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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 26/11/2025, n. 1287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1287 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 805/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento matrimonio”, proposta da:
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Savona, via Paleocapa n. 18/8, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Buscaglia ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(RM) il 12.5.1958, elettivamente domiciliata in Savona, Via P. Boselli n. 7/4, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Grenno (C.F.: ) che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- -avverso - la sentenza n. 117/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 7.2.2024
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e /o ritenute opportune, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 117/2024 pubblicata il 07.02.2024, dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra , ovvero, in subordine, Parte_1 Controparte_1 disporre un assegno di mantenimento in misura inferiore a quella disposta con la sentenza impugnata. Vinte le spese e i compensi di causa”
Per la parte appellata:
-in via principale rigettare l'appello proposto dal signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 117/2024 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 07 febbraio 2024 e pertanto dichiarare il signor obbligato al versamento a favore della Parte_1 NO di un assegno divorzile di una somma pari ad euro Controparte_1
500,00= o altra somma comunque non inferiore ad euro 250,00=già determinata dal Giudice di prime cure, tenuto conto della capacità reddituale delle parti ed in particolare della capacità reddituale e del comportamento processuale del con Pt_1 aggiornamento in ragione delle variazioni ST , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, “Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10.8.2020 la NO chiedeva al Tribunale CP_1 di Savona di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del signor dovuto alla violazione grave e reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio. Pt_1
Chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili nonché il risarcimento del danno per euro 50.000,00.
Si costituiva in giudizio il signor il quale contestava ogni addebito e le deduzioni Pt_1 in fatto di parte ricorrente, negando in particolare i fatti che, a giudizio di controparte, avrebbero determinato la sua responsabilità nella separazione.
Chiedeva che venissero rigettate le domande di addebito e di risarcimento danno e che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: 1) assegnare la casa coniugale alla moglie;
2) versamento in favore della moglie della somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento della stessa.
2. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 840/2021 dichiarava la separazione personale di e di e disponeva a carico del signor Parte_1 Controparte_1 Pt_1 il versamento a favore della moglie quale contributo per il mantenimento della somma di euro 500,00 mensili.
3. Con ricorso in data 30.10.2023 il signor agiva davanti al Tribunale di Savona Pt_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rilevando che:
- fra i coniugi era intervenuta la sentenza di separazione n. 840/2021, passata in giudicato;
- entrambi i coniugi avevano lasciato la casa coniugale;
- dal matrimonio era nata, nel luglio 1990, una figlia, , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autonoma;
- durante il giudizio di separazione personale dei coniugi il signor conduceva un Pt_1 distributore di carburanti Q8 in Nizza Monferrato, strada provinciale 28 e che la compagnia petrolifera aveva però deciso di chiudere il punto vendita riconsegnato quindi alla società proprietaria in data 14.06.23;
- in data 12.07.23 il ricorrente aveva effettuato la cancellazione dal registro delle imprese “per cessazione di ogni attività”;
- era disoccupato e privo di reddito ed in precarie condizioni di salute.
- controparte godeva di una capacità reddituale diversa da quella prospettata nel giudizio di separazione e superiore alla propria.
3.2. La Sig.ra , costituitasi in giudizio, deduceva che le parti si CP_1 Controparte_1 conoscevano nell'anno 1982 e dopo pochi mesi iniziavano una stabile convivenza prima presso un immobile sito in Borghetto Santo Spirito, Via Ponti, con contratto di locazione, e poi presso un immobile a Ligo (SV), sopra Villanova D'Albenga; che successivamente la coppia si trasferiva nel comune di Ceriale (SV), Via Campore n. 3, dopo aver realizzato ex novo un'immobile di proprietà dei genitori del signor in Pt_1 origine magazzino e trasformato poi in civile abitazione;
che per la costruzione e ristrutturazione del suddetto immobile la NO aveva contribuito con la CP_1 propria manodopera personale e con i propri risparmi derivanti da attività lavorativa nell'ambito alberghiero svolta per più di dieci anni e altresì con la somma di allora 3 milioni di lire, sottoscrivendo un prestito con Banca Sanpaolo;
che nello stesso periodo l'attrice riceveva alcune somme di denaro, precisamente lire 7 milioni e 500 a titolo di risarcimento danni da incidente stradale e lire 7 milioni a titolo di arretrati per riconoscimento di pensione di invalidità a seguito di malattia, somme poi utilizzate dal signor per l'acquisto di autovetture;
che le parti contraevano Parte_1 matrimonio in data 19.5.1990, con atto di matrimonio trascritto nel registro del Comune di Ceriale al n. 3, parte II, serie C, anno 1990; che la NO , anche CP_1 durante il matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, continuava a contribuire alla costruzione della casa di Ceriale oltre a contribuire lavorando nelle varie attività commerciali nonché occupandosi della coltivazione dell'orto e dell'allevamento degli animali domestici;
che nell'anno 2001 i coniugi trasferivano la propria residenza familiare ad Imperia in un immobile condotto in locazione, mentre i soldi ottenuti dalla vendita della casa di Ceriale venivano dal signor utilizzati per l'acquisto di Pt_1 autovetture di vario tipo e cilindrata;
che dopo aver chiuso l'attività commerciale di Imperia perché in negativo, veniva offerto al signor la gestione di un negozio in Pt_1
Alassio; che morto il padre del signor quest'ultimo ereditava per la quota di 1/4 Pt_1
l'immobile e la coppia si trasferiva nel suddetto immobile di Borghetto Santo Spirito, Via Tevere, ristrutturato con i soldi ottenuti dalla chiusura del negozio di Imperia pari ad euro 35.000,00; che dopo aver cessato l'attività commerciale di Alassio, il signor veniva assunto presso il punto vendita Gulliver di Albenga e, dopo la chiusura Pt_1 di esso, veniva trasferito a Savona;
che in data 2.7.2019 il signor si allontanava Pt_1 dall'abitazione familiare senza farvi più ritorno.
Eccepiva poi in via preliminare l'improcedibilità/inammissibilità/nullità del ricorso introduttivo in conseguenza della mancata indicazione del luogo e della data di nascita del sig. e dell'indirizzo di residenza dello stesso, oltre che della di lui Pt_1 cittadinanza, nonché la nullità della relativa notificazione per mancanza dei poteri richiesti in capo al procuratore costituito nell'attestazione di conformità.
Lamentava altresì l'incompleto deposito da parte del della documentazione di Pt_1 cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e sosteneva di conseguenza che fosse necessario un accertamento specifico avente natura di polizia giudiziaria finalizzato ad accertare emolumenti non dichiarati e/o un tenore di vita dello stesso non corrispondente a quanto allegato, ma compatibili con ipotesi di lavoro sommerso.
Riteneva infine, in sostanza, di avere diritto alla corresponsione di un assegno divorzile secondo le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dello stesso, tenuto conto dell'inadeguatezza dei mezzi economici della NO e dell'impossibilità di CP_1 procurarseli per ragioni oggettive dovute alle proprie precarie e peggiorate condizioni di salute.
4. Il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, dichiarava lo scioglimento tra i coniugi e e CP_1 Pt_1 poneva a carico del signor a corresponsione di un assegno di euro 250,00 mensili Pt_1
a titolo di mantenimento.
5. Con atto di appello il signor impugnava la sentenza n. 117/2024 del Tribunale Pt_1 di Savona sulla base di un solo motivo.
Più precisamente riteneva errata l'affermazione del Tribunale secondo cui il sig. Pt_1 quando affermava di non avere redditi da quando in data 14.06.23 aveva cessato la gestione dell'impianto di carburante Q8 nel comune di Nizza Monferrato, avesse mentito sulla sua situazione economica e ciò sulla base di alcuni elementi:
1) che sul conto intestato al signor fossero rinvenibili 3 versamenti i quali Pt_1 sarebbero stati incompatibili con la situazione economica prospettata dallo stesso. Ma il signor affermava che in realtà quei versamenti erano stati effettuati quando Pt_1 ancora il distributore di carburante era aperto e funzionante;
2) che il signor avesse omesso di produrre gli estratti di un conto corrente a lui Pt_1 asseritamente intestato in relazione al quale il Tribunale elencava circa cinquanta giroconti non giustificati eseguiti dal sig. da ottobre 2020 a marzo 2022 per un Pt_1 importo complessivo di circa 90.000 euro.
Rilevava il signor che quei giroconti in realtà altro non erano altro che, in qualità Pt_1 di gestore, bonifici effettuati per l'acquisto dei carburanti: l'equivoco derivava dal fatto che nella causale dei bonifici a Q8 aveva scritto "giroconto" e questo aveva indotto il Tribunale a ritenerli effettuati non sul conto del fornitore di carburante Q8 ma a sé stesso su di un suo altro conto personale del quale non aveva prodotto gli estratti.
L'appellante faceva notare che dagli estratti conto prodotti in giudizio risultava l'indicazione del codice punto vendita gestito dallo stesso, codice confermato dalla stessa Q8 nella lettera del Comune di Nizza Monferrato indirizzata al signor Pt_1
3) che il conto corrente n. 208554/801719, che il giudice di primo grado aveva affermato essere stato sottratto alla conoscenza del Tribunale da parte del signor Pt_1 era un conto di cui era effettivamente titolare il conchiudente ma l'appellante CP_2
l'aveva chiuso e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sosteneva di non aver mentito quando aveva riferito al giudice “al momento non ho più conti correnti. Sono tutti chiusi. Non ho conti cointestati né con la mia compagna né con mia madre. Non ho libretti postali. Non ho carte prepagate”;
4) che il versamento di euro 20.000,00 sul conto CARIGE n. 242380 era in realtà indicativo del grave stato di disagio economico e personale del signor la madre, Pt_1 effettuata la vendita di un immobile in comproprietà con il figlio (3/4 la madre e 1/4 il figlio) e preso atto che dalla stessa il figlio non aveva potuto ricavare quasi nulla (poiché aveva sottoscritto con la moglie una scrittura privata per ottenere da questa la cancellazione di un'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto della compravendita) ma che, anzi, si era ulteriormente indebitato nei confronti dell'ex moglie e non avrebbe avuto di che sopravvivere, aveva ritenuto necessario donargli, in quanto privo di mezzi di sostentamento, 20.000 euro.
5. Con comparsa di costituzione e risposta la NO , riteneva che il giudice CP_1 di primo grado correttamente in sentenza si fosse pronunciato nel senso di confermare il giudizio di inverosimiglianza anche per le dichiarazioni reddituali successive all'anno 2020 e aveva considerato come provato il fatto che il signor avesse Pt_1 prodotto documentazione economica incompleta.
Quest'ultimo aveva poi omesso di indicare la vendita di vari beni e gli importi ricavati, e relativamente alla vendita dell'immobile sito in Borghetto Santo Spirito, il signor aveva indicato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, solo gli importi Pt_1 che in base alla scrittura privata del 26 ottobre 2022, dal medesimo volontariamente sottoscritta, aveva versato a favore della NO e non gli Controparte_1 importi dal medesimo percepiti.
L'appellante, successivamente alla sentenza impugnata, dopo aver subito dalla NO
un'azione esecutiva sui beni mobili registrati di sua proprietà, sopra descritti, CP_1 per le somme dovute a titolo di mantenimento nella causa di separazione e dopo aver, tramite altra persona, effettuato il pagamento, aveva trasferito i beni a questa stessa persona NO pur continuando il medesimo la compagna CP_3 Pt_1 CP_4
a disporre degli stessi beni.
[...]
Quanto ai giroconti di cui sopra, rilevava che l'appellante aveva richiamato la comunicazione della Società Petrolifera Kuwait Petroleum Italia S.p.A. che, a dire di quest'ultimo, il Giudice avrebbe mal interpretato nel suo contenuto, quando in realtà la suddetta comunicazione datata 26 giugno 2023 si poneva a rettifica di un'altra comunicazione precedente di cui l'appellante non aveva fornito documentazione e che forse avrebbe aiutato a comprendere meglio la situazione.
In secondo luogo, deduceva la NO che dal suddetto documento sarebbe CP_1 emerso che il signor come correttamente aveva interpretato il Giudice di prime Pt_1 cure, non aveva più venduto al pubblico dal 1 giugno 2023, e che la Società richiedeva una proroga di 15 giorni al fine di procedere all'asportazione delle giacenze residue e alla bonifica delle stesse.
In questo lasso di tempo, in cui erano avvenuti i versamenti, il anche per la Pt_1 suddetta situazione oggettiva in cui si trovava l'impianto, non avrebbe potuto vendere al pubblico e pertanto il citato documento si riferiva a tale tipo di vendita e non a quella di Q8 al gestore come invece sostiene controparte.
In merito all'impugnazione della sentenza nella parte in cui si legge che sul conto corrente n. 242380 del c'è stato l'accredito di 20.000 euro da parte della madre, Pt_1 sono entrate prese giustamente in considerazione dal Tribunale al fine della determinazione della capacità reddituale del signor Pt_1
In particolare, il bonifico ottenuto dalla madre non sarebbe stato indicativo del disagio economico del signor considerando che quest'ultimo avrebbe incassato le Pt_1 suddette somme e nulla avrebbe documentato.
5.1. La NO infine affermava che le proprie condizioni di vita ed CP_1 economiche erano peggiorate, sostenendo che la conferma dell'obbligo di versamento a carico del dell'assegno divorzile doveva trovare accoglimento per il fatto che Pt_1 la stessa fosse priva di una stabile occupazione non per sua volontà, ma per le gravi condizioni di salute in cui versava (percepisce la pensione di invalidità la cui percentuale è dell'80%). Non godeva quindi di una piena e sufficiente autonomia reddituale e comunque la medesima, durante la vita matrimoniale, aveva sempre svolto attività lavorativa, coadiuvando il marito nelle molteplici gestioni commerciali assunte e occupandosi integralmente della gestione delle varie case, delle attività connesse, dell'accudimento del marito e della figlia.
Andava inoltre, secondo l'appellata, tenuto conto che la stessa, vista l'età e le gravi condizioni di salute dovute soprattutto dalla diagnosi di carcinoma e alle pesanti cure a cui era stata sottoposta, aveva scarse possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Le somme che percepiva a titolo di invalidità le consentivano solamente di far fronte alle primarie necessità della vita quotidiana.
5.2. In via istruttoria chiedeva alla Corte di ordinare all'appellante la produzione della documentazione mancante relativa in particolar modo all'intestazione di immobili a suo nome poi oggetto di trasferimento, e se del caso, di effettuare accertamento del reddito effettivo e/o indagini di polizia giudiziaria.
6. Il PG dichiarava di non intervenire in quanto l'appello vertente unicamente sull'assegno di mantenimento
7. Con Ordinanza in data 12.12.2024, ad esito della prima udienza, questa Corte, ritenuto che le informazioni di carattere economico non fossero sufficientemente documentate e constatato che tra le parti vi fosse contestazione circa la consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni, riteneva necessario disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214 e incaricava il 1° Gruppo della Guardia di Finanza di Genova di effettuare le indagini di cui sopra con riguardo sia al signor che alla NO , rinviando la Pt_1 CP_1 causa all'udienza del 9.4.2025.
8. Con successiva Ordinanza in data 15.4.2025 veniva rilevato che le suddette indagini erano pervenute solo quanto alla NO , quindi sollecitava la GDF e CP_1 rinviava la causa all'udienza del 17.9.2025 per la discussione finale, udienza esito della quale dava atto del pervenimento delle indagini anche relativamente al signor Pt_1 rilevando però che le stesse erano incomplete;
quindi chiedeva alla Guardia di Finanza le opportune specificazioni e fissava nuovamente per la discussione finale l'udienza del 19.11.2025.
9. Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa per la decisione.
***
10. L'appello è parzialmente fondato.
11. Quanto al primo e unico motivo, giova brevemente ricordare in linea generale che in punto assegno divorzile, è sempre stato chiaro in diritto che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 l. 898/1970 debba essere del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
E' stato infatti sempre principio generale e pacifico, almeno fino agli arresti della Suprema Corte del maggio 2017, che l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 l. 898/1970 ha natura assistenziale e la sua concessione presupponeva l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui disponga - a mantenere un tenore di vita non dissimile a quello avuto in costanza di matrimonio: in altre parole, la finalità dell'assegno divorzile, era stata da sempre individuata in quella di evitare che, in conseguenza del divorzio, il coniuge istante subisse un apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche e differiva con tutta evidenza dal contributo di mantenimento previsto in separazione finalizzato, invece, a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi . Ed è stato da sempre affermato dalla Suprema Corte che al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicché è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione. Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 11490 del 1990, in un'ottica di ancor forte necessità, all'epoca, di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In effetti, già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (Così Corte Cass., 3.4.2015, n. 6855). La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 del 10 maggio 2017 era, ancora, andata oltre, affermando, in estrema sintesi, in primo luogo che il parametro del “tenore di vita” induceva una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, affermando, per la prima volta, il principio a mente del quale “nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel “raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”. Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto-responsabilità”, ciò “in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”. Ed i principali “indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza o no dell' “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio erano stati individuati nella predetta decisione: nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.
11.1. Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18287 dell'11.7.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell'assegno divorzile che, in estrema sintesi, quanto alla natura dell'assegno divorzile rilevano come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
11.2. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “monadi senza passato” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per applicare tali principi occorre prendere le mosse secondo la decisione in esame dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice: ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà quindi valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca, come si è visto, alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
11.3. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Ma compiuto tale accertamento dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza, come già evidenziato da diversi Giudici di merito, che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
11.4. Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”. Anche successivamente alle più volte citate Sezioni Unite, è stato infine nuovamente evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21234; Cass. 28.2.2020, n. 5603, richiamate da SS.UU. Cass. 31.3.2021, n. 9004).
11.5. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume infine fondamentale rilievo l'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (Così, ancor più di recente Cass. 4.10.2023, n. 27945).
12. Premesso quanto sopra, nel caso in esame questa Corte ritiene che, analizzando il profilo dell'an debeatur, devono essere svolte le considerazioni che seguono.
Come primo elemento può evidenziarsi la durata del matrimonio, che nella fattispecie in oggetto si è protratta per circa trent'anni, periodo che, secondo consolidata giurisprudenza, implica una necessaria valutazione della disuguaglianza economica tra i coniugi derivante dal lungo vincolo coniugale e dal contributo non patrimoniale fornito da uno dei due, in particolare nella gestione della famiglia.
12.1. Sotto il primo profilo, come sopra accennato, sono state svolte le indagini tributarie da parte della Guardia di Finanza, i cui esiti sono i seguenti:
Quanto al signor Pt_1 - tre rapporti di tipo “fidi e garanzie” accordati alla società che Parte_2 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.10.2019;
- proprietà immobile quota di 1/2 in San Giacomo di Roburent;
- vari rapporti (tipologia conto corrente) cessati;
- 3 conti correnti attivi con rispettivi saldi, alla data del 31.8.2025, di euro 0,51; euro - 5021,69; euro 0 ed una prepagata Postepay con saldo al 31.8.2025 di euro 494,07, che il signor ha giustificato deducendo che su tale carta viene Pt_1 versato il reddito di inclusione;
- 2 polizze assicurative in essere
Quanto alla NO , di contro, risulta: CP_1
- proprietà 1/2 immobile sito in San Giacomo di Roburent (CN) e 16/66 di altro immobile sito in Ladispoli (RM);
- pensione di invalidità pari ad euro 12-13.000 all'anno;
- proprietà autoveicolo targato GL095CR;
- vari conti con saldi di fine anno irrisori e in alcuni casi, negativi.
Entrambi pagano un canone locatizio, la NO per euro 3600,00 annui, il CP_1 signor per euro 4200,00 euro annui. Pt_1
12.2. Tali risultanze confermano quanto dedotto dal ricorrente, ovvero l'assenza di qualsivoglia ulteriore conto corrente acceso e a lui intestato, asseritamente celato al fine di mostrare una situazione economica più grave di quella nella quale in realtà lo stesso si trovasse.
Risulta pertanto l'erroneità del ragionamento presuntivo operato dal Tribunale il quale, evidenziando una serie di movimenti bancari e precisamente reiterati giroconti in uscita che secondo lo stesso giudice di prime cure non trovavano corrispondenza in alcuno dei conti di cui era stata versata in atti documentazione bancaria, aveva dedotto un'inverosimiglianza delle dichiarazioni del signor e una sua conseguente Pt_1 migliore condizione reddituale rispetto a quella emergente in giudizio.
Il ricorrente, infatti, aveva giustificato tali movimenti sostenendo che in realtà si trattasse di bonifici effettuati per l'acquisto dei carburanti, erroneamente denominati
“giroconti”, e che tale circostanza trovasse riscontro nei corrispondenti estratti conto, ove nella causale relativa alle suddette operazioni era specificato il punto vendita Q8 gestito dal signor il n. 0459, e a dimostrazione che tale fosse quello sotto la Pt_1 propria direzione, si aveva la lettera inviata dalla stessa Q8 al Comune di Nizza Monferrato, che confermava detto assunto.
Deve poi osservarsi che è pacifico, come emerge dagli atti di causa, che la NO
abbia contribuito alle attività lavorative che hanno interessato il marito nel CP_1 corso degli anni, integrando quindi il requisito richiesto dalla Suprema Corte circa la dimostrazione dell'apporto fornito da uno dei coniugi nel corso dell'unione matrimoniale e anche tenersi conto che la stessa attualmente ha 67 anni e una precaria condizione di salute, dati che rendono oggettivamente complicato il suo reinserimento nel mondo del lavoro;
12.3. Passando, poi, alla valutazione circa la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti, tale profilo deve essere escluso. Dall'esame comparativo degli accertamenti finanziari emersi in atti, infatti, risulta che le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali – considerate le consistenze immobiliari, le disponibilità liquide e la modesta differenza tra la pensione di invalidità percepita dalla resistente e il reddito di cittadinanza di cui beneficia il ricorrente – si collocano su un livello sostanzialmente analogo.
Da tutto quanto sopra consegue la necessaria esclusione di una configurabilità del diritto per la NO di ricevere un assegno divorzile sotto il profilo CP_1 assistenziale, e invece una piena configurabilità per quanto riguarda il profilo perequativo-compensativo.
12.4. Ciò stabilito in punto an, va osservato che compito di questa Corte è quello di fissare l'importo dell'assegno divorzile in modo congruo e adeguato.
In primo grado, il Tribunale, come già evidenziato, aveva fondato la propria decisione su una presunzione di maggiore disponibilità patrimoniale in capo al signor Pt_1 ipotizzando l'esistenza di conti correnti non dichiarati e, dunque, una condizione economica migliore rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio. Sulla base di tale ricostruzione, era stato imposto all'appellante l'obbligo di corrispondere alla controparte la somma di euro 250,00 mensili.
Alla luce della situazione attuale – e, in particolare, alla luce dei risultati delle indagini tributarie che hanno smentito il ragionamento presuntivo posto a fondamento della decisione di primo grado – appare invece necessario procedere a una rimodulazione dell'importo.
Considerato che gli accertamenti finanziari hanno escluso la sussistenza di ulteriori redditi o disponibilità non dichiarate, risulta più coerente con il quadro probatorio pervenuto rideterminare l'onere economico a carico dell'appellante, stabilendolo in euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
Ritiene pertanto questa Corte di accogliere parzialmente l'unico motivo di appello, fissando in euro 200,00 mensili l'importo dovuto dall'appellante alla parte appellata a titolo di assegno divorzile.
13. Quanto alle spese, appaiono sussistere giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa, per stabilire la compensazione.
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dal signor avverso la Parte_1 sentenza n. 117/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata in data il 7.2.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Pone a carico di a titolo di assegno divorzile da corrispondere Parte_1 mensilmente, a , con effetto dalla data della presente Controparte_1 pronuncia, un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat
- Conferma per il resto la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 20.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO CIVILE DI GENOVA
SEZIONE III
Riunita in camera di consiglio telematica e composta dai seguenti Magistrati:
Dott. Marcello Castiglione - Presidente -
Dott. Franco Davini - Consigliere -
Dott. Laura Casale - Consigliere relatore - ha pronunciato la presente
SENTENZA
Nella causa, avente ad oggetto: “Divorzio – Scioglimento matrimonio”, proposta da:
(C.F.: ), nato ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Savona, via Paleocapa n. 18/8, presso e nello studio dell'Avv. Giacomo Buscaglia ( ), che lo rappresenta e difende C.F._2 giusta delega in calce al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado
Nei confronti di
(C.F. , nata a [...] Controparte_1 C.F._3
(RM) il 12.5.1958, elettivamente domiciliata in Savona, Via P. Boselli n. 7/4, presso lo studio dell'Avv. Giorgia Grenno (C.F.: ) che la rappresenta C.F._4
e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- -avverso - la sentenza n. 117/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata in data 7.2.2024
Conclusioni delle parti
Per la parte appellante: “Piaccia all'ecc.ma Corte d'Appello di Genova, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, previe le pronunce e le declaratorie tutte del caso e /o ritenute opportune, in riforma della sentenza del Tribunale di Savona n. 117/2024 pubblicata il 07.02.2024, dichiarare non dovuto alcun assegno di mantenimento a carico del sig. in favore della sig.ra , ovvero, in subordine, Parte_1 Controparte_1 disporre un assegno di mantenimento in misura inferiore a quella disposta con la sentenza impugnata. Vinte le spese e i compensi di causa”
Per la parte appellata:
-in via principale rigettare l'appello proposto dal signor poiché Parte_1 infondato in fatto ed in diritto per i suesposti motivi e conseguentemente confermare la sentenza n. 117/2024 pubblicata dal Tribunale di Savona in data 07 febbraio 2024 e pertanto dichiarare il signor obbligato al versamento a favore della Parte_1 NO di un assegno divorzile di una somma pari ad euro Controparte_1
500,00= o altra somma comunque non inferiore ad euro 250,00=già determinata dal Giudice di prime cure, tenuto conto della capacità reddituale delle parti ed in particolare della capacità reddituale e del comportamento processuale del con Pt_1 aggiornamento in ragione delle variazioni ST , da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, “Con vittoria di spese del presente grado di giudizio”
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data 10.8.2020 la NO chiedeva al Tribunale CP_1 di Savona di pronunciare la separazione personale con addebito a carico del signor dovuto alla violazione grave e reiterata degli obblighi nascenti dal matrimonio. Pt_1
Chiedeva inoltre la corresponsione di un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili nonché il risarcimento del danno per euro 50.000,00.
Si costituiva in giudizio il signor il quale contestava ogni addebito e le deduzioni Pt_1 in fatto di parte ricorrente, negando in particolare i fatti che, a giudizio di controparte, avrebbero determinato la sua responsabilità nella separazione.
Chiedeva che venissero rigettate le domande di addebito e di risarcimento danno e che venisse pronunciata la separazione alle seguenti condizioni: 1) assegnare la casa coniugale alla moglie;
2) versamento in favore della moglie della somma di € 200,00 mensili quale contributo al mantenimento della stessa.
2. Il Tribunale di Savona, con sentenza n. 840/2021 dichiarava la separazione personale di e di e disponeva a carico del signor Parte_1 Controparte_1 Pt_1 il versamento a favore della moglie quale contributo per il mantenimento della somma di euro 500,00 mensili.
3. Con ricorso in data 30.10.2023 il signor agiva davanti al Tribunale di Savona Pt_1 affinché venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio, rilevando che:
- fra i coniugi era intervenuta la sentenza di separazione n. 840/2021, passata in giudicato;
- entrambi i coniugi avevano lasciato la casa coniugale;
- dal matrimonio era nata, nel luglio 1990, una figlia, , oggi maggiorenne ed Per_1 economicamente autonoma;
- durante il giudizio di separazione personale dei coniugi il signor conduceva un Pt_1 distributore di carburanti Q8 in Nizza Monferrato, strada provinciale 28 e che la compagnia petrolifera aveva però deciso di chiudere il punto vendita riconsegnato quindi alla società proprietaria in data 14.06.23;
- in data 12.07.23 il ricorrente aveva effettuato la cancellazione dal registro delle imprese “per cessazione di ogni attività”;
- era disoccupato e privo di reddito ed in precarie condizioni di salute.
- controparte godeva di una capacità reddituale diversa da quella prospettata nel giudizio di separazione e superiore alla propria.
3.2. La Sig.ra , costituitasi in giudizio, deduceva che le parti si CP_1 Controparte_1 conoscevano nell'anno 1982 e dopo pochi mesi iniziavano una stabile convivenza prima presso un immobile sito in Borghetto Santo Spirito, Via Ponti, con contratto di locazione, e poi presso un immobile a Ligo (SV), sopra Villanova D'Albenga; che successivamente la coppia si trasferiva nel comune di Ceriale (SV), Via Campore n. 3, dopo aver realizzato ex novo un'immobile di proprietà dei genitori del signor in Pt_1 origine magazzino e trasformato poi in civile abitazione;
che per la costruzione e ristrutturazione del suddetto immobile la NO aveva contribuito con la CP_1 propria manodopera personale e con i propri risparmi derivanti da attività lavorativa nell'ambito alberghiero svolta per più di dieci anni e altresì con la somma di allora 3 milioni di lire, sottoscrivendo un prestito con Banca Sanpaolo;
che nello stesso periodo l'attrice riceveva alcune somme di denaro, precisamente lire 7 milioni e 500 a titolo di risarcimento danni da incidente stradale e lire 7 milioni a titolo di arretrati per riconoscimento di pensione di invalidità a seguito di malattia, somme poi utilizzate dal signor per l'acquisto di autovetture;
che le parti contraevano Parte_1 matrimonio in data 19.5.1990, con atto di matrimonio trascritto nel registro del Comune di Ceriale al n. 3, parte II, serie C, anno 1990; che la NO , anche CP_1 durante il matrimonio, in regime di comunione legale dei beni, continuava a contribuire alla costruzione della casa di Ceriale oltre a contribuire lavorando nelle varie attività commerciali nonché occupandosi della coltivazione dell'orto e dell'allevamento degli animali domestici;
che nell'anno 2001 i coniugi trasferivano la propria residenza familiare ad Imperia in un immobile condotto in locazione, mentre i soldi ottenuti dalla vendita della casa di Ceriale venivano dal signor utilizzati per l'acquisto di Pt_1 autovetture di vario tipo e cilindrata;
che dopo aver chiuso l'attività commerciale di Imperia perché in negativo, veniva offerto al signor la gestione di un negozio in Pt_1
Alassio; che morto il padre del signor quest'ultimo ereditava per la quota di 1/4 Pt_1
l'immobile e la coppia si trasferiva nel suddetto immobile di Borghetto Santo Spirito, Via Tevere, ristrutturato con i soldi ottenuti dalla chiusura del negozio di Imperia pari ad euro 35.000,00; che dopo aver cessato l'attività commerciale di Alassio, il signor veniva assunto presso il punto vendita Gulliver di Albenga e, dopo la chiusura Pt_1 di esso, veniva trasferito a Savona;
che in data 2.7.2019 il signor si allontanava Pt_1 dall'abitazione familiare senza farvi più ritorno.
Eccepiva poi in via preliminare l'improcedibilità/inammissibilità/nullità del ricorso introduttivo in conseguenza della mancata indicazione del luogo e della data di nascita del sig. e dell'indirizzo di residenza dello stesso, oltre che della di lui Pt_1 cittadinanza, nonché la nullità della relativa notificazione per mancanza dei poteri richiesti in capo al procuratore costituito nell'attestazione di conformità.
Lamentava altresì l'incompleto deposito da parte del della documentazione di Pt_1 cui all'art. 473bis.12 c.p.c. e sosteneva di conseguenza che fosse necessario un accertamento specifico avente natura di polizia giudiziaria finalizzato ad accertare emolumenti non dichiarati e/o un tenore di vita dello stesso non corrispondente a quanto allegato, ma compatibili con ipotesi di lavoro sommerso.
Riteneva infine, in sostanza, di avere diritto alla corresponsione di un assegno divorzile secondo le funzioni assistenziale, compensativa e perequativa dello stesso, tenuto conto dell'inadeguatezza dei mezzi economici della NO e dell'impossibilità di CP_1 procurarseli per ragioni oggettive dovute alle proprie precarie e peggiorate condizioni di salute.
4. Il Tribunale di Savona, con la sentenza impugnata, rigettava le eccezioni preliminari sollevate dalla resistente, dichiarava lo scioglimento tra i coniugi e e CP_1 Pt_1 poneva a carico del signor a corresponsione di un assegno di euro 250,00 mensili Pt_1
a titolo di mantenimento.
5. Con atto di appello il signor impugnava la sentenza n. 117/2024 del Tribunale Pt_1 di Savona sulla base di un solo motivo.
Più precisamente riteneva errata l'affermazione del Tribunale secondo cui il sig. Pt_1 quando affermava di non avere redditi da quando in data 14.06.23 aveva cessato la gestione dell'impianto di carburante Q8 nel comune di Nizza Monferrato, avesse mentito sulla sua situazione economica e ciò sulla base di alcuni elementi:
1) che sul conto intestato al signor fossero rinvenibili 3 versamenti i quali Pt_1 sarebbero stati incompatibili con la situazione economica prospettata dallo stesso. Ma il signor affermava che in realtà quei versamenti erano stati effettuati quando Pt_1 ancora il distributore di carburante era aperto e funzionante;
2) che il signor avesse omesso di produrre gli estratti di un conto corrente a lui Pt_1 asseritamente intestato in relazione al quale il Tribunale elencava circa cinquanta giroconti non giustificati eseguiti dal sig. da ottobre 2020 a marzo 2022 per un Pt_1 importo complessivo di circa 90.000 euro.
Rilevava il signor che quei giroconti in realtà altro non erano altro che, in qualità Pt_1 di gestore, bonifici effettuati per l'acquisto dei carburanti: l'equivoco derivava dal fatto che nella causale dei bonifici a Q8 aveva scritto "giroconto" e questo aveva indotto il Tribunale a ritenerli effettuati non sul conto del fornitore di carburante Q8 ma a sé stesso su di un suo altro conto personale del quale non aveva prodotto gli estratti.
L'appellante faceva notare che dagli estratti conto prodotti in giudizio risultava l'indicazione del codice punto vendita gestito dallo stesso, codice confermato dalla stessa Q8 nella lettera del Comune di Nizza Monferrato indirizzata al signor Pt_1
3) che il conto corrente n. 208554/801719, che il giudice di primo grado aveva affermato essere stato sottratto alla conoscenza del Tribunale da parte del signor Pt_1 era un conto di cui era effettivamente titolare il conchiudente ma l'appellante CP_2
l'aveva chiuso e pertanto, contrariamente a quanto ritenuto nell'impugnata sentenza, sosteneva di non aver mentito quando aveva riferito al giudice “al momento non ho più conti correnti. Sono tutti chiusi. Non ho conti cointestati né con la mia compagna né con mia madre. Non ho libretti postali. Non ho carte prepagate”;
4) che il versamento di euro 20.000,00 sul conto CARIGE n. 242380 era in realtà indicativo del grave stato di disagio economico e personale del signor la madre, Pt_1 effettuata la vendita di un immobile in comproprietà con il figlio (3/4 la madre e 1/4 il figlio) e preso atto che dalla stessa il figlio non aveva potuto ricavare quasi nulla (poiché aveva sottoscritto con la moglie una scrittura privata per ottenere da questa la cancellazione di un'ipoteca iscritta sull'immobile oggetto della compravendita) ma che, anzi, si era ulteriormente indebitato nei confronti dell'ex moglie e non avrebbe avuto di che sopravvivere, aveva ritenuto necessario donargli, in quanto privo di mezzi di sostentamento, 20.000 euro.
5. Con comparsa di costituzione e risposta la NO , riteneva che il giudice CP_1 di primo grado correttamente in sentenza si fosse pronunciato nel senso di confermare il giudizio di inverosimiglianza anche per le dichiarazioni reddituali successive all'anno 2020 e aveva considerato come provato il fatto che il signor avesse Pt_1 prodotto documentazione economica incompleta.
Quest'ultimo aveva poi omesso di indicare la vendita di vari beni e gli importi ricavati, e relativamente alla vendita dell'immobile sito in Borghetto Santo Spirito, il signor aveva indicato, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, solo gli importi Pt_1 che in base alla scrittura privata del 26 ottobre 2022, dal medesimo volontariamente sottoscritta, aveva versato a favore della NO e non gli Controparte_1 importi dal medesimo percepiti.
L'appellante, successivamente alla sentenza impugnata, dopo aver subito dalla NO
un'azione esecutiva sui beni mobili registrati di sua proprietà, sopra descritti, CP_1 per le somme dovute a titolo di mantenimento nella causa di separazione e dopo aver, tramite altra persona, effettuato il pagamento, aveva trasferito i beni a questa stessa persona NO pur continuando il medesimo la compagna CP_3 Pt_1 CP_4
a disporre degli stessi beni.
[...]
Quanto ai giroconti di cui sopra, rilevava che l'appellante aveva richiamato la comunicazione della Società Petrolifera Kuwait Petroleum Italia S.p.A. che, a dire di quest'ultimo, il Giudice avrebbe mal interpretato nel suo contenuto, quando in realtà la suddetta comunicazione datata 26 giugno 2023 si poneva a rettifica di un'altra comunicazione precedente di cui l'appellante non aveva fornito documentazione e che forse avrebbe aiutato a comprendere meglio la situazione.
In secondo luogo, deduceva la NO che dal suddetto documento sarebbe CP_1 emerso che il signor come correttamente aveva interpretato il Giudice di prime Pt_1 cure, non aveva più venduto al pubblico dal 1 giugno 2023, e che la Società richiedeva una proroga di 15 giorni al fine di procedere all'asportazione delle giacenze residue e alla bonifica delle stesse.
In questo lasso di tempo, in cui erano avvenuti i versamenti, il anche per la Pt_1 suddetta situazione oggettiva in cui si trovava l'impianto, non avrebbe potuto vendere al pubblico e pertanto il citato documento si riferiva a tale tipo di vendita e non a quella di Q8 al gestore come invece sostiene controparte.
In merito all'impugnazione della sentenza nella parte in cui si legge che sul conto corrente n. 242380 del c'è stato l'accredito di 20.000 euro da parte della madre, Pt_1 sono entrate prese giustamente in considerazione dal Tribunale al fine della determinazione della capacità reddituale del signor Pt_1
In particolare, il bonifico ottenuto dalla madre non sarebbe stato indicativo del disagio economico del signor considerando che quest'ultimo avrebbe incassato le Pt_1 suddette somme e nulla avrebbe documentato.
5.1. La NO infine affermava che le proprie condizioni di vita ed CP_1 economiche erano peggiorate, sostenendo che la conferma dell'obbligo di versamento a carico del dell'assegno divorzile doveva trovare accoglimento per il fatto che Pt_1 la stessa fosse priva di una stabile occupazione non per sua volontà, ma per le gravi condizioni di salute in cui versava (percepisce la pensione di invalidità la cui percentuale è dell'80%). Non godeva quindi di una piena e sufficiente autonomia reddituale e comunque la medesima, durante la vita matrimoniale, aveva sempre svolto attività lavorativa, coadiuvando il marito nelle molteplici gestioni commerciali assunte e occupandosi integralmente della gestione delle varie case, delle attività connesse, dell'accudimento del marito e della figlia.
Andava inoltre, secondo l'appellata, tenuto conto che la stessa, vista l'età e le gravi condizioni di salute dovute soprattutto dalla diagnosi di carcinoma e alle pesanti cure a cui era stata sottoposta, aveva scarse possibilità di inserirsi nel mondo del lavoro. Le somme che percepiva a titolo di invalidità le consentivano solamente di far fronte alle primarie necessità della vita quotidiana.
5.2. In via istruttoria chiedeva alla Corte di ordinare all'appellante la produzione della documentazione mancante relativa in particolar modo all'intestazione di immobili a suo nome poi oggetto di trasferimento, e se del caso, di effettuare accertamento del reddito effettivo e/o indagini di polizia giudiziaria.
6. Il PG dichiarava di non intervenire in quanto l'appello vertente unicamente sull'assegno di mantenimento
7. Con Ordinanza in data 12.12.2024, ad esito della prima udienza, questa Corte, ritenuto che le informazioni di carattere economico non fossero sufficientemente documentate e constatato che tra le parti vi fosse contestazione circa la consistenza dei rispettivi redditi e patrimoni, riteneva necessario disporre le opportune indagini di polizia tributaria con le modalità previste dall'art. 11 bis della legge 22/12/2011 n. 214 e incaricava il 1° Gruppo della Guardia di Finanza di Genova di effettuare le indagini di cui sopra con riguardo sia al signor che alla NO , rinviando la Pt_1 CP_1 causa all'udienza del 9.4.2025.
8. Con successiva Ordinanza in data 15.4.2025 veniva rilevato che le suddette indagini erano pervenute solo quanto alla NO , quindi sollecitava la GDF e CP_1 rinviava la causa all'udienza del 17.9.2025 per la discussione finale, udienza esito della quale dava atto del pervenimento delle indagini anche relativamente al signor Pt_1 rilevando però che le stesse erano incomplete;
quindi chiedeva alla Guardia di Finanza le opportune specificazioni e fissava nuovamente per la discussione finale l'udienza del 19.11.2025.
9. Lette le note scritte depositate dai difensori delle parti in relazione all'udienza del 19.11.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte tratteneva la causa per la decisione.
***
10. L'appello è parzialmente fondato.
11. Quanto al primo e unico motivo, giova brevemente ricordare in linea generale che in punto assegno divorzile, è sempre stato chiaro in diritto che la valutazione circa l'esistenza dei presupposti per il riconoscimento dell'assegno ex art. 5 l. 898/1970 debba essere del tutto autonoma rispetto a quella in sede di separazione, potendo essere la previsione di un contributo di mantenimento ex art. 156 c.c. solo un indice da tenere in considerazione nella valutazione sulle rispettive condizioni patrimoniali delle parti in sede di divorzio.
E' stato infatti sempre principio generale e pacifico, almeno fino agli arresti della Suprema Corte del maggio 2017, che l'assegno di divorzio previsto dall'art. 5 l. 898/1970 ha natura assistenziale e la sua concessione presupponeva l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge istante - da intendersi come insufficienza degli stessi, comprensivi di redditi, cespiti patrimoniali ed altre utilità di cui disponga - a mantenere un tenore di vita non dissimile a quello avuto in costanza di matrimonio: in altre parole, la finalità dell'assegno divorzile, era stata da sempre individuata in quella di evitare che, in conseguenza del divorzio, il coniuge istante subisse un apprezzabile deterioramento delle precedenti condizioni economiche e differiva con tutta evidenza dal contributo di mantenimento previsto in separazione finalizzato, invece, a riequilibrare le posizioni economiche dei coniugi . Ed è stato da sempre affermato dalla Suprema Corte che al fine di acquisire il diritto all'assegno divorzile, il richiedente era gravato da un duplice onere probatorio: egli doveva, infatti, fornire la prova non solo di non godere di redditi adeguati alle proprie necessità, ma anche di non essere in grado di procurarsi i detti mezzi per ragioni oggettive non imputabili alla sua volontà o alla sua inerzia sicché è sempre stato a carico del coniuge istante l'onere di provare e dimostrare con idonei mezzi di prova, per quanto concerne l'an debeatur, quale fosse tale tenore di vita e quale deterioramento ne fosse conseguito per effetto del divorzio, mentre per quanto riguarda il quantum egli doveva provare le diverse circostanze idonee ad influire sulla sua determinazione. Tali principi generali erano stati ribaditi ancora dalla nota sentenza delle Sezioni Unite, n. 11490 del 1990, in un'ottica di ancor forte necessità, all'epoca, di contemperamento dell'esigenza di superare la concezione patrimonialistica del matrimonio con quella di non turbare un costume sociale ancora caratterizzato dall'esistenza di modelli di matrimonio più tradizionali, anche perché sorti in epoca molto anteriore alla riforma: esigenza che tuttavia si è molto attenuata negli anni, essendo ormai generalmente condiviso nel costume sociale il significato del matrimonio come atto di libertà e di auto-responsabilità, nonché luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile. In effetti, già significativa di questo nuovo approdo sociale, è stata l'altrettanto nota pronuncia della Suprema Corte che ha affermato il nuovo principio, del tutto condiviso da questo Collegio, a mente del quale “L'instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell'assegno divorzile a carico dell'altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso. Infatti, la formazione di una famiglia di fatto - costituzionalmente tutelata ai sensi dell'art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell'individuo - è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l'assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post-matrimoniale con l'altro coniuge, il quale non può che confidare nell'esonero definitivo da ogni obbligo” (Così Corte Cass., 3.4.2015, n. 6855). La ormai nota sentenza della Corte di Cassazione n. 11504/2017 del 10 maggio 2017 era, ancora, andata oltre, affermando, in estrema sintesi, in primo luogo che il parametro del “tenore di vita” induceva una indebita commistione tra le predette due “fasi” del giudizio e tra i relativi accertamenti, affermando, per la prima volta, il principio a mente del quale “nel giudizio sullo an debeatur non possono rientrare valutazioni di tipo comparativo tra le condizioni economiche degli ex coniugi, dovendosi avere riguardo esclusivamente alle condizioni del soggetto richiedente l'assegno successivamente al divorzio ed introducendo quindi la necessità di individuare un parametro diverso: parametro che nella predetta decisione veniva individuato nel “raggiungimento dell'indipendenza economica del richiedente, tanto che se è accertato che quest'ultimo è economicamente indipendente o è effettivamente in grado di esserlo, non deve essergli riconosciuto il relativo diritto”. Il tutto facendo leva su altro principio, desunto e desumibile anche dal contesto giuridico europeo, ritenuto applicabile dalla Suprema Corte anche in tema di divorzio e cioè su quello di “auto-responsabilità”, ciò “in quanto il divorzio segue normalmente la separazione personale ed è frutto di scelte definitive che ineriscono alla dimensione della libertà della persone ed implicano per ciò stesso l'accettazione da parte di ciascuno degli ex coniugi - irrilevante sul piano giuridico, se consapevole o no-, delle relative conseguenze anche economiche”. Ed i principali “indici” per accertare, sempre nella fase di giudizio sull' an debeatur, la sussistenza o no dell' “indipendenza economica” dell'ex coniuge richiedente l'assegno di divorzio erano stati individuati nella predetta decisione: nel possesso di redditi di qualsiasi specie, nel possesso di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari, nelle capacità e possibilità effettive di lavoro personale, in relazione alla salute, all'età, al sesso ed al mercato del lavoro dipendente o autonomo, e nella stabile disponibilità di una casa di abitazione.
11.1. Infine, come noto, sono intervenute, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la decisione n. 18287 dell'11.7.2018 che hanno fornito ulteriori elementi/parametri di valutazione a cui deve attenersi il Giudice di merito nelle decisioni aventi appunto ad oggetto il riconoscimento o meno dell'assegno divorzile che, in estrema sintesi, quanto alla natura dell'assegno divorzile rilevano come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare”, ritenendo quindi di riconoscere al contributo periodico una funzione composita, l'unica che consentirebbe di valorizzare l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970, riconoscendo sia natura assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del
“reddito di entrambi”) sia natura compensativa-perequativa (considerando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla condizione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia natura risarcitoria (rilevando le ragioni della decisione). Ciò in quanto permane la necessità, ad avviso della Suprema Corte, di mantenere rilevanza, anche nella fase dello scioglimento del matrimonio al principio di pari dignità dei coniugi “dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune ed alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte, anche in relazione alle potenzialità future. La natura e l'entità del sopraindicato contributo è frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c. Tali decisioni costituiscono l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'auto-responsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”. Tale scelta interpretativa, consente dunque al Giudice di merito di verificare la domanda di assegno divorzile alla luce delle risultanze delle scelte operate dalle parti in costanza di matrimonio, non annullando la pregressa vita coniugale.
11.2. Gli ormai ex coniugi non devono essere considerati come “monadi senza passato” (così Trib. Roma il 26.9.2018 rel. Velletti) ma come persone con una precisa storia pregressa, presente e futura che è la risultante di scelte di vita condivise, scelte e percorsi che hanno inevitabilmente contribuito a dar vita alla situazione personale, reddituale e patrimoniale di ciascuno, anche dopo lo scioglimento del vincolo. E ciò nel pieno rispetto del “modello costituzionale del matrimonio, fondato sui principi di uguaglianza, pari dignità dei coniugi”. Non dare rilevanza al passato coniugale, finirebbe per svilire il lavoro domestico vanificandone il ruolo, con conseguente negazione della pari dignità dell'ex coniuge che per scelta comune si sia dedicato in via esclusiva o prevalente all'accudimento dell'altro, della casa, dell'eventuale prole. Per applicare tali principi occorre prendere le mosse secondo la decisione in esame dall'accertamento dell'esistenza ed dalla quantificazione dell'entità “dello squilibrio determinato dal divorzio”, mediante la ricostruzione della situazione economico patrimoniale dei coniugi, sulla base delle allegazioni delle parti, anche con l'utilizzo dei poteri officiosi attribuiti al giudice: ricostruita la situazione reddituale e patrimoniale delle parti occorrerà quindi valutare se sussista una sperequazione e in presenza della stessa, per accertare la fondatezza della domanda formulata dal coniuge debole, verificare “il parametro sulla base del quale deve essere fondato l'accertamento del diritto che ha natura composita, dovendo l'inadeguatezza dei mezzi o l'incapacità di procurarli per ragioni obiettive essere desunta dalla valutazione, del tutto equiordinata degli indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, in quanto rilevatori della declinazione del principio di solidarietà, posto a base del giudizio relativistico e comparativo di adeguatezza”. Data la natura perequativo-compensativa dell'assegno divorzile, che si affianca, come si è visto, alla natura assistenziale, l'oggetto del giudizio non potrà essere limitato a quello dettato dal raffronto oggettivo delle condizioni economico patrimoniali delle parti dovendo procedersi all'effettiva valutazione del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio comune e alla formazione del profilo economico patrimoniale dell'altra parte anche in relazione alle potenzialità future.
11.3. Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie concreta discende la necessità di assumere come punto di partenza della valutazione della domanda, l'analisi dell'attuale situazione economico reddituale delle parti (comprensiva delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarli), finalizzata alla comparazione tra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti per verificare l'esistenza di un eventuale squilibrio. Ma compiuto tale accertamento dovrà essere accertato se la disparità economico reddituale, lo squilibrio rilevato, siano frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio alla luce del contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e all'evolversi della situazione reddituale e patrimoniale dell'altro, considerando la durata del vincolo coniugale, chiave di lettura di tutti gli altri criteri di valutazione, che assume una rilevanza pregnante. E' infatti di immediata evidenza, come già evidenziato da diversi Giudici di merito, che maggiore sarà stata la durata del matrimonio, più sarà stato rilevante l'apporto di ciascuno alla formazione delle sostanze comuni e allo sviluppo delle capacità reddituali dell'altro coniuge, in una valutazione che impone la piena equi-ordinazione tra il lavoro domestico, di cura e di accudimento dell'altro e della casa familiare, allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale, e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
11.4. Sul punto il Collegio ritiene ancora di dover richiamare e condividere quanto precisato nella richiamata decisione della sezioni Unite nella parte in cui si legge: “I ruoli all'interno della relazione matrimoniale costituiscono un fattore, molto di frequente, decisivo nella definizione dei singoli profili economico-patrimoniali e post matrimoniali e sono frutto di scelte comuni fondate sull'autodeterminazione e sull'auto-responsabilità di entrambi i coniugi all'inizio e nella continuazione della relazione matrimoniale”. Anche successivamente alle più volte citate Sezioni Unite, è stato infine nuovamente evidenziato che, in conformità della funzione non solo assistenziale, ma anche compensativa e perequativa dell'assegno divorzile, discendente direttamente dal principio costituzionale di solidarietà, deve ritenersi assegnata al contributo in questione la finalità di assicurare non già l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo da lui fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate (Cfr. Cass. 9.8.2019, n. 21234; Cass. 28.2.2020, n. 5603, richiamate da SS.UU. Cass. 31.3.2021, n. 9004).
11.5. Con particolare riferimento all'onere della prova, assume infine fondamentale rilievo l'altra pronuncia delle Sezioni Unite della Suprema Corte, la quale ha precisato che il richiedente deve fornire la prova del contributo offerto alla comunione familiare, dell'eventuale rinuncia concordata ad occasioni lavorative e di crescita professionale in costanza di matrimonio, dell'apporto fornito alla realizzazione del patrimonio familiare e personale dell'ex coniuge (Cass., Sez. U, Sentenza n. 32198 del 05/11/2021). Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge. La parte può aver preferito dedicarsi esclusivamente o prevalentemente alla famiglia per amore dei figli o del coniuge, ma anche per sfuggire ad un ambiente di lavoro ostile o per infinite altre ragioni, ma tali motivi non rilevano, perché l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito. Rileva, pertanto, e deve essere dimostrato, soltanto che l'ex coniuge abbia effettivamente fornito il suo contributo personale alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune o di quello personale dell'altro coniuge, a scapito del tempo e delle energie che poteva potuto dedicare al lavoro o alla carriera. Si tratta di un “contributo”, che, in quanto tale, non è l'unico apporto alla conduzione familiare e al patrimonio comune o dell'altro coniuge, poiché la condivisione di vita all'interno della famiglia è frutto dei contributi diversificati, per natura ed entità, di tutti i componenti. Neppure può ritenersi che per giustificare l'attribuzione dell'assegno divorzile il contributo del coniuge deve comportare il sacrificio totale di ogni attività lavorativa per dedicarsi alla famiglia, poiché la legge non richiede una dedizione esclusiva, essendo necessario e sufficiente che il coniuge abbia sacrificato l'attività lavorativa o occasioni di carriera professionale per dedicarsi di più alla famiglia. L'entità di tale sacrificio è, semmai, rilevante ai fini della quantificazione dell'assegno, sempre se sussistono i presupposti per la sua erogazione. In altre parole, per ottenere l'attribuzione dell'assegno divorzile, non è necessario che il richiedente dimostri che il coniuge abbia abbandonato il lavoro per dedicarsi esclusivamente alla cura dei suoi cari, assumendo rilievo il semplice sacrificio di attività lavorativa o di occasioni professionali come, ad esempio, la scelta di lavorare part time o quella di optare per un lavoro meno remunerativo rispetto a un altro, che però lascia più tempo per seguire nel quotidiano il coniuge, i figli e la casa, come pure la decisione di rinunciare, per gli stessi motivi, a promozioni, a nuovi incarichi o ad avanzamenti di carriera (Così, ancor più di recente Cass. 4.10.2023, n. 27945).
12. Premesso quanto sopra, nel caso in esame questa Corte ritiene che, analizzando il profilo dell'an debeatur, devono essere svolte le considerazioni che seguono.
Come primo elemento può evidenziarsi la durata del matrimonio, che nella fattispecie in oggetto si è protratta per circa trent'anni, periodo che, secondo consolidata giurisprudenza, implica una necessaria valutazione della disuguaglianza economica tra i coniugi derivante dal lungo vincolo coniugale e dal contributo non patrimoniale fornito da uno dei due, in particolare nella gestione della famiglia.
12.1. Sotto il primo profilo, come sopra accennato, sono state svolte le indagini tributarie da parte della Guardia di Finanza, i cui esiti sono i seguenti:
Quanto al signor Pt_1 - tre rapporti di tipo “fidi e garanzie” accordati alla società che Parte_2 risulta cancellata dal Registro delle Imprese in data 17.10.2019;
- proprietà immobile quota di 1/2 in San Giacomo di Roburent;
- vari rapporti (tipologia conto corrente) cessati;
- 3 conti correnti attivi con rispettivi saldi, alla data del 31.8.2025, di euro 0,51; euro - 5021,69; euro 0 ed una prepagata Postepay con saldo al 31.8.2025 di euro 494,07, che il signor ha giustificato deducendo che su tale carta viene Pt_1 versato il reddito di inclusione;
- 2 polizze assicurative in essere
Quanto alla NO , di contro, risulta: CP_1
- proprietà 1/2 immobile sito in San Giacomo di Roburent (CN) e 16/66 di altro immobile sito in Ladispoli (RM);
- pensione di invalidità pari ad euro 12-13.000 all'anno;
- proprietà autoveicolo targato GL095CR;
- vari conti con saldi di fine anno irrisori e in alcuni casi, negativi.
Entrambi pagano un canone locatizio, la NO per euro 3600,00 annui, il CP_1 signor per euro 4200,00 euro annui. Pt_1
12.2. Tali risultanze confermano quanto dedotto dal ricorrente, ovvero l'assenza di qualsivoglia ulteriore conto corrente acceso e a lui intestato, asseritamente celato al fine di mostrare una situazione economica più grave di quella nella quale in realtà lo stesso si trovasse.
Risulta pertanto l'erroneità del ragionamento presuntivo operato dal Tribunale il quale, evidenziando una serie di movimenti bancari e precisamente reiterati giroconti in uscita che secondo lo stesso giudice di prime cure non trovavano corrispondenza in alcuno dei conti di cui era stata versata in atti documentazione bancaria, aveva dedotto un'inverosimiglianza delle dichiarazioni del signor e una sua conseguente Pt_1 migliore condizione reddituale rispetto a quella emergente in giudizio.
Il ricorrente, infatti, aveva giustificato tali movimenti sostenendo che in realtà si trattasse di bonifici effettuati per l'acquisto dei carburanti, erroneamente denominati
“giroconti”, e che tale circostanza trovasse riscontro nei corrispondenti estratti conto, ove nella causale relativa alle suddette operazioni era specificato il punto vendita Q8 gestito dal signor il n. 0459, e a dimostrazione che tale fosse quello sotto la Pt_1 propria direzione, si aveva la lettera inviata dalla stessa Q8 al Comune di Nizza Monferrato, che confermava detto assunto.
Deve poi osservarsi che è pacifico, come emerge dagli atti di causa, che la NO
abbia contribuito alle attività lavorative che hanno interessato il marito nel CP_1 corso degli anni, integrando quindi il requisito richiesto dalla Suprema Corte circa la dimostrazione dell'apporto fornito da uno dei coniugi nel corso dell'unione matrimoniale e anche tenersi conto che la stessa attualmente ha 67 anni e una precaria condizione di salute, dati che rendono oggettivamente complicato il suo reinserimento nel mondo del lavoro;
12.3. Passando, poi, alla valutazione circa la sussistenza di una sperequazione economica tra le parti, tale profilo deve essere escluso. Dall'esame comparativo degli accertamenti finanziari emersi in atti, infatti, risulta che le rispettive condizioni reddituali e patrimoniali – considerate le consistenze immobiliari, le disponibilità liquide e la modesta differenza tra la pensione di invalidità percepita dalla resistente e il reddito di cittadinanza di cui beneficia il ricorrente – si collocano su un livello sostanzialmente analogo.
Da tutto quanto sopra consegue la necessaria esclusione di una configurabilità del diritto per la NO di ricevere un assegno divorzile sotto il profilo CP_1 assistenziale, e invece una piena configurabilità per quanto riguarda il profilo perequativo-compensativo.
12.4. Ciò stabilito in punto an, va osservato che compito di questa Corte è quello di fissare l'importo dell'assegno divorzile in modo congruo e adeguato.
In primo grado, il Tribunale, come già evidenziato, aveva fondato la propria decisione su una presunzione di maggiore disponibilità patrimoniale in capo al signor Pt_1 ipotizzando l'esistenza di conti correnti non dichiarati e, dunque, una condizione economica migliore rispetto a quanto emerso nel corso del giudizio. Sulla base di tale ricostruzione, era stato imposto all'appellante l'obbligo di corrispondere alla controparte la somma di euro 250,00 mensili.
Alla luce della situazione attuale – e, in particolare, alla luce dei risultati delle indagini tributarie che hanno smentito il ragionamento presuntivo posto a fondamento della decisione di primo grado – appare invece necessario procedere a una rimodulazione dell'importo.
Considerato che gli accertamenti finanziari hanno escluso la sussistenza di ulteriori redditi o disponibilità non dichiarate, risulta più coerente con il quadro probatorio pervenuto rideterminare l'onere economico a carico dell'appellante, stabilendolo in euro 200,00 mensili, con decorrenza dalla data della presente decisione.
Ritiene pertanto questa Corte di accogliere parzialmente l'unico motivo di appello, fissando in euro 200,00 mensili l'importo dovuto dall'appellante alla parte appellata a titolo di assegno divorzile.
13. Quanto alle spese, appaiono sussistere giusti motivi, da individuarsi nella natura della causa, per stabilire la compensazione.
P.Q.M.
- Accoglie parzialmente l'appello proposto dal signor avverso la Parte_1 sentenza n. 117/2024 pronunciata dal Tribunale di Savona, pubblicata in data il 7.2.2024 e per l'effetto, in parziale riforma della stessa,
- Pone a carico di a titolo di assegno divorzile da corrispondere Parte_1 mensilmente, a , con effetto dalla data della presente Controparte_1 pronuncia, un contributo pari a 200,00 euro, annualmente rivalutabili secondo gli indici Istat
- Conferma per il resto la sentenza appellata,
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio.
Si comunichi.
Così deciso in Genova, il giorno 20.11.2025
Il Consigliere Estensore
Dott. Laura Casale
Il Presidente
Dott. Marcello Castiglione