribunale di Spoleto e, ribadendo, anzi, unicamente la propria domanda di rivalutazione contributiva fino al 02/10/2003.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, stante il recente chiarimento della Suprema Corte in ordine al valore di giudicato delle sentenze pronunciatesi sulle domande proposte in base alla sola normativa del 1992, vanno interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n.28/2024, pubblicata il 07/02/2024, del Tribunale di Spoleto, quale
Giudice del lavoro, così provvede:
A. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la domanda attorea inammissibile;
B. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
C. Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
6 D. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il CP_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
7
In Nome del Popolo Italiano Oggetto: appello
avverso la sentenza La Corte d'Appello di Perugia n.28/2024 del Sezione lavoro Tribunale di Spoleto;
in persona dei magistrati: rivalutazione contributiva per dott. Vincenzo Pio Baldi Presidente relatore esposizione all'amianto. dott.ssa Simonetta Liscio Consigliere dott.ssa Francesca Altrui Consigliere alla pubblica udienza del giorno 15/01/2025, sulle conclusioni delle parti come riportate nel verbale d'udienza, da intendersi qui trascritte, mediante lettura del dispositivo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.131 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno 2024, promossa con ricorso in appello depositato in data 30/07/2024 da:
Parte_1
corrente in Roma, con gli avv.ti Roberto Annovazzi, Mirella Arlotta e Stefania
Di Cato, parte APPELLANTE contro con l'avv. Ezio Bonanni, CP_1
parte APPELLATA, APPELLANTE INCIDENTALE avverso la sentenza n.28/2024, pubblicata il 07/02/2024, del Tribunale di
Spoleto, in funzione di Giudice del lavoro.
Motivi in fatto ed in diritto
Il Tribunale di Spoleto, con la sentenza indicata in epigrafe, ha accolto la domanda proposta da nei confronti dell' e, per l'effetto, CP_1 Pt_1 previa declaratoria di riconoscimento dell'esposizione del ricorrente alle fibre di amianto per il periodo lavorativo dal 01/06/1980 al 02/10/2003 e della conseguente maturazione del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva, ha condannato l'ente previdenziale al relativo adeguamento e al pagamento delle differenze maturate sui ratei pensionistici dovuti, oltre accessori e spese processuali.
Secondo il giudice di prime cure, premessa l'infondatezza dell'eccezione di ne bis in idem sollevata dall' in relazione ad una Pt_1
precedente sentenza, la n.101/2011, pronunciata dal Tribunale di Perugia fra le
1 stesse parti, nonchè quelle di decadenza dall'azione e di prescrizione del diritto, quanto al merito della domanda, l'attività istruttoria espletata nel corso del CP_ processo ha dato prova della fondatezza della pretesa avanzata dal , avendo i numerosi testimoni sentiti confermato le allegazioni attoree, secondo le quali l'ambiente lavorativo nel quale aveva operato il ricorrente comportava la sua continua esposizione alle polveri d'amianto, circostanza, questa, confermata dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio nominato, che aveva evidenziato che l'attività di lavoro prestata dal ricorrente era stata svolta per un lungo periodo in ambienti con diffusa presenza di amianto, sia in forma compatta che friabile, con conseguente esposizione del lavoratore per più di un decennio ad una concentrazione superiore a 0,1ff/CC.
Avverso la sentenza ha proposto appello l' lamentando, con il Pt_1
primo motivo di impugnazione, la violazione di legge nella quale sarebbe incorso il primo giudice nella parte in cui ha rigettato l'eccezione di ne bis in
CP_ idem in ordine alla domanda proposta dal , eccezione sollevata rispetto al precedente giudizio intervenuto fra le stesse parti e definito con la sentenza del
Tribunale di Perugia n.101/2011. L'ente previdenziale evidenzia, infatti, che, CP_ diversamente da quanto sostenuto dal primo giudice, in quel giudizio il aveva domandato il riconoscimento della rivalutazione contributiva per il periodo di esposizione all'amianto dal 01/06/1980 al 31/12/2002, con ogni conseguenza di legge, ciò identicamente a quanto domandato nel presente giudizio, nel quale è stato richiesto il medesimo riconoscimento per l'esposizione all'amianto e la condanna alla rivalutazione contributiva;
pertanto, la nuova domanda sarebbe inammissibile in virtù del precedente giudicato.
Con un secondo motivo d'appello, proposto in via subordinata, l'ente previdenziale contesta la decisione di primo grado laddove ha riconosciuto sussistente il diritto vantato dal ricorrente nonostante il difetto dei presupposti di legge. Secondo l'appellante, infatti, il Tribunale, dopo aver ritenuto applicabile la disciplina prevista dall'art.1, commi 20, 21 e 22, della legge n.247 del 2007, normativa che prevede un'agevolazione probatoria per l'esposizione all'amianto dei lavoratori alle dipendenze di aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro, non avrebbe considerato il difetto di
CP_ prova in ordine allo svolgimento dell'attività lavorativa del presso uno dei
2 siti produttivi di cui agli atti di indirizzo del Ministero. In ogni caso, secondo l'appellante, nemmeno l'esposizione qualificata sarebbe emersa dalla CTU svolta in primo grado.
Con il terzo motivo di impugnazione l' censura la sentenza di Pt_1
primo grado non avendo, il Tribunale, argomentato in ordine all'eccezione secondo la quale la nuova domanda avrebbe potuto ritenersi ammissibile soltanto per i periodi non coperti da giudicato e, in ogni caso, successivi al
1992. L'ente evidenzia che, in ordine a questo secondo periodo, la domanda sarebbe infondata in quanto, in applicazione della normativa del 2007, il riconoscimento della rivalutazione contributiva sarebbe ammissibile unicamente per i lavoratori dei siti di cui agli atti di indirizzo del Ministero,
CP_ situazione che non riguarderebbe il .
Con il quarto motivo l'ente appellante si duole dell'omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza sollevata in relazione al disposto di cui all'art.6, comma 9 bis, del decreto legge n.194 del 2009, convertito nella legge n.25 del
2010, riguardante i termini di presentazione del curriculum professionale. Il primo giudice, infatti, avrebbe statuito unicamente sull'eccezione sollevata ai sensi dell'art.47 del d. P.R. n. 639 del 1970, ma nulla avrebbe affermato riguardo all'analoga eccezione di decadenza sollevata per omessa presentazione nei termini del curriculum professionale.
Con il quinto motivo di impugnazione, infine, l' censura la Pt_1 decisione del giudice di prime cure il quale, respingendo l'eccezione di CP_ prescrizione, non avrebbe considerato che il ha acquisito piena consapevolezza della qualificata esposizione all'amianto fin dall'ottobre 2003, epoca di presentazione della domanda amministrativa di riconoscimento all'INAIL, mentre la domanda all' al fine di ottenere la rivalutazione Pt_1
contributiva sarebbe stata presentata soltanto il 20/03/2015, quindi, ben oltre la scadenza del termine decennale di prescrizione.
L'ente appellante ha, pertanto, concluso che, in accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado venga riformata, con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea o di rigetto nel merito, con il favore delle spese processuali.
3 Nel processo di appello si è costituito eccependo, CP_1 preliminarmente, l'inammissibilità dell'impugnazione avversaria e, nel merito, la sua infondatezza, chiedendone il rigetto integrale.
CP_ Il , poi, ha, a sua volta, proposto appello incidentale, subordinato e condizionato all'accoglimento dell'appello principale sul motivo relativo al ne bis in idem per l'esposizione all'amianto nel periodo fino al 31/12/1992, chiedendo che venga riconosciuto, comunque, il suo diritto per il periodo decorrente dal 01/01/1993 al 02/10/2003.
All'udienza del 15/01/2025, discussa la causa, la Corte ha emesso sentenza con lettura del sotto riportato dispositivo.
Così riassunte le questioni prospettate dalle parti, va in primo luogo
CP_ respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dal con la memoria di costituzione per violazione della disposizione di cui all'art.434
c.p.c..
Sul punto, a giudizio del Collegio, se è vero che il legislatore del 2022, con la riforma del codice di rito civile - da valere per le impugnazioni proposte dopo il 28/02/2023 - ha ulteriormente irrigidito, rispetto alla riforma del 2012, la norma di cui all'art.434 c.p.c., sanzionando con l'inammissibilità l'appello che difetti di motivazione o non indichi chiaramente e sinteticamente il capo della decisione e le censure proposte alla ricostruzione del primo giudice oppure le violazioni di legge evidenziate e la loro rilevanza per la decisione, è anche vero che, a giudizio di questo Collegio, rimane sempre attuale il principio espresso dalla Suprema Corte in occasione della precedente riforma, in virtù del quale, ai fini di una valutazione di ammissibilità dell'atto di impugnazione, non è richiesto che le deduzioni assumano una determinata forma o ricalchino la decisione appellata con diverso contenuto, essendo sufficiente che venga individuato in modo chiaro ed esauriente lo specifico oggetto dell'impugnazione, con precisa circoscrizione del giudizio di gravame con riferimento ai capi della sentenza impugnata nonché ai passaggi argomentativi che la sorreggono, formulando, poi, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice (cfr. Cass. civ., Sez. U, Sentenza n.27199 del
16/11/2017).
Orbene, secondo il Collegio, tale situazione è certamente rinvenibile in ordine a tutti i motivi di impugnazione proposti dall' , nei quali l'ente ha Pt_1
4 specificamente impugnato i capi della sentenza di primo grado dove sono contenute le argomentazioni utilizzate dal Tribunale per riconoscere il diritto attoreo, precisando la norma di legge violata e la censura mossa alla decisione.
Passando, ora all'analisi dell'appello principale e partendo dal primo dei motivi proposti dall'ente previdenziale, il cui oggetto riguarda la sussistenza o meno del già intervenuto giudicato sulla domanda attorea di rivalutazione contributiva per esposizione alle fibre di amianto, si ritiene che la doglianza sia fondata e vada accolta per quanto di seguito esposto.
Il Collegio rileva come costituisca un dato pacifico e, in ogni caso, CP_ documentato che il ha già intrapreso un precedente giudizio nei confronti dell' dinanzi al Tribunale di Perugia, attraverso il quale, con ricorso Pt_1 risalente all'anno 2005, ha domandato il riconoscimento del suo diritto alla rivalutazione dei contributi previdenziali per esposizione ultradecennale alle fibre d'amianto per il periodo dal 01/06/1980 al 31/12/2002.
Su quella domanda il Tribunale adito si è pronunciato con sentenza n.101/2011, pubblicata il 03/02/2011 e passata in giudicato, perché non impugnata dal ricorrente.
Alla luce di quanto indicato è evidente che l'odierno giudizio, instaurato dinanzi al Tribunale di Spoleto con ricorso depositato il 13/03/2017, avente ad oggetto la medesima domanda di riconoscimento dell'esposizione alle fibre d'amianto per oltre dieci anni, con decorrenza dal 10/06/1980, con conseguente rivalutazione contributiva dei periodi di esposizione, non può che concludersi, in applicazione del principio del ne bis in idem, con declaratoria di inammissibilità in considerazione del precedente intervenuto giudicato.
Si ritiene utile chiarire che, a tal riguardo, non ha alcun rilievo la circostanza che la domanda proposta dinanzi al Tribunale di Spoleto, a differenza di quella di cui al precedente giudicato, si fondi, oltre che sull'art.13, comma 8, della legge n.257 del 1992, anche sulle disposizioni introdotte dall'art.1, commi 20, 21 e 22, della legge n.247 del 2007, dal momento che la
Suprema Corte ha recentemente chiarito che “in tema di benefici a favore dei lavoratori esposti all'amianto, il fondamento normativo del beneficio della rivalutazione contributiva è l'art. 13, comma 8, della l. n. 257 del 1992, che prende in considerazione solo l'esposizione decennale senza identificare un arco temporale di riferimento, cosicché la possibilità di valutare l'esposizione
5 all'amianto per i periodi successivi al 1992 non è ascrivibile alla normativa sopravvenuta dettata dalla l. n. 247 del 2007, il cui art. 1, comma 20, si limita ad introdurre una particolare disciplina per i lavoratori che abbiano prestato la propria attività nelle aziende ivi specificate” (così Cass. civ., Sez. L,
Ordinanza n. 23696 del 04/09/2024).
Il principio affermato dalla Suprema Corte viene fatto proprio da questo
Collegio, il quale non ha motivo per discostarsene, ed implica, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con declaratoria di inammissibilità della domanda attorea.
Non sfugge alla declaratoria di inammissibilità della domanda attorea anche l'ulteriore periodo, rispetto a quello fino al 31/12/2002 già oggetto del giudizio svoltosi dinanzi al Tribunale di Perugia, di dedotta esposizione decorrente dal 01/01/2003 al 02/10/2003, in quanto trattasi di periodo di esposizione giuridicamente ininfluente perché inferiore al decennio.
L'accoglimento del primo motivo di impugnazione rende superflua l'analisi degli altri motivi di appello.
Da ultimo, va dichiarato inammissibile anche l'appello incidentale CP_ proposto dal , non contenendo alcuna doglianza avverso il decisum del
Tribunale di Spoleto e, ribadendo, anzi, unicamente la propria domanda di rivalutazione contributiva fino al 02/10/2003.
Le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio, stante il recente chiarimento della Suprema Corte in ordine al valore di giudicato delle sentenze pronunciatesi sulle domande proposte in base alla sola normativa del 1992, vanno interamente compensate fra le parti.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Perugia, Sezione lavoro, definitivamente decidendo sull'appello proposto dall' nei confronti di avverso la Pt_1 CP_1
sentenza n.28/2024, pubblicata il 07/02/2024, del Tribunale di Spoleto, quale
Giudice del lavoro, così provvede:
A. Accoglie l'appello principale e, in riforma della sentenza impugnata, dichiara la domanda attorea inammissibile;
B. Dichiara inammissibile l'appello incidentale;
C. Compensa per intero fra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
6 D. Dichiara, ex art.13, comma 1 quater, d.P.R. n.115 del 2002, la sussistenza in capo al dei presupposti processuali per il CP_1 pagamento dell'integrazione del contributo unificato, salvo la ricorrenza del diritto all'esenzione.
Il Presidente est.
dott. Vincenzo Pio Baldi
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