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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 17/12/2025, n. 1375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1375 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BENEVENTO
IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5414 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in via Parte_1 umberto i 1 82020 fragneto monforte presso lo studio dell'Avv.CARLOTTA PELLEGRINI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AL IL, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/12/2024 esponeva di Parte_1 aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di acompagnamento e grave disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il beneficio ma con decorrenza ottobre 2024; che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate che già esistevano al momento della domanda amministrativa. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nella specie parte ricorrente contesta esclusivamente la decorrenza, ancorata alla data della visita, rilevando che le patologie esistevano già all'epoca della domanda amministrativa.
Il CTU ancora, invece, la decorrenza, all'ottobre 2024, data della visita, senza motivare sulle ragioni di tale valutazione.
Richiesto di chiarimenti sul punto, il CTU ha precisato che, alla visita della Commissione medica del 07.07.2023, la BICE veniva descritta come orientata nel tempo e nello spazio, e tanto pur avendo valutato il certificato 07.03.2023 nel quale era refertato deficit delle funzioni cognitive con deficit della della cura di sé e degli spazi di vita.
Evidenzia che successivamente al 07/07/2023, nella documentazione sanitaria agli atti si riscontrava una sola visita: quella geriatrica dell'ottobre 2023, in cui si descriveva un declino cognitivo “severo ” ma che tale valutazione interveniva solo 3 mesi dopo la data della vista della Commissione, e che era inverosimile un tale sensibile aggravamento delle condizioni psico-fisiche in un così breve arco di tempo.
Successivamente e fino alla data della visita peritale (04/10/2024), per oltre un anno, non vi era stato alcun altro accertamento relativo alle condizioni della paziente. Pertanto il riconoscimento del beneficio poteva essere ancorato esclusivamente al momento della visita e dell'esame obiettivo eseguito dal CTU.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Deve disporsi l'omologa con rifeimento alla prestazione già
2 riconosciuta dal CTU in fase di ATP. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato – con riferimento al presente giudizio - e dell'accoglimento da epoca ben successivo alla domanda amminsitrativa – quanto al giudizio per ATP.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 23/12/2024 così Parte_1 provvede: 1) rigetta il ricorso e omologa l'accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto affetta da patologie tali da Parte_1 determinare necessità di assistenza continua\ disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a decorrere dall'ottobre 2024 ; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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IL Giudice del Lavoro Dott.ssa Claudia Chiariotti, all'esito del deposito delle note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.5414 del ruolo generale contenzioso dell'anno 2024, vertente TRA
, nato [...] elettivamente domiciliato\a in via Parte_1 umberto i 1 82020 fragneto monforte presso lo studio dell'Avv.CARLOTTA PELLEGRINI e che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
Ricorrente E
, rappresentato\a e difeso\a giusta procura in atti dall'Avv. CP_1
AL IL, ed elettivamente domiciliato\a in VIA FOSCHINI N. 28 82100 BENEVENTO
Resistente CONCLUSIONI Le parti hanno concluso come da note che qui si intendano integralmente riportate e trascritte FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato il 23/12/2024 esponeva di Parte_1 aver richiesto l'accertamento del requisito sanitario utile alla percezione dell'indennità di acompagnamento e grave disabilità art.3 co.3 L.n.104\92 ma che lo stesso non gli\le era stato riconosciuto in via amministrativa;
che era stata proposta ATP che aveva riconosciuto il beneficio ma con decorrenza ottobre 2024; che le conclusioni cui era pervenuto il CTU erano viziate dal momento che non aveva valutato correttamente le patologie refertate che già esistevano al momento della domanda amministrativa. Concludeva chiedendo accertare e dichiarare la sussistenza del
1 requisito sanitario utile al godimento del beneficio richiesto con decorrenza dalla domanda, con condanna dell' al pagamento CP_1 delle spese di lite, con distrazione. Regolarmente costituito, l' si opponeva al ricorso e ne chiedeva CP_1 il rigetto. La causa, di natura documentale, veniva decisa con sentenza depositata telematicamente. Preliminarmente va evidenziato come la presente controversia attenga a contestazioni formulate in ordine alla consulenza tecnica svolta in sede di Accertamento tecnico preventivo. Tali contestazioni, com'è noto, devono essere particolarmente analitiche e dettagliate, non potendosi limitare ad una mera generica contestazione dei risultati cui il consulente d'ufficio è pervenuto.
Nella specie parte ricorrente contesta esclusivamente la decorrenza, ancorata alla data della visita, rilevando che le patologie esistevano già all'epoca della domanda amministrativa.
Il CTU ancora, invece, la decorrenza, all'ottobre 2024, data della visita, senza motivare sulle ragioni di tale valutazione.
Richiesto di chiarimenti sul punto, il CTU ha precisato che, alla visita della Commissione medica del 07.07.2023, la BICE veniva descritta come orientata nel tempo e nello spazio, e tanto pur avendo valutato il certificato 07.03.2023 nel quale era refertato deficit delle funzioni cognitive con deficit della della cura di sé e degli spazi di vita.
Evidenzia che successivamente al 07/07/2023, nella documentazione sanitaria agli atti si riscontrava una sola visita: quella geriatrica dell'ottobre 2023, in cui si descriveva un declino cognitivo “severo ” ma che tale valutazione interveniva solo 3 mesi dopo la data della vista della Commissione, e che era inverosimile un tale sensibile aggravamento delle condizioni psico-fisiche in un così breve arco di tempo.
Successivamente e fino alla data della visita peritale (04/10/2024), per oltre un anno, non vi era stato alcun altro accertamento relativo alle condizioni della paziente. Pertanto il riconoscimento del beneficio poteva essere ancorato esclusivamente al momento della visita e dell'esame obiettivo eseguito dal CTU.
Le conclusioni cui il CTU è pervenuto appaiono, pertanto, convincenti e condivisibili. Ne consegue che, non ravvisandosi alcuna lacuna nella c.t.u., che questo Giudice ritiene fare propria in quanto corretta ed esente da vizi, la domanda dev'essere rigettata. Deve disporsi l'omologa con rifeimento alla prestazione già
2 riconosciuta dal CTU in fase di ATP. Ricorrono gravi motivi per dichiarare interamente compensate tra le parti le spese di lite ex art.152 disp.att., in considerazione del reddito dichiarato – con riferimento al presente giudizio - e dell'accoglimento da epoca ben successivo alla domanda amminsitrativa – quanto al giudizio per ATP.
P.Q.M.
IL Giudice Dott.ssa Claudia Chiariotti, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da in data 23/12/2024 così Parte_1 provvede: 1) rigetta il ricorso e omologa l'accertamento tecnico preventivo che ha riconosciuto affetta da patologie tali da Parte_1 determinare necessità di assistenza continua\ disabilità art.3 comma 3 L.n.104\92 a decorrere dall'ottobre 2024 ; 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese processuali
Così deciso in Benevento il 17/12/2025 Il Giudice (Dott.ssa Claudia Chiariotti)
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