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Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XVI, sentenza 09/01/2026, n. 97 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 97 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 97/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00756/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 3101/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034R00755/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3103/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00756/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 3104/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034R00755/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3817/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
La società ricorrente chiede che codesta Corte voglia annullare gli avvisi di accertamento impugnati meglio indicati in epigrafe, per l'effetto dichiarando non dovute le somme contestate a titolo di maggiori imposte e interessi, con condanna alla restituzione di tutto quanto eventualmente escusso sulla base di esso. Il tutto con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano così giudicare:
- respingere le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il contenuto dell'atto impositivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società indicata in epigrafe, con separati ricorsi, successivamente riuniti, ha impugnato gli avvisi di accertamento come sopra indicati, relativi ad imposte diverse per l'annualità 2018.
La società ha eccepito la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso direttamente nei confronti della stabile organizzazione, anziché nei confronti dell'esponente.
Violazione dell'art. 73, comma 1, lett. d, Tuir;
la illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione.
Violazione dell'art. 7, dello Statuto del contribuente e dell'art. 3, l. n. 241 del 1990; la illegittimità dell'accertamento poiché l'esponente non è la conferitaria della “società” Società_1
. Inapplicabilità dell'art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997; la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997: mancata emissione dell'accertamento nei confronti di Società_1 e violazione del beneficio di preventiva escussione;
la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, l.
n. 212 del 2000: mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l'emissione dell'atto impositivo e la infondatezza della pretesa: l'errore di calcolo nella determinazione dell'imponibile tramite il
Profit Split Method, l'erronea ripartizione di funzioni/rischi e la correttezza del metodo di Cup interno di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato. Concludeva assumendo le sopra esplicitate richieste.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie ed assumeva le sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritiene gli stessi fondati e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Con il primo motivo di ricorso, la Società con sede in Lussemburgo, anche per conto della sua stabile organizzazione in Italia, ha eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto emessi direttamente nei confronti della stabile organizzazione, anziché nei confronti della Ricorrente.
Al riguardo l'Ufficio ha replicato, affermando di aver controllato “la posizione della Ricorrente_2
, ma dal momento che la stessa è oggi estinta, l'atto impositivo è stato notificato alla società conferitaria, ovvero la Ricorrente_1 S.A., Italian Branch”.
In particolare, l'Ufficio indica che la stabile organizzazione di Ricorrente_1 risponderebbe “in qualità di conferitaria della società Ricorrente_2, con sede in Indirizzo_3
-Regno Unito (EE) rappresentata dal Signor Nominativo_1 residente in [...]”.
Premesso che la stabile organizzazione italiana di Ricorrente_1 non ha ricevuto alcun conferimento di società, in ogni caso è pacifico che sono i soggetti non residenti e non le stabili organizzazioni ad essere soggetti passivi per le imposte dirette.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 73, c. 1, lett. d, del d.p.r. n. 917 del 1986, il quale dispone che sono soggetti all'IRES “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Alla luce di quanto sopra esposto gli atti impugnati sono illegittimi e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati;
la connotazione del giudizio, alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite. Milano, lì 20 ottobre 2025 Il Relatore Riccardo
Moroni Il Presidente Giuseppa Crisafulli
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 16, riunita in udienza il 20/10/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CR GIUSEPPA, Presidente
MORONI RICCARDOMARIA, Relatore
MACCHIAROLA MARIA CARMELA, Giudice
in data 20/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00756/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 3101/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_2 - Indirizzo_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034R00755/2024 IRES-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 3103/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB0C4R00756/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 3104/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_2 - P.IVA_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_3 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_4 - Indirizzo_2
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TMB034R00755/2024 IRES-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3817/2025 depositato il
21/10/2025
Richieste delle parti:
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE:
La società ricorrente chiede che codesta Corte voglia annullare gli avvisi di accertamento impugnati meglio indicati in epigrafe, per l'effetto dichiarando non dovute le somme contestate a titolo di maggiori imposte e interessi, con condanna alla restituzione di tutto quanto eventualmente escusso sulla base di esso. Il tutto con vittoria di spese, oltre Iva e Cpa.
CONCLUSIONI DI PARTE RESISTENTE:
“Voglia l'Ill.ma Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Milano così giudicare:
- respingere le domande di controparte siccome infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il contenuto dell'atto impositivo.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società indicata in epigrafe, con separati ricorsi, successivamente riuniti, ha impugnato gli avvisi di accertamento come sopra indicati, relativi ad imposte diverse per l'annualità 2018.
La società ha eccepito la illegittimità dell'avviso di accertamento impugnato in quanto emesso direttamente nei confronti della stabile organizzazione, anziché nei confronti dell'esponente.
Violazione dell'art. 73, comma 1, lett. d, Tuir;
la illegittimità dell'accertamento per difetto di motivazione.
Violazione dell'art. 7, dello Statuto del contribuente e dell'art. 3, l. n. 241 del 1990; la illegittimità dell'accertamento poiché l'esponente non è la conferitaria della “società” Società_1
. Inapplicabilità dell'art. 14, d.lgs. n. 472 del 1997; la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472 del 1997: mancata emissione dell'accertamento nei confronti di Società_1 e violazione del beneficio di preventiva escussione;
la illegittimità dell'accertamento per violazione dell'art. 12, comma 7, l.
n. 212 del 2000: mancato rispetto del termine di 60 giorni tra la notifica del p.v.c. e l'emissione dell'atto impositivo e la infondatezza della pretesa: l'errore di calcolo nella determinazione dell'imponibile tramite il
Profit Split Method, l'erronea ripartizione di funzioni/rischi e la correttezza del metodo di Cup interno di determinazione dei prezzi di trasferimento adottato. Concludeva assumendo le sopra esplicitate richieste.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia resistente, la quale controdeduceva alle eccezioni ed argomentazioni avversarie ed assumeva le sopra riportate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(art. 36 c.4 dlgs n. 546/92)
La Corte premette che l'art. 132 c.p.c. consente al Giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che nel motivare la sentenza non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi limitare, ai fini del decidere, alla trattazione delle sole questioni rilevanti concretamente esaminate;
detti principi si applicano anche al processo tributario ai sensi dell'art. 1 del dlgs n. 546/92 e le questioni non trattate, non sono da considerarsi necessariamente omesse, ma semplicemente assorbite o superate con quanto concretamente ritenuto provato dal giudice, di cui ne ha il pieno convincimento per la decisione.
Ciò premesso, la Corte, esaminati gli atti ed i documenti di causa, nonché le ragioni in fatto e in diritto addotte dalle parti, dapprima dispone la riunione dei ricorsi, poi ritiene gli stessi fondati e quindi da accogliere per quanto di ragione.
Con il primo motivo di ricorso, la Società con sede in Lussemburgo, anche per conto della sua stabile organizzazione in Italia, ha eccepito l'illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati in quanto emessi direttamente nei confronti della stabile organizzazione, anziché nei confronti della Ricorrente.
Al riguardo l'Ufficio ha replicato, affermando di aver controllato “la posizione della Ricorrente_2
, ma dal momento che la stessa è oggi estinta, l'atto impositivo è stato notificato alla società conferitaria, ovvero la Ricorrente_1 S.A., Italian Branch”.
In particolare, l'Ufficio indica che la stabile organizzazione di Ricorrente_1 risponderebbe “in qualità di conferitaria della società Ricorrente_2, con sede in Indirizzo_3
-Regno Unito (EE) rappresentata dal Signor Nominativo_1 residente in [...]”.
Premesso che la stabile organizzazione italiana di Ricorrente_1 non ha ricevuto alcun conferimento di società, in ogni caso è pacifico che sono i soggetti non residenti e non le stabili organizzazioni ad essere soggetti passivi per le imposte dirette.
Ciò emerge chiaramente dalla lettura dell'art. 73, c. 1, lett. d, del d.p.r. n. 917 del 1986, il quale dispone che sono soggetti all'IRES “le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato”.
Alla luce di quanto sopra esposto gli atti impugnati sono illegittimi e le questioni qui definite esauriscono la controversia, essendo i motivi di doglianza non espressamente esaminati, ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque non idonei a condurre ad una conclusione di segno diverso.
Pertanto, allo stato dei fatti, il Collegio accoglie i ricorsi riuniti ed annulla gli atti impugnati;
la connotazione del giudizio, alla luce della disamina degli atti, giustifica la compensazione fra le parti delle spese di lite, il tutto come risulta dal seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte accoglie i ricorsi riuniti. Compensa le spese di lite. Milano, lì 20 ottobre 2025 Il Relatore Riccardo
Moroni Il Presidente Giuseppa Crisafulli